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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1472

19.7.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/1472 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2025

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2025/1471 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC del Consiglio (3).

(3)

Il 18 luglio 2025 Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/1471 e la decisione di esecuzione (PESC) 2025/1461 (4).

(4)

La decisione 2012/642/PESC vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Bielorussia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo. La decisione (PESC) 2025/1471 vieta inoltre l'acquisizione di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo dalla Bielorussia.

(5)

Al fine di rafforzare l'efficacia delle misure restrittive imposte in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è necessario affrontare il rischio che tali misure siano eluse mediante esportazioni indirette attraverso paesi terzi. I beni e le tecnologie elencati nell'allegato V bis potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, anche se esportati sotto il pretesto di un uso finale civile. Il divieto di esportazioni indirette riguarda le esportazioni di prodotti elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 765/2006, anche attraverso un paese terzo. Le autorità competenti dovrebbero adottare tempestivamente misure preventive qualora vi sia il rischio attendibile che tali prodotti esportati verso paesi terzi possano, in ultima analisi, essere dirottati verso la Bielorussia. Pertanto, la decisione (PESC) 2025/1471 offre agli Stati membri un meccanismo amministrativo facoltativo che consente alle autorità nazionali competenti di richiedere un'autorizzazione preventiva per le esportazioni verso qualsiasi paese terzo dei prodotti elencati nell'allegato V bis, qualora l'esportatore sia stato informato che vi sono motivi sufficienti per sospettare che la destinazione finale dei prodotti possa essere in Bielorussia o l'uso finale dei prodotti possa essere a favore di entità bielorusse. Tale misura non mira a imporre una nuova restrizione generale, ma a dotare gli Stati membri di uno strumento efficace e proporzionato per indagare sulla possibile elusione delle misure restrittive e prevenirla, garantendo nel contempo un'interpretazione armonizzata e chiarezza giuridica per gli esportatori. La misura non dovrebbe incidere sull'ambito di applicazione della clausola di divieto di esportazione indiretta. È a discrezione degli Stati membri decidere se applicare tale misura o la clausola di divieto di esportazione indiretta come meccanismo per garantire il rispetto delle norme nei casi in cui la destinazione finale dei prodotti possa essere in Bielorussia o l'uso finale dei prodotti possa essere a favore di entità russe.

(6)

La decisione (PESC) 2025/1471 trasforma in un divieto di effettuare operazioni l'attuale divieto di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria a taluni enti creditizi bielorussi e loro controllate bielorusse, i quali sono rilevanti per il sistema finanziario bielorusso e sono già oggetto di misure restrittive imposte dall'Unione. Inoltre, la decisione (PESC) 2025/1471 aggiunge esenzioni relative al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia e alle operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Bielorussia. Aggiunge inoltre una deroga per le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Bielorussia. Si ricorda che le misure restrittive dell'Unione non hanno effetti extraterritoriali e non vincolano gli operatori costituiti secondo il diritto di paesi terzi, compresi gli operatori in Bielorussia. Pertanto, fatto salvo l'articolo 8 decies del regolamento (CE) n. 765/2006, le operazioni tra persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e le loro controllate in paesi terzi non costituiscono una violazione di tale divieto, anche se gli enti creditizi o finanziari soggetti al divieto sono coinvolti in tali operazioni. Le esenzioni e la deroga di cui all'articolo 1 septvicies ter del regolamento (CE) n. 765/2006 lasciano impregiudicato il divieto per gli operatori dell'Unione di fornire servizi di messaggistica finanziaria alle entità elencate all'allegato XV dello stesso.

(7)

Gli Stati membri, nel debito rispetto dei loro obblighi internazionali applicabili, non dovrebbero riconoscere né eseguire alcuna ingiunzione, ordinanza, provvedimento riparativo, sentenza di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altra decisione giudiziaria, arbitrale o amministrativa emessa nell'ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, in relazione a misure imposte a norma del regolamento (CE) n. 765/2006. L'attuazione efficace della clausola di esclusione delle rivendicazioni dovrebbe essere considerata la politica pubblica dell'Unione e degli Stati membri ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione dei lodi arbitrali o delle decisioni giudiziarie o amministrative. Di conseguenza, il riconoscimento o l'esecuzione da parte degli Stati membri di un'ingiunzione, un'ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altra decisione giudiziaria, arbitrale o amministrativa emessi in procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, che possa portare alla soddisfazione di una rivendicazione di diritti relativa a misure imposte a norma del regolamento (CE) n. 765/2006 dovrebbe essere considerato una violazione della politica pubblica dell'Unione e degli Stati membri. Tale disposizione non dovrebbe pregiudicare l'obbligo di uno Stato membro di partecipare ai procedimenti avviati nei suoi confronti e difendersi in tali procedimenti, e di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo che gli concede il rimborso delle spese.

