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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1733

10.9.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/1733 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2025

che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda il ruolo dello stoccaggio del gas nell’assicurare l’approvvigionamento di gas prima della stagione invernale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato adottato in risposta alla crisi dell’offerta di gas e agli aumenti senza precedenti dei prezzi del gas causati dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina dal febbraio 2022, inducendo l’Unione a intervenire in modo coordinato e generale per evitare possibili rischi derivanti da ulteriori interruzioni dell’approvvigionamento di gas.

(2)

Dall’inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, l’Unione mira a far progredire ulteriormente la sua indipendenza dall’energia russa. Ciò sottolinea l’urgenza di garantire l’approvvigionamento di energia alternativa da parte dei partner internazionali tramite gas naturale liquefatto (GNL) o gasdotto, senza creare nuove dipendenze. In tale contesto, sarà fondamentale garantire l’approvvigionamento di energia alternativa da partner affidabili. Il 17 giugno 2025 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento per eliminare completamente le importazioni di gas russo nell’Unione, che comprende in particolare una modifica del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, la proposta della Commissione comprende misure che consentono l’introduzione di un sistema solido ed efficiente di tracciamento del gas russo che attraversa le frontiere dell’Unione. Tali misure contribuirebbero inoltre a monitorare se il gas russo è stoccato nell’Unione. La completa eliminazione delle importazioni di gas russo consentirà di rafforzare le disposizioni sullo stoccaggio del gas di cui al regolamento (UE) 2017/1938, aiutando l’Unione ad avere un sistema energetico più resiliente. In considerazione della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, l’Unione dovrebbe progredire rapidamente verso la piena indipendenza dai combustibili fossili russi. L’estensione delle misure relative al livello di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas non solo contribuirebbe alla continua salvaguardia della sicurezza dell’approvvigionamento, ma costituirebbe anche uno strumento fondamentale negli sforzi dell’Unione volti a eliminare la sua dipendenza dalle importazioni di gas originario della Russia.

(3)

Il regolamento (UE) 2022/1032 ha modificato il regolamento (UE) 2017/1938 introducendo un quadro giuridico temporaneo con misure relative al livello di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas al fine di rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas nell’Unione, in particolare per i clienti protetti.

(4)

Gli impianti di stoccaggio del gas forniscono il 30 % del gas consumato nell’Unione durante i mesi invernali, e gli impianti di stoccaggio sotterranei ben riempiti, insieme a una riduzione volontaria della domanda, contribuiscono in modo sostanziale alla sicurezza dell’approvvigionamento fornendo gas supplementare in caso di difficoltà nell’adeguamento tra domanda e scarsità dell’offerta o interruzione delle forniture.

(5)

Durante la crisi energetica innescata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, avere stabilito un obiettivo obbligatorio di riempimento e una traiettoria di riempimento insieme a una serie di obiettivi intermedi per ciascuno Stato membro a febbraio, marzo, luglio e settembre, per garantire che gli impianti di stoccaggio del gas fossero pieni al 90 % entro il 1o novembre di un rispettivo anno, si è dimostrato fondamentale in quanto ha permesso di sormontare la carenza di gas e ha ridotto le incertezze del mercato e la volatilità dei prezzi.

(6)

Nonostante il sostanziale miglioramento della situazione del mercato del gas rispetto al periodo 2022-2023, il mercato europeo del gas continua a essere rigido e la situazione geopolitica rimane incerta. Una concorrenza più intensa per l’offerta mondiale di GNL può aumentare l’esposizione degli Stati membri alla volatilità dei prezzi. In tali casi, il ruolo degli impianti di stoccaggio del gas rimane fondamentale.

(7)

Ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938, l’obbligo in capo agli Stati membri di seguire una traiettoria annuale di riempimento e garantire che l’obiettivo di riempimento sia raggiunto entro il 1o novembre di ogni anno scade il 31 dicembre 2025.

(8)

Il mutato contesto politico mondiale deve essere tenuto in considerazione in relazione all’affidabilità dei fornitori di gas e dei paesi fornitori di gas.

