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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1581 |
29.7.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1581 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2025
recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare gli articoli 16 e 20,
visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 16,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/612 della Commissione (3) ha apportato alcuni adeguamenti al funzionamento della misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio istituita a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (4). Uno degli adeguamenti è consistito nell'introduzione di un massimale del 15 % alla quota del volume complessivo che può essere fornita da un singolo paese esportatore per la categoria 17 («Profilati di ferro o di acciai non legati»). |
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(2) |
La categoria 17, per la quale l'Ucraina è stata storicamente il maggiore esportatore nell'Unione, è stata «globalizzata» nel 2022 dopo l'invasione russa del paese, poiché quest'ultimo non era più in grado di esportare il prodotto e vi era pertanto un rischio di carenza di approvvigionamento per gli utilizzatori dell'Unione (5). In pratica, ciò ha comportato la fusione dei contingenti specifici vigenti per paese di Regno Unito, Turchia e Corea con il contingente per altri paesi («contingente residuo») al fine di istituire un contingente unico per tutte le origini. |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione ha previsto la possibilità di rivalutare la globalizzazione del contingente in considerazione dell'andamento dei flussi commerciali in tali categorie e della sospensione dell'applicazione della salvaguardia nei confronti dell'Ucraina, o qualora siano individuati indebiti effetti di sostituzione (6). |
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(4) |
L'inchiesta di riesame ha individuato l'indebita sostituzione di alcuni fornitori tradizionali nella categoria 17. La Commissione ha pertanto introdotto un massimale del 15 % in tale categoria (7). Le informazioni disponibili indicano tuttavia che tale massimale per paese sta incidendo sui flussi commerciali tradizionali di alcuni partner commerciali, nel senso che limita il loro accesso ai volumi esenti da dazi a livelli inferiori rispetto ai loro scambi commerciali storici. |
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(5) |
La Commissione ritiene di conseguenza che il massimale del 15 % per paese debba essere soppresso al fine di preservare gli scambi tradizionali di tali partner commerciali, con effetto a decorrere dal 1o agosto 2025. |
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(6) |
Per prevenire l'indebita sostituzione dei fornitori tradizionali, preservando nel contempo i flussi commerciali storici, la Commissione ritiene opportuno reintrodurre i contingenti specifici per paese per il Regno Unito, la Turchia e la Corea e ripristinare il contingente residuo. Poiché vi è anche il rischio di un'indebita sostituzione dei fornitori tradizionali nell'ambito di tale contingente residuo, la Commissione ritiene opportuno introdurre un massimale del 40 % per origine. |
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(7) |
L'accesso di determinate origini a volumi esenti da dazi corrispondenti ai loro scambi tradizionali dovrebbe essere ripristinato rapidamente, in questo caso a partire dal 1o agosto 2025. |
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(8) |
Poiché non è stato possibile introdurre tale modifica all'inizio di un trimestre di salvaguardia, i contingenti specifici per paese del Regno Unito, della Turchia e della Corea e il contingente «altri paesi» per il trimestre 1.7.2025-30.9.2025 saranno determinati assegnando proporzionalmente i rimanenti volumi esenti da dazi disponibili nell'ambito del contingente globalizzato al 1o agosto 2025, come indicato nell'allegato IV del presente regolamento di esecuzione, che si basa sui flussi commerciali tradizionali per origine. |
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(9) |
Come osservato nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/612 (considerando 72), la categoria 17 è stata classificata nel gruppo 2 (pressione significativa delle importazioni). La Commissione ritiene pertanto che non sia opportuno accordare ai detentori di contingenti specifici per paese l'accesso al contingente residuo nell'ultimo trimestre di un anno di salvaguardia. A tal fine le pertinenti tabelle degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 sono rettificate. |
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(10) |
Poiché il contingente Regno Unito-Irlanda del Nord («contingente UKNI») della categoria 17 è utilizzato esclusivamente per le merci originarie del Regno Unito trasportate direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e immesse in libera circolazione nel territorio dell'Irlanda del Nord, come stabilito nel regolamento (UE) 2023/2840 (8), tale contingente non subirà gli effetti delle modifiche alla gestione dei contingenti della categoria 17. Inoltre, il contingente UKNI non incide sull'assegnazione proporzionale dei volumi ai contingenti dei paesi terzi. |
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(11) |
Il presente regolamento dovrebbe pertanto correggere altre inesattezze individuate dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/612 della Commissione. |
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(12) |
Come osservato nel regolamento (UE) 2025/612 (considerando 76), nella categoria 4B («Fogli rivestiti di metallo») le parti interessate hanno presentato elementi di prova convincenti che dimostrano che il mantenimento dello status quo è in linea con l'interesse superiore dell'Unione. La categoria 4B è stata pertanto classificata nel «Gruppo 4» (nessuna pressione delle importazioni). Per motivi di correttezza è così soppresso un massimale nella categoria 4B. |
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(13) |
Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, sono inoltre rettificate le note 1, 2, 6, 9, 10, 15, 16, 18, 19 e 23 nell'allegato IV.1. |
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(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito a norma, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è così modificato:
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1) |
