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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1727

5.8.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1727 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2025

che sospende le misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America e determinati prodotti esportati dall’Unione negli Stati Uniti d’America istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1564

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 luglio 2025 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1564 (2), che prevede l’applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni nell’Unione di prodotti specificati originari degli Stati Uniti d’America («Stati Uniti») e l’applicazione di restrizioni all’esportazione negli Stati Uniti di determinati prodotti originari dell’Unione («misure di riequilibrio»).

(2)

Le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1564 miravano a controbilanciare le misure di salvaguardia sotto forma di dazi doganali supplementari che gli Stati Uniti avevano introdotto sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e di alluminio e prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio, determinati veicoli passeggeri e autocarri leggeri, determinate parti di automobili, determinate lattine di alluminio per il confezionamento della birra e lattine di alluminio vuote e di un’ampia gamma di prodotti dell’agricoltura, della pesca e di altri prodotti industriali originari dell’Unione, di cui ai considerando da 1 a 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1564.

(3)

Il 27 luglio 2025 l’Unione e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo politico sulle loro relazioni commerciali, che prevede tra l’altro un alleggerimento immediato dei dazi per le importazioni dall’Unione negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si sono di conseguenza impegnati a modificare in tempi brevi alcuni dazi applicabili alle importazioni dall’Unione in linea con tale accordo politico, riducendo l’aliquota applicabile a un massimo del 15 % ad valorem.

(4)

Alla luce degli sviluppi di cui al considerando 3 e al fine di garantire un’attuazione efficace dell’accordo politico, è opportuno sospendere l’applicazione delle misure di riequilibrio dell’Unione. Non è pertanto al momento necessaria la notifica scritta al consiglio per gli scambi di merci dell’Organizzazione mondiale del commercio in relazione all’applicazione di tali misure, e la notifica in questione dovrebbe essere sospesa.

(5)

La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente la sospensione tenendo conto degli ulteriori sviluppi delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti e può adottare ulteriori misure.

(6)

Il presente regolamento non pregiudica la posizione dell’Unione secondo cui le misure di salvaguardia degli Stati Uniti sono incompatibili con l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.

(7)

In considerazione di imperativi motivi di urgenza giustificati dalla necessità di sospendere l’imminente applicazione delle misure di riequilibrio al fine di garantire l’efficace attuazione dell’accordo politico di cui al considerando 3, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino immediatamente. Per gli stessi motivi, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il presente regolamento rimane in vigore per un periodo di sei mesi.

(8)

Conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe sottoporre il presente regolamento al comitato sugli ostacoli agli scambi, al fine di ottenerne il parere, al massimo 14 giorni dopo la sua adozione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1564 è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/654/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1564 della Commissione, del 24 luglio 2025, relativo a misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America e determinati prodotti esportati dall’Unione negli Stati Uniti d’America e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/724, (UE) 2018/886, (UE) 2020/502 e (UE) 2025/778 (GU L, 2025/1564, 24.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1564/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1727/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)