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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1742

18.8.2025

DECISIONE (UE) N. 2/2025 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del 16 luglio 2025

sulla concessione reciproca, da parte dell’Unione europea e dell’Ucraina, del trattamento «mercato interno» per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili [2025/1742]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO» («comitato per il commercio»),

visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, in particolare l’articolo 465, paragrafo 3, e l’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1) («accordo»), è entrato in vigore il 1° settembre 2017.

(2)

Il preambolo dell’accordo riconosce l’impegno dell’Ucraina ad attuare efficacemente il graduale ravvicinamento della sua legislazione a quella dell’Unione in linea con quanto previsto dall’accordo, contribuendo in tal modo alla graduale integrazione economica e all’approfondimento dell’associazione politica dell’Ucraina all’Unione.

(3)

Come stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), dell’accordo, quest’ultimo è finalizzato, tra l’altro, a sostenere gli sforzi ucraini per portare a termine il passaggio a un’economia di mercato funzionante, anche mediante il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell’Unione.

(4)

In conformità all’articolo 124 dell’accordo, le Parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento dell’attuale legislazione dell’Ucraina a quella dell’Unione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni. L’Ucraina si è impegnata a fare in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l’acquis dell’Unione. Si prevede che l’Ucraina estenderà progressivamente tale ravvicinamento a tutti gli elementi dell’acquis dell’Unione di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5 dell’allegato XVII dell’accordo. Una volta che saranno rispettate tutte le relative condizioni, si confida che il riavvicinamento porti alla graduale integrazione dell’Ucraina nel mercato interno dell’Unione, in particolare mediante la reciproca concessione del trattamento «mercato interno» a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII dell’accordo.

(5)

L’Ucraina ha chiesto un’ulteriore integrazione per quanto riguarda il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili nell’Unione. In particolare, l’Ucraina ha chiesto il trattamento «mercato interno» ai fini del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

(6)

Al fine di consentire all’Ucraina una transizione graduale verso la piena adozione e la piena e completa attuazione delle disposizioni applicabili al settore delle telecomunicazioni, in particolare quelle relative al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, la decisione n. 1/2023 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio» (2) ha integrato l’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’allegato XVII dell’accordo con i pertinenti atti dell’Unione in materia di roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

(7)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’allegato XVII dell’accordo, il 7 novembre 2024 l’Ucraina ha notificato all’Unione di ritenere che le condizioni per l’adozione e l’attuazione dell’acquis dell’Unione per quanto riguarda il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili fossero soddisfatte e ha chiesto a quest’ultima di procedere ad una valutazione globale. Il 6 giugno 2025 l’Ucraina ha integrato la propria notifica iniziale dopo l’adozione dell’ultima misura di recepimento rimanente.

(8)

Sulla base di valutazioni e di un monitoraggio periodici, a norma dell’appendice XVII-6 dell’allegato XVII dell’accordo e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’allegato XVII dell’accordo, nonché tenendo conto dell’impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina in corso, la decisione n. 1/2025 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio» (3) ha introdotto determinati adattamenti specifici della parte A dell’appendice XVII-3 dell’allegato XVII dell’accordo. In particolare, tale decisione ha concesso all’Ucraina un periodo di tempo supplementare per la piena attuazione di determinate disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che costituisce parte dell’acquis dell’Unione per il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, senza posticipare l’eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento «mercato interno» per quanto riguarda il roaming a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII dell’accordo.

(9)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’allegato XVII dell’accordo, l’Unione europea ha effettuato una valutazione globale, in base alla quale ha stabilito che le condizioni sono soddisfatte. Ha informato di conseguenza il comitato per il commercio e gli ha proposto di decidere che le Parti si concedano reciprocamente il trattamento «mercato interno» in relazione al settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

(10)

Una volta che tale decisione sarà divenuta applicabile, l’acquis in materia di roaming, come specificato all’appendice XVII-3 dell’allegato XVII dell’accordo, sarà applicato in conformità ai punti da 1 a 6 dell’appendice XVII-1 dell’allegato XVII dell’accordo, salvo diversa disposizione nell’appendice XVII-3 dell’allegato XVII dell’accordo. Ciò implica che l’acquis dell’Unione in materia di roaming, come specificato all’appendice XVII-3 dell’allegato XVII dell’accordo, sia inteso in conformità agli adattamenti contenuti nell’appendice XVII-1 dell’allegato XVII dell’accordo, e pertanto che tutti i diritti e doveri che i fornitori e gli operatori di servizi di roaming nell’Unione sono tenuti ad applicare gli uni nei confronti degli altri dovranno essere estesi ai fornitori e agli operatori di servizi di roaming in Ucraina. Analogamente, i fornitori e gli operatori di servizi di roaming in Ucraina saranno tenuti all’applicazione degli stessi diritti e doveri ai fornitori e agli operatori di servizi di roaming nell’Unione. Gli utenti finali dei servizi di comunicazioni mobili dell’Ucraina e dell’Unione godranno da allora, fatte salve alcune limitazioni eccezionali, di servizi di roaming regolamentati ai prezzi al dettaglio dei mercati nazionali.

(11)

Al fine di concedere alle imprese che forniscono roaming sulle reti di comunicazioni pubbliche nell’Unione e in Ucraina il tempo necessario ad attuare tutte le prescrizioni tecniche e giuridiche conseguenti alla decisione del comitato per il commercio, dovrebbe essere stabilita una data di applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Unione europea e l’Ucraina si concedono reciprocamente il trattamento «mercato interno» per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.

Fatto a Bruxelles e Kiev, il 16 luglio 2025

Per il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

Il presidente

Léon DELVAUX

I segretari

Fredrik BECKVID TRANCHELL

Oleksandra NECHYPORENKO


(1)   GU UE L 161 del 29.5.2014, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj.

(2)  Decisione n. 1/2023 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio», del 24 aprile 2023, che modifica l’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’allegato XVII dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU UE L 123 dell’8.5.2023, pag. 38, ELI: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/930/oj).

(3)  Decisione n. 1/2025 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio», del 13 marzo 2025, che modifica la parte A dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’allegato XVII dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra [2025/1351] (GU L, 2025/1351, 21.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1351/oj).

(4)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU UE L 321 del 17.12.2018, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1742/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)