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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1825 |
2.10.2025 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 126/2025
del 13 giugno 2025
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2025/1825]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/140 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza (E)-3-benzo[1,3]diossol-5-il-N,N-difenil-2-propenammide nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/146 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di zoxamide in o su determinati prodotti (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/147 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eliminazione della sostanza aromatizzante 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100) dall'elenco dell'Unione (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/158 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid in o su determinati prodotti (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/153 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che autorizza l'immissione sul mercato delle piante di Lemna minor e Lemna gibba come nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/167 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che autorizza l'immissione sul mercato della glucosil esperidina quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (6). |
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(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/195 della Commissione, del 3 febbraio 2025, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenbuconazolo e penconazolo in o su determinati prodotti (7). |
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(8) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:
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"— |
32025 R 0146: Regolamento (UE) 2025/146 della Commissione del 29 gennaio 2025 (GU L, 2025/146, 30.1.2025) |
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— |
32025 R 0158: Regolamento (UE) 2025/158 della Commissione del 29 gennaio 2025 (GU L, 2025/158, 30.1.2025) |
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— |
32025 R 0195: Regolamento (UE) 2025/195 della Commissione del 3 febbraio 2025 (GU L, 2025/195, 4.2.2025)". |
Articolo 2
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
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2. |
Al punto 54zzzzs (Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:
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3. |
Al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:
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4. |
Dopo il punto 262 (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/89 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
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Articolo 3
Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2025/140, (UE) 2025/146, (UE) 2025/147, (UE) 2025/158 e (UE) 2025/195 nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/153 e (UE) 2025/167 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 14 giugno 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2025.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L, 2025/140, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/140/oj.
(2) GU L, 2025/146, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/146/oj.
(3) GU L, 2025/147, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/147/oj.
(4) GU L, 2025/158, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/158/oj.
(5) GU L, 2025/153, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/153/oj.
(6) GU L, 2025/167, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/167/oj.
(7) GU L, 2025/195, 4.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/195/oj.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1825/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)