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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1485 |
25.7.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1485 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2025
relativo a misure di mercato eccezionali nei settori delle uova e delle carni di pollame in Polonia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Tra il 9 agosto 2021 e il 3 agosto 2023 la Polonia ha confermato e notificato 193 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Le specie interessate sono polli e galline ovaiole della specie Gallus domesticus, tacchini e tacchine, anatre e oche. |
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(2) |
La Polonia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3). |
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(3) |
La Polonia ha in particolare adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza («zone regolamentate») a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/1395 (4), (UE) 2021/1982 (5), (UE) 2021/2100 (6), (UE) 2021/2186 (7), (UE) 2021/2310 (8), (UE) 2022/53 (9), (UE) 2022/106 (10), (UE) 2022/145 (11), (UE) 2022/198 (12), (UE) 2022/257 (13), (UE) 2022/349 (14), (UE) 2022/417 (15), (UE) 2022/454 (16), (UE) 2022/690 (17), (UE) 2022/745 (18), (UE) 2022/1320 (19), (UE) 2022/1351 (20), (UE) 2022/1853 (21), (UE) 2023/9 (22), (UE) 2023/125 (23), (UE) 2023/233 (24), (UE) 2023/312 (25), (UE) 2023/343 (26), (UE) 2023/469 (27), (UE) 2023/497 (28), (UE) 2023/816 (29), (UE) 2023/901 (30), (UE) 2023/984 (31), (UE) 2023/1083 (32) e (UE) 2023/1520 (33) della Commissione. |
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(4) |
La Polonia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessariamente applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito che non sono state ammissibili al contributo finanziario dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (34). |
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(5) |
Il 18 febbraio 2025 la Commissione ha ricevuto dalla Polonia una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 9 agosto 2021 e il 3 agosto 2023. Il 12 e il 27 maggio 2025 le autorità polacche hanno chiarito e documentato la loro richiesta. |
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(6) |
In seguito all’applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria di cui al terzo considerando sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l’immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutte le aziende di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate. Ne è risultata una perdita di produzione di uova da cova, uova da consumo, animali vivi e carni di pollame nelle aziende interessate. |
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(7) |
A norma dell’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 l’Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dalla Polonia per le misure eccezionali di sostegno del mercato pertinenti. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta valutata la richiesta ricevuta dalla Polonia in relazione ai focolai confermati tra il 9 agosto 2021 e il 3 agosto 2023. |
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(8) |
Per evitare rischi di sovracompensazione, gli importi massimi e l’importo forfettario della partecipazione finanziaria dovrebbero basarsi su studi tecnici ed economici o sulla documentazione contabile ed essere fissati a un livello adeguato per ciascun animale e prodotto secondo le categorie. |
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(9) |
Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite subite dai beneficiari non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell’Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione conformemente al regolamento (UE) 2021/690. |
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(10) |
La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate a quanto strettamente necessario per sostenere il mercato. Tali misure dovrebbero in particolare applicarsi solo alla produzione di pollame e uova nelle aziende ubicate nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nelle norme dell’Unione e della Polonia pertinenti ai 193 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 9 agosto 2021 e il 3 agosto 2023. |
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(11) |
Per garantire flessibilità nell’eventualità in cui il numero di animali ammissibili alla compensazione differisca dalle soglie massime, basate su stime, stabilite nel presente regolamento, le compensazioni possono essere modificate entro certi limiti, purché sia rispettato l’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione. |
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(12) |
Poiché l’aiuto dell’Unione è fissato in euro, è necessario stabilire una data per la conversione in valuta nazionale dell’importo stanziato per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, come la Polonia. Dato che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (35), è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come il fatto generatore del tasso di cambio per gli importi fissati nel presente regolamento. |
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(13) |
Al fine di garantire che questa misura eccezionale risulti efficace, i beneficiari dovrebbero ricevere rapidamente il sostegno finanziario di emergenza. Dovrebbero inoltre essere garantiti un monitoraggio tempestivo del bilancio, come pure un seguito aggiornato e un uso efficiente della riserva agricola, massimizzandone in tal modo la disponibilità e rafforzando la capacità di rispondere prontamente alle crisi emergenti. È pertanto opportuno definire una data di ammissibilità che consenta alla Polonia di versare tale sostegno ai beneficiari. I pagamenti effettuati dopo tale data dovrebbero essere considerati non ammissibili al finanziamento dell’Unione. |
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(14) |
L’Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dalla Polonia nell’ambito di questa misura eccezionale solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità. Il sostegno a questa misura eccezionale dovrebbe quindi essere versato alla Polonia entro il 28 febbraio 2026. |
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(15) |
Poiché non sono considerati ammissibili in alcun caso pagamenti dopo il 28 febbraio 2026, non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127, che prevede una riduzione proporzionale dei pagamenti mensili effettuati dopo la scadenza del termine. |
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(16) |
Ai fini dell’ammissibilità e della correttezza dei pagamenti, la Polonia dovrebbe procedere a controlli ex ante. |
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(17) |
Per assicurare l’immediata attuazione da parte della Polonia delle misure stabilite nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dalla Polonia per sostenere il mercato delle uova e delle carni di pollame gravemente colpito dai 193 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dalla Polonia tra il 9 agosto 2021 e il 3 agosto 2023.
