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dell'Unione europea

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Serie L


2025/1825

2.10.2025

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 126/2025

del 13 giugno 2025

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2025/1825]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/140 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza (E)-3-benzo[1,3]diossol-5-il-N,N-difenil-2-propenammide nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/146 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di zoxamide in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/147 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eliminazione della sostanza aromatizzante 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100) dall'elenco dell'Unione (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/158 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid in o su determinati prodotti (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/153 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che autorizza l'immissione sul mercato delle piante di Lemna minor e Lemna gibba come nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/167 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che autorizza l'immissione sul mercato della glucosil esperidina quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/195 della Commissione, del 3 febbraio 2025, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenbuconazolo e penconazolo in o su determinati prodotti (7).

(8)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

"—

32025 R 0146: Regolamento (UE) 2025/146 della Commissione del 29 gennaio 2025 (GU L, 2025/146, 30.1.2025)

32025 R 0158: Regolamento (UE) 2025/158 della Commissione del 29 gennaio 2025 (GU L, 2025/158, 30.1.2025)

32025 R 0195: Regolamento (UE) 2025/195 della Commissione del 3 febbraio 2025 (GU L, 2025/195, 4.2.2025)".

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

"—

32025 R 0146: Regolamento (UE) 2025/146 della Commissione del 29 gennaio 2025 (GU L, 2025/146, 30.1.2025)

32025 R 0158: Regolamento (UE) 2025/158 della Commissione del 29 gennaio 2025 (GU L, 2025/158, 30.1.2025)

32025 R 0195: Regolamento (UE) 2025/195 della Commissione del 3 febbraio 2025 (GU L, 2025/195, 4.2.2025)".

2.

Al punto 54zzzzs (Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

"—

32025 R 0140: Regolamento (UE) 2025/140 della Commissione del 29 gennaio 2025 (GU L, 2025/140, 30.1.2025)

32025 R 0147: Regolamento (UE) 2025/147 della Commissione del 29 gennaio 2025 (GU L, 2025/147, 30.1.2025)".

3.

Al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:

"—

32025 R 0153: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/153 della Commissione del 29 gennaio 2025 (GU L, 2025/153, 30.1.2025)

32025 R 0167: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/167 della Commissione del 30 gennaio 2025 (GU L, 2025/167, 31.1.2025)".

4.

Dopo il punto 262 (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/89 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

"263.

32025 R 0153: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/153 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che autorizza l'immissione sul mercato delle piante di Lemna minor e Lemna gibba come nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (GU L, 2025/153, 30.1.2025).

264.

32025 R 0167: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/167 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che autorizza l'immissione sul mercato della glucosil esperidina quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (GU L, 2025/167, 31.1.2025)".

Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2025/140, (UE) 2025/146, (UE) 2025/147, (UE) 2025/158 e (UE) 2025/195 nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/153 e (UE) 2025/167 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 giugno 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2025.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)   GU L, 2025/140, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/140/oj.

(2)   GU L, 2025/146, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/146/oj.

(3)   GU L, 2025/147, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/147/oj.

(4)   GU L, 2025/158, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/158/oj.

(5)   GU L, 2025/153, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/153/oj.

(6)   GU L, 2025/167, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/167/oj.

(7)   GU L, 2025/195, 4.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/195/oj.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1825/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)