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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1784

10.9.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1784 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2025

relativo all’autorizzazione della capsaicina quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della capsaicina. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione della capsaicina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti».

(4)

Nel parere del 18 marzo 2025 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la capsaicina è sicura per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Ha inoltre concluso che la capsaicina è un irritante per le vie respiratorie e per la pelle ed è ritenuta un irritante per gli occhi. La capsaicina non è un sensibilizzante cutaneo. Infine, qualsiasi esposizione alla capsaicina è considerata un rischio per gli utilizzatori. Dato che la capsaicina è riconosciuta come aroma per gli alimenti e che la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha altresì concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la capsaicina soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale additivo per tutte le specie animali. La capsaicina è un additivo con effetti zootecnici e medicinali, quali effetti positivi sulle prestazioni o protezione contro determinati agenti patogeni. Al fine di evitare che l’additivo sia utilizzato con dosaggi che potrebbero provocare tali effetti zootecnici o medicinali sugli animali, è necessario stabilire un tenore massimo di capsaicina nei mangimi. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)   EFSA Journal, 2025; 23:e9340, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2025.9340.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti

2b92458

Capsaicina

Composizione dell’additivo

Capsaicina

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Capsaicina

Prodotta mediante sintesi chimica

Formula chimica: C18H27NO3

Numero CAS: 404-86-4

Numero FEMA: 3404

Purezza: minimo 98 %

Rapporto isomerico trans/cis-capsaicina [(E)/(Z)-capsaicina): ≥ 6:1

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della capsaicina nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione spettrofotometrica

(HPLC-UV)

Pollame

 

 

6,5

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

30 settembre 2035

Uccelli ornamentali

 

 

6,5

Specie suine

 

 

6,5

Ruminanti e camelidi

 

 

6,5

Equidi

 

 

6,5

Leporidi

 

 

6,5

Salmonidi e pesci pinnati minori

 

 

6,5

Pesci ornamentali

 

 

6,5

Cani

 

 

6,5

Gatti

 

 

5,3

Altre specie e categorie

 

 

5,3


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1784/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)