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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1528

31.7.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1528 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2025

che autorizza l’immissione sul mercato dell’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(3)

Il 29 ottobre 2020 la società Tigernuts traders, S.L. («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di autorizzazione per l’immissione sul mercato dell’Unione dell’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) quale nuovo alimento. La domanda riguardava l’uso dell’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) come tale (per cucinare o come condimento) e come ingrediente in diverse categorie di alimenti destinati alla popolazione in generale.

(4)

L’8 novembre 2022 la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di effettuare una valutazione dell’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) quale nuovo alimento.

(5)

Il 30 ottobre 2024 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) quale nuovo alimento (3), in conformità all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(6)

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha concluso che l’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) è sicuro per la popolazione in generale alle condizioni d’uso proposte. Tale parere scientifico presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che l’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce), alle condizioni d’uso proposte, soddisfa le condizioni per l’immissione sul mercato in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(7)

È opportuno che l’inserimento dell’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) quale nuovo alimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti contenga le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.

(8)

L’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) dovrebbe essere inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) è autorizzato a essere immesso sul mercato dell’Unione.

L’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2.   L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj).

(3)   EFSA Journal. 2024;22:e9102.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

«Olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce)”.»

 

 

Olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) come tale

 

Prodotti a base di pasta

30 ml/100 g

Pane e panini

30 ml/100 g

Snack diversi dalle patatine (cracker)

30 ml/100 g

Condimenti per insalata

50 ml/100 g

Grassi quali definiti nell’allegato VII, appendice II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

80 ml/100 g

Prodotti da forno fini

30 ml/100 g

Prodotti lattiero-caseari(*)

60 ml/100 g

(*)

Ove utilizzato in prodotti lattiero-caseari, l’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) non può sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte.

 

 

 

2)

nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce)

Descrizione

Il nuovo alimento è ottenuto dalla pastorizzazione del tubero di Cyperus esculentus L. (zigolo dolce), seguita da un processo di pressatura a freddo.

Composizione in acidi grassi

 

Acido palmitico: 12-15 %

 

Acido stearico: 5-8 %

 

Acido oleico: 65-69 %

 

Acido linoleico: 9-12 %

Caratteristiche

 

Acidità: ≤ 2 %

 

Indice di perossidi: ≤ 20 meq/kg

 

Indice di saponificazione: ≤ 189 mg KOH/g

 

p-anisidina: < 1

Metalli pesanti

 

Piombo: ≤ 0,1 mg/kg

 

Cadmio: ≤ 0,1 mg/kg

Micotossine

 

Aflatossine (somma di B1, B2, G1 e G2): < 4 μg/kg

 

Aflatossina B1: < 1 μg/kg

 

Ocratossina A: < 3 μg/kg

Criteri microbiologici

 

Conteggio delle colonie aerobiche totali: ≤ 103 CFU/g

 

Conteggio totale dei lieviti e delle muffe: ≤ 102 CFU/g

 

Coliformi: ≤ 10 CFU/g

 

Salmonella: non rilevata in 25 g

 

Listeria monocytogenes: non rilevata in 25 g

 

Enterobatteriacee: < 102 CFU /g

CFU: unità formanti colonie»


(1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1528/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)