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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1355 |
14.7.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/1355 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 2 luglio 2025
sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2025/22)
(rifusione)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1, l’articolo 22 e il primo trattino dell’articolo 34.1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) (1) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (2). A seguito del riesame da parte del Consiglio direttivo dell’applicazione del regolamento ai sensi dell’articolo 24 dello stesso, è necessario apportate ulteriori modifiche. Pertanto è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione del regolamento. |
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(2) |
Il quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato e il quarto trattino dell’articolo 3.1 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») attribuiscono all’Eurosistema il compito di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. |
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(3) |
L’Eurosistema promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, tra l’altro, esercitando compiti di sorveglianza. |
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(4) |
Il Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato (Committee on Payments and Market Infrastructures, CPMI), in precedenza noto come Comitato per i sistemi di pagamento e di regolamento (Committee on Payments and Settlement Systems, CPSS), e il Comitato tecnico dell’Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) hanno emanato principi per le infrastrutture dei mercati finanziari. Da parte del CPMI e dello IOSCO si raccomanda l’attuazione di detti principi nella misura massima consentita dal quadro giuridico e regolamentare nazionale. Per garantire l’efficienza della sorveglianza dei sistemi di pagamento la Banca centrale europea (BCE) ha dato attuazione a detti principi, per mezzo del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), che si applica ai sistemi di pagamento di importo rilevante e a quelli al dettaglio di importanza sistemica. |
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(5) |
Il presente regolamento si applica sia ai sistemi di pagamento gestiti da banche centrali, sia a quelli gestiti da operatori privati. Ciò detto, sulla base dei principi CPMI-IOSCO è ammessa, in casi eccezionali, un’applicazione differenziata dei medesimi ai sistemi di pagamento gestiti da banche centrali, in ragione dei requisiti imposti dalle pertinenti leggi, regolamenti o politiche. Poiché l’Eurosistema ha obiettivi di interesse pubblico, compiti e assetto istituzionale definiti nel trattato e nello Statuto del SEBC, i sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) dell’Eurosistema possono essere esentati da taluni requisiti imposti dal presente regolamento. In particolare, è opportuno che gli SPIS dell’Eurosistema siano esentati da specifici requisiti in materia di governo societario, piani di liquidazione, capitale proprio e attività liquide, garanzie e rischi di investimento che si riferiscono ai medesimi aspetti coperti dai corrispondenti requisiti formalmente adottati dal Consiglio direttivo. Tali esenzioni sono specificate in diverse disposizioni del regolamento. |
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(6) |
In linea con il principio di proporzionalità, il Consiglio direttivo individua un sistema di pagamento come SPIS se quest’ultimo soddisfa i criteri specifici stabiliti nel presente regolamento. Inoltre, un sistema di pagamento può essere identificato come SPIS sulla base di una metodologia flessibile che tiene conto di aspetti qualitativi quali le dimensioni di un sistema di pagamento, la sua complessità e la sua sostituibilità. |
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(7) |
Il Consiglio direttivo individua un gestore per ciascuno SPIS. Il gestore dello SPIS identificato è responsabile nei confronti dell’autorità competente per la conformità dello SPIS ai requisiti di sorveglianza previsti dal presente regolamento. È opportuno che il gestore dello SPIS sia un soggetto giuridico dell’area dell’euro responsabile della gestione di uno SPIS. In via eccezionale, il Consiglio direttivo può inoltre individuare, caso per caso, come gestore dello SPIS una succursale stabilita nell’area dell’euro e che costituisca una parte di un soggetto giuridico stabilito al di fuori dell’area dell’euro da esso giuridicamente dipendente. Alla luce di quanto precede, è opportuno che la definizione di «gestore dello SPIS» sia ampliata di conseguenza. |
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(8) |
A causa della designazione in via d’eccezione di una succursale come gestore dello SPIS, è opportuno che i requisiti previsti dal presente regolamento per quanto riguarda la composizione, i ruoli, le competenze e le responsabilità della dirigenza di un soggetto giuridico identificato come gestore dello SPIS si applichino parimenti alla dirigenza di una succursale identificata come gestore dello SPIS. É altresì opportuno che gli amministratori delegati che formano la dirigenza della succursale siano anche membri della dirigenza, come definita all’articolo 9, paragrafo 11, lettera b). Inoltre, qualora una succursale sia identificata come gestore dello SPIS, l’autorità competente pertinente, nel valutare il rispetto da parte dello SPIS dei requisiti di cui al presente regolamento, può tenere conto, se necessario, di eventuali azioni e quadri stabiliti a livello del soggetto giuridico e relativi allo SPIS e/o al gestore dello SPIS. |
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(9) |
Ove necessario, ai fini di una sorveglianza efficiente, come ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi e ridurre gli oneri per lo SPIS e per le autorità rilevanti, è opportuno che l’autorità competente cooperi con altre autorità. Qualora una succursale sia identificata come gestore dello SPIS, è opportuno che l’autorità competente pertinente cooperi anche con l’autorità responsabile della sorveglianza o della vigilanza del soggetto giuridico di cui la succursale costituisce una parte giuridicamente dipendente. |
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(10) |
L’attività di impresa di uno SPIS può variare nel tempo. Al fine di garantire l’integrità del quadro di identificazione dello SPIS, mantenendo al contempo per quanto possibile la continuità ed evitando riclassificazioni frequenti dei sistemi di pagamento, un sistema di pagamento cessa di essere identificato come SPIS se non soddisfa i criteri per l’identificazione come SPIS in due riesami di verifica consecutivi. Tuttavia, il mantenimento della qualifica di SPIS durante tale periodo può non essere appropriato se è improbabile che il sistema soddisfi i criteri che lo qualificano come SPIS nel successivo esercizio di verifica. Di conseguenza, è possibile anche una riclassificazione anticipata sulla base di una valutazione caso per caso. |
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(11) |
Il presente regolamento stabilisce procedure chiaramente definite per assicurare che le garanzie di giusto processo siano rispettate sia prima che dopo l’adozione da parte del Consiglio direttivo di una decisione che identifichi un sistema di pagamento come SPIS. |
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(12) |
La BCE può avvalersi delle banche centrali nazionali per espletare i compiti del SEBC nella misura ritenuta possibile e appropriata. Per ogni SPIS, la banca centrale dell’Eurosistema pertinente è designata quale autorità competente a valutare la conformità dello SPIS ai requisiti di sorveglianza previsti dal presente regolamento. Nel caso di uno SPIS di importanza paneuropea, la sorveglianza è esercitata dalla BCE in qualità di autorità competente designata. Tuttavia, nel caso di detti SPIS, qualora esista un rapporto di sorveglianza comprovato e di lunga data tra lo SPIS e una banca centrale nazionale nei cinque anni precedenti, due banche centrali dell’Eurosistema, ossia la banca centrale nazionale con cui è stato instaurato il rapporto di sorveglianza di lunga data e la BCE, sono designate come autorità competenti. |
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(13) |
I requisiti stabiliti dal presente regolamento sono proporzionati ai rischi e alle esposizioni specifici degli SPIS. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto anche dell’esperienza e degli esiti delle valutazioni di sorveglianza effettuate negli ultimi anni sulla base del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), nonché dei recenti sviluppi tecnologici e normativi nell’Unione europea, compresa l’adozione del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(14) |
L’efficienza e la solidità di uno SPIS esigono il rispetto della legislazione nazionale applicabile e richiedono norme, procedure e contratti chiari che ne regolino il funzionamento. Il rispetto della normativa si riferisce agli ordinamenti giuridici di tutti i paesi in cui il gestore dello SPIS è stabilito e/o opera e in cui i partecipanti allo SPIS sono stabiliti e/o operano. |
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(15) |
L’efficienza e la solidità di uno SPIS dipendono altresì dalla chiarezza e dall’adeguatezza dei suoi dispositivi di governo societario, che devono essere documentati chiaramente. È opportuno che i dispositivi di governo societario di uno SPIS garantiscano che il consiglio si avvalga del parere di un comitato rischi obiettivo e indipendente in relazione alle sue responsabilità in materia di rischio. Inoltre, per garantire l’integrità dei membri del Consiglio, della Dirigenza e, se del caso, della dirigenza delle succursali, è opportuno che il gestore dello SPIS tenga conto di eventuali precedenti dei membri in relazione a condanne o sanzioni per violazioni del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto in materia di servizi finanziari, del diritto in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo applicabili, nonché per violazione dei doveri d’ufficio e per frode. |
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(16) |
Inoltre, un quadro solido e flessibile di gestione integrata dei rischi legali, di credito, di liquidità, operativi, di impresa, di custodia, di investimento e di altra natura è essenziale per identificare, misurare, monitorare e gestire l’intera gamma di rischi generati nella gestione di uno SPIS o sopportati dal gestore dello SPIS. Ciò vale anche per la solidità e resilienza del sistema di garanzie, delle regole e delle procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti e dei piani di continuità operativa adottati dai gestori degli SPIS. |
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(17) |
Ai fini della gestione integrata dei rischi operativi e alla luce della crescente diffusione e del crescente utilizzo di mezzi tecnologici nel funzionamento di uno SPIS, nonché della minaccia crescente derivante dagli attacchi informatici e dei danni che un attacco informatico riuscito potrebbe causare al funzionamento di uno SPIS, è opportuno che un gestore dello SPIS disponga di una strategia e di un quadro di resilienza informatica con procedure, processi e controlli adeguati per gestire efficacemente i rischi informatici e garantire un livello elevato di resilienza informatica. É opportuno che i requisiti relativi a tale strategia e al quadro di resilienza informatica si basino sulle aspettative di sorveglianza in materia di resilienza informatica per le infrastrutture dei mercati finanziari (4) al fine di rendere alcune aspettative fondamentali giuridicamente vincolanti per i gestori dello SPIS. Inoltre, è essenziale che il gestore dello SPIS verifichi periodicamente l’efficacia dei controlli e dei sistemi dello SPIS eseguendo test di penetrazione basati sulle minacce a norma del quadro di riferimento europeo per i test di red-team etici basati sui dati sulle minacce (European Framework for Threat Intelligence Based Ethical Red-teaming, TIBER-EU) (5) (di seguito, il «quadro TIBER-EU»). Se il gestore dello SPIS è una succursale, l’autorità competente può accettare test svolti dal soggetto giuridico di cui la succursale costituisce una parte giuridicamente dipendente, laddove essi possano essere considerati un esercizio analogo a un test TIBER-EU e laddove essi rilevino anche l’efficacia dei pertinenti controlli e sistemi della succursale. |
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(18) |
Inoltre, in considerazione del maggiore ricorso all’esternalizzazione e dei rischi che tali pratiche potrebbero comportare per l’efficienza e la sicurezza di uno SPIS, è opportuno che un gestore dello SPIS mantenga sempre la responsabilità delle funzioni, delle operazioni e/o dei servizi esternalizzati. Inoltre, è opportuno che un gestore dello SPIS disponga di accordi e quadri contrattuali che garantiscano che eventuali rischi derivanti dall’esternalizzazione siano adeguatamente valutati e attenuati dal gestore dello SPIS prima di concludere tale accordo e per tutta la durata dell’esternalizzazione. Inoltre, in caso di esternalizzazione di funzioni, operazioni e/o servizi essenziali, è opportuno che vi siano piani di uscita che garantiscano il mantenimento del regolare funzionamento dello SPIS in caso di cessazione di un accordo di esternalizzazione. Gli accordi infragruppo non sono intrinsecamente meno rischiosi dell’esternalizzazione a terzi. Pertanto, pur riconoscendo i potenziali vantaggi derivanti da accordi infragruppo, è opportuno che i requisiti in materia di esternalizzazioni si applichino anche agli accordi infragruppo che costituiscono esternalizzazioni. |