all'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Se il contingente tariffario pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese per alcune categorie di prodotti possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Questa disposizione si applica soltanto durante l'ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo. Per le categorie di prodotti 1A, 2, 3B, 4A, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25B e 26 non sarà consentito alcun ulteriore accesso alla parte residua del contingente tariffario. Per le categorie di prodotti 1B, 3A, 9, 10, 12, 27 e 28 sarà consentito solo l'accesso a un volume specifico nell'ambito del volume del contingente tariffario inizialmente disponibile nell'ultimo trimestre. Nella categoria di prodotti 4B nessun paese esportatore può utilizzare, da solo, più del 30 % del volume del contingente tariffario residuo inizialmente disponibile nell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione delle misure.» |
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2) |
all'articolo 1, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Ai paesi che importano attraverso il contingente residuo è applicabile un volume massimo di importazioni che per le categorie 1A e 2 è pari al 13 %, per la categoria 16 è pari al 15 %, per le categorie 6, 7 e 13 è pari al 20 %, per le categorie 4A, 5 e 14 è pari al 25 %, per le categorie 3B, 20, 21, 25B e 26 è pari al 30 % per paese del contingente in franchigia doganale disponibile all'inizio del trimestre di cui all'allegato IV.1 del presente regolamento. Inoltre, il volume massimo di importazioni per la categoria 17 è pari al 40 % del contingente in franchigia doganale disponibile al 1o agosto 2025 per paese che importa attraverso il contingente residuo. Il volume massimo di importazioni si applica ai paesi che non dispongono di un contingente specifico per paese ed è applicabile in tutti i trimestri.» |
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3) |
all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo 8: «8. Per il periodo compreso tra l'1.8.2025 e il 30.9.2025, il volume rimanente del contingente disponibile al 1o agosto 2025 nella categoria 17 sarà assegnato ai rispettivi contingenti in base alle cifre proporzionali di cui all'allegato VI del presente regolamento.» |
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è così rettificato:
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1) |
la nota 1 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8601. Dall'1.4 al 30.6: 09.8602. Dall'1.7 al 30.6: per l'Egitto: 09.8450, per il Vietnam: 09.8451, per il Giappone: 09.8452, per Taiwan: 09.8453, per l'Australia: 09.8454, per la Svizzera: 09.8455, gli Stati Uniti: 09.8456, per la Libia: 09.8457, per il Canada: 09.8458 e per l'Algeria: 09.8459.». |
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2) |
la nota 2 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8661. Dall'1.4 al 30.6: 09.8662.»; |
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3) |
la nota 6 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8609. Dall'1.4 al 30.6: 09.8610. Dall'1.7 al 30.6: per la Turchia: 09.8430, per il Vietnam: 09.8431, per Taiwan: 09.8432 e per la Tunisia: 09.8422.»; |
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4) |
la nota 7 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8611. Dall'1.4 al 30.6: 09.8612. Dall'1.4 al 30.6: per la Cina*: 09.8581, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8582, per l'India*: 09.8583 e per il Regno Unito*: 09.8584 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.»; |
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5) |
la nota 9 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8615. Dall'1.4 al 30.6: 09.8616. Dall'1.7 al 30.6: per l'India: 09.8423, per la Turchia: 09.8424 e per il Giappone: 09.8419.»; |
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6) |
la nota 10 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8617. Dall'1.4 al 30.6: 09.8618. Dall'1.7 al 30.6: per l'India: 09.8425, per l'Indonesia: 09.8426, per la Corea (Repubblica di): 09.8427 e per la Turchia: 09.8418.»; |
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7) |
la nota 15 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8627. Dall'1.4 al 30.6: 09.8628. Dall'1.7 al 30.6: per l'Algeria: 09.8428, per l'Egitto: 09.8429 e per la Cina: 09.8417.»; |
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8) |
la nota 16 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8629. Dall'1.4 al 30.6: 09.8630. Dall'1.7 al 30.6: per la Cina: 09.8436, per Taiwan: 09.8437 e per gli Stati Uniti: 09.8415.»; |
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9) |
la nota 18 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8633. Dall'1.4 al 30.6: 09.8634. Dall'1.7 al 30.6: per la Malaysia: 09.8460, per l'Algeria: 09.8461, per l'Egitto: 09.8462, per la Bosnia-Erzegovina: 09.8463, per la Corea (Repubblica di): 09.8464, per il Giappone: 09.8466, per l'Indonesia: 09.8465, per la Serbia: 09.8467 e per il Vietnam: 09.8468.»; |
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10) |
la nota 19 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8635. Dall'1.4 al 30.6: 09.8636. Dall'1.7 al 30.6: per la Cina: 09.8448, per la Svizzera: 09.8469 e per gli Emirati arabi uniti: 09.8409.»; |
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11) |
la nota 23 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8643. Dall'1.4 al 30.6: 09.8644. Dall'1.7 al 30.6: per la Cina: 09.8442, per la Serbia: 09.8443 e per la Bosnia-Erzegovina: 09.8449.»; |
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12) |
la parte della tabella IV.1 dal titolo «Volumi dei contingenti tariffari» relativa alla categoria di prodotti 17 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I del presente regolamento di esecuzione; |
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13) |
la parte della tabella IV.2 dal titolo «Volumi del contingente tariffario globale e residuo per trimestre» relativa alla categoria di prodotti 17 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del presente regolamento di esecuzione; |
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14) |
la parte della tabella IV.3 dal titolo «Volume massimo del contingente residuo accessibile negli ultimi trimestri ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese» relativa alla categoria di prodotti 17 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione è sostituita dalla tabella di cui all'allegato III del presente regolamento di esecuzione. |
Articolo 3
Il testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento si applica dal 1o agosto 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj.