(9)

Alla luce del successo europeo in termini di riduzione dei rischi associati alla sua struttura di importazione di gas, il quadro normativo generale per conseguire il fabbisogno di gas dell’Unione dovrebbe trovare un equilibrio tra la sicurezza energetica e il ritorno ai principi del mercato. Pertanto dovrebbe essere sufficientemente flessibile durante la stagione di riempimento in modo da permettere di reagire rapidamente a condizioni di mercato in constante evoluzione e, in particolare, di sfruttare le migliori condizioni di acquisto al fine di ridurre i prezzi del gas in Europa. In particolare, gli Stati membri dovrebbero poter raggiungere l’obiettivo di riempimento in qualsiasi momento tra il 1o ottobre e il 1o dicembre, tenendo conto dell’inizio del periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas degli Stati membri, senza essere tenuti a mantenere il livello di stoccaggio corrispondente all’obiettivo di riempimento fino al 1o dicembre.

(10)

Le traiettorie di riempimento, stabilite ogni anno dagli Stati membri per rappresentare il loro piano annuale di riempimento, servono a garantire il conseguimento dell’obiettivo obbligatorio di riempimento entro il periodo compreso tra il 1o ottobre e il 1o dicembre in un determinato anno. La traiettoria di riempimento dovrebbe però essere indicativa e dovrebbe permettere di riempire gli impianti di stoccaggio con flessibilità sufficiente per i partecipanti al mercato nel corso dell’anno, tenendo conto della raccomandazione della Commissione C(2025)1481 del 5 marzo 2025 sull’attuazione degli obiettivi di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas nel 2025.

(11)

In caso di condizioni difficili, tra cui indicazioni di attività commerciali che ostacolano un riempimento dello stoccaggio efficiente sotto il profilo dei costi, basso differenziale stagionale dei prezzi, contesto dei prezzi elevato, livelli di stoccaggio inferiori alla traiettoria a livello degli Stati membri o circostanze tecniche impreviste che renderebbero l’iniezione dello stoccaggio difficile e costosa, limitando la capacità di garantire che gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas siano riempiti a norma del regolamento (UE) 2017/1938, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di discostarsi dall’obiettivo di riempimento fino a dieci punti percentuali.

(12)

Inoltre, in caso di persistenti condizioni di mercato sfavorevoli, tra cui indicazioni di possibili manipolazioni del mercato o di attività commerciali che ostacolano un riempimento dello stoccaggio efficace sotto il profilo dei costi, che limitano in modo significativo la capacità di garantire che gli impianti di stoccaggio del gas siano riempiti conformemente al regolamento (UE) 2017/1938, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di aumentare ulteriormente il livello di deviazione consentito mediante un atto delegato. Tale aumento non dovrebbe superare cinque punti percentuali supplementari.

(13)

La valutazione della Commissione dell’attuale quadro giuridico sulla sicurezza energetica ha confermato gli effetti positivi prodotti dalle prescrizioni in materia di stoccaggio sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas, effetti che è opportuno mantenere anche dopo il 2025.

(14)

Nel contempo il presente regolamento dovrebbe rispondere ai cambiamenti attuali e futuri nei mercati del gas, contribuire all’obiettivo strategico di ridurre i prezzi dell’energia e agevolare il graduale ritorno a meccanismi di riempimento degli impianti di stoccaggio basati sul mercato.

(15)

Al fine di mantenere la sicurezza dell’approvvigionamento e un livello adeguato di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente il mercato ed esaminare le modalità che potrebbero contribuire al conseguimento dell’obiettivo di riempimento, anche mediante un utilizzo più efficace delle opportunità offerte dal meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio (5).

(16)

È pertanto necessario prorogare fino alla fine del 2027 le disposizioni relative al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, che garantiscono prevedibilità e trasparenza per quanto riguarda l’uso degli impianti di stoccaggio del gas nell’Unione, introducendo nel contempo una certa flessibilità in tali disposizioni.

(17)

Considerando che le pertinenti disposizioni relative al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas dovrebbero applicarsi con urgenza prima dell’inizio della prossima stagione invernale, affinché gli Stati membri possano raggiungere il loro obiettivo in tempo utile, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(18)

In linea con i principi del miglioramento della regolamentazione e della semplificazione e tenendo conto del miglioramento generale del quadro di sicurezza energetica dell’Unione, il presente regolamento dovrebbe evitare di introdurre inutili complicazioni amministrative.

