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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1718 |
6.8.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1718 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2025
che dispone la registrazione delle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti d'America
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 6 giugno 2025 la Commissione europea ("Commissione") ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti d'America. |
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(2) |
Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 24 aprile 2025 da INEOS Solvents SA per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di 1,4-butandiolo. |
1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
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(3) |
Il prodotto soggetto a registrazione ("prodotto in esame" o "BDO") è costituito da 1,4-butandiolo, solitamente classificato con il numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 110-63-4 e solitamente classificato nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) con il numero CE 203-786-5, e attualmente classificato con i codici NC 2905 39 26 e 2905 39 28 . I codici NC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria. |
2. REGISTRAZIONE
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(4) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili. |
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(5) |
La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso. |
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(6) |
Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antidumping. |
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(7) |
Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 27 % e l'87 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il [70 % e il 115 %] (3) per il prodotto in esame nel periodo che va dal 1o ottobre 2023 al 30 settembre 2024. L'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(8) |
In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l'importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all'effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell'inchiesta. |
3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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(9) |
I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di 1,4-butandiolo, solitamente classificato con il numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 110-63-4 e solitamente classificato nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) con il numero CE 203-786-5, attualmente classificato con i codici NC 2905 39 26 e 2905 39 28 e originario della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti d'America.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) GU C, 2025/3135, 6.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3135/oj.
(3) I dati sono forniti come intervalli di valori per motivi di riservatezza.
(4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1718/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)