(8)

Sebbene nell'Unione sia vietato soddisfare, anche nell'ambito di procedimenti di transazione, una rivendicazione di diritti relativa a misure adottate a norma del regolamento (CE) n. 765/2006, vi sono elementi che lasciano supporre che persone, entità od organismi bielorussi, o persone, entità od organismi che agiscono per tramite o per conto di una di tali persone, entità od organismi bielorussi, o di proprietà o sotto il controllo dei medesimi, tentino o possano tentare di avviare e portare avanti abusivamente procedimenti di risoluzione delle controversie al di fuori dell'Unione in relazione a misure imposte a norma del regolamento (CE) n. 765/2006 o tentino o possano tentare di ottenere illegalmente il riconoscimento o l’esecuzione di lodi arbitrali concessi attraverso tali procedimenti abusivi di risoluzione delle controversie. Occorre pertanto autorizzare le autorità competenti o l'Unione, se del caso, a ottenere, tramite procedimento dinanzi a un giudice di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, comprese le spese legali e le spese qualora l'altra parte non rispetti il lodo arbitrale, causato da tali persone, entità od organismi e da persone, entità od organismi che possiedono o controllano i medesimi, in conseguenza di una risoluzione delle controversie investitore-Stato relativa a misure imposte a norma del regolamento (CE) n. 765/2006, a condizione che siano state esperite tutte le vie di ricorso disponibili nella giurisdizione pertinente. Le autorità competenti dovrebbero ottenere il risarcimento di tali danni conformemente al diritto dell'Unione e alle norme consuetudinarie del diritto internazionale.

(9)

Qualora siano emessi lodi arbitrali nei confronti degli Stati membri in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato relativi a misure imposte a norma del regolamento (CE) n. 765/2006, gli Stati membri dovrebbero invocare qualsiasi eccezione al riconoscimento e all'esecuzione di tali lodi di cui dispongano nell'ambito di procedure nazionali o straniere. Dovrebbe essere possibile, fra l'altro, invocare l'eccezione secondo cui il riconoscimento o l'esecuzione del lodo sarebbero contrari alla politica pubblica del paese in cui è richiesto il riconoscimento o l'esecuzione, ai sensi della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 1958.

(10)

L'applicazione della disposizione sul forum necessitatis dovrebbe essere estesa all'articolo 8 terdecies.

(11)

La decisione di esecuzione (PESC) 2025/1461 aggiunge una nuova entità all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato II della decisione 2012/642/PESC, che costituisce l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni per quanto riguarda le autorizzazioni relative alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia.

(12)

Secondo la decisione (PESC) 2025/1471 è opportuno ampliare l'elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza includendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei sistemi militari bielorussi, compresi precursori chimici di materiali energetici, pezzi di ricambio per macchine utensili, ulteriori macchine a controllo numerico computerizzato (computer numerical control — CNC) e costituenti chimici per propellenti.

(13)

Secondo la decisione (PESC) 2025/1471 è opportuno ampliare l'elenco dei beni oggetto di restrizioni all'esportazione, quali macchinari, sostanze chimiche, alcuni metalli e materie plastiche, perché in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse. Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, la decisione (PESC) 2025/1471 dichiara opportuno ampliare l'elenco dei beni e delle tecnologie soggetti al divieto di transito attraverso il territorio della Bielorussia.

(14)

Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 bis bis

1.   È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (*1) (“elenco comune delle attrezzature militari”) se sono originari della Bielorussia o sono esportati dalla Bielorussia.

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'importazione, l'acquisto o il trasferimento legati:

a)

alla fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione; o

b)

all'esecuzione di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 1 bis ter

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

2.   In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano:

a)

al materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo o a programmi di sviluppo istituzionale dell'ONU e dell'Unione o a operazioni di gestione delle crisi dell'UE o dell'ONU; o

b)

ai veicoli non da combattimento equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri in Bielorussia,

purché la relativa fornitura sia stata preventivamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro identificata sui siti web elencati nell'allegato II.

3.   Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Bielorussia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente personale.