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(19) |
La riduzione del rischio sistemico richiede, tra l’altro, il carattere definitivo del regolamento e pertanto il gestore dello SPIS dovrebbe adoperarsi per ottenere la designazione dello SPIS ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il regolamento infragiornaliero o in tempo reale è inoltre consigliabile ove compatibile con il modello imprenditoriale diffuso degli SPIS e necessario per consentire al gestore dello SPIS e ai partecipanti di gestire i rispettivi rischi di credito e di liquidità. |
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(20) |
Criteri di partecipazione a uno SPIS obiettivi, basati sul rischio e pubblici, tali da permettere l’equo e, fatta salva l’osservanza di validi criteri di controllo dei rischi, libero accesso a uno SPIS, promuovono la sicurezza e l’efficienza dello SPIS e dei mercati per i quali opera, senza restrizioni sproporzionate alla libera prestazione di servizi. |
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(21) |
Le disposizioni del presente regolamento che obbligano un gestore dello SPIS a raccogliere, elaborare e trasmettere dati non dovrebbero pregiudicare le norme applicabili in tema di protezione dei dati relativi a partecipanti o clienti. |
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(22) |
Uno SPIS complessivamente efficiente ed efficace, con obiettivi e finalità chiaramente definiti, misurabili e conseguibili è qualificato al meglio per soddisfare le esigenze dei partecipanti allo SPIS e dei mercati per i quali opera. |
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(23) |
La possibilità prevista per le autorità competenti di richiedere misure correttive così da rimediare a casi di inosservanza del presente regolamento ovvero da evitare che questi si ripetano, insieme alla possibilità per la BCE di irrogare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni del presente regolamento, costituiscono un elemento essenziale nell’attuazione dei principi CPMI-IOSCO nella misura massima consentita dal trattato e dallo statuto del SEBC. Benché sia possibile imporre misure correttive esclusivamente a seguito di violazioni del presente regolamento, potrebbero esservi casi in cui l’avvio di una procedura per imporre dette misure sia giustificato dalla sospetta inosservanza, consentendo al gestore dello SPIS di essere ascoltato e fornire spiegazioni prima di stabilire l’esistenza di una violazione. Nei casi in cui il gestore dello SPIS sia una succursale, le misure correttive o le sanzioni dovrebbero essere imposte alla succursale. |
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(24) |
Un gestore dello SPIS recentemente identificato come tale da una decisione adottata a norma del presente regolamento non dovrebbe essere tenuto a rispettare i requisiti di sorveglianza di cui al presente regolamento per un anno a decorrere dalla data di notifica di detta decisione. Ciò è volto a consentire al gestore dello SPIS recentemente identificato di avere il tempo di acquisire familiarità con detti requisiti di sorveglianza e dare loro attuazione. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
PARTE I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce il processo e i criteri per l’identificazione di un sistema di pagamento come SPIS e impone requisiti di sorveglianza ai gestori degli SPIS.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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1) |
per «sistema di pagamento» si intende un accordo formale fra tre o più partecipanti, senza contare eventuali banche di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione o partecipanti indiretti, con regole comuni e procedure standardizzate per l’esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti; |
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2) |
per «infrastruttura del mercato finanziario» (IMF) si intende un sistema multilaterale tra le istituzioni partecipanti, compreso il gestore del sistema, utilizzato per compensare, regolare o registrare pagamenti, titoli, derivati o altre transazioni finanziarie; |
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3) |
per «SPIS dell’Eurosistema» si intende uno SPIS di proprietà e gestito da una banca centrale dell’Eurosistema; |
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4) |
per «garanzia» si intende un’attività o l’impegno assunto da un terzo utilizzato dal datore della garanzia per garantire un’obbligazione nei confronti del beneficiario di essa. Le garanzie comprendono sia quelle nazionali sia quelle transfrontaliere; |
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5) |
per «rischio di investimento» si intende la perdita sopportata dal gestore dello SPIS o da un partecipante quando il gestore dello SPIS investe le proprie risorse o quelle dei suoi partecipanti, ad esempio le garanzie; |
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6) |
per «gestore dello SPIS» si intende:
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7) |
per «autorità competente» si intende:
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8) |
per «succursale» si intende un’impresa priva di personalità giuridica e che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un soggetto esistente; |
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9) |
per «Consiglio» si intende, a) in un sistema monistico, l’unico consiglio del gestore dello SPIS; b) in un sistema dualistico, il consiglio di sorveglianza o organo equivalente del gestore dello SPIS, nominato in conformità alla normativa nazionale; e c) se una succursale è identificata come un gestore dello SPIS, il consiglio del soggetto giuridico di cui la succursale costituisce una parte giuridicamente dipendente; |
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10) |
per «Dirigenza» si intendono gli amministratori con incarichi esecutivi, ossia, in un sistema monistico, i membri del Consiglio del gestore dello SPIS impegnati nella gestione corrente dello SPIS ed eventuali altri direttori esecutivi nominati dal Consiglio impegnati nella gestione corrente dello SPIS oppure, in un sistema dualistico, i membri del consiglio di gestione del gestore dello SPIS ed eventuali altri direttori esecutivi nominati dal Consiglio o dal consiglio di gestione impegnati nella gestione corrente dello SPIS; |
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11) |
per «dirigenza della succursale» si intende, in casi nei quali una succursale è identificata come gestore dello SPIS, gli amministratori delegati formalmente designati responsabili della succursale e ai quali è debitamente delegata la gestione corrente dello SPIS; |
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12) |
per «autorità rilevanti» si intendono le autorità che hanno un interesse legittimo ad accedere alle informazioni di uno SPIS per adempiere ai propri obblighi di legge, ad esempio le autorità di risoluzione delle crisi e i soggetti che esercitano la vigilanza sui partecipanti principali; |
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13) |
per «rischio giuridico» si intende il rischio determinato dall’applicazione di leggi o regolamenti, al quale consegue di solito una perdita; |
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14) |
per «rischio di credito» si intende il rischio che una controparte, sia essa un partecipante o un diverso soggetto, risulti incapace di adempiere ai propri obblighi di natura finanziaria alla scadenza o in futuro; |
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15) |
per «rischio di liquidità» si intende il rischio che una controparte, sia ess una partecipante o un diverso soggetto, non disponga di fondi sufficienti per adempiere ai propri obblighi di natura finanziaria alla scadenza ancorché disponga di fondi sufficienti per adempiervi in futuro; |
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16) |
per «rischio operativo» si intende il rischio che carenze nei sistemi informativi o procedure interne, errori umani, carenze gestionali o turbative provocate da eventi esterni, da terzi o da funzioni, operazioni e/o servizi esternalizzati provochino la riduzione, il deterioramento o la sospensione dei servizi forniti da uno SPIS; |
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17) |
per «rischio di impresa» si intende qualsiasi potenziale deterioramento della posizione finanziaria dello SPIS dal punto di vista commerciale a causa di una diminuzione delle entrate o di un aumento delle spese tale da determinare un’eccedenza delle spese rispetto alle entrate e sfociare in una perdita da imputare al capitale; |
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18) |
per «rischio di custodia» si intende il rischio di perdite sulle attività detenute in custodia in caso di insolvenza, negligenza, frode, cattiva gestione o errori contabili di un custode o subcustode; |
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19) |
per «rischio informatico» si intende la combinazione della probabilità che si verifichino incidenti informatici e del loro impatto; |
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20) |
per «esternalizzazione» si intende un accordo in qualsiasi forma tra il gestore dello SPIS e un terzo o un soggetto infragruppo in base al quale detto terzo o soggetto infragruppo svolge funzioni, operazioni e/o servizi che altrimenti sarebbero stati svolti dal gestore dello SPIS; |
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21) |
per «rischio sistemico» si intende il rischio che l’incapacità di un partecipante o di un gestore di uno SPIS di adempiere alla scadenza ai propri obblighi impedisca ad altri partecipanti e/o gestori di uno SPIS di adempiere i propri entro il termine prescritto, con potenziali ripercussioni negative che mettano a repentaglio la stabilità del sistema finanziario o la fiducia nello stesso; |
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22) |
per «misura correttiva» si intende una misura o un intervento specifico, indipendentemente dalla sua forma, durata o gravità, imposta nei confronti del gestore dello SPIS da un’autorità competente per rimediare all’inosservanza dei requisiti di cui agli articoli da 8 a 27 e all’articolo 29 o per evitare il suo ripetersi. |
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23) |
per «banca di regolamento» si intende la banca presso la quale sono accesi i conti relativi ai pagamenti sui quali ha luogo l’adempimento delle obbligazioni originate da un sistema di pagamento; |
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24) |
per «partecipante indiretto» si intende un soggetto giuridico che non ha accesso diretto ai servizi di uno SPIS e generalmente non è direttamente vincolato mediante contratto dalle regole del relativo SPIS, e i cui ordini di trasferimento sono compensati, regolati e registrati dallo SPIS tramite un partecipante diretto. Un partecipante indiretto ha un rapporto contrattuale con un partecipante diretto. I soggetti giuridici rilevanti sono limitati a:
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25) |
per «ordine di trasferimento» si intende un ordine di trasferimento come definito all’articolo 2, lettera i), primo trattino della direttiva 98/26/CE (11); |
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26) |
per «garanzia transfrontaliera» si intende una garanzia rispetto alla quale, dal punto di vista del paese nel quale detta attività è accettata in garanzia, almeno uno dei seguenti elementi è estero: a) la valuta di denominazione; b) il paese nel quale le attività sono ubicate; ovvero c) il paese nel quale ha sede l’emittente; |
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27) |
per «obblighi finanziari» si intendono obblighi giuridici sorti, nell’ambito dello SPIS, tra i partecipanti o tra questi e il gestore dello SPIS in conseguenza dell’inserimento nello SPIS di ordini di trasferimento; |
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28) |
per «incidente informatico» si intende qualunque evento osservabile in un sistema informatico, comprese le reti che consentono il trasferimento di informazioni e comunicazioni, che a) compromette o incide negativamente sulla sicurezza informatica; oppure b) viola le politiche di sicurezza, le procedure di sicurezza o le politiche di utilizzo accettabile, derivante o meno da attività dolose; |
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29) |
per «partecipante diretto» si intende un soggetto giuridico che ha accesso diretto ai servizi dello SPIS sulla base di un rapporto contrattuale in forza del quale è vincolato dalle regole del relativo SPIS, ha facoltà di inviare ordini di trasferimento a tale sistema e può ricevere da questo ordini di trasferimento; |
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30) |
per «sicurezza informatica» si intende la tutela della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità delle informazioni e/o dei sistemi informatici, comprese le reti che consentono il trasferimento di informazioni e comunicazioni; |
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31) |
per «giorno lavorativo» si intende un giorno lavorativo come definito all’articolo 2, lettera n), della direttiva 98/26/CE; |
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32) |
per «minaccia informatica» si intende qualsiasi circostanza potenzialmente in grado di sfruttare una o più vulnerabilità e che potrebbe avere un impatto negativo sulla cibersicurezza; |
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33) |
per «prestatore di servizi esternalizzati» si intende un terzo o un soggetto infragruppo che svolge funzioni, operazioni e/o servizi nel contesto di un accordo di esternalizzazione; |