(19)

Come delineato nella comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2025 dal titolo «Piano d’azione per un’energia a prezzi accessibili», la recente crisi energetica, la più grave finora in Europa, ha messo in evidenza l’importanza del coordinamento a livello di Unione europea nella gestione delle impennate dei prezzi sul mercato interno. Per migliorare la resilienza di fronte a possibili crisi energetiche future, gli Stati membri hanno bisogno di strumenti per agire efficacemente; occorre potenziare il quadro normativo per la sicurezza dell’approvvigionamento facendo tesoro degli insegnamenti tratti dai recenti sviluppi. Fra le altre questioni, dovrebbero essere tenuti in debita considerazione il concetto di clienti protetti, la prevenzione della distorsione della concorrenza e il corretto funzionamento del mercato interno, nonché il ruolo delle fonti energetiche alternative al gas come le fonti energetiche rinnovabili e l’idrogeno, congiuntamente al ruolo dell’efficienza energetica, in un mix energetico in evoluzione.

(20)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1938,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1938 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il punto 27) è sostituito dal seguente:

«27)

“traiettoria di riempimento”, una serie di obiettivi intermedi indicativi per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di ciascuno Stato membro, che rappresentano il piano di riempimento di tale Stato membro, definiti a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 7;»

;

2)

l’articolo 6 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 septies, gli Stati membri conseguono gli obiettivi di riempimento seguenti per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un’area di mercato nel loro territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell’allegato I ter, in qualsiasi momento tra il 1o ottobre e il 1o dicembre di ogni anno:»

;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«5 bis.   In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l’obbligo degli altri Stati membri di riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas interessati, in caso di condizioni difficili che limitano la capacità di garantire che gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas siano riempiti conformemente al presente regolamento, ciascuno Stato membro può decidere di discostarsi dall’obiettivo di riempimento di cui al paragrafo 1, lettera b), fino a un massimo di 10 punti percentuali.

ter.   In deroga al paragrafo 1, oltre a un’eventuale deviazione conformemente al paragrafo 5 bis e fatto salvo l’obbligo degli altri Stati membri di riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas interessati, ciascuno Stato membro può decidere di discostarsi dall’obiettivo di riempimento di cui al paragrafo 1, lettera b), fino a un massimo di cinque punti percentuali, se:

a)

la sua produzione nazionale di gas supera il suo consumo medio annuo di gas nei due anni precedenti; oppure

b)

le caratteristiche tecniche specifiche di un singolo impianto di stoccaggio sotterraneo con una capacità tecnica superiore a 40 TWh situato sul suo territorio richiedono una velocità di iniezione ridotta che comporta un periodo di iniezione eccezionalmente lungo superiore a 115 giorni.

Uno Stato membro si avvale delle opzioni di flessibilità previste dal primo comma solo a condizione che ciò non incida negativamente sulla capacità degli Stati membri direttamente connessi di fornire gas ai propri clienti protetti o purché ciò non incida negativamente sul funzionamento del mercato interno del gas. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di flessibilità previste dal presente comma, valuta le potenziali conseguenze dell’attuazione di tali flessibilità e ne informa immediatamente il GCG.

quater.   In caso di persistenti condizioni di mercato sfavorevoli e a condizione che la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione e degli Stati membri non sia compromessa, alla Commissione è conferito il potere di aumentare, per una stagione di riempimento, il livello di scostamento consentito a norma del paragrafo 5 bis del presente articolo mediante un atto delegato conformemente all’articolo 19. Tale aumento non può superare cinque punti percentuali supplementari. Nel valutare un potenziale aumento, la Commissione tiene conto in particolare del livello di riempimento dello stoccaggio, dell’approvvigionamento globale di gas, delle prospettive stagionali di approvvigionamento dell’ENTSOG e delle indicazioni di manipolazione del mercato. Nell’aumentare, conformemente al presente paragrafo, il livello di scostamento consentito a norma del paragrafo 5 bis del presente articolo, la Commissione adegua nella stessa misura i volumi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 6 quater, paragrafi 1 e 5, al fine di garantire la piena coerenza degli obiettivi di riempimento applicabili agli Stati membri.

