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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1399 |
14.7.2025 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1399 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2025
recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2) («convenzione») e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (3). |
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(2) |
L’allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche che figurano nell’elenco o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione, tenuto conto delle deroghe specifiche stabilite nell’allegato. |
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(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione (4) ha modificato l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 al fine di includervi l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati («voce PFOA»). La voce PFOA è stata in seguito modificata dai regolamenti delegati (UE) 2021/115 (5) e (UE) 2023/866 (6) della Commissione. |
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(4) |
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 prevede una deroga specifica per l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi, sia mobili sia fissi, a determinate condizioni. La deroga scade il 4 luglio 2025. Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno segnalato che gli operatori hanno problemi a rispettare la scadenza. Questi problemi potrebbero essere dovuti alle difficoltà nel misurare i composti correlati al PFOA nelle schiume e alla sottostima dei volumi di schiume contenenti tali composti. È quindi opportuno prorogare la deroga specifica fino al 3 dicembre 2025, l’ultima data possibile a norma della convenzione. |
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(5) |
Nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, al punto 1 della voce PFOA, il limite del contaminante non intenzionale in tracce (UTC) è fissato a 0,025 mg/kg per il PFOA o ciascuno dei suoi sali presenti in sostanze, in miscele e in articoli. Al punto 2 della medesima voce, il limite UTC è fissato a 1 mg/kg per ogni singolo composto correlato al PFOA o per una combinazione di composti correlati al PFOA presenti in sostanze, in miscele o in articoli. Poiché dati analitici recenti di diversi Stati membri hanno dimostrato che il PFOA o i suoi sali e i composti a esso correlati possono essere presenti in concentrazioni più elevate come contaminanti non intenzionali in tracce nelle schiume antincendio e nei concentrati schiumogeni antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installati in sistemi, è opportuno fissare, per un periodo di tre anni, un limite UTC specifico di 1 mg/kg per il PFOA o ciascuno dei suoi sali e di 10 mg/kg per ogni singolo composto correlato al PFOA o una combinazione di composti correlati al PFOA presente in tali schiume e concentrati schiumogeni. In questo modo gli operatori avranno tempo sufficiente per sostituire le schiume e i concentrati schiumogeni contenenti PFOA o ciascuno dei suoi sali o i composti a esso correlati in quantità superiore rispetto ai limiti UTC. |
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(6) |
Quando le schiume contenenti PFOA, suoi sali e composti a esso correlati vengono rimosse dai sistemi antincendio, alcune di queste sostanze possono rimanere all’interno del sistema anche dopo la pulizia e potrebbero contaminare le nuove schiume installate. È pertanto opportuno fissare un limite UTC per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati nelle schiume antincendio prive di fluoro installate dopo la pulizia del sistema antincendio in sostituzione delle schiume contenenti PFOA, suoi sali e composti a esso correlati. Tale limite dovrebbe essere di 10 mg/kg per la somma di PFOA, suoi sali e composti a esso correlati. |
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(7) |
Per garantire chiarezza in merito alle schiume, ai concentrati o alle soluzioni cui si applica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, è aggiunta una definizione che precisa che il termine «schiuma antincendio» si riferisce a qualsiasi miscela antincendio contenente schiuma, così come ai concentrati schiumogeni antincendio e alle soluzioni schiumogene per produrre la schiuma. |
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(8) |
L’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021 vieta la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I del regolamento, sia allo stato puro che all’interno di miscele o articoli. A tale proposito è opportuno precisare che gli articoli contenenti PFOA, suoi sali e composti a esso correlati prodotti o immessi in commercio in virtù di una deroga di cui all’allegato I di tale regolamento, e che erano già in uso alla data di scadenza della deroga in questione, possono continuare a essere utilizzati dopo tale data. |
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(9) |
Ai sensi dei punti 3 e 10 della voce PFOA, la Commissione è tenuta a riesaminare alcuni limiti UTC per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati per quanto riguarda determinati dispositivi medici e sostanze da usare come sostanze intermedie isolate trasportate. Al momento non vi sono informazioni a sostegno di una modifica di tali limiti. Considerato che la Commissione può modificare la voce PFOA se si rendono disponibili nuove informazioni, le clausole di riesame dovrebbero essere soppresse. |
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(10) |
La prima colonna, punto v), della voce PFOA fa riferimento all’«acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)». Poiché la formulazione della prima colonna della voce PFOS è stata modificata in «Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati», il riferimento nella voce PFOA dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj.
(2) Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/507/oj).
(3) Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/259/oj).
(4) Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione, dell’8 aprile 2020, recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati (GU L 188I del 15.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/784/oj).
(5) Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione, del 27 novembre 2020, recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/115/oj).
(6) Regolamento delegato (UE) 2023/866 della Commissione, del 24 febbraio 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati (GU L 113 del 28.4.2023, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/866/oj).
ALLEGATO
1.
Nella tabella dell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, alla voce «Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati», prima colonna, il punto v) «acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS), di cui al presente allegato» è sostituito da «acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati, di cui al presente allegato».
2.
Nella tabella dell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, alla voce «Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati», la quarta colonna è modificata come segue:|
1) |
al punto 3 è soppressa la seconda frase; |
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2) |
sono inseriti i punti 4 bis e 4 ter seguenti:
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3) |
al punto 6, la data «4 luglio 2025» è sostituita dalla data «3 dicembre 2025»; |
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4) |
alla fine del punto 6 è aggiunta la frase seguente: «Per «schiuma antincendio» si intende qualsiasi miscela antincendio contenente schiuma, definizione che comprende ad esempio i concentrati schiumogeni antincendio e le soluzioni schiumogene per produrre la schiuma.»; |
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5) |
al punto 10 è soppressa la seconda frase; |
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6) |
è aggiunto il seguente punto 11:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1399/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)