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34) |
per «pagamento transfrontaliero» si intende un pagamento effettuato tra partecipanti insediati in differenti paesi; |
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35) |
per «amministratore indipendente» si intende, in un sistema monistico, un membro non esecutivo del Consiglio oppure, in un sistema dualistico, un membro del consiglio di sorveglianza o organo equivalente, che non ha rapporti d’affari, familiari o di altra natura che determinano un conflitto di interessi in relazione allo SPIS o al gestore dello SPIS, ai suoi azionisti di controllo, alla sua dirigenza o ai suoi partecipanti, e che non ha intrattenuto rapporti del tipo qui menzionato nei due anni precedenti alla sua partecipazione al Consiglio; |
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36) |
per «piano di risanamento» si intende un piano elaborato da un gestore di SPIS per ripristinarne il regolare funzionamento; |
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37) |
per «piano di liquidazione ordinata» si intende un piano elaborato da un gestore dello SPIS per l’ordinata cessazione della sua attività; |
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38) |
per «soggetti interessati» si intendono i partecipanti, le IMF che concorrono a determinare il rischio in uno SPIS e, in base a una valutazione condotta caso per caso, gli altri attori del mercato interessati; |
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39) |
per «situazione d’emergenza» si intende un evento, un accadimento o una circostanza suscettibile di determinare la cessazione o l’interruzione di funzioni, operazioni e/o servizi dello SPIS, incluse interferenze o impedimenti al regolamento definitivo; |
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40) |
l’aggettivo «rilevante» qualifica un rischio, un rapporto di dipendenza e/o un cambiamento suscettibili di influenzare la capacità di un soggetto di prestare o fornire i servizi previsti; |
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41) |
per «fornitore di liquidità» si intende un fornitore di contante ai sensi degli articoli 10, paragrafo 3, 11, paragrafo 5, 13, paragrafi 1, 9 e 11, ovvero di attività ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, compresi i partecipanti allo SPIS o i soggetti esterni; |
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42) |
per «esposizione creditizia» si intende una somma o un valore rispetto al quale sussiste il rischio che un partecipante non provveda al regolamento per l’intero valore, né alla scadenza né in un momento successivo; |
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43) |
per «sistema di regolamento differito su base netta (Deferred NET Settlement, DNS)» si intende un sistema in relazione al quale il regolamento in moneta di banca centrale ha luogo su base netta al termine di un ciclo di regolamento predefinito, ad esempio al termine o durante il giorno lavorativo; |
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44) |
per «consociata» si intende una società che controlla il partecipante, ne è controllata o è soggetta a controllo insieme ad esso. Il controllo di una società è definito come: a) la titolarità, il controllo o il possesso del 20 % o più di una classe di titoli con diritto di voto della società; ovvero b) il consolidamento della società a fini di rendicontazione finanziaria; |
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45) |
per «rischio di mercato» si intende il rischio di perdite su posizioni iscritte a bilancio o fuori bilancio, determinate da oscillazioni dei prezzi di mercato; |
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46) |
per «rischio di correlazione sfavorevole» si intende il rischio scaturito dall’esposizione di un partecipante o di un emittente ove la garanzia prestata da quel partecipante o emessa da quell’emittente è strettamente correlata al suo rischio di credito; |
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47) |
per «agente nostro» si intende una banca utilizzata dai partecipanti di uno SPIS per il regolamento; |
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48) |
per «banca depositaria» si intende la banca che detiene e custodisce le attività finanziarie di terze parti; |
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49) |
per «condizioni di mercato estreme, ma plausibili» si intende una serie di condizioni storiche e ipotetiche, ivi compresi i periodi caratterizzati da più elevata volatilità, registrate sui mercati serviti dallo SPIS; |
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50) |
per «pagamento unilaterale» si intende un pagamento che interessa un solo trasferimento di fondi in un’unica valuta; |
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51) |
per «pagamento bilaterale» si intende un pagamento che interessa due trasferimenti di fondi in differenti valute in un sistema di regolamento con scambio di attività verso corrispettivo; |
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52) |
per «data di regolamento prevista» si intende la data immessa nello SPIS come data di regolamento da parte del mittente di un ordine di trasferimento; |
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53) |
per «rischio di capitale» si intende il rischio che una controparte perda l’intero valore impegnato nell’operazione, ad esempio il rischio che il venditore di un’attività finanziaria consegni l’attività irrevocabilmente senza ricevere in cambio il pagamento o il rischio che il compratore di un’attività finanziaria paghi per essa, ma non la riceva; |
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54) |
per «fornitore di servizi e utenze» si intende un terzo o un soggetto infragruppo che fornisce un processo, un servizio, un’utenza o un’attività, ovvero parti di essi, a un gestore dello SPIS; |
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55) |
per «dati sulle minacce» si intendono informazioni che sono state aggregate, trasformate, analizzate, interpretate o arricchite per fornire il contesto necessario al processo decisionale al fine di attenuare l’impatto di un incidente informatico o di una minaccia informatica; |
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56) |
per «subesternalizzazione» si intende il trasferimento da parte di un prestatore di servizi esternalizzati a un terzo o soggetto infragruppo dell’obbligo di fornire funzioni, operazioni e/o servizi; |
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57) |
per «rischio di concentrazione» si intende il rischio derivante da un’esposizone verso singoli o molteplici prestatori di servizi esternalizzati che genera un grado di dipendenza su detti fornitori tale per cui l’indisponibilità, un’avaria o altre carenze che possono interessare il servizio offerto da tale fornitore possano incidere negativamente sullo SPIS o sul gestore dello SPIS, compromettendone la capacità di operare e fornire i propri servizi e/o mettendo a repentaglio la stabilità finanziaria dell’Unione nel suo complesso. |
PARTE II
CRITERI E PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE
Articolo 3
Criteri e decisione di identificazione
1. Un sistema di pagamento è identificato come SPIS se:
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a) |
è idoneo a essere notificato come un sistema ai sensi della direttiva 98/26/CE da parte di uno Stato membro la cui moneta è l’euro ovvero il suo gestore è insediato nell’area dell’euro o ivi stabilito attraverso una succursale che provvede alla gestione del sistema; e |
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b) |
almeno due delle seguenti condizioni siano soddisfatte nell’anno civile considerato:
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Un esercizio di identificazione è svolto su base annuale.
2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio direttivo, formulando un giudizio solido e motivato, può anche decidere, ai sensi del paragrafo 3, che un sistema di pagamento sia identificato come SPIS in uno dei seguenti casi in cui:
|
a) |
tale decisione sarebbe opportuna alla luce della natura, delle dimensioni e della complessità del sistema di pagamento; della natura e dell’importanza dei suoi partecipanti; della sostituibilità del sistema di pagamento e della disponibilità di alternative a quest’ultimo; e della relazione, delle interdipendenze e di altre interazioni che il sistema intrattiene con il sistema finanziario nel suo complesso; |
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b) |
un sistema di pagamento non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 esclusivamente perché i criteri stabiliti al paragrafo1, lettera b), sono soddisfatti per un periodo di durata inferiore a un anno civile ed è plausibile che il sistema di pagamento continuerà a soddisfare i criteri in occasione della valutazione al successivo riesame di verifica. |
3. Il Consiglio direttivo adotta una decisione motivata con la quale identifica i sistemi di pagamento soggetti al presente regolamento, i rispettivi gestori e le autorità competenti. La lista è mantenuta sul sito Internet della BCE e aggiornata ad ogni cambiamento.
4. Una decisione adottata ai sensi del paragrafo 3 rimane in vigore fino alla sua abrogazione. I riesami di verifica dei sistemi di pagamento identificati come SPIS sono effettuati annualmente al fine di verificare che detti sistemi continuino a soddisfare i criteri per essere identificati come SPIS. Una decisione adottata a norma del paragrafo 3 è abrogata se:
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a) |
in due riesami di verifica consecutivi si accerta che uno SPIS non abbia soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 1 e/o al paragrafo 2; oppure |
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b) |
in un riesame di verifica si accerti che uno SPIS non abbia soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 1 e/o al paragrafo 2 e il gestore dello SPIS dimostri, con piena soddisfazione del Consiglio direttivo, che è improbabile che lo SPIS soddisfi tali criteri prima del successivo riesame di verifica. |
5. Il gestore del sistema di pagamento ha il diritto di richiedere al Consiglio direttivo un riesame della decisione che identifica il sistema di pagamento in questione come SPIS entro 30 giorni dal ricevimento di tale decisione. La richiesta contiene tutte le informazioni a sostegno ed è inviata per iscritto al Consiglio direttivo. Una decisione motivata del Consiglio direttivo in risposta a tale richiesta è notificata per iscritto al gestore del sistema di pagamento. La comunicazione scritta informa tale gestore del suo diritto al controllo giurisdizionale ai sensi del trattato. Se il Consiglio direttivo non ha assunto alcuna decisione entro due mesi dalla richiesta, il riesame si considera respinto.
Articolo 4
Comunicazione scritta di avvio della procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS
La BCE notifica al gestore del sistema di pagamento la sua intenzione di avviare una procedura ai sensi dell’articolo 3 per identificare tale sistema di pagamento come SPIS. La comunicazione scritta indica tutti i fatti rilevanti e i fondamenti giuridici relativi alla possibile identificazione del sistema di pagamento in questione come SPIS.
Articolo 5
Diritto di accesso agli atti durante la procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS
Al ricevimento della comunicazione scritta di cui all’articolo 4, il gestore del sistema di pagamento ha il diritto di accedere agli atti, ai documenti o ad altro materiale della BCE che costituiscono la base per l’identificazione di tale sistema di pagamento come SPIS. Tale diritto non si estende alle informazioni considerate riservate in relazione alla BCE, a una banca centrale nazionale o ad altri terzi, comprese altre istituzioni o organi dell’Unione.
Articolo 6
Diritto ad essere sentiti durante la procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS
1. Nella comunicazione scritta inviata dalla BCE ai sensi dell’articolo 4, al gestore del sistema di pagamento è assegnato un termine fisso entro il quale può esprimere per iscritto eventuali obiezioni, osservazioni e commenti in merito ai fatti e ai fondamenti giuridici avanzati nella comunicazione scritta. Tale termine non può essere inferiore a 30 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta da parte del gestore del sistema di pagamento.
2. La BCE può concedere al gestore del sistema di pagamento, su richiesta di quest’ultimo, l’opportunità di esprimere il proprio parere nel corso di una riunione. Di tale riunione viene redatto un verbale sottoscritto da tutte le parti. Una copia del verbale è fornita a tutte le parti.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, la BCE può adottare una decisione che identifica un sistema di pagamento come SPIS senza concedere al gestore del sistema di pagamento la possibilità di esprimere le sue osservazioni, obiezioni o i suoi commenti in merito ai fatti e ai fondamenti giuridici avanzati nella comunicazione scritta inviata dalla BCE, a condizione che ciò sia ritenuto necessario per prevenire danni significativi al sistema finanziario.
Articolo 7
Motivazione della decisione che identifica un sistema di pagamento come SPIS
1. La decisione della BCE che identifica un sistema di pagamento come SPIS è accompagnata dall’indicazione della motivazione di tale decisione. La motivazione espone i fatti rilevanti e i fondamenti giuridici su cui la decisione della BCE è fondata.
2. Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 3, la BCE basa la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo su fatti e fondamenti giuridici sui quali il gestore del sistema di pagamento ha potuto formulare osservazioni.
