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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1784 |
10.9.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1784 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2025
relativo all’autorizzazione della capsaicina quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della capsaicina. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione della capsaicina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». |
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(4) |
Nel parere del 18 marzo 2025 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la capsaicina è sicura per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Ha inoltre concluso che la capsaicina è un irritante per le vie respiratorie e per la pelle ed è ritenuta un irritante per gli occhi. La capsaicina non è un sensibilizzante cutaneo. Infine, qualsiasi esposizione alla capsaicina è considerata un rischio per gli utilizzatori. Dato che la capsaicina è riconosciuta come aroma per gli alimenti e che la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha altresì concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la capsaicina soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale additivo per tutte le specie animali. La capsaicina è un additivo con effetti zootecnici e medicinali, quali effetti positivi sulle prestazioni o protezione contro determinati agenti patogeni. Al fine di evitare che l’additivo sia utilizzato con dosaggi che potrebbero provocare tali effetti zootecnici o medicinali sugli animali, è necessario stabilire un tenore massimo di capsaicina nei mangimi. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) EFSA Journal, 2025; 23:e9340, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2025.9340.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo per mangimi |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b92458 |
Capsaicina |
Composizione dell’additivo Capsaicina Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Capsaicina Prodotta mediante sintesi chimica Formula chimica: C18H27NO3 Numero CAS: 404-86-4 Numero FEMA: 3404 Purezza: minimo 98 % Rapporto isomerico trans/cis-capsaicina [(E)/(Z)-capsaicina): ≥ 6:1 Metodo di analisi (1) Per la determinazione della capsaicina nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione spettrofotometrica (HPLC-UV) |
Pollame |
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6,5 |
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30 settembre 2035 |
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Uccelli ornamentali |
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6,5 |
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Specie suine |
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6,5 |
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Ruminanti e camelidi |
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6,5 |
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Equidi |
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6,5 |
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Leporidi |
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6,5 |
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Salmonidi e pesci pinnati minori |
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6,5 |
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Pesci ornamentali |
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6,5 |
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Cani |
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6,5 |
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Gatti |
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5,3 |
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Altre specie e categorie |
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5,3 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1784/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)