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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1775

30.12.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1775 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l’articolo 19 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Come indicato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 (2), è indispensabile stimolare gli investimenti pubblici nel settore della difesa, ma ciò non sarebbe sufficiente. Le imprese stabilite nell’Unione, comprese le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione, dovrebbero avere un migliore accesso ai capitali, compresi strumenti di garanzia per ridurre i rischi legati agli investimenti, per portare le loro soluzioni a livello industriale e stimolare l’espansione industriale di cui l’Unione ha bisogno. Sebbene il settore finanziario mostri un crescente interesse per la difesa, il settore della difesa rimane un mercato scarsamente servito a causa dei limiti delle politiche di investimento degli istituti finanziari pubblici e privati. Il libro bianco congiunto ha definito un pacchetto in materia di difesa che fornisce agli Stati membri leve finanziarie per stimolare un aumento degli investimenti a favore delle capacità di difesa. Agevolare le attività imprenditoriali e approfondire il mercato unico sono tra gli obiettivi principali del pacchetto. Il 6 marzo 2025 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a portare avanti rapidamente i lavori sulla semplificazione del quadro giuridico e amministrativo per gli appalti pubblici, la cooperazione industriale, le autorizzazioni e gli obblighi di comunicazione, al fine di affrontare tutti gli ostacoli e tutte le strozzature che ostacolano un rapido potenziamento dell’industria della difesa, comprese le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (3) stabilisce etichette relative al clima per gli indici di riferimento che richiedono che tutte le imprese coinvolte in qualsiasi attività relativa alle armi controverse siano escluse dagli indici di riferimento UE di transizione climatica e allineati con l’accordo di Parigi. Tuttavia la definizione di armi controverse contenuta in tale regolamento delegato lascia troppa incertezza e confusione per gli amministratori di cui al regolamento (UE) 2016/1011, causando confusione e dovrebbe essere chiarita e semplificata, in particolare dato che i trattati e le convenzioni internazionali pertinenti di cui gli Stati membri sono parti non fanno riferimento alle armi controverse quanto piuttosto alle armi vietate.

(3)

È pertanto necessario modificare la definizione di armi controverse di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1818 e sostituirla con una definizione di «armi vietate» in modo da garantire la certezza del diritto e la coerenza tra il corpus normativo in materia di finanza sostenibile e le pratiche armonizzate da parte degli amministratori di indici di riferimento. Tale obiettivo può essere conseguito mantenendo un livello sicuro di esclusioni in linea con l’obiettivo del regolamento (UE) 2016/1011.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/1818.

(5)

L’attuazione del presente regolamento potrebbe comportare effetti giustificati sulle operazioni dei fondi che si basano su indici fondati sugli indici di riferimento UE di transizione climatica e allineati con l’accordo di Parigi. Al fine di evitare perturbazioni del mercato, è opportuno concedere agli indici di riferimento esistenti il tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/1818 è così modificato:

1)

l’articolo 12, paragrafo 1, è così modificato:

a)

al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

società coinvolte in attività riguardanti armi vietate;»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della lettera a), per armi vietate si intendono le mine antiuomo, le munizioni a grappolo, le armi biologiche e le armi chimiche per le quali l’uso, la detenzione, lo sviluppo, il trasferimento, la fabbricazione e la costituzione di scorte sono espressamente vietati dalle convenzioni internazionali in materia di armi di cui la maggior parte degli Stati membri è parte, come figura all’allegato.»;

2)

è aggiunto un allegato in conformità del testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2026 per quanto riguarda gli indici di riferimento già esistenti autorizzati prima della data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj.

(2)  JOIN/2025/120 final del 19 marzo 2025.

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1818/oj).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Nome del trattato o della convenzione che vieta un determinato tipo di arma

Tipo di arma vietato

Convenzione sull'interdizione delle armi biologiche (1972)

Armi biologiche, quali definite nel primo articolo della convenzione.

Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche (1993)

Armi chimiche, quali definite nel secondo articolo della convenzione.

Convenzione sul divieto delle mine antipersona (trattato di Ottawa) (1997)

Mine antipersona (mine antiuomo) quali definite nel secondo articolo della convenzione.

Convenzione sulle munizioni a grappolo (2008)

Munizioni a grappolo quali definite nel secondo articolo della convenzione.

»

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1775/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)