PARTE III
REQUISITI IMPOSTI AI GESTORI DELLO SPIS
Articolo 8
Solidità giuridica
1. Il gestore dello SPIS verifica se la normativa applicabile in tutti gli ordinamenti giuridici interessati garantisce un elevato grado di certezza rispetto a tutti gli aspetti sostanziali dell’attività dello SPIS e fornisce per essi un adeguato supporto.
2. Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure e stipula contratti chiari e coerenti con la normativa applicabile in tutti gli ordinamenti giuridici interessati.
3. Il gestore dello SPIS deve essere in grado di specificare in modo chiaro e comprensibile la normativa applicabile, le regole, le procedure e i contratti per il funzionamento dello SPIS all’autorità competente, ai partecipanti e, se del caso, ai clienti dei partecipanti.
4. Il gestore dello SPIS adotta misure idonee ad assicurare che le regole e le procedure adottate e i contratti siano legalmente vincolanti in tutti gli ordinamenti giuridici interessati e che le azioni intraprese in forza di dette regole, procedure e contratti non siano annullate, rese inefficaci o sospese.
5. Il gestore dello SPIS che esercita la propria attività in più ordinamenti giuridici identifica e limita i rischi che derivano da disposizioni normative potenzialmente confliggenti.
6. Il gestore dello SPIS si adopera per assicurare la designazione dello SPIS ai sensi della direttiva 98/26/CE.
Articolo 9
Governo societario
1. Il gestore dello SPIS stabilisce obiettivi formalizzati che attribuiscano massima priorità alla sicurezza e all’efficienza dello SPIS. Gli obiettivi fanno esplicita menzione del sostegno alla stabilità finanziaria e ad altre pertinenti considerazioni di interesse pubblico, in particolare all’apertura e all’efficienza dei mercati finanziari.
2. Il gestore dello SPIS si dota di dispositivi di governo societario efficaci e documentati, delineanti linee di competenza e responsabilità chiare e dirette. Tali dispositivi sono posti a disposizione dell’autorità competente, dei titolari e dei partecipanti. La relativa documentazione è pubblicata dal gestore dello SPIS in versione sintetica.
3. Il ruolo e le responsabilità del Consiglio sono chiaramente definiti. Ruolo e responsabilità del Consiglio includono:
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a) |
l’individuazione di chiare finalità strategiche e di chiari obiettivi strategici per lo SPIS; |
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b) |
l’istituzione di procedure documentate per il funzionamento dello SPIS, ivi incluse le procedure per individuare, affrontare e gestire i conflitti di interesse dei membri del Consiglio; |
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c) |
ad esclusione degli SPIS dell’Eurosistema, la predisposizione di misure efficaci di selezione, controllo e, se del caso, rimozione dei membri della dirigenza; |
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d) |
ad esclusione degli SPIS dell’Eurosistema, la fissazione di idonee linee di condotta in tema di remunerazione coerenti con le migliori pratiche e basate su risultati di lungo periodo. |
4. Ad esclusione degli SPIS dell’Eurosistema, il Consiglio verifica il proprio rendimento complessivo e quello individuale dei suoi membri con cadenza almeno annuale.
5. La composizione del Consiglio assicura l’integrità e, fatta eccezione per gli SPIS dell’Eurosistema, una combinazione ottimale di competenze tecniche, conoscenza ed esperienza sia in materia di SPIS che di mercati finanziari in genere, tali da permettere al Consiglio di svolgere il proprio ruolo e adempiere ai propri compiti. La composizione tiene altresì conto dei criteri di attribuzione delle responsabilità ai sensi della normativa nazionale. Ad esclusione degli SPIS dell’Eurosistema, ove consentito dalla normativa nazionale, del Consiglio fanno parte membri non esecutivi, compreso almeno un amministratore indipendente.
6. Il Consiglio istituisce e sorveglia un quadro documentato per la gestione del rischio che:
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a) |
comprende le politiche di tolleranza del rischio e di propensione al rischio del gestore dello SPIS; |
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b) |
attribuisce competenze e responsabilità per le decisioni inerenti al rischio; |
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c) |
disciplina il processo decisionale in situazioni di crisi e di emergenza; |
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d) |
disciplina le funzioni di controllo interno; |
Il Consiglio istituisce un comitato rischi incaricato di assisterlo nell’assolvimento delle sue responsabilità in materia di rischi. Il comitato rischi assiste il Consiglio in merito alla gestione dei rischi da parte dello SPIS.
Il Consiglio assicura che vi siano almeno tre linee di difesa chiare ed efficaci (operazioni, gestione del rischio e revisione interna), distinte l’una dall’altra e dotate di sufficiente autorità, indipendenza, risorse e accesso al Consiglio.
7. È necessaria l’approvazione del Consiglio per le decisioni che hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dello SPIS e per i principali documenti relativi ai rischi che regolano il funzionamento dello SPIS. Come minimo, il Consiglio approva e riesamina annualmente il quadro integrato per la gestione dei rischi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, il piano di risanamento e di ordinata liquidazione e il piano per la raccolta di capitale di cui, rispettivamente, agli articoli 10, paragrafo 4, e 18, paragrafo 6, i quadri relativi al rischio di credito e al rischio di liquidità di cui, rispettivamente, agli articoli 11, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, il quadro relativo alle garanzie che regola la gestione dei rischi di cui all’articolo 12, la strategia di investimento dello SPIS di cui all’articolo 19, paragrafo 4, il quadro per il rischio operativo e il relativo piano di continuità operativa di cui, rispettivamente, all’articolo 20, paragrafi 1 e 6, il quadro e la strategia relativi alla resilienza informatica di cui all’articolo 21, paragrafo 1 e il quadro di esternalizzazione di cui all’articolo 22, paragrafo 4.
8. Il Consiglio assicura che le decisioni più rilevanti sull’assetto tecnico e funzionale, sulle regole e sulla strategia complessiva dello SPIS, in particolare per ciò che attiene alla scelta del sistema di compensazione e regolamento, della struttura operativa, dell’ambito dei prodotti compensati o regolati e sull’utilizzo di tecnologie e procedure rispondano in modo adeguato all’interesse legittimo dei soggetti interessati dello SPIS. I soggetti interessati e, ove opportuno, il pubblico sono consultati con ragionevole anticipo in merito a tali decisioni.
9. Sono chiaramente definiti ruolo e responsabilità della Dirigenza e, se del caso, della dirigenza della succursale, nonché i rapporti gerarchici nella dirigenza, e se del caso, della dirigenza della succursale, e i rapporti gerarchici tra la dirigenza e il Consiglio, e se del caso, tra la dirigenza della succursale e il Consiglio, del soggetto giuridico di cui la succursale costituisce una parte giuridicamente dipendente. La composizione della dirigenza, e se del caso la composizione della dirigenza della succursale, assicura l’integrità personale e la combinazione ottimale di competenze tecniche, conoscenza ed esperienza sia in materia di SPIS sia in materia di mercati finanziari in genere, tali da permettere alla dirigenza di adempiere ai propri compiti relativi al funzionamento e alla gestione del rischio del gestore dello SPIS.
10. La dirigenza, sotto la direzione del Consiglio, e se del caso la dirigenza della succursale, sotto la direzione del consiglio e della dirigenza del soggetto giuridico di cui la succursale costituisce una parte giuridicamente dipendente è responsabile di garantire:
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a) |
che le attività del gestore dello SPIS siano coerenti con i suoi obiettivi, la sua strategia e la sua tolleranza del rischio; |
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b) |
che i controlli interni e le relative procedure siano adeguatamente concepite, attuate e sorvegliate in modo tale da promuovere gli obiettivi del gestore dello SPIS; |
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c) |
che i controlli interni e le relative procedure siano soggette a regolare revisione e verifica da parte di funzioni di controllo del rischio e di revisione interna dotate di personale sufficiente e adeguatamente formato; |
|
d) |
il loro coinvolgimento attivo nelle procedure di gestione del rischio; |
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e) |
che al quadro di gestione del rischio dello SPIS siano destinate risorse sufficienti. |
11. Nel caso in cui una succursale sia identificata come gestore dello SPIS:
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a) |
lo svolgimento dei compiti necessari a garantire il rispetto del presente regolamento è debitamente delegato alla dirigenza della succursale; |
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b) |
tutti gli amministratori delegati che formano la dirigenza della succursale sono anche membri della dirigenza del soggetto giuridico di cui la succursale costituisce una parte giuridicamente dipendente. |
Ai fini della lettera b), per «membri della dirigenza» si intendono, in un sistema monistico, i membri del Consiglio impegnati nella gestione corrente del soggetto giuridico ed eventuali altri direttori esecutivi nominati dal Consiglio impegnati nella gestione corrente del soggetto giuridico oppure, in un sistema dualistico, i membri del consiglio di gestione ed eventuali altri direttori esecutivi nominati dal Consiglio o dal consiglio di gestione impegnati nella gestione corrente del soggetto giuridico.
12. Un gestore dello SPIS, quando garantisce il rispetto dei requisiti di integrità ai sensi dei paragrafi 5 e 9, verifica se i membri del Consiglio, della Dirigenza e, se del caso, della dirigenza della succursale del gestore dello SPIS abbiano precedenti relativi a condanne o sanzioni per violazioni del diritto commerciale, del diritto fallimentare,del diritto in materia di servizi finanziari, del diritto in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo applicabili, nonché per violazione dei doveri d’ufficio e per frode.
Articolo 10
Quadro per la gestione integrata dei rischi
1. Il gestore dello SPIS istituisce e mantiene un solido quadro per la gestione del rischio al fine di identificare, misurare, monitorare e gestire in modo integrato la gamma dei rischi insorti nello SPIS o quelli a cui il medesimo è esposto. Il quadro per la gestione del rischio è soggetto a revisione almeno con periodicità annuale. Il quadro per la gestione del rischio:
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a) |
comprende le politiche di tolleranza del rischio del gestore dello SPIS e strumenti adeguati di gestione del rischio; |
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b) |
attribuisce competenze e responsabilità per decisioni inerenti al rischio; |
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c) |
disciplina il processo decisionale in situazioni di emergenza relative allo SPIS, compresi gli sviluppi nei mercati finanziari potenzialmente pregiudizievoli per la liquidità del mercato e per la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri la cui moneta è l’euro in cui hanno sede il gestore dello SPIS o uno dei suoi partecipanti. |
2. Il gestore dello SPIS incentiva i partecipanti e, se del caso, i loro clienti a gestire e limitare i rischi che essi possono determinare per lo SPIS o a cui questo li espone. Per quanto concerne i partecipanti tali incentivi comprendono un regime di sanzioni finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive e/o accordi di ripartizione delle perdite.
3. Il gestore dello SPIS rivede con periodicità almeno annuale i rischi rilevanti che genera nei confronti di altri soggetti o quelli in cui incorre per causa loro, ivi compresi, tra gli altri, altre IMF, banche di regolamento, fornitori di liquidità e prestatori di servizi per effetto di interdipendenze. Il gestore dello SPIS sviluppa strumenti di gestione del rischio robusti e proporzionati al livello di rischio riscontrato.
4. Il gestore dello SPIS definisce le funzioni, le operazioni e i servizi critici dello SPIS. Il gestore dello SPIS individua specifici scenari suscettibili di pregiudicarne la capacità di continuare a effettuare tali operazioni e prestare tali servizi e verifica l’efficacia di tutte le opzioni finalizzate al risanamento e, ad esclusione degli SPIS dell’Eurosistema, a un’ordinata liquidazione. Esso riesamina le operazioni e i servizi critici dello SPIS con periodicità almeno annuale. Sulla base di tale valutazione, il gestore dello SPIS elabora un piano sostenibile finalizzato al risanamento dello SPIS e, ad esclusione degli SPIS dell’Eurosistema, alla sua ordinata liquidazione. Il piano di risanamento e di ordinata liquidazione indica, tra l’altro, in modo sintetico e concreto, le principali strategie di risanamento e di ordinata liquidazione, ribadisce le operazioni e i servizi critici dello SPIS e descrive le misure necessarie ad attuare le principali strategie. Il gestore dello SPIS, se del caso, fornisce alle autorità interessate le informazioni necessarie ai fini della pianificazione della risoluzione.
