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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1782

10.9.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1782 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2025

relativo all’autorizzazione di un preparato di chelato di cromo con DL-metionina come additivo per mangimi destinati ai salmonidi (titolare dell’autorizzazione: Zinpro Animal Nutrition Europe, Inc.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di chelato di cromo con DL-metionina («preparato»). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato come additivo per mangimi destinati ai salmonidi, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici».

(4)

Nel parere del 28 febbraio 2025 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato non è un irritante per la pelle o per gli occhi, ma è considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, e che l’inalazione e l’esposizione cutanea sono considerate rischiose. L’Autorità ha altresì concluso che il preparato può essere efficace nel migliorare le prestazioni dei salmonidi, pur rilevando i risultati di uno studio che indicavano un peggiore rapporto tra mangime e incremento ponderale rispetto a quello osservato nel gruppo di controllo quando l’additivo era utilizzato nell’alimentazione dei salmoni al massimo livello d’uso proposto. Essa non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

(5)

Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate in una valutazione precedente relativa a un’altra domanda di autorizzazione dello stesso additivo e verificata dall’Autorità nel parere del 30 gennaio 2020 (3). In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

(6)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di chelato di cromo con DL-metionina soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale preparato. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)   EFSA Journal, 2025;23:e9310, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9310.

(3)   EFSA Journal, 2020;18(2):6026, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6026.

(4)  Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo per mangimi

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)

4d30

Zinpro Animal Nutrition Europe, Inc.

Chelato di cromo con DL-metionina

Composizione dell’additivo

Preparato di:

chelato di cromo con DL-metionina: 1,8-2,2 % (≥ 1 000  mg Cr(III)/kg di additivo)

microtracciante colorato di ferro rivestito di tartrazina e gommalacca: 270 particelle/g di additivo

Impurezze:

nichel ≤ 1,33 mg/kg di additivo

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Chelato di cromo con DL-metionina:

[CH3S(CH2)2CH(NH2)COO]3Cr(III)

cromo chelato con acido DL-2-ammino-4-(metiltio)butanoico

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del cromo totale nell’additivo per mangimi: spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS).

Per la determinazione della metionina nell’additivo per mangimi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS).

Per la dimostrazione della struttura chelata dell’additivo per mangimi: spettroscopia nel medio infrarosso (MIR) unita alla determinazione del cromo totale e della metionina nell’additivo per mangimi.

Per la determinazione del tasso di inclusione del microtracciante nel preparato dell’additivo per mangimi: conteggio delle particelle colorate del microtracciante.

Per la determinazione del cromo totale nelle premiscele: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES).

Per la determinazione del cromo/chelato di cromo con DL-metionina aggiunto nelle premiscele e nei mangimi composti: conteggio delle particelle colorate del microtracciante presenti con un rapporto di massa fisso nel preparato dell’additivo per mangimi.

Salmonidi

200

600

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.

30 settembre 2035


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1782/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)