quinquies.   Gli Stati membri possono decidere, nelle stesse condizioni stabilite al paragrafo 5 bis, di discostarsi fino a tre punti percentuali e ottantotto centesimi dal volume stabilito al paragrafo 2.

sexies.   Gli Stati membri possono decidere, nelle stesse condizioni stabilite al paragrafo 5 bis del presente articolo, di discostarsi fino a un punto percentuale e sessantasei centesimi dal consumo medio annuale di gas stabilito all’articolo 6 quater, paragrafi 1 e 5.

septies.   Uno Stato membro che si avvale di una delle opzioni di flessibilità di cui ai paragrafi da 5 bis a 5 quater consulta la Commissione e fornisce immediatamente una giustificazione. La Commissione aggiorna senza indugio il GCG e gli Stati membri direttamente interessati in merito agli effetti cumulativi di tutte le flessibilità utilizzate.»

;

c)

i paragrafi 6, 7 e 8, sono sostituiti dai seguenti:

«6.   Al fine di conseguire l’obiettivo di riempimento, gli Stati membri si adoperano per seguire la traiettoria di riempimento definita conformemente al paragrafo 7.

7.   Per il 2023 e gli anni successivi, ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenta alla Commissione, entro il 15 settembre dell’anno precedente, una traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredata degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti.

Per gli Stati membri per i quali l’obiettivo di riempimento è ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas ai sensi del paragrafo 2, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento sono ridotti di conseguenza.

La Commissione informa senza indebito ritardo il GCG delle traiettorie di riempimento aggregate presentate dagli Stati membri.

8.   Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie conformemente all’articolo 6 ter per raggiungere l’obiettivo di riempimento. Qualora in un dato anno uno Stato membro non raggiunga il proprio obiettivo di riempimento, esso adotta misure efficaci per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, tenendo conto dell’impatto dei prezzi sul mercato del gas. Se uno Stato membro non raggiunge l’obiettivo di riempimento, ne informa senza indugio la Commissione e il GCG, indicando i motivi del mancato raggiungimento dell’obiettivo di riempimento e le misure adottate.»

;

d)

i paragrafi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«10.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro può adottare tutte le misure necessarie conformemente all’articolo 6 ter per conseguire la traiettoria di riempimento, compresa l’introduzione di obiettivi intermedi vincolanti a livello nazionale. Essa monitora costantemente l’allineamento alla traiettoria di riempimento e informa regolarmente il GCG in merito all’allineamento alla traiettoria di riempimento. La Commissione informa periodicamente il GCG della misura in cui ciascuno Stato membro rispetta la traiettoria indicativa.

11.   In caso di uno scostamento sostanziale e persistente dalla traiettoria di riempimento da parte di uno Stato membro, che comprometta il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento, o in caso di uno scostamento dall’obiettivo di riempimento non consentito a norma dei paragrafi da 5 bis a 5 sexies, la Commissione, ove opportuno, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, emette una raccomandazione destinata a tale Stato membro o agli Stati membri interessati relativa all’adozione di misure per porre rimedio a tale scostamento o per ridurre al minimo l’impatto sulla sicurezza dell’approvvigionamento, tenendo conto nel contempo anche delle possibili condizioni di mercato difficili o sfavorevoli nonché delle specificità degli Stati membri, quali le caratteristiche tecniche e le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, l’importanza decrescente degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas a basso potere calorifico per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e la capacità esistente di stoccaggio di GNL.»

;

3)

all’articolo 6 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono limitate a quanto necessario per conseguire le traiettorie di riempimento, laddove applicabili, e gli obiettivi di riempimento. Tutte le misure adottate a norma dell’articolo 6 bis, paragrafi 8 e 10, sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettono a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell’Unione. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione e il GCG in merito a tali misure.»

;

4)

l’articolo 6 quater è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Uno Stato membro che non sia dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas provvede affinché i partecipanti al mercato di tale Stato membro dispongano di accordi con i gestori dei sistemi di stoccaggio sotterranei o altri partecipanti al mercato negli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Tali accordi prevedono l’uso, entro il 1o dicembre, di volumi di stoccaggio corrispondenti ad almeno il 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti dello Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Ciononostante, se la capacità di trasporto transfrontaliero o altre limitazioni tecniche impediscono allo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di utilizzare pienamente il 15 % di tali volumi di stoccaggio, tale Stato membro immagazzina soltanto i volumi tecnicamente possibili.»