Articolo 11
Rischio di credito
1. Il gestore dello SPIS istituisce un quadro robusto per misurare, monitorare e gestire le proprie esposizioni creditizie nei confronti dei partecipanti allo SPIS e quelle tra partecipanti originate dai processi di pagamento, compensazione e regolamento dello SPIS.
2. Il gestore dello SPIS individua tutte le fonti di rischio di credito. La misurazione e il monitoraggio delle esposizioni creditizie sono effettuati nel corso dell’intera giornata, mediante l’utilizzo di informazioni tempestive e strumenti appropriati per la gestione del rischio.
3. Nel caso di un sistema DNS, il gestore dello SPIS assicura che:
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a) |
gli obblighi finanziari siano determinati non oltre il momento in cui un ordine di trasferimento è incluso nel calcolo delle posizioni di regolamento netto accessibili a ciascun partecipante; e |
|
b) |
siano detenute sufficienti riserve a copertura delle esposizioni creditizie risultanti in conformità ai paragrafi 4 e 5 al più tardi al momento indicato nella lettera a). |
4. Il gestore dello SPIS, ivi compreso quello che gestisce un sistema DNS con garanzia di regolamento, che nel corso di operazioni dello SPIS incorra in un’esposizione creditizia nei confronti dei partecipanti allo SPIS, copre l’esposizione creditizia nei confronti di ciascun partecipante mediante l’utilizzo di garanzie reali, fondi a garanzia, capitale (previa deduzione delle somme destinate a copertura del rischio di impresa) o altre risorse finanziarie equivalenti.
5. Il gestore dello SPIS, ivi compreso quello che gestisce un sistema DNS senza garanzia di regolamento, ma nel quale i partecipanti allo SPIS sono esposti a rischi creditizi derivanti dai processi di pagamento, compensazione e regolamento dello SPIS, si dota di regole o conclude accordi contrattuali con tali partecipanti. Le regole e gli accordi contrattuali assicurano che i partecipanti allo SPIS forniscano risorse sufficienti, di cui al paragrafo 4, a copertura delle esposizioni creditizie derivanti dai processi di pagamento, compensazione e regolamento dello SPIS in relazione ai due partecipanti che, insieme alle loro consociate, hanno la maggiore esposizione creditizia aggregata.
6. Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure per ovviare alle perdite dirette causate da inadempimenti delle rispettive obbligazioni nei confronti dello SPIS da parte di uno o più partecipanti. Tali regole e procedure disciplinano la ripartizione di perdite potenzialmente non garantite, incluso il rimborso di fondi presi in prestito da fornitori di liquidità da parte del gestore dello SPIS. Queste includono le regole e le procedure del gestore dello SPIS per riportare le risorse finanziarie utilizzate dallo SPIS nel corso di un evento di stress al livello stabilito ai paragrafi 4 e 5.
Articolo 12
Garanzie
1. Il gestore dello SPIS accetta in garanzia esclusivamente le seguenti attività:
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a) |
contante; e |
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b) |
attività con basso rischio di credito, di liquidità e di mercato, ad esempio attività per le quali il gestore dello SPIS, sulla base di un’adeguata verifica interna, possa comprovare all’autorità competente che sono soddisfatte le condizioni di seguito elencate:
|
Nel dar corso alla verifica interna di cui ai punti da i) a vi), il gestore dello SPIS definisce, documenta e applica una metodologia oggettiva.
2. Il gestore dello SPIS stabilisce e attua politiche e procedure per monitorare la qualità creditizia, la liquidità del mercato e la volatilità del prezzo di ciascuna delle attività accettate in garanzia. Il gestore dello SPIS monitora con regolarità e con periodicità almeno annuale l’adeguatezza delle proprie politiche e procedure di valutazione. Tale revisione è effettuata ogni qual volta si verifica un cambiamento rilevante che influenza l’esposizione al rischio dello SPIS. Il gestore dello SPIS verifica il valore di mercato delle proprie garanzie con periodicità almeno giornaliera.
3. Il gestore dello SPIS stabilisce scarti di garanzia stabili e prudenti, li sottopone a verifica con periodicità almeno annuale e tiene conto di condizioni di mercato critiche. Le procedure relative agli scarti di garanzia sono convalidate da personale diverso da quello che le ha formulate ed applicate con periodicità almeno annuale.
4. Il gestore dello SPIS adotta misure idonee ad evitare concentrazioni nella detenzione di talune attività ove queste pregiudichino in misura significativa la possibilità di liquidarle in modo rapido senza rilevanti effetti negativi sui prezzi.
5. Il gestore dello SPIS che accetta garanzie transfrontaliere individua e contiene i rischi associati al loro impiego e assicura che le garanzie transfrontaliere possano essere impiegate tempestivamente.
6. Il gestore dello SPIS utilizza un sistema di gestione delle garanzie efficace e flessibile sul piano operativo.
7. Il paragrafo 1 non si applica agli SPIS dell’Eurosistema.
Articolo 13
Rischio di liquidità
1. Il gestore dello SPIS definisce un quadro integrato per la gestione dei rischi di liquidità determinati dai partecipanti allo SPIS, dalle banche di regolamento, dagli agenti nostro, dalle banche depositarie, dai fornitori di liquidità e da altri soggetti significativi. Il gestore dello SPIS fornisce ai partecipanti strumenti adeguati per gestire efficacemente la loro liquidità e monitora e agevola il regolare flusso di liquidità nel sistema.
2. Il gestore dello SPIS predispone strumenti operativi e analitici che consentano di identificare, misurare e monitorare in modo continuativo e tempestivo i flussi di regolamento e finanziamento, compreso l’utilizzo di liquidità infragiornaliera.
3. Il gestore dello SPIS che gestisce un sistema DNS assicura che:
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a) |
gli obblighi finanziari siano determinati non oltre il momento in cui un ordine di trasferimento è incluso nel calcolo delle posizioni di regolamento netto accessibili a ciascun partecipante; e |
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b) |
siano detenute risorse liquide sufficienti in conformità ai paragrafi da 4 a 7, al più tardi al momento indicato alla lettera a). |
4. Il gestore dello SPIS detiene o si assicura che i partecipanti detengano sempre, dal momento in cui gli obblighi finanziari sono stabiliti, risorse liquide sufficienti, in tutte le valute nelle quali opera, per effettuare regolamenti in giornata di obblighi finanziari in un’ampia gamma di scenari di stress potenziali. Se del caso, in tale ipotesi sono compresi regolamenti infragiornalieri e plurigiornalieri. Gli scenari di stress includono:
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a) |
l’inadempimento, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, del partecipante su cui, insieme alle proprie consociate, gravano gli obblighi finanziari aggregati di ammontare più elevato; e |
|
b) |
altri scenari in conformità al paragrafo 12. |
5. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro detiene ovvero si assicura che i partecipanti detengano liquidità sufficiente, in conformità al paragrafo 4, a provvedere al regolamento tempestivo degli obblighi finanziari in caso di inadempimento del partecipante su cui, insieme alle proprie consociate, gravano gli obblighi di pagamento aggregati di ammontare più elevato determinati in base al paragrafo 4, lettera a), in uno dei seguenti modi:
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a) |
in denaro contante nell’ambito dell’Eurosistema; ovvero |
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b) |
in garanzie idonee come definite nel sistema di garanzie dell’Eurosistema stabilito dall’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (12) e nell’indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea (13), purché il gestore dello SPIS possa dimostrare che tali garanzie sono prontamente disponibili e convertibili in denaro contante lo stesso giorno in virtù di accordi di finanziamento predefiniti e altamente affidabili, anche in condizioni di stress dei mercati. |
6. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro detiene o si assicura che i partecipanti detengano liquidità supplementare, in conformità con il paragrafo 4, lettera b), in uno dei modi di cui al paragrafo 5, ovvero presso una banca commerciale con adeguato merito di credito o in uno o più dei seguenti strumenti:
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a) |
linee di credito irrevocabili; |
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b) |
swap in valuta irrevocabili; |
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c) |
pronti contro termine irrevocabili; |
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d) |
attività definite all’articolo 12, paragrafo 1, detenute da un depositario; |
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e) |
investimenti. |
7. Tutti questi strumenti devono assicurare la disponibilità di denaro contante nell’intervallo temporale che permette di completare il regolamento nello stesso giorno. In particolare il gestore dello SPIS deve poter fornire prova che gli strumenti non in denaro contante sono prontamente disponibili e convertibili in denaro contante nello stesso giorno utilizzando meccanismi di finanziamento predefiniti e altamente affidabili, anche in condizioni di stress di mercato.
Il gestore dello SPIS è pronto a fornire prova all’autorità competente, sulla base di un’adeguata valutazione interna, che la banca commerciale presenta un merito di credito adeguato.
Il gestore dello SPIS che regola pagamenti bilaterali, o pagamenti unilaterali in valute diverse dall’euro, detiene ovvero si assicura che i partecipanti detengano liquidità sufficiente, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 con le modalità definite nel paragrafo 6.
8. Ove il gestore dello SPIS integri le risorse di cui al paragrafo 4 con altre attività, queste ultime devono essere presumibilmente negoziabili o accettabili in garanzia (ad esempio per linee di credito, swap o pronti contro termine) in base a una valutazione condotta caso per caso in ipotesi di inadempimento, anche se ciò non possa essere predeterminato con certezza o garantito in caso di condizioni di mercato estreme, ma plausibili. Qualora un partecipante integri le risorse di cui al paragrafo 4 con altre attività, il gestore dello SPIS si assicura che tali attività soddisfino i requisiti di cui al primo periodo del presente paragrafo. Le attività si presumono negoziabili o idonee a essere accettate a garanzia se il gestore dello SPIS ha tenuto conto delle norme e delle prassi della relativa banca centrale sull’idoneità delle garanzie.
9. Al gestore dello SPIS non è consentito presumere l’erogazione di credito d’urgenza da parte di banche centrali.
10. Il gestore dello SPIS adopera la dovuta diligenza per verificare che ciascun fornitore di liquidità in favore dello SPIS di cui al paragrafo 4:
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a) |
disponga di informazioni sufficienti e aggiornate per comprendere e gestire i rischi di liquidità associati alla fornitura di contante o attività; e |
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b) |
abbia la capacità di fornire contante o attività come richiesto. |
Il gestore dello SPIS riesamina con periodicità almeno annuale la propria ottemperanza all’obbligo di dovuta diligenza. Sono accettati come fornitori di liquidità solo soggetti che hanno accesso al credito della banca centrale di emissione. Il gestore dello SPIS sottopone a regolare verifica le proprie procedure di accesso alle risorse liquide dello SPIS.
11. Il gestore dello SPIS avente accesso a conti, servizi di pagamento o servizi titoli offerti dalla banca centrale provvede a farne uso, ove possibile.
12. Il gestore dello SPIS determina, mediante prove di stress rigorose, l’ammontare della liquidità necessaria a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 5 e ne verifica regolarmente la sufficienza. Nell’effettuare le prove di stress, il gestore dello SPIS prende in considerazione un’ampia gamma di scenari pertinenti, inclusi gli inadempimenti di uno o più partecipanti nello stesso giorno o per due o più giorni consecutivi.