(*1)  Ultima versione pubblicata in GU C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj.»;"

2)

all'articolo 1 ter, paragrafo 1, le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato III, a qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato III, o alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;»

;

3)

l'articolo 1 ter ter è così modificato:

a)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 3204 11 , 3204 12 , 3204 13 , 3204 14 , 3204 15 , 3204 16 , 3204 17 , 3204 18 , 3204 19 , 3204 20 , 3506 10 , 3506 91 , 3907 10 , 3907 21 , 3907 30 , 3907 50 , 3907 61 , 3907 69 e 3907 99 , elencati nell'allegato XVIII, necessari per l'esecuzione fino al 21 ottobre 2025 di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

ter.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni che rientrano nel codice 9032 89 , elencati nell'allegato XVIII, necessari per l'esecuzione, fino al 21 gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»

;

b)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni seguenti o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche in Bielorussia:

a)

beni che rientrano nel codice NC 8417 20 ;

b)

tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm;

c)

beni che rientrano nel codice NC 8414 60 ;

d)

beni che rientrano nel codice NC 3916 20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti in PVC.»

;

4)

l'articolo 1 septies è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis bis.   Fatto salvo il divieto di esportazioni indirette di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, è richiesta un'autorizzazione per l'esportazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, quali elencati nell'allegato V bis del presente regolamento, verso paesi terzi diversi dalla Bielorussia, qualora l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o a un uso in Bielorussia.»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis.   Qualora sia richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 1 bis bis, le autorità competenti procedono conformemente alle norme e alle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis

;

5)

l'articolo 1 septvicies ter è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato XV o con persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XV.»

;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:

a)

che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o

b)

da parte di cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Bielorussia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022.

ter.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia.»

;

6)

all'articolo 8 quinquies sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis.   Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emesse nell'ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, nei confronti di uno Stato membro che possano portare alla soddisfazione di rivendicazioni di diritti relative a misure imposte a norma del presente regolamento se invocati da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.

ter.   Non sono riconosciute, attuate o eseguite in uno Stato membro richieste di assistenza durante un'indagine o altro procedimento, né pene o altre sanzioni basate su ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emesse nell'ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti da tali procedure, nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma del presente regolamento, se invocate da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.»

;

7)

l'articolo 8 duodecies è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 duodecies

Laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'articolo 8 nonies o 8 terdecies, a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.»

;

8)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 terdecies

Qualsiasi Stato membro, ove applicabile, adotta tutte le misure appropriate per ottenere, o ha il diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, da esso subito in conseguenza di un procedimento di risoluzione delle controversie investitore-Stato avviato nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma del presente regolamento. Lo Stato membro, ove applicabile, ha il diritto di ottenere il risarcimento di tali danni da qualsiasi persona, entità od organismo di cui all'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), che abbia avviato la risoluzione della controversia investitore-Stato, vi sia intervenuto o vi abbia partecipato, o che intenda eseguire un lodo, una decisione o una sentenza connessa alla risoluzione delle controversie investitore-Stato, e da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.

Se del caso, l'Unione ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti alle stesse condizioni.

Articolo 8 quaterdecies

Gli Stati membri sollevano qualsiasi eccezione disponibile contro il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali pronunciati contro di loro in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato in relazione alle misure imposte a norma del presente regolamento.»

;

9)

gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE


(1)   GU L, 2025/1471, 19.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1471/oj.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj).

(3)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj).

(4)   GU L, 2025/1461, 19.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1461/oj.


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 765/2006 sono così modificati:

1)

l'allegato V è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 sexies, PARAGRAFO 7, ALL'ARTICOLO 1 septies, PARAGRAFO 7, ALL'ARTICOLO 1 septies bis, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 1 septies bis, PARAGRAFO 1 bis »;

b)

è inserita l'entità seguente:

«Legmash Plant OJSC»;

2)

l'allegato V bis è così modificato:

a)

(non riguarda la versione italiana)

b)

nella parte A, categoria VIII, è inserita la sezione seguente:

«X.C.VIII.005

Costituenti chimici per propellenti, come segue:

a.

toluene diisocianato, in qualsiasi forma isomerica (CAS 584-84-9, 91-08-7, 26471-62-5, 9002-68-2, 26628-22-8);

b.

diisocianato di metilendifenile (CAS 101-68-8);

c.

diisocianato di isoforone (CAS 4098-71-9);

d.

xilidina, in qualsiasi forma isomerica (CAS 87-59-2, 95-68-1, 95-78-3, 87-62-7, 95-63-6 o 108-69-0);

e.

polietere con gruppi terminali ossidrilici (HTPE);

f.

etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE).

