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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1459

25.7.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1459 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2025

relativo alle deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tunisia, dall’altra, che si applicano nell’ambito di contingenti per taluni prodotti originari della Tunisia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1/2025 del consiglio di associazione UE-Tunisia che modifica l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra («l’accordo») mediante sostituzione del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (2) è stata adottata il 22 gennaio 2025 ed è entrata in vigore alla stessa data.

(2)

L’articolo 6 del protocollo n. 4 stabilisce le deroghe alle norme di origine di cui al detto protocollo nell’ambito dei contingenti annui concessi alla Tunisia per un periodo quinquennale. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l’applicazione di tale deroga alle importazioni dalla Tunisia.

(3)

L’articolo 1, paragrafo 1, dell’appendice B del protocollo n. 4 dispone che il diritto di beneficiare delle deroghe è subordinato alla presentazione della prova di origine pertinente alle autorità doganali.

(4)

L’articolo 1, paragrafo 4, dell’appendice B del protocollo n. 4 dispone che l’Unione gestisce tali contingenti tariffari secondo il principio «primo arrivato, primo servito». La Commissione deve gestire tali contingenti conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3).

(5)

Al fine di garantire l’applicazione effettiva e la gestione dei contingenti concessi nell’ambito del protocollo n. 4, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 22 gennaio 2025, data di entrata in vigore di detto protocollo.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti annui dell’Unione per le merci originarie della Tunisia sono aperti in conformità con quanto stabilito nell’allegato e si applicano per un periodo quinquennale.

Articolo 2

Al fine di beneficiare delle deroghe di cui all’articolo 6 del protocollo n. 4 dell’accordo, i prodotti elencati nell’allegato sono corredati di un certificato di circolazione EUR.1, come stabilito in detto protocollo, recante nella casella 7 la dicitura in francese: «Dérogation — Appendice B du Protocole 4».

Articolo 3

I contingenti di cui all’allegato sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 4

I prelievi effettuati da ciascun contingente annuale sono interrotti il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del periodo annuale. Laddove meno dell’85 % del volume del contingente annuo in elenco è utilizzato nell’anno N, l’assegnazione del contingente per questa linea specifica è riportata all’anno successivo N + 1 fino a un limite del 15 % del contingente per l’anno N.

Articolo 5

Nell’ambito della gestione dei prodotti che beneficiano dei contingenti annui in elenco, quando un contingente è esaurito, il suo volume iniziale è automaticamente aumentato del 10 % del volume totale del contingente previsto per l’anno N + 1. Il volume del contingente per l’anno N + 1 è quindi limitato al 90 %. I volumi non utilizzati nell’anno N si aggiungono a tale 90 % del contingente per l’anno N+1.

Articolo 6

Ai fini del presente regolamento e ai fini della gestione dei contingenti, per «anno» si intende, per il primo anno, il periodo di dodici mesi a decorrere dal 22 gennaio 2025, data di entrata in vigore del protocollo n. 4 dell’accordo, e, per gli anni successivi, il periodo di dodici mesi a decorrere dalla fine dell’anno precedente.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 22 gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.

(2)  Decisione n. 1/2025 del consiglio di associazione UE-Tunisia, del 22 gennaio 2025, che modifica l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, mediante sostituzione del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L, 2025/324, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/324/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).


ALLEGATO

Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto la deroga è determinata, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici della nomenclatura combinata (NC 2025) (1).

N. d’ordine

Nomenclatura combinata

(NC 2025)

Designazione delle merci

Lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario

Contingente annuo per le esportazioni tunisine verso l’Unione europea:

dal primo anno fino alla fine del terzo anno

Contingente annuo per le esportazioni tunisine verso l’Unione europea:

dal quarto anno fino alla fine del quinto anno

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

09.1228

6103 42 00

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di cotone

Taglio dei tessuti e confezione

139 000 unità

108 000 unità

09.1229

6103 49 00

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di materie tessili diverse dalla lana, dal cotone o dalle fibre sintetiche

