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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1459 |
25.7.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1459 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2025
relativo alle deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tunisia, dall’altra, che si applicano nell’ambito di contingenti per taluni prodotti originari della Tunisia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione n. 1/2025 del consiglio di associazione UE-Tunisia che modifica l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra («l’accordo») mediante sostituzione del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (2) è stata adottata il 22 gennaio 2025 ed è entrata in vigore alla stessa data. |
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(2) |
L’articolo 6 del protocollo n. 4 stabilisce le deroghe alle norme di origine di cui al detto protocollo nell’ambito dei contingenti annui concessi alla Tunisia per un periodo quinquennale. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l’applicazione di tale deroga alle importazioni dalla Tunisia. |
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(3) |
L’articolo 1, paragrafo 1, dell’appendice B del protocollo n. 4 dispone che il diritto di beneficiare delle deroghe è subordinato alla presentazione della prova di origine pertinente alle autorità doganali. |
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(4) |
L’articolo 1, paragrafo 4, dell’appendice B del protocollo n. 4 dispone che l’Unione gestisce tali contingenti tariffari secondo il principio «primo arrivato, primo servito». La Commissione deve gestire tali contingenti conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3). |
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(5) |
Al fine di garantire l’applicazione effettiva e la gestione dei contingenti concessi nell’ambito del protocollo n. 4, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 22 gennaio 2025, data di entrata in vigore di detto protocollo. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti annui dell’Unione per le merci originarie della Tunisia sono aperti in conformità con quanto stabilito nell’allegato e si applicano per un periodo quinquennale.
Articolo 2
Al fine di beneficiare delle deroghe di cui all’articolo 6 del protocollo n. 4 dell’accordo, i prodotti elencati nell’allegato sono corredati di un certificato di circolazione EUR.1, come stabilito in detto protocollo, recante nella casella 7 la dicitura in francese: «Dérogation — Appendice B du Protocole 4».
Articolo 3
I contingenti di cui all’allegato sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 4
I prelievi effettuati da ciascun contingente annuale sono interrotti il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del periodo annuale. Laddove meno dell’85 % del volume del contingente annuo in elenco è utilizzato nell’anno N, l’assegnazione del contingente per questa linea specifica è riportata all’anno successivo N + 1 fino a un limite del 15 % del contingente per l’anno N.
Articolo 5
Nell’ambito della gestione dei prodotti che beneficiano dei contingenti annui in elenco, quando un contingente è esaurito, il suo volume iniziale è automaticamente aumentato del 10 % del volume totale del contingente previsto per l’anno N + 1. Il volume del contingente per l’anno N + 1 è quindi limitato al 90 %. I volumi non utilizzati nell’anno N si aggiungono a tale 90 % del contingente per l’anno N+1.
Articolo 6
Ai fini del presente regolamento e ai fini della gestione dei contingenti, per «anno» si intende, per il primo anno, il periodo di dodici mesi a decorrere dal 22 gennaio 2025, data di entrata in vigore del protocollo n. 4 dell’accordo, e, per gli anni successivi, il periodo di dodici mesi a decorrere dalla fine dell’anno precedente.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 22 gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.
(2) Decisione n. 1/2025 del consiglio di associazione UE-Tunisia, del 22 gennaio 2025, che modifica l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, mediante sostituzione del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L, 2025/324, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/324/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
ALLEGATO
Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto la deroga è determinata, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici della nomenclatura combinata (NC 2025) (1).