Considerando tali scenari, si tiene conto dell’architettura e del funzionamento dello SPIS e si prendono in esame tutti i soggetti che possono esporre lo SPIS a rischi di liquidità significativi, inclusi banche di regolamento, agenti nostro, banche depositarie, fornitori di liquidità e IMF collegate. Gli scenari coprono, se del caso, periodi di più giorni.
13. Il gestore dello SPIS documenta le ragioni per le quali detiene denaro contante e altre attività mantenute presso di sé o di altri partecipanti e predispone adeguati meccanismi finalizzati alla loro gestione. Il gestore istituisce procedure chiare per segnalare i risultati delle prove di stress al Consiglio e li utilizza per valutare l’adeguatezza del quadro per la gestione dei rischi di liquidità e per apportarvi modifiche.
14. Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure chiare che permettano allo SPIS di assicurare il regolamento nello stesso giorno di obblighi finanziari e, se del caso, di provvedervi tempestivamente su base infragiornaliera o plurigiornaliera in caso di inadempimento di uno o più partecipanti. Tali regole e procedure:
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a) |
rimediano a carenze di liquidità impreviste e potenzialmente non coperte; |
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b) |
sono preordinate ad evitare ricalcoli, revoche o ritardi nel regolamento in giornata di obblighi finanziari; |
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c) |
indicano le modalità per riportare il contante e le altre attività utilizzate dallo SPIS nel corso di un evento di stress al livello stabilito ai sensi dei paragrafi da 4 a 6. |
Articolo 14
Regolamento definitivo
Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure per consentire il regolamento definitivo non oltre la fine della giornata stabilita per il regolamento.
Articolo 15
Regolamento monetario
1. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro assicura che il regolamento definitivo abbia corso in moneta di banca centrale. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti per altri SPIS si adopera per consentire a tali SPIS di provvedere al regolamento anche in situazioni di emergenza.
2. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti bilaterali o unilaterali in valute diverse dall’euro assicura che il regolamento definitivo abbia corso in moneta di banca centrale, ove tale opzione risulti praticabile e possibile.
3. Ove non sia utilizzata moneta di banca centrale, il gestore dello SPIS si assicura che i regolamenti monetari abbiano corso mediante l’utilizzo di un’attività con rischio di liquidità basso o nullo.
4. Ove il regolamento abbia corso in moneta di banca commerciale, il gestore dello SPIS monitora, gestisce e limita i rischi di liquidità e di credito che derivano dalle banche commerciali di regolamento. In particolare, il gestore dello SPIS stabilisce e monitora per le proprie banche di regolamento l’adesione a rigidi criteri che tengono conto, tra l’altro, del loro regime regolamentare e di vigilanza, del merito di credito, della capitalizzazione, dell’accesso alla liquidità e dell’affidabilità operativa. Il gestore dello SPIS monitora e gestisce altresì la concentrazione dell’esposizione di credito e di liquidità dello SPIS nei confronti delle banche di regolamento.
5. Se il gestore dello SPIS effettua il regolamento monetario mediante scritturazioni sui propri registri contabili, minimizza e monitora strettamente i propri rischi di credito e di liquidità.
6. Se il regolamento ha corso in moneta di banca commerciale, gli accordi del gestore dello SPIS con le banche commerciali di regolamento stabiliscono con chiarezza:
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a) |
quando avvengono i trasferimenti sui registri contabili delle singole banche di regolamento commerciale; |
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b) |
che i trasferimenti, una volta effettuati, sono definitivi; |
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c) |
che i fondi ricevuti sono trasferibili nel minor tempo possibile, come minimo entro la fine della giornata. |
Articolo 16
Pagamento contro pagamento
Il gestore dello SPIS che utilizza un meccanismo di pagamento contro pagamento elimina il rischio di capitale assicurando che il regolamento definitivo di un’obbligazione abbia corso se e solo se ha corso il regolamento definitivo dell’altra obbligazione. Tale regola deve essere rispettata indipendentemente dalla circostanza che il regolamento avvenga su base lorda o netta e dal momento in cui si verifica la definitività.
Articolo 17
Regole e procedure sull’inadempienza dei partecipanti
1. Nelle regole e procedure dello SPIS il gestore stabilisce una definizione di inadempienza del partecipante che contempli, almeno, il mancato adempimento del partecipante ai propri obblighi finanziari alla relativa scadenza, in conseguenza, tra l’altro, di ragioni di carattere operativo, inadempimenti contrattuali o avvio di procedure di insolvenza nei suoi confronti. Il gestore dello SPIS distingue tra fattispecie di inadempienza di natura automatica e di natura discrezionale. In caso di fattispecie di inadempienza di natura discrezionale il gestore dello SPIS specifica il soggetto deputato a esercitare tale discrezionalità. Tale definizione è soggetta a revisione con periodicità almeno annuale.
2. Il gestore dello SPIS si dota di regole e procedure in materia di inadempienze che gli permettano di continuare ad adempiere ai propri obblighi in caso di inadempienza di un partecipante e che disciplinino la ricostituzione delle risorse a seguito di essa. Le regole e procedure definiscono, almeno, i seguenti elementi:
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a) |
le azioni che il gestore dello SPIS può intraprendere quando si verifica un’inadempienza; |
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b) |
se tali azioni siano automatiche o discrezionali e i mezzi mediante i quali tale discrezionalità è esercitata; |
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c) |
i possibili cambiamenti nelle normali prassi di regolamento del gestore dello SPIS finalizzati ad assicurare il regolamento tempestivo; |
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d) |
la gestione di pagamenti nelle diverse fasi di elaborazione; |
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e) |
la sequenza probabile delle azioni; |
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f) |
il ruolo, gli obblighi e le responsabilità delle parti interessate, ivi compresi i partecipanti non inadempienti; |
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g) |
altri meccanismi da attivare per limitare l’impatto di un’inadempienza; |
3. Il gestore dello SPIS è pronto a dare attuazione alle proprie regole e procedure in caso di inadempienze, ivi comprese le appropriate procedure discrezionali previste dalle proprie regole. Il gestore dello SPIS, provvede, tra l’altro: a) a munirsi della capacità operativa, ivi compresa una sufficiente dotazione di personale adeguatamente formato, necessaria ad attuare tempestivamente le procedure delineate al paragrafo 2; e b) a disciplinare nelle regole e procedure dello SPIS le necessità inerenti a documentazione, informazione e comunicazione e, ove risultino coinvolte più IMF o altre autorità, coordinamento.
4. Il gestore dello SPIS rende pubblici gli elementi essenziali delle regole e procedure delineate nel paragrafo 2, ivi compresi, almeno, i seguenti elementi:
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a) |
le circostanze nelle quali sono intraprese azioni; |
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b) |
i soggetti preposti ad intraprenderle; |
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c) |
l’ambito delle azioni da intraprendere |
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d) |
i meccanismi predisposti per regolare gli obblighi del gestore dello SPIS nei confronti dei partecipanti non inadempienti. |
5. Il gestore dello SPIS provvede a verificare e rivedere le regole e procedure dello SPIS delineate al paragrafo 2 con periodicità almeno annuale o dopo ogni cambiamento rilevante apportato allo SPIS che incida su tali regole o procedure. I partecipanti allo SPIS e i soggetti interessati sono coinvolti dal gestore dello SPIS nel processo di verifica e revisione.
Articolo 18
Rischio di impresa
1. Il gestore dello SPIS istituisce un robusto sistema di controllo e gestione per identificare, monitorare e gestire i rischi di impresa, comprese perdite derivanti dalla inadeguata attuazione di strategie commerciali, flussi di cassa negativi o spese operative inattese o eccessive.
2. Il gestore dello SPIS si dota di piani di risanamento attuabili e, eccezion fatta per gli SPIS dell’Eurosistema, di liquidazione ordinata come richiesto dall’articolo 10, paragrafo 4.
3. Il gestore dello SPIS, sulla base del proprio profilo di rischio d’impresa e del tempo richiesto per attuare un risanamento e/o una liquidazione ordinata delle operazioni e dei servizi critici, determina l’importo delle attività richiesto per attuare il piano di cui al paragrafo 2. Tale importo non è inferiore a quello rappresentato dalle spese operative correnti per un periodo di sei mesi.
4. A copertura dell’importo di cui al paragrafo 3, il gestore dello SPIS detiene attività liquide nette finanziate da capitale proprio, ad esempio azioni ordinarie, riserve dichiarate o altri utili non distribuiti, così da poter continuare a operare e prestare servizi. Tali attività si aggiungono alle risorse detenute a copertura dell’inadempienza dei partecipanti o di altri rischi coperti ai sensi degli articoli 11 e 13. Al fine di evitare la duplicazione dei requisiti patrimoniali può esservi compreso il capitale proprio detenuto in base a standard patrimoniali internazionali basati sul rischio.
5. Le attività di cui al paragrafo 4 detenute a copertura del rischio di impresa sono sufficientemente liquide e di qualità abbastanza elevata da assicurarne la tempestiva disponibilità e sono segregate dalle attività del gestore dello SPIS utilizzate per le operazioni giornaliere. Il gestore dello SPIS è in grado di realizzare tali attività a copertura del rischio commerciale con effetti negativi sul prezzo minimi o nulli, così da poter continuare ad operare in caso di perdite commerciali.
6. Il gestore dello SPIS elabora un piano patrimoniale realizzabile per raccogliere capitale aggiuntivo ove il capitale proprio si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti di cui al paragrafo 3.
7. Agli SPIS dell’Eurosistema non si applicano i paragrafi da 3 a 6.
Articolo 19
Custodia e rischi di investimento
1. Il gestore dello SPIS detiene le attività proprie e quelle dei suoi partecipanti presso soggetti vigilati e regolamentati (di seguito, i «custodi») dotati di pratiche contabili, procedure di custodia e controlli interni che assicurino un’integrale protezione di tali tali attività contro il rischio di perdita in caso di insolvenza, negligenza, frode, cattiva amministrazione o errori contabili del custode o del subcustode.
2. Il gestore dello SPIS ha tempestivo accesso alle attività proprie e a quelle fornite dai partecipanti.
3. Il gestore dello SPIS valuta e apprezza la propria esposizione verso le banche depositarie tenendo conto dell’intero ambito delle relazioni intrattenute con ciascuna di esse.
4. Il gestore dello SPIS determina la propria strategia di investimento in modo coerente con la sua strategia globale di gestione del rischio e ne dà integrale comunicazione ai partecipanti. La strategia di investimento è soggetta revisione con periodicità almeno annuale.
5. Gli investimenti del gestore dello SPIS nel quadro della sua strategia di investimento sono garantiti da debitori di alto profilo o dalla possibilità di un’azione di rivalsa su questi ultimi. Il gestore dello SPIS definisce i criteri per individuare i debitori di alto profilo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti con minimo rischio di credito, di mercato e di liquidità.
6. I paragrafi da 3 a 5 non si applicano agli SPIS dell’Eurosistema.
Articolo 20
Rischio operativo
1. Il gestore dello SPIS stabilisce un solido quadro con sistemi, politiche, procedure e controlli appropriate per identificare, monitorare e gestire i rischi operativi.
2. Il gestore dello SPIS riesamina e sottopone a revisione e verifica i sistemi, le politiche operative, le procedure e i controlli periodicamente e dopo cambiamenti significativi.