Nota tecnica:

Il prodotto comprende la sostanza pura e qualsiasi miscela contenente almeno il 50 % di una delle sostanze chimiche sopra citate. »;

c)

nella parte B, la tabella «5. Macchine utensili, apparecchiature di fabbricazione additiva e prodotti correlati» è sostituita dalla seguente:

«5.   Macchine utensili, apparecchiature di fabbricazione additiva e prodotti correlati

Codice NC

Designazione delle merci

8205 59 80

Utensili e utensileria a mano, compresi i diamanti tagliavetro, esclusi utensili per uso domestico, e utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori

8456 11

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser

8456 30

Operanti per elettroerosione

8456 50

Tagliatrici a idrogetto

8457 10

Centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli

8458 11

Torni orizzontali, compresi i centri di tornitura, che operano con asportazione di metallo, a comando numerico

8458 91

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo, a comando numerico (esclusi i torni orizzontali)

8459 61

Fresatrici per la lavorazione dei metalli, a comando numerico (esclusi torni e centri di tornitura della voce 8458 , unità di lavorazione con guida di scorrimento, foratrici, alesatrici-fresatrici, alesatrici e fresatrici a mensola)

8466 10

Portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie e per macchine utensili; filiere a scatto automatico

8466 93

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8461 , n.n.a.

8485 20

Macchine per la fabbricazione additiva per deposito di materie plastiche o di gomma

8485 30

Macchine per la fabbricazione additiva per deposito di gesso, di cemento, di ceramica o di vetro

8485 90

Parti di macchine per la fabbricazione additiva»;

d)

nella parte B, la tabella «6. Materiali energetici e precursori» è sostituita dalla seguente:

«6.   Materiali energetici e precursori

Codice NC

Designazione delle merci

2804 50 10

Boro

2829 11 00

Clorati di sodio

2829 19 00

Altri clorati

2829 90

Perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

4706 10

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche: paste di linters di cotone

7603 10 00

Polveri a struttura non lamellare

7603 20 00

Polveri a struttura lamellare; pagliette

8104 30 00

Trucioli, torniture e granelli calibrati di magnesio; polveri»;

e)

nella parte B, la tabella «9. Parti, assiemi e componenti di macchine o di apparecchi» è sostituita dalla seguente:

«9.   Parti, assiemi e componenti di macchine o di apparecchi

Codice NC

Designazione delle merci

8482 10

Cuscinetti a sfere

8482 20

Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici

8482 30

Cuscinetti a rulli a botte

8482 40 00

Cuscinetti ad aghi (a rullini), compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli ad aghi

8482 91

Sfere, cilindri, rulli ed aghi

8482 50

Altri cuscinetti a rulli cilindrici, compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli

8483 40 30

Alberi filettati a sfere o a rulli

8484 90 00

Serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; altre

9031 80 20

Altri strumenti, apparecchi e macchine per la misura o il controllo di grandezze geometriche»;

3)

nell'allegato XIV bis, tra il codice NC 8474 39 e il codice NC 8481 20 è inserito il codice NC seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

«8479 82

Macchine per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare»;

4)

l'allegato V ter è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V ter

ELENCO DEI PAESI PARTNER DI CUI ALL'ARTICOLO 1 ter ter, PARAGRAFO 7, ALL'ARTICOLO 1 sexies, PARAGRAFO 4, ALL'ARTICOLO 1 septies, PARAGRAFO 4, ALL'ARTICOLO 1 septies quater, PARAGRAFO 4, ALL'ARTICOLO 1 octies bis, PARAGRAFO 4, ALL'ARTICOLO 1 undecies quater, PARAGRAFO 9, ALL'ARTICOLO 1 undecies quater, PARAGRAFO 13, ALL'ARTICOLO 1 vicies, PARAGRAFO 4, E ALL'ARTICOLO 1 septdecies ter, PARAGRAFO 1 bis

[…]»;

5)

l'allegato XVIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XVIII

ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE IN GRADO DI CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ INDUSTRIALI BIELORUSSE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 ter ter

Codice NC

Designazione delle merci

0601

Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

0602 30

Rododendri e azalee, anche innestati

0602 40

Rose, anche innestate

0602 90

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) — altri

0604 20

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati — freschi

2508

Argille, andalusite, cianite e sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas (escl. caolino e altre argille caoliniche, e argille espanse)

