|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2025/1521 |
28.7.2025 |
INDIRIZZO (UE) 2025/1521 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 15 luglio 2025
che modifica l’indirizzo (UE) 2017/697 sull’esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9) (BCE/2025/25)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea (BCE/2017/9) (2) stabilisce politiche generali per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi. Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha soppresso l’opzione di cui all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Consiglio (4) che consente alle autorità competenti di estendere a 180 il numero di giorni di arretrato prima che un'obbligazione creditizia rilevante di cui al medesimo regolamento sia considerata in stato di default. Al fine di allineare l’indirizzo (UE) 2017/697 (BCE/2017/9) al regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione all'opzione soppressa, è pertanto necessario sopprimere la corrispondente disposizione in tale indirizzo. |
|
(2) |
Il regolamento (UE) 2024/1623 ha modificato l'articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013 aggiungendo un requisito, applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2025, secondo cui, ai fini dell’utilizzo del metodo standardizzato per il calcolo degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio, in relazione alle esposizioni verso enti, un ente non deve utilizzare una valutazione del merito di credito di un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) che integra ipotesi di sostegno pubblico implicito, eccetto nel caso in cui essa si riferisca a un ente posseduto o istituito e finanziato da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali. L'articolo 138 modificato prevede inoltre che, qualora le uniche valutazioni del merito di credito di ECAI esistenti per un ente che non rientra nella categoria di enti esclusa siano valutazioni del merito di credito di ECAI che integrano dette ipotesi di sostegno pubblico implicito, le esposizioni verso tali enti devono essere trattate come esposizioni verso enti privi di rating conformemente all’articolo 121 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
|
(3) |
La BCE ravvisa la necessità di consentire la prosecuzione dell’uso delle valutazioni del merito di credito di ECAI che integrano ipotesi di sostegno pubblico implicito, laddove l’ente cui si fa riferimento non rientri nella categoria di enti esclusa, con la conseguenza che non è necessario trattare le esposizioni verso tale ente come esposizioni verso un ente privo di rating. È opportuno che l'uso di tali valutazioni del merito di credito di ECAI prosegua per un periodo limitato a decorrere dalla data di applicazione della modifica dell'articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013. La BCE ritiene pertanto necessario che le autorità nazionali competenti esercitino fino al 1o gennaio 2027 l’opzione transitoria di cui all’articolo 495 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 per consentire la prosecuzione dell’uso di tali valutazioni del merito di credito per un periodo di tempo limitato. |
|
(4) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2017/679 (BCE/2017/9). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo (UE) 2017/697 (BCE/2017/9) è modificato come segue:
|
1) |
l’articolo 4 è soppresso; |
|
2) |
è inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Articolo 495 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013: disposizioni transitorie per le valutazioni del merito di credito di ECAI degli enti In deroga all'articolo 138, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, le ANC consentono agli enti di continuare a utilizzare una valutazione del merito di credito di un'ECAI in relazione a un ente che integri ipotesi di sostegno pubblico implicito fino al 1o gennaio 2027.» |
Articolo 2
Efficacia ed attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle autorità competenti degli Stati membri partecipanti.
2. Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o gennaio 2026.
Articolo 3
Destinatari
Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 luglio 2025
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj.
(2) Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, sull’esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9) (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 156, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2017/697/oj).
(3) Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor (GU L, 2024/1623, del 19.6.2024 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).
(4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2025/1521/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)