3. Il gestore dello SPIS si prefigge obiettivi in termini di livelli di servizio e di affidabilità operativa e adotta politiche preordinate a conseguirli. Tali obiettivi e politiche sono soggetti a revisione con periodicità almeno annuale.
4. Il gestore dello SPIS assicura che lo SPIS sia costantemente dotato di capacità scalabili per trattare incrementi nel numero dei pagamenti che si verifichino in occasione di eventi di stress e che sia capace di conseguire i suoi obiettivi in termini di livelli di servizio.
5. Il gestore dello SPIS definisce politiche globali in materia di sicurezza fisica e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), processi e politiche di sistema globali, nonché sistemi informativi resilienti tali da identificare, verificare e gestire in modo appropiato tutti i potenziali punti deboli, incidenti relativi alle minacce e rischi in un ambiente TIC. Tali politiche sono soggette a revisione con periodicità almeno annuale.
6. Il gestore dello SPIS elabora un piano di continuità operativa per fronteggiare eventi idonei a determinare un rilevante rischio di turbativa per l’operatività dello SPIS. Il piano include l’uso di un sito secondario ed è concepito per assicurare che i sistemi informatici critici possano riprendere a operare entro due ore da tali eventi. Il piano è concepito in modo che lo SPIS sia costantemente capace di regolare tutti i pagamenti dovuti entro la fine del giorno lavorativo nel quale il malfunzionamento si è verificato. Il gestore dello SPIS verifica il piano e lo sottopone a revisione con periodicità almeno annuale.
7. Il gestore dello SPIS identifica i partecipanti critici sulla base, in particolare, del numero dei pagamenti, del loro valore e del loro potenziale impatto su altri partecipanti e sullo SPIS nel suo insieme, in caso tali partecipanti incorrano in un problema operativo significativo.
8. Il gestore dello SPIS identifica, monitora e gestisce i rischi a cui i partecipanti critici, altre IMF e fornitori di servizi e utenze possono esporre l’operatività dello SPIS.
9. Ai fini del presente articolo, i riferimenti al «rischio» comprendono i rischi precisati agli articoli 21 e 22.
Articolo 21
Rischio informatico
1. Il gestore dello SPIS stabilisce un quadro integrato di resilienza informatica dotato di appropriate misure di in materia di governo societario che gli consenta di gestire in modo efficace ed efficiente i rischi informatici, nonché una strategia di resilienza informatica che tenga conto della tolleranza al rischio e della propensione al rischio del gestore dello SPIS.
2. Il quadro di resilienza informatica di cui al paragrafo 1 garantisce almeno:
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a) |
l’individuazione e la classificazione dei ruoli fondamentali, compresa la responsabilità per il processo decisionale all’interno dell’organizzazione, dei processi, delle operazioni, dei servizi e delle attività informative a sostegno delle operazioni e dei servizi critici dello SPIS, al fine di garantire che siano messe in atto misure appropriate per la loro protezione e il loro tempestivo risanamento in caso di attacco informatico; |
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b) |
l’adeguata protezione dello SPIS dai rischi informatici, anche mediante l’attuazione di controlli di sicurezza efficaci e lo svolgimento di attività di controllo sul funzionamento e sulla sicurezza dei principali sistemi TIC, sul trattamento o sulla conservazione di informazioni sensibili; |
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c) |
il rilevamento tempestivo e appropriato di eventuali incidenti informatici o di loro indizi, anche attraverso il monitoraggio di attività anomale; |
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d) |
la risposta e la ripresa da qualsiasi incidente informatico o evento avverso in modo tempestivo e appropriato, che consentano allo SPIS di riprendere rapidamente le operazioni critiche e in modo da limitare eventuali danni allo SPIS. |
3. Il gestore dello SPIS istituisce un programma di verifiche per testare periodicamente l’efficacia operativa di tutti i processi, le procedure e i controlli del quadro di resilienza informatica di cui ai paragrafi 1 e 2. Nell’ambito di tale programma di prove, il gestore dello SPIS effettua test di penetrazione basati sulle minacce conformemente al quadro TIBER-UE che comportano l’uso di tecniche per simulare un attacco alle funzioni essenziali e ai sistemi sottostanti dello SPIS, come stabilito dal quadro TIBER-UE.
Laddove una succursale sia identificata come gestore dello SPIS, l’autorità competente può tenere conto degli esiti di un test di penetrazione svolto dal soggetto giuridico di cui la succursale costituisce una parte giuridicamente dipendente e se tale test di penetrazione può essere considerato un esercizio analogo a un test TIBER-EU nonché se rileva anche l’efficacia dei pertinenti controlli e dei sistemi della succursale.
4. Il gestore dello SPIS assicura che il proprio Consiglio, la propria dirigenza e, se del caso, la dirigenza della succursale, nonché il personale del gestore dello SPIS, abbiano una solida comprensione della resilienza informatica e un solido livello di consapevolezza situazionale del contesto di minacce informatiche in cui opera lo SPIS attraverso un efficace processo di raccolta dei dati sulle minacce e la condivisione delle informazioni all’interno della sua organizzazione e con altri soggetti interconnessi in tutto il sistema finanziario.
5. Il gestore dello SPIS predispone sistemi, politiche, procedure e controlli appropriati che gli consentano di valutare e comprendere l’efficacia dell’attuazione della sua strategia e del suo quadro in materia di resilienza informatica.
6. Il gestore dello SPIS dispone di procedure per garantire che almeno gli eventuali incidenti informatici rilevanti che incidono negativamente sullo SPIS, compresi incidenti che derivano dai partecipanti allo SPIS e da terzi fornitori di servizi, siano segnalati: a) al Consiglio, alla dirigenza e, se del caso, alla dirigenza della succursale e b) all’autorità competente. Il gestore dello SPIS dispone di processi di apprendimento continuo e di miglioramento relativi alla sicurezza informatica. Tali processi comprendono, ad esempio, la garanzia che il quadro per la resilienza informatica tenga conto degli sviluppi delle minacce e delle revisioni degli incidenti informatici, alla luce delle esperienze acquisite.
Articolo 22
Esternalizzazione
1. Il gestore dello SPIS è sempre responsabile del rispetto dfel presente regolamento in riferimento a eventuali funzioni, operazioni e/o servizi esternalizzati relativi alla gestione dello SPIS.
2. Il gestore dello SPIS garantisce che l’esternalizzazione non pregiudichi la sua capacità di rispettare i requisiti imposti dal presente regolamento e non comporti una delega, espressa o implicita, al prestatore di servizi esternalizzati della responsabilità del gestore dello SPIS per quanto riguarda il rispetto dei requisiti del presente regolamento.
3. Il gestore dello SPIS, in caso di esternalizzazione a un terzo o a un soggetto infragruppo, conclude accordi contrattuali per iscritto con il prestatore di servizi esternalizzati. Le disposizioni degli accordi contrattuali devono quanto meno:
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a) |
assicurare che il gestore dello SPIS possa rispettare gli obblighi derivanti dal presente regolamento, da una diversa normativa applicabile, dai requisiti regolamentari e dai contratti; |
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b) |
includere una descrizione chiara e precisa delle funzioni, delle operazioni e/o dei servizi esternalizzati, delle funzioni del prestatore di servizi esternalizzati, nonché dell’assegnazione dei diritti e degli obblighi delle parti degli accordi contrattuali; |
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c) |
garantire il diritto dell’autorità competente pertinente di esercitare i propri poteri a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e, nel caso di esternalizzazioni relative alle funzioni, alle operazioni e/ ai servizi essenziali dello SPIS come individuati all’articolo 10, paragrafo 4, garantire anche i diritti dell’autorità competente pertinente di esercitare i propri poteri in base all’articolo 29, paragrafo 1, lettere b) e c) del presente regolamento; |
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d) |
precisare se è consentita la subesternalizzazione delle funzioni, delle operazioni e/o dei servizi essenziali dello SPIS e le condizioni che si applicherebbero in tali casi, le quali garantiscono che il gestore dello SPIS rispetti i requisiti del presente regolamento; |
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e) |
assicurare il diritto del gestore dello SPIS di risolvere l’accordo contrattuale in caso di violazioni significative di leggi, regolamenti o clausole contrattuali e se non è possibile garantire il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo. |
4. Il gestore dello SPIS dispone di un quadro di esternalizzazione integrato per individuare, monitorare e gestire efficacemente i rischi derivanti da eventuali esternalizzazioni e per tutto il suo ciclo di vita. Il gestore dello SPIS predispone inoltre una strategia di esternalizzazione che tiene conto della tolleranza al rischio del gestore dello SPIS.
5. Il quadro di esternalizzazione di cui al paragrafo 4 deve quanto meno consentire al gestore dello SPIS di:
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a) |
valutare i rischi che possono derivare dall’esternalizzazione, compresi eventuali rischi di concentrazione e i rischi connessi al subappalto, prima della firma di eventuali accordi contrattuali; |
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b) |
individuare e gestire efficacemente i rischi connessi all’eventuale esternalizzazione delle funzioni, delle operazioni e/o dei servizi essenziali dello SPIS; |
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c) |
garantire la valutazione di eventuali conflitti di interessi relativi alle funzioni, alle operazioni e/o ai servizi esternalizzati; |
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d) |
avvalersi dei diritti di revisione necessari per valutare i rischi di esternalizzazione associati e per rispettare gli obblighi normativi. Ciò deve includere un piano per le revisioni interne e le ispezioni del prestatore di servizi esternalizzati relative alle funzioni, alle operazioni e/o ai servizi essenziali dello SPIS. |
6. Il gestore dello SPIS assicura che l’esternalizzazione non comprometta l’efficacia e la solidità del funzionamento dello SPIS e la solidità dei suoi sistemi, delle sue politiche, dei suoi controlli interni e delle relative procedure.
7. In caso di esternalizzazioni relative alle funzioni, alle operazioni e/o ai servizi critici dello SPIS come individuati all’articolo 10, paragrafo 4, un gestore dello SPIS elabora e mantiene una strategia di uscita che non comprometta le operazioni dello SPIS.
8. L’Eurosistema elabora orientamenti non vincolanti rivolti ai gestori dello SPIS in merito ai requisiti relativi all’esternalizzazione. Tali orientamenti sono resi disponibili dalla BCE sul proprio sito Internet.
Articolo 23
Criteri di accesso e partecipazione
1. Il gestore dello SPIS stabilisce e divulga criteri di accesso e partecipazione non discriminatori ai servizi dello SPIS per i partecipanti diretti e, se del caso, per quelli indiretti e per le altre IMF. Tali criteri sono soggetti a revisione con periodicità almeno annuale.
2. I criteri di accesso e partecipazione di cui al paragrafo 1 devono essere giustificati in termini di sicurezza ed efficienza dello SPIS e dei mercati serviti e adattati e commisurati agli specifici rischi dello SPIS. In conformità al principio di proporzionalità, il gestore dello SPIS stabilisce requisiti che impongano le minime restrizioni possibili all’accesso. Se il gestore dello SPIS nega l’accesso a un soggetto che ne ha fatto richiesta, è tenuto a comunicare per iscritto le ragioni del diniego basate su un’analisi globale del rischio.
3. Il gestore dello SPIS verifica che i partecipanti rispettino costantemente i criteri di accesso e partecipazione allo SPIS. Esso stabilisce procedure non discriminatorie per agevolare la sospensione e la revoca ordinata del diritto di partecipazione di un partecipante ove questi non soddisfi i criteri di accesso e partecipazione e rende noti pubblicamente gli aspetti fondamentali rilevanti di tali procedure. Tali procedure sono soggette a revisione con periodicità almeno annuale.