2509

Creta

2512

Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate

2515

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente ≥ 2,5 , ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2518

Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte “sinterizzata”, anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri

2520

Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti

2521

Pietre calcaree da fonderia (“castines”); pietre da calce o da cemento

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

2525

Mica, anche sfaldata in fogli o lamine irregolari (“splittings”); cascami di mica

2526

Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco

2530

Materie minerali non nominate né comprese altrove

2602

Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco

2613

Minerali di molibdeno e loro concentrati

2615

Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati

2701

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

2704

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2707

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. greggi); preparazioni n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2715

Mastici bituminosi, “cut-backs” e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale — altri

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio

2802

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

2803

Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici

2806

Cloruro di idrogeno “acido cloridrico”; acido clorosolforico

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

2815

Idrossido di sodio “soda caustica”; idrossido di potassio “potassa caustica”; perossidi di sodio o di potassio

2817

Ossido di zinco; perossido di zinco

2818 30

Idrossido di alluminio

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

2820

Ossidi di manganese

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

2822

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

2823

Ossidi di titanio

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; basi inorganiche, ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, n.n.a.

2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

2832 20

Solfiti (escl. sodio)

2833

Solfati; allumi; perossolfati “persolfati”

2834

Nitriti; nitrati

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

2836

Carbonati; perossocarbonati “percarbonati”; carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

2840

Borati, perossoborati (perborati)

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

2847

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

2901

Idrocarburi aciclici

2902

Idrocarburi ciclici

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2911

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2921

Composti a funzione ammina

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

2924

Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico

2925

Composti a funzione carbossiimmide, incl. la saccarina e suoi sali, o a funzione immina

2926

Composti a funzione nitrile

2929

Composti ad altre funzioni azotate

2930

Tiocomposti organici

2933 29

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico, idrogenato o non, non condensato (escl. idantoina e suoi derivati nonché i prodotti della sottovoce 3002 10 )

2933 54

Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti

2933 71

6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)

2933 79

Lattami (esclusi 6-esanolattame “epsilon-caprolattame”, clobazam (DCI), metiprilone (DCI) e i composti inorganici od organici del mercurio)

2933 99

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto (escl. composti la cui struttura contiene un anello pirazolico, imidazolico, piridinico o triazinico, idrogenato o non, non condensato, un ciclo chinolinico o isochinolinico, idrogenato o non, senza altre condensazioni, un ciclo pirimidinico, idrogenato o non, o un ciclo piperazinico, e lattami, alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), etile loflazepato, (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazepam (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pirovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI), sali di tali prodotti e azinfos-metile (ISO))

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

2940

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937 , 2938 e 2939

3201

Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

3202

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia

3203

Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, compresi gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) — altre

3204

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come “agenti fluorescenti di avvivaggio” o come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita

3205

Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 )

3206

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203 , 3204 o 3205 ; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita

3207

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

3208

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni di prodotti delle voci da 3901 a 3913 in solventi organici volatili contenenti > 50 % di solvente in peso (escl. collodi)

3209

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso

3210

Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio

3211

Siccativi preparati

3212 90

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto — altri

3214

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura

3215

Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide

3302 90

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli, comprese le soluzioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria (escl. dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande)

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

3403

Preparazioni lubrificanti, compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti; preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie (escl. quelle contenenti come costituenti di base ≥ 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi)

3404

Cere artificiali e cere preparate

3405

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg

3507 90

Enzimi ed enzimi preparati non nominati né compresi altrove (escl. presame e suoi concentrati)

3604

Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici

3605

Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

3606

Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 del capitolo 36

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

3703

Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati

3705

Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all'uso)

3706

Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono

3707

Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, anche esauriti

3806

Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse

3807

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (escl. pece di Borgogna “pece dei Vosgi”, pece gialla, pece di stearina “catrame di stearina”, pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina)

3808 94

Disinfettanti, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a.

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3812

Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme)

3814

Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti)

3815

Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche n.n.a. (escl. “acceleranti di vulcanizzazione”)

3816

Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, compresa la pigiata di dolomite, diversi dai prodotti della voce 3801

3817

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi o contenenti < 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali)

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, comprese le miscele di prodotti naturali, n.n.a.