(2) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/612 della Commissione, del 24 marzo 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L, 2025/612, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/612/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/978/oj).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/978/oj), considerando 19.
(7) Cfr. la sezione 6.3.3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/612 della Commissione, del 24 marzo 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L, 2025/612, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/612/oj).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2840 della Commissione, del 14 dicembre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L, 2023/2840, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2840/oj).
ALLEGATO I
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Numero di prodotto |
Categoria di prodotti |
Codici NC |
Assegnazione per paese (ove applicabile) |
Anno 8 |
Aliquota del dazio supplementare |
Numeri d'ordine |
|||
|
Dall'1.8.2025 al 30.9.2025 |
Dall'1.10.2025 al 31.12.2025 |
Dall'1.1.2026 al 31.3.2026 |
Dall'1.4.2026 al 30.6.2026 |
||||||
|
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
|||||||||
|
17 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90 |
Ucraina |
31 662,59 |
31 662,59 |
30 974,27 |
31 318,43 |
25 % |
09.8891 |
|
Regno Unito |
volumi da calcolare a norma dell'articolo 1, paragrafo 8 |
27 506,58 |
26 908,61 |
27 207,60 |
25 % |
09.8897 |
|||
|
Turchia |
volumi da calcolare a norma dell'articolo 1, paragrafo 8 |
22 892,27 |
22 394,61 |
22 643,44 |
25 % |
09.8892 |
|||
|
Corea (Repubblica di) |
volumi da calcolare a norma dell'articolo 1, paragrafo 8 |
5 335,16 |
5 219,18 |
5 277,17 |
25 % |
09.8893 |
|||
|
Altri paesi |
volumi da calcolare a norma dell'articolo 1, paragrafo 8 |
12 555,44 |
12 282,49 |
12 418,96 |
25 % |
||||
|
Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito) |
14 254,99 |
14 254,99 |
13 945,10 |
14 100,05 |
25 % |
09.8499 |
|||
(1) Dall'1.7 al 31.3: 09.8635.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8636.
Dall'1.7 al 30.6: per la Cina: 09.8448, per la Svizzera: 09.8469 e per gli Emirati arabi uniti: 09.8409.
ALLEGATO II
|
Numero di prodotto |
Assegnazione per paese (ove applicabile) |
Anno 8 |
|||
|
Dall'1.8.2025 al 30.9.2025 |
Dall'1.10.2025 al 31.12.2025 |
Dall'1.1.2026 al 31.3.2026 |
Dall'1.4.2026 al 30.6.2026 |
||
|
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
|||||
|
17 |
Altri paesi |
volumi da calcolare a norma dell'articolo 1, paragrafo 8 |
12 555,44 |
12 282,49 |
12 418,96 |
ALLEGATO III
|
Categoria di prodotti |
Nuovo contingente assegnato in tonnellate |
|
Dall'1.4.2026 al 30.6.2026 |
|
|
17 |
Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre |
ALLEGATO IV
«ALLEGATO VI
|
Paese |
Dall'1.8.2025 al 30.9.2025 |
|
Assegnazione proporzionale dei rimanenti volumi esenti da dazi disponibili nell'ambito del contingente globalizzato all'1.8.2025 |
|
|
Regno Unito |
40,28 % |
|
Turchia |
33,52 % |
|
Corea (Repubblica di) |
7,81 % |
|
Altri paesi |
18,39 % |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1581/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)