Taglio dei tessuti e confezione

101 700 unità

71 100 unità

09.1230

6104 62 00

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di cotone

Taglio dei tessuti e confezione

310 000 unità

213 000 unità

09.1231

6104 63 00

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di fibre sintetiche

Taglio dei tessuti e confezione

248 600 unità

174 200 unità

09.1232

6105 10 00

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo, di cotone

Taglio dei tessuti e confezione

235 000 unità

160 500 unità

09.1233

6106 20 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

Taglio dei tessuti e confezione

71 200 unità

51 600 unità

09.1234

6108 22 00

Slips e mutandine per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

Taglio dei tessuti e confezione

610 500 unità

416 000 unità

09.1235

6108 31 00

Camicie da notte e pigiami, per donna o ragazza, di cotone

Taglio dei tessuti e confezione

113 000 unità

76 800 unità

09.1236

6109 10 00 , 6109 90 20

T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di cotone, di lana o di peli fini o di fibre sintetiche o artificiali

Taglio dei tessuti e confezione

4 764 080 unità

2 635 800 unità

09.1237

6112 31 90

Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche

Taglio dei tessuti e confezione

237 300 unità

160 400 unità

09.1238

6112 41 90

Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza, di fibre sintetiche

Taglio dei tessuti e confezione

768 400 unità

595 900 unità

09.1239

6201 30 10

Cappotti, giacconi, mantelli, anorak, giacche a vento, giacche antivento e articoli simili, per uomo o ragazzo, di cotone

Taglio dei tessuti e confezione

45 000 unità

33 000 unità

09.1240

6201 40 10

Cappotti, giacconi, mantelli, anorak, giacche a vento, giacche antivento e articoli simili, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali

Taglio dei tessuti e confezione

54 000 unità

42 000 unità

09.1241

6201 90 00

Cappotti, giacconi, mantelli, anorak, giacche a vento, giacche antivento e articoli simili, per uomo o ragazzo, di altre materie tessili

Taglio dei tessuti e confezione

26 000 unità

20 000 unità

09.1242

6203 23 10

Completi da lavoro, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche

Taglio dei tessuti e confezione

113 000 unità

88 300 unità

09.1243

6203 32 10

Giacche da lavoro, per uomo o ragazzo, di cotone

Taglio dei tessuti e confezione

84 750 unità

65 300 unità

09.1244

6203 33 10

Giacche da lavoro, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche

Taglio dei tessuti e confezione

120 000 unità

94 000 unità

09.1245

6203 42 11

Pantaloni da lavoro, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, per uomo o ragazzo, di cotone

Taglio dei tessuti e confezione

237 300 unità

194 800 unità

09.1246

6203 42 31

Pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, per uomo o ragazzo, di tessuti detti «denim»

Taglio dei tessuti e confezione

3 220 000 unità

2 540 000 unità

09.1247

6203 42 35

Pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, per uomo o ragazzo, di cotone (diverso dai tessuti detti «denim» o dai velluti)

Taglio dei tessuti e confezione

791 000 unità

630 000 unità

09.1248

6203 42 90

«Shorts», per uomo o ragazzo, di cotone

Taglio dei tessuti e confezione

140 000 unità

100 000 unità

09.1249

6203 43 11

Pantaloni da lavoro, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche

Taglio dei tessuti e confezione

240 000 unità

170 000 unità

09.1250

6203 49 90

Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di materie tessili diverse dalla lana, dal cotone o dalle fibre sintetiche

Taglio dei tessuti e confezione

60 500 unità

56 000 unità

09.1251

6204 42 00

Abiti interi, per donna o ragazza, di cotone

Taglio dei tessuti e confezione

90 400 unità

71 000 unità

09.1252

6204 43 00

Abiti interi, per donna o ragazza, di fibre sintetiche

Taglio dei tessuti e confezione

210 000 unità

160 000 unità

09.1253

6204 44 00

Abiti interi, per donna o ragazza, di fibre artificiali

Taglio dei tessuti e confezione

150 000 unità

122 000 unità

09.1254

6204 62 31

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, per donna o ragazza, di tessuti detti «denim»

Taglio dei tessuti e confezione

1 515 000 unità

1 390 000 unità

09.1255

6204 62 39

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, per donna o ragazza, di cotone (diverso dai tessuti detti «denim» o dai velluti)

Taglio dei tessuti e confezione

580 000 unità

470 000 unità

09.1256

6205 20 00

Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone

Taglio dei tessuti e confezione

247 000 unità

170 000 unità

09.1257

6206 40 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

Taglio dei tessuti e confezione

280 000 unità

200 000 unità

09.1258

6211 12 00

Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza

Taglio dei tessuti e confezione

300 000 unità

240 000 unità

09.1259

6212 10 90

Reggiseno, di qualsiasi tipo di materie tessili

Taglio dei tessuti e confezione

995 000 unità

800 000 unità


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2522 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(GU L, 2024/2522, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2522/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1459/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)