3825 90

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. rifiuti)

3826

Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti < 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3827 90

Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano, non nominati in altre sottovoci della voce 3827

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

3905

Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie

3906

Polimeri acrilici, in forme primarie

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

3908

Poliammidi, in forme primarie

3909

Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie

3910

Siliconi, in forme primarie

3911

Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni e altri polimeri e prepolimeri ottenuti per sintesi chimica, non nominati altrove, in forme primarie

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

3913

Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie

3914

Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 , in forme primarie

3915

Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

3917

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

3920

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare

3921

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, rinforzati, stratificati, muniti di supporto o associati ad altre materie, o di materia plastica alveolare, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare

3922 90

Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

3926 90

Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 [escl. oggetti per l'ufficio e per la scuola; indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole); guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili; statuette ed altri oggetti da ornamento]

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato “factis”, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4006 10

Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture

4008 21

Lastre, fogli e nastri di gomma non alveolare

4009 12

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, con accessori

4009 41

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, senza accessori

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

4011 20

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus e autocarri

4011 80

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma

4016 93

Guarnizioni, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare)

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm

4408 10

Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm

4411 13

Pannelli di fibre di legno a media densità (detti “MDF”), di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm

4411 94

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 0,5  g/cm3 (escl. pannelli di fibre di legno a media densità “MDF”; pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili)

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4416

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4418 40

Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato)

4418 60

Pali e travi, di legno

4418 79

Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico)

4503

Lavori di sughero naturale

4504

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

4701

Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

4704

Paste chimiche di legno, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)

4705

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4706

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche

4707

Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

4802 20

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato

4802 40

Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata

4802 58

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m2, n.n.a.

4802 61

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli, di qualunque formato, in cui > 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a.

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4802 o 4803 )

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni diverse da quelle previste nella nota 3 di questo capitolo, n.n.a.

4806

Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta “cristallo”, e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4807

Carta e cartone (riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati), anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4808

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4803 )

4809

Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. qualsiasi altra carta o altro cartone patinati o spalmati)

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti delle voci 4803 , 4809 o 4810

4814 90

Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata)

4819 20

Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

4822

Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

4823

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli, di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari, nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a.

4906

Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra

5105

Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la “lana pettinata alla rinfusa”)

5106

Filati di lana cardata (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5107

Filati di lana pettinata (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5112

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati (escl. i tessuti per usi tecnici della voce 5911 )

5205

Filati di cotone, diversi dai filati per cucire, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5206 42

Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a 14 Nm, ma non superiore a 43 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5209 11

Tessuti di cotone contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, greggi

5211

Tessuti prevalentemente di cotone, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2

5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

5402 63

Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)

5403

Filati di filamenti artificiali, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto)

5404

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

5407 30

Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 decitex o più e di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura

5501

Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55

5502

Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55

5503

Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

5504 90

Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di rayon viscosa)

5506

Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5507

Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5512 21

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti

5512 99

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri)

5516

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

5601 29

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.)

5601 30

Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate)

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria)

5607 41

Spago per legare, di polietilene o di polipropilene

5801 27

Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili “tufted” nonché nastri, galloni e simili della voce 5806 )

5803

Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806 )

5806 40

Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati “bolducs”, di larghezza non superiore a 30 cm

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria (escl. tessuti ricoperti di materia plastica)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro)

5910

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore < 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma)

5911 10

Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

5911 31

Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso < 650 g/m2

5911 32

Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso ≥ 650 g/m2

5911 40

Tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli fatti di capelli

6001 99

Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili artificiali e stoffe dette a peli lunghi)

6003

Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6005 36

Stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6005 44

Stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6006 10

Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6309

Indumenti e accessori di abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi calzature e copricapo, usati, che presentano tracce apprezzabili di uso e sono presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili (escl. tappeti e altri rivestimenti del suolo nonché arazzi)

6802 92

Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802 10 ; minuterie di fantasia; orologi; lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)

6804 23

Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le mole, ecc. speciali per trapani dentari)

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811 , 6812 e del capitolo 69

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile

6809 19

Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati con carta o cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico o fonoassorbimento)

6810 91

Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6811

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

6813

Materiali di attrito e loro lavori (p. es. piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montati, per freni, per frizioni o simili, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. materiali di attrito montati)

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

6901

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, p. es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili

6904 10

Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902 )

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia

6906 00

Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici)

6907 22

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, > 0,5  % ma ≤ 10 % (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura)

6907 40

Ceramica di finitura

6909 90

Trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica (escl. recipienti da laboratorio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti per la casa)

7002

Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018 ), barre, bacchette o tubi, non lavorato

7003

Vetro detto “colato”, in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7005

Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

7011 10

Involucri di vetro, incl. bulbi e tubi, aperti, e loro parti, in vetro, senza accessori, per l'illuminazione elettrica

72

Ghisa, ferro e acciaio

7301

Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche “ganasce”, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

7303

Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa

7304

Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (diverso dalla ghisa) o di acciaio

7305

Tubi e condotti, n.n.a. (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4  mm, di ferro o di acciaio

7306

Tubi, condotti e profilati cavi, n.n.a. (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

7307

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 )

7309

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.