Articolo 24
Modalità di partecipazione a più livelli
1. Ai fine della gestione del rischio, il gestore dello SPIS assicura che le regole, le procedure e gli accordi contrattuali dello SPIS gli consentano di raccogliere informazioni relative alla partecipazione indiretta al fine di identificare, monitorare e gestire i rischi rilevanti che derivano allo SPIS da tale partecipazione. Dette informazioni riguardano almeno gli aspetti di seguito indicati:
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a) |
l’attività che i partecipanti diretti svolgono per proprio conto e per conto dei partecipanti indiretti in proporzione all’attività a livello di sistema; |
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b) |
il numero di partecipanti indiretti che provvedono al regolamento tramite singoli partecipanti diretti; |
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c) |
i volumi e i valori dei pagamenti nello SPIS originati da ciascun partecipante indiretto; |
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d) |
i volumi e i valori dei pagamenti di cui al punto c) in rapporto a quelli del partecipante diretto tramite il quale il partecipante indiretto accede allo SPIS. |
2. Il gestore dello SPIS individua interdipendenze significative tra partecipanti diretti ed indiretti suscettibili di incidere sullo SPIS tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Il gestore dello SPIS identifica i partecipanti indiretti che pongono rischi rilevanti per lo SPIS e i partecipanti diretti attraverso i quali essi accedono al sistema allo scopo di gestire tali rischi.
4. Il gestore dello SPIS sottopone a revisione i rischi determinati da meccanismi di partecipazione a più livelli con periodicità almeno annuale. Ove ciò si renda necessario per assicurare l’adeguata gestione dei rischi, esso intraprende azioni idonee a contenerli.
Articolo 25
Efficienza ed efficacia
1. Il gestore dello SPIS adotta un’apposita procedura per identificare e soddisfare le necessità dei mercati per i quali lo SPIS opera con particolare riguardo:
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a) |
alla scelta del meccanismo di compensazione e regolamento; |
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b) |
alla struttura operativa; |
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c) |
alla gamma dei prodotti compensati o regolati; |
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d) |
all’utilizzo di tecnologie e procedure. |
2. Il gestore dello SPIS si prefigge scopi e obiettivi chiaramente definiti, misurabili e conseguibili in aree quali quelle dei livelli minimi di servizio, delle aspettative inerenti alla gestione del rischio e alle priorità imprenditoriali.
3. Il gestore dello SPIS istituisce meccanismi per la regolare revisione, con periodicità almeno annuale, dei requisiti imposti dai paragrafi 1 e 2.
Articolo 26
Norme e procedure di comunicazione
Il gestore dello SPIS utilizza o consente l’uso di norme e procedure di comunicazione accettate a livello internazionale al fine di agevolare pagamenti, compensazioni, regolamenti e registrazioni efficienti.
Articolo 27
Comunicazione di regole, procedure principali e dati di mercato
1. Il gestore dello SPIS adotta regole e procedure chiare ed esaurienti e le comunica in forma integrale ai partecipanti. Le regole e le procedure principali sono altresì rese pubbliche.
2. Il gestore dello SPIS fornisce una chiara descrizione della struttura e delle operazioni del sistema oltre che dei diritti e obblighi del gestore dello SPIS e dei partecipanti, per consentire a questi ultimi di valutare i rischi in cui possono incorrere partecipando allo SPIS.
3. Il gestore dello SPIS fornisce tutta la documentazione e la formazione necessaria e adeguata per agevolare la comprensione da parte dei partecipanti delle regole e delle procedure dello SPIS e dei rischi cui questi si espongono in conseguenza della partecipazione.
4. Il gestore dello SPIS pubblica le tariffe dello SPIS per i singoli servizi offerti nonché le proprie politiche di sconti. Il gestore dello SPIS fornisce una descrizione chiara dei servizi a pagamento a fini della loro comparazione.
5. Il gestore dello SPIS compila e pubblica le risposte al quadro informativo CPMI-IOSCO per le infrastrutture dei mercati finanziari. Esso aggiorna le sue risposte a seguito di cambiamenti rilevanti apportati al sistema o al contesto nel quale opera e, comunque, con periodicità almeno biennale. Inoltre, il gestore dello SPIS divulga almeno le informazioni essenziali relative al numero e al valore delle operazioni.
Articolo 28
Obbligo generale di conformità
1. Entro un anno dalla notifica della decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, i gestori di SPIS si adeguano ai requisiti imposti dal presente regolamento.
2. I gestori di SPIS cooperano, su base continuativa, con l’autorità competente e assicurano la conformità dello SPIS che gestiscono ai requisiti stabiliti agli articoli da 8 a 27 e all’articolo 29, anche in termini di complessiva efficacia delle loro regole, procedure, processi e quadri. I gestori di SPIS collaborano inoltre con l’autorità competente per agevolare il più ampio obiettivo di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico.
3. Se una succursale è identificata come gestore dello SPIS e il rispetto di un obbligo ai sensi del presente regolamento necessita del coinvolgimento del soggetto giuridico di cui la succursale costituisce una parte giuridicamente dipendente, ovvero dipende dal coinvolgimento di quest’ultimo, l’obbligo è inteso come un obbligo per la succursale di dimostrare la conformità nei confronti dell’autorità competente attraverso le azioni e i processi a livello del pertinente soggetto giuridico.
PARTE IV
AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo 29
Poteri dell’autorità competente
1. L’autorità competente ha il potere di:
|
a) |
ottenere, in qualsiasi momento, dal gestore dello SPIS tutte le informazioni e la documentazione necessarie per verificare la conformità ai requisiti imposti dal presente regolamento o promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico. Il gestore dello SPIS comunica le informazioni rilevanti all’autorità competente senza indebito ritardo; |
|
b) |
richiedere al gestore dello SPIS di nominare un esperto indipendente per condurre un’indagine o un riesame indipendente sul funzionamento dello SPIS. L’autorità competente può imporre requisiti relativi al tipo di esperto da nominare, al contenuto e all’ambito della relazione da predisporre, all’utilizzo della relazione, inclusa la comunicazione e pubblicazione di taluni elementi, e alla tempistica per la stesura della relazione. Il gestore dello SPIS informa l’autorità competente sulle modalità con le quali i requisiti sono stati adempiuti; |
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c) |
condurre ispezioni in loco o delegarne l’esecuzione. Se necessario ai fini della corretta ed efficiente esecuzione dell’ispezione, l’autorità competente può eseguirla senza darne preventivamente avviso. |
2. La decisione (UE) 2019/1349 della Banca centrale europea (BCE/2019/25) (14) precisa la procedura e le condizioni per l’esercizio da parte di un’autorità competente dei poteri di cui al presente articolo.
Articolo 30
Organizzazione delle attività di sorveglianza
1. Un’autorità competente può svolgere attività di sorveglianza continuativa e/o ad hoc al fine di verificare l’osservanza da parte del gestore dello SPIS dei requisiti di cui agli articoli da 8 a 27 e all’articolo 29 o di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico.
2. L’autorità competente si adopera per istituire meccanismi di cooperazione con altre autorità competenti, se necessario. Laddove una succursale è eccezionalmente identificata come gestore dello SPIS, l’autorità competente istituisce un meccanismo di cooperazione con l’autorità responsabile della sorveglianza o della vigilanza del soggetto giuridico di cui la succursale costituisce una parte giuridicamente dipendente.
Articolo 31
Riservatezza
Le informazioni condivise dal gestore dello SPIS con un’autorità competente in via riservata possono essere condivise da tale autorità competente con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Tali informazioni sono trattate in forma riservata dai membri del SEBC, nel rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 37.1 dello Statuto del SEBC.
PARTE V
MISURE CORRETTIVE E SANZIONI
Articolo 32
Misure correttive
1. Ove il gestore di uno SPIS non si conformi al presente regolamento o vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il gestore dello SPIS non si conformi al presente regolamento, l’autorità competente può avviare una procedura per imporre una misura correttiva, nel qual caso l’autorità competente:
|
a) |
comunica per iscritto al gestore dello SPIS la natura dell’inosservanza o della sospetta inosservanza; e |
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b) |
offre al gestore dello SPIS l’opportunità di essere ascoltato e fornire spiegazioni. |
2. Sulla base delle informazioni fornite dal gestore dello SPIS, l’autorità competente può imporre nei confronti del gestore dello SPIS misure correttive al fine di rimediare all’inosservanza e/o evitare che questa si ripeta. Nei casi in cui il gestore dello SPIS sia una succursale, le misure correttive sono imposte nei confronti della succursale.
3. L’autorità competente può immediatamente imporre misure correttive ove riscontri che l’inosservanza è talmente grave da richiedere l’adozione di un intervento immediato. Essa motiva la propria decisione.
4. Un’autorità competente diversa dalla BCE la informa senza indebito ritardo della propria intenzione di imporre misure correttive nei confronti di un gestore dello SPIS.
5. Le misure correttive possono essere imposte indipendentemente o parallelamente alle sanzioni irrogate ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio (15).
6. All’imposizione delle misure correttive ai sensi del presente articolo si applicano le norme e la procedura di cui alla decisione (UE) 2017/2098 della Banca centrale europea (BCE/2017/33) (16).
Articolo 33
Sanzioni
1. In caso di violazione del presente regolamento, la BCE può irrogare sanzioni al gestore dello SPIS. Nei casi in cui il gestore dello SPIS sia una succursale, le sanzioni sono irrogate alla succursale.
2. Le sanzioni imposte ai sensi del paragrafo 1 sono conformi al regolamento (CE) n. 2532/98 e al regolamento (CE) n. 2157/99 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) (17). L’importo delle sanzioni è calcolato in conformità alla decisione (UE) 2017/2097 della Banca centrale europea (BCE/2017/35) (18).
PARTE VI
RIESAME DELL’APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 34
Riesame
Il Consiglio direttivo riesamina l’applicazione generale del presente regolamento non oltre i due anni successivi alla data in cui esso entra in vigore e, successivamente, ogni tre anni, e valuta la necessità di introdurre delle modifiche.
PARTE VII
ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 35
Abrogazione
1. Il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 36
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 luglio 2025
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/795/oj)
(2) Cfr. l’allegato I.
(3) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333, del 27.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).
(4) Disponibile sul sito della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.
(5) Disponibile sul sito della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.
(6) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/26/oj).
(7) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
(8) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).
(9) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).
(10) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, del 10.10.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj).
(11) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/26/oj).
(12) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/510/oj).
(13) Indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28, ELI http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/oj
(14) Decisione (UE) 2019/1349 della Banca centrale europea, del 26 luglio 2019, relativa alla procedura e alle condizioni per l’esercizio da parte di un’autorità competente di determinati poteri in materia di sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2019/25) (GU L 214 del 16.8.2019, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1349/oj).
(15) Regolamento (CE) n. 2532/98, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2532/oj).
(16) Decisione (UE) 2017/2098 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2017, su aspetti procedurali relativi all’imposizione di misure correttive in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2017/33) (GU L 299 del 16.11.2017, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2098/oj).
(17) Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2157/oj).
(18) Decisione (UE) 2017/2097 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2017, sulla metodologia di calcolo delle sanzioni per violazioni dei requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2017/35) (GU L 299 del 16.11.2017, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2097/oj).
ALLEGATO I
Regolamento abrogato con l’elenco delle successive modifiche
(di cui al considerando 1)
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Regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) |
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Regolamento (UE) 2017/2094 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2017/32) |
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Regolamento (UE) 2021/