Articolo 2
1. Le spese incorse dalla Polonia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione solo:
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a) |
per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nelle norme dell’Unione e della Polonia di cui all’allegato e relative al periodo di cui all’articolo 1; e |
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b) |
per le aziende avicole che sono state sottoposte alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell’Unione e in quella polacca di cui all’allegato («zone regolamentate»); e |
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c) |
se sono state versate ai beneficiari dalla Polonia al più tardi entro il 28 febbraio 2026; e |
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d) |
se l’animale o il prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcun indennizzo tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/690. |
2. Nessuna delle spese sostenute dalla Polonia dopo il 28 febbraio 2026 è ammissibile al finanziamento dell’Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.
Articolo 3
1. L’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione è di 14 059 607 EUR, ripartito come segue:
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a) |
per le perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate si applicano gli importi forfettari seguenti:
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b) |
per le perdite connesse a periodi prolungati di allevamento e ingrasso nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari:
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2. Laddove il numero di animali ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l’ammontare risultante dall’applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 20 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione, di cui al paragrafo 1.
Articolo 4
La Polonia procede a controlli amministrativi e in loco a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (37).
In particolare, la Polonia verifica:
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a) |
l’ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno; |
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b) |
per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell’effettiva perdita di produzione; |
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c) |
che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all’articolo 2 del presente regolamento. |
Gli aiuti possono essere versati ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, senza attendere che tutti i controlli in loco siano effettuati sui richiedenti selezionati. Tuttavia tutti i controlli in loco sono effettuati entro sei mesi dai pagamenti.
Nei casi in cui l’ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
Articolo 5
Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all’articolo 3 del presente regolamento è la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
(2) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1395 della Commissione, del 20 agosto 2021, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 300 del 24.8.2021, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1395/oj).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1982 della Commissione, del 12 novembre 2021, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 403 del 15.11.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1982/oj).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2021/2100 della Commissione, del 29 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 428 del 30.11.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2100/oj).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2021/2186 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 444 del 10.12.2021, pag. 110, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2186/oj).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 461I del 27.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2310/oj).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2022/53 della Commissione, dell’11 gennaio 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 9 del 14.1.2022, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/53/oj).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2022/106 della Commissione, del 21 gennaio 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 18 del 27.1.2022, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/106/oj).
(11) Decisione di esecuzione (UE) 2022/145 della Commissione, del 31 gennaio 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 24 del 3.2.2022, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/145/oj).
(12) Decisione di esecuzione (UE) 2022/198 della Commissione, del 9 febbraio 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 31 del 14.2.2022, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/198/oj).
(13) Decisione di esecuzione (UE) 2022/257 della Commissione, del 21 febbraio 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 42 del 23.2.2022, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/257/oj).
(14) Decisione di esecuzione (UE) 2022/349 della Commissione, del 28 febbraio 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 64 del 2.3.2022, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/349/oj).
(15) Decisione di esecuzione (UE) 2022/417 della Commissione, dell’8 marzo 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 85 del 14.3.2022, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/417/oj).
(16) Decisione di esecuzione (UE) 2022/454 della Commissione, del 16 marzo 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 92 del 21.3.2022, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/454/oj).
(17) Decisione di esecuzione (UE) 2022/690 della Commissione, del 26 aprile 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 128 del 2.5.2022, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/690/oj).
(18) Decisione di esecuzione (UE) 2022/745 della Commissione, dell’11 maggio 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 137 del 16.5.2022, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/745/oj).