7311

Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità

7313

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

7314

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio

7315

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7318 24

Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

7322 90

Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7324 29

Vasche da bagno di lamiera di acciaio

7326

Altri lavori di ferro o di acciaio

Ex 74

Rame e lavori di rame, ad eccezione del codice NC 7401 00 00

7505

Barre, aste, profilati e fili, di nichel

7506

Lamiere, nastri e fogli, di nichel

7507

Tubi, condotti ed accessori per tubi o condotti (p. es. raccordi, gomiti, manicotti), di nichel

7508

Altri lavori di nichel

76

Alluminio e lavori di alluminio

7804

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo

7905

Lamiere, fogli e nastri, di zinco

8001

Stagno greggio

8003

Barre, profilati e fili, di stagno

8007

Lavori di stagno

8101

Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi

8102

Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi

8105

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi

8109

Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi

8111

Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi

8202

Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)

8203

Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano

8204

Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche ma esclusi i giramaschi); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

8208 10

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici — per la lavorazione dei metalli

8208 20

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici — per la lavorazione del legno

8208 30

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici — per l'industria alimentare

8208 90

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici — altri

8301 20

Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni

8301 70

Chiavi presentate isolatamente

8302

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

8307

Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta stagna, anche filtranti — parti

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici

8419 39

Essiccatori (escl. apparecchi per la liofilizzazione, unità di crioessiccamento ed essiccatori a spruzzo; essiccatori per prodotti agricoli; essiccatori per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni)

8419 40

Apparecchi di distillazione o di rettificazione

8419 50

Scambiatori di calore (escl. quelli utilizzati con caldaie)

8419 60

Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas

8419 89

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, n.n.a. (escl. apparecchi domestici nonché forni e altri apparecchi della voce 8514 )

8419 90

Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione, n.n.a.

8451 10

Macchine per pulire a secco

8451 29

Macchine per asciugare — altre

8451 30

Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

8451 90

Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450 ) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti — parti

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli (escl. torni e centri di tornitura della voce 8458 , macchine per tagliare gli ingranaggi della voce 8461 e macchine a mano)

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet (escl. le macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 e le macchine manovrabili a mano)

8461

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo (esclusi i laminatoi), magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse, le linee di taglio e le linee di taglio su misura), rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici e roditrici per metalli (escluse trafilatrici); presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate

8463

Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia (escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici e sgretolatrici, presse e macchine manovrabili a mano)

8464

Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro (escl. quelle manovrabili a mano)

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

8472

Altre macchine ed apparecchi per ufficio, per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare

8473

Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8470 a 8472

8478

Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8485

Macchine per la fabbricazione additiva

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 11, lettera C), del capitolo 84; parti ed accessori, n.n.a.

8487

Parti di macchine o di apparecchi non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche, non nominate né comprese altrove nel capitolo 84

8506

Pile e batterie di pile elettriche; loro parti

8512

Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (escl. lampade della voce 8539 ), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli; loro parti

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia, p.es. a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche; loro parti

8515

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet; loro parti

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi gli smartphone e altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; amplificatori elettrici a bassa frequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8519 o 8521

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, “schede intelligenti” ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

8524

Moduli di visualizzazione a schermo piatto, anche dotati di schermi tattili

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (escl. gli apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608 ); loro parti

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

8532

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

8533

Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)

8534

Circuiti stampati

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000  V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, p. es. lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere; loro parti

8541

Dispositivi a semiconduttore (ad esempio, diodi, transistor e trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

8549

Cascami e avanzi elettrici ed elettronici

8602

Locomotive e locotrattori (escl. quelli a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori); tender

8604

Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie (esclusi semoventi, bagagliai e carri postali)

8607

Parti di veicoli per strade ferrate o simili

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili (escl. traversine di legno, di calcestruzzo o di acciaio, tronchi di binari e binari non ancora sistemati ed elementi per la costruzione di strade ferrate); apparecchi meccanici (incl. quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

8609

Casse mobili e contenitori (incl. quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto