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N. d’ordine |
Nomenclatura combinata (NC 2025) |
Designazione delle merci |
Lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |
Contingente annuo per le esportazioni tunisine verso l’Unione europea: dal primo anno fino alla fine del terzo anno |
Contingente annuo per le esportazioni tunisine verso l’Unione europea: dal quarto anno fino alla fine del quinto anno |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
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09.1228 |
6103 42 00 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di cotone |
Taglio dei tessuti e confezione |
139 000 unità |
108 000 unità |
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09.1229 |
6103 49 00 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di materie tessili diverse dalla lana, dal cotone o dalle fibre sintetiche |
Taglio dei tessuti e confezione |
101 700 unità |
71 100 unità |
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09.1230 |
6104 62 00 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di cotone |
Taglio dei tessuti e confezione |
310 000 unità |
213 000 unità |
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09.1231 |
6104 63 00 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di fibre sintetiche |
Taglio dei tessuti e confezione |
248 600 unità |
174 200 unità |
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09.1232 |
6105 10 00 |
Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo, di cotone |
Taglio dei tessuti e confezione |
235 000 unità |
160 500 unità |
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09.1233 |
6106 20 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali |
Taglio dei tessuti e confezione |
71 200 unità |
51 600 unità |
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09.1234 |
6108 22 00 |
Slips e mutandine per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali |
Taglio dei tessuti e confezione |
610 500 unità |
416 000 unità |
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09.1235 |
6108 31 00 |
Camicie da notte e pigiami, per donna o ragazza, di cotone |
Taglio dei tessuti e confezione |
113 000 unità |
76 800 unità |
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09.1236 |
6109 10 00 , 6109 90 20 |
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di cotone, di lana o di peli fini o di fibre sintetiche o artificiali |
Taglio dei tessuti e confezione |
4 764 080 unità |
2 635 800 unità |
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09.1237 |
6112 31 90 |
Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche |
Taglio dei tessuti e confezione |
237 300 unità |
160 400 unità |
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09.1238 |
6112 41 90 |
Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza, di fibre sintetiche |
Taglio dei tessuti e confezione |
768 400 unità |
595 900 unità |
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09.1239 |
6201 30 10 |
Cappotti, giacconi, mantelli, anorak, giacche a vento, giacche antivento e articoli simili, per uomo o ragazzo, di cotone |
Taglio dei tessuti e confezione |
45 000 unità |
33 000 unità |
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09.1240 |
6201 40 10 |
Cappotti, giacconi, mantelli, anorak, giacche a vento, giacche antivento e articoli simili, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali |
Taglio dei tessuti e confezione |
54 000 unità |
42 000 unità |
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09.1241 |
6201 90 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, anorak, giacche a vento, giacche antivento e articoli simili, per uomo o ragazzo, di altre materie tessili |
Taglio dei tessuti e confezione |
26 000 unità |
20 000 unità |
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09.1242 |
6203 23 10 |
Completi da lavoro, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche |
Taglio dei tessuti e confezione |
113 000 unità |
88 300 unità |
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09.1243 |
6203 32 10 |
Giacche da lavoro, per uomo o ragazzo, di cotone |
Taglio dei tessuti e confezione |
84 750 unità |
65 300 unità |
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09.1244 |
6203 33 10 |
Giacche da lavoro, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche |
Taglio dei tessuti e confezione |
120 000 unità |
94 000 unità |
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09.1245 |
6203 42 11 |
Pantaloni da lavoro, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, per uomo o ragazzo, di cotone |
Taglio dei tessuti e confezione |
237 300 unità |
194 800 unità |
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09.1246 |
6203 42 31 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, per uomo o ragazzo, di tessuti detti «denim» |
Taglio dei tessuti e confezione |
3 220 000 unità |
2 540 000 unità |
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09.1247 |
6203 42 35 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, per uomo o ragazzo, di cotone (diverso dai tessuti detti «denim» o dai velluti) |
Taglio dei tessuti e confezione |
791 000 unità |
630 000 unità |
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09.1248 |
6203 42 90 |
«Shorts», per uomo o ragazzo, di cotone |
Taglio dei tessuti e confezione |
140 000 unità |
100 000 unità |
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09.1249 |
6203 43 11 |
Pantaloni da lavoro, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche |
Taglio dei tessuti e confezione |
240 000 unità |
170 000 unità |
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09.1250 |
6203 49 90 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di materie tessili diverse dalla lana, dal cotone o dalle fibre sintetiche |
Taglio dei tessuti e confezione |
60 500 unità |
56 000 unità |
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09.1251 |
6204 42 00 |
Abiti interi, per donna o ragazza, di cotone |
Taglio dei tessuti e confezione |
90 400 unità |
71 000 unità |
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09.1252 |
6204 43 00 |
Abiti interi, per donna o ragazza, di fibre sintetiche |
Taglio dei tessuti e confezione |
210 000 unità |
160 000 unità |
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09.1253 |
6204 44 00 |
Abiti interi, per donna o ragazza, di fibre artificiali |
Taglio dei tessuti e confezione |
150 000 unità |
122 000 unità |
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09.1254 |
6204 62 31 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, per donna o ragazza, di tessuti detti «denim» |
Taglio dei tessuti e confezione |
1 515 000 unità |
1 390 000 unità |
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09.1255 |
6204 62 39 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, per donna o ragazza, di cotone (diverso dai tessuti detti «denim» o dai velluti) |
Taglio dei tessuti e confezione |
580 000 unità |
470 000 unità |
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09.1256 |
6205 20 00 |
Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone |
Taglio dei tessuti e confezione |
247 000 unità |
170 000 unità |
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09.1257 |
6206 40 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali |
Taglio dei tessuti e confezione |
280 000 unità |
200 000 unità |
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09.1258 |
6211 12 00 |
Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza |
Taglio dei tessuti e confezione |
300 000 unità |
240 000 unità |
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09.1259 |
6212 10 90 |
Reggiseno, di qualsiasi tipo di materie tessili |
Taglio dei tessuti e confezione |
995 000 unità |
800 000 unità |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2522 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
(GU L, 2024/2522, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2522/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1459/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)