(19) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1320 della Commissione, del 26 luglio 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 199 del 28.7.2022, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1320/oj).
(20) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1351 della Commissione, del 2 agosto 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 203 del 3.8.2022, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1351/oj).
(21) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1853 della Commissione, del 30 settembre 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 257 del 5.10.2022, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1853/oj).
(22) Decisione di esecuzione (UE) 2023/9 della Commissione, del 20 dicembre 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 2 del 4.1.2023, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/9/oj).
(23) Decisione di esecuzione (UE) 2023/125 della Commissione, del 10 gennaio 2023, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 16 del 18.1.2023, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/125/oj).
(24) Decisione di esecuzione (UE) 2023/233 della Commissione, del 19 gennaio 2023, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 32 del 3.2.2023, pag. 123, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/233/oj).
(25) Decisione di esecuzione (UE) 2023/312 della Commissione, del 30 gennaio 2023, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 40 del 10.2.2023, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/312/oj).
(26) Decisione di esecuzione (UE) 2023/343 della Commissione, dell’8 febbraio 2023, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 48 del 16.2.2023, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/343/oj).
(27) Decisione di esecuzione (UE) 2023/469 della Commissione, del 20 febbraio 2023, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 68 del 6.3.2023, pag. 100, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/469/oj).
(28) Decisione di esecuzione (UE) 2023/497 della Commissione, del 3 marzo 2023, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 69 del 7.3.2023, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/497/oj).
(29) Decisione di esecuzione (UE) 2023/816 della Commissione, del 5 aprile 2023, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/816/oj).
(30) Decisione di esecuzione (UE) 2023/901 della Commissione, del 28 aprile 2023, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 115 del 3.5.2023, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/901/oj).
(31) Decisione di esecuzione (UE) 2023/984 della Commissione, del 15 maggio 2023, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 22.5.2023, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/984/oj).
(32) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1083 della Commissione, del 31 maggio 2023, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 144 del 5.6.2023, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1083/oj).
(33) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1520 della Commissione, del 17 luglio 2023, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 184 del 21.7.2023, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1520/oj).
(34) Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/690/oj).
(35) Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).
(36) Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/543/oj).
(37) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).
ALLEGATO
Elenco delle norme dell’Unione e della Polonia di cui all’articolo 2, paragrafo 1, che indica le zone e i periodi regolamentati
Zone della Polonia e periodi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2016/429, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e della legislazione polacca, definiti nella legislazione seguente:
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decisione di esecuzione (UE) 2021/1395; |
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decisione di esecuzione (UE) 2021/1982; |
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decisione di esecuzione (UE) 2021/2100; |
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decisione di esecuzione (UE) 2021/2186; |
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decisione di esecuzione (UE) 2021/2310; |
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decisione di esecuzione (UE) 2022/53; |
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decisione di esecuzione (UE) 2022/106; |
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decisione di esecuzione (UE) 2022/145; |
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decisione di esecuzione (UE) 2022/198; |
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decisione di esecuzione (UE) 2022/257; |
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decisione di esecuzione (UE) 2022/349; |
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decisione di esecuzione (UE) 2022/417; |
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decisione di esecuzione (UE) 2022/454; |
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decisione di esecuzione (UE) 2022/690; |
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decisione di esecuzione (UE) 2022/745; |
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decisione di esecuzione (UE) 2022/1320; |
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decisione di esecuzione (UE) 2022/1351; |
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decisione di esecuzione (UE) 2022/1853; |
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decisione di esecuzione (UE) 2023/9; |
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decisione di esecuzione (UE) 2023/125; |
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decisione di esecuzione (UE) 2023/233; |
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decisione di esecuzione (UE) 2023/312; |
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decisione di esecuzione (UE) 2023/343; |
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decisione di esecuzione (UE) 2023/469; |
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decisione di esecuzione (UE) 2023/497; |
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decisione di esecuzione (UE) 2023/816; |
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decisione di esecuzione (UE) 2023/901; |
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decisione di esecuzione (UE) 2023/984; |
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decisione di esecuzione (UE) 2023/1083; |
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e decisione di esecuzione (UE) 2023/1520; |
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legge nazionale che dichiara lo stato di infezione a seguito dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 9 agosto 2021 e il 3 agosto 2023; |
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legge nazionale che mette fine allo stato di infezione dichiarato a seguito dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 9 agosto 2021 e il 3 agosto 2023. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1485/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)