8701 21

Trattori stradali per semirimorchi — azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)

8701 22

Trattori stradali per semirimorchi — azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione

8701 23

Trattori stradali per semirimorchi — azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione

8701 24

Trattori stradali per semirimorchi — azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione

8701 29

Trattori stradali per semirimorchi — azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla come motori per la propulsione

8701 30

Trattori a cingoli (esclusi motocoltivatori)

8703 10

Veicoli per il trasporto di < 10 persone sulla neve, sui campi da golf e veicoli simili

Ex87 03 23

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 1 900  cm3 e ≤ 3 000  cm3, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm (escluse le ambulanze)

Ex87 03 24

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 3 000  cm3, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm (escluse le ambulanze)

Ex87 03 32

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 1 900  cm3 e ≤ 2 500  cm3, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm (escluse le ambulanze)

Ex87 03 33

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 2 500  cm3, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm (escluse le ambulanze)

Ex87 03 40

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm (escl. quelli ibridi ricaricabili)

Ex87 03 50

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm (escl. quelli ibridi ricaricabili)

Ex87 03 60

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm

Ex87 03 70

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm

Ex87 03 80

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell'autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm

8703 90

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, con motori diversi dal motore a pistone o dal motore elettrico

Ex87 04

Autoveicoli per il trasporto di merci, compresi telai con motore e cabina, esclusi i veicoli dei codici NC 8704 21 91 e 8704 21 99 con motori di cilindrata uguale o inferiore a 1 900  cm3

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci, p. es. carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche

8708 99

Parti e accessori, per trattori, autoveicoli per il trasporto di 10 o più persone, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a.

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti, n.n.a.

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli, non automobili (escl. veicoli ferroviari e tranviari); loro parti, n.n.a.

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

8904

Rimorchiatori e spintori

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

9001 10

Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544 )

9002 11

Obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione

9002 19

Obiettivi (escl. per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione)

9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni (escl. apparecchi di radioastronomia e altri strumenti o apparecchi nominati altrove)

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono (escl. apparecchiature video)

9010

Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove nel capitolo 90; negatoscopi; schermi per proiezioni

9013

Laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove nel capitolo 90

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione); loro parti

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica (escl. le bussole); telemetri

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove nel capitolo 90

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche); loro parti

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (p. es. polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili; o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

9029

Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso “contachilometri”, pedometri e contatori simili (escl. contatori di gas, di liquidi o di elettricità); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche (esclusi i contatori della voce 9028 ); strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove nel capitolo 90; proiettori di profili

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

9033

Parti e accessori (non specificati né compresi altrove nel capitolo 90) per macchine, apparecchi, strumenti o apparecchi del capitolo 90

9401 10

Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei

9401 20

Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli

9403 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

9406

Costruzioni prefabbricate

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni (escl. gemelli)

9608 91

Pennini da scrivere e punte per pennini

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Ex 98

Impianti industriali, esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici»;

6)

l'allegato XIX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XIX

ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 ter ter, PARAGRAFO 2, SUL DIVIETO DI TRANSITO ATTRAVERSO LA BIELORUSSIA

Codice NC

Designazione delle merci

2710 19 21

Carboturbi, tipo petrolio lampante

2710 19 29

Oli medi e preparazioni provenienti da oli di petrolio o di minerali bituminosi

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3815 12

Catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, non nominati altrove

7219 21

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm

7225 40

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti “magnetici”)

7304 29

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)

7308 90

Costruzioni e parti di costruzioni, di ghisa, ferro o acciaio (escl. ponti ed elementi di ponti, torri e piloni, porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie, materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature)

7311 00

Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)

8419 50

Scambiatori di calore

8419 89

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento (escl. apparecchi domestici nonché forni e altri apparecchi della voce 8514 )

8419 90

Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione

8456 30

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti per elettroerosione

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461

8515 19

Macchine per la brasatura forte o tenera (escl. ferri e pistole per brasare)

8543 30

Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi

8701 21

Trattori stradali per semirimorchi, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione “diesel o semidiesel”

8705 10

Gru-automobili

8708 99

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 (trattori, autoveicoli per il trasporto di 10 o più persone, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali), n.n.a.

8716 39

Rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci, non costruiti per circolare su rotaie (escl. rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti per usi agricoli e cisterne)

8716 90

Parti di rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo e di altri veicoli non automobili, n.n.a.

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1472/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)