;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dimostrano di rispettare il paragrafo 1 e ne informano la Commissione.»

;

c)

al paragrafo 5, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

provvedono affinché, in qualsiasi momento tra il 1o ottobre e il 1o dicembre, i volumi di stoccaggio corrispondano almeno all’uso medio della capacità di stoccaggio dei cinque anni precedenti determinato tenendo conto, tra l’altro, dei flussi durante il periodo di prelievo nei cinque anni precedenti provenienti dagli Stati membri in cui sono situati gli impianti di stoccaggio; o»

;

d)

il paragrafo 6 è soppresso;

5)

l’articolo 6 quinquies è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   I gestori dei sistemi di stoccaggio comunicano il livello di riempimento, come stabilito a norma dell’articolo 6 bis, all’autorità competente dello Stato membro in cui sono situati e, se del caso, a un’entità designata da tale Stato membro (“entità designata”).

2.   L’autorità competente e, se del caso, l’entità designata di ciascun Stato membro monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio alla fine di ogni mese e comunicano i risultati alla Commissione senza indebito ritardo. L’autorità competente include informazioni sulla quota di gas proveniente dalla Russia stoccata in tale Stato membro facente parte della capacità operativa degli impianti di stoccaggio, ove disponibili.

La Commissione può, ove opportuno, invitare l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) a fornire assistenza a tale monitoraggio.»

;

b)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio delle traiettorie di riempimento e degli obiettivi di riempimento ed elabora orientamenti per la Commissione sulle misure adeguate per garantire un migliore allineamento, qualora gli Stati membri si discostino dalle traiettorie di riempimento compromettendo il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento, o per garantire il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento. Se del caso, la Commissione può adottare misure per utilizzare più efficacemente le opportunità offerte dal meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune stabilito dal regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio (*1).

5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire l’obiettivo di riempimento e per far rispettare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio necessari per rispettare l’obiettivo di riempimento, anche comminando a tali partecipanti al mercato sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive. Ciò non pregiudica il ruolo della Commissione nel monitorare e garantire la corretta applicazione del presente regolamento, anche fornendo assistenza o orientamenti agli Stati membri nei loro sforzi di attuazione del presente paragrafo.

(*1)  Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2576/oj).»;"

6)

all’articolo 17 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

le informazioni sulla quota di gas proveniente dalla Russia stoccato negli impianti di stoccaggio dell’Unione, fornite dagli Stati membri, se disponibili, a norma dell’articolo 6 quinquies, paragrafo 2.»

;

7)

l’articolo 18 bis è soppresso;

8)

all’articolo 22, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L’articolo 2, punti da 27 a 31, gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 17 bis, l’articolo 20, paragrafo 4, e l’allegato I ter si applicano fino al 31 dicembre 2027.»

;

9)

l’allegato I bis è soppresso;

10)

l’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I ter

Responsabilità condivisa per l’obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento

Per quanto riguarda l’obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento di cui all’articolo 6 bis, la Repubblica slovacca e la Cechia condividono la responsabilità per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio di Dolní Bojanovice. Il rapporto e la portata esatti di tale responsabilità condivisa dalla Repubblica slovacca e dalla Cechia sono oggetto di un accordo bilaterale di tali Stati membri.

Fatto salvo l’articolo 13 e conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, lettera b), la Repubblica slovacca e la Cechia provvedono affinché, qualora sia dichiarata una crisi a norma del presente regolamento, non siano introdotte misure riguardanti l’impianto di stoccaggio di Dolní Bojanovice che possano mettere gravemente a repentaglio la situazione dell’approvvigionamento di gas o compromettere la capacità delle imprese di gas naturale di fornire gas a clienti protetti in linea con la norma nazionale di approvvigionamento di gas.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE


(1)   GU C, C/2025/2967, 16.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2967/oj.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’8 luglio 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2025.

(3)  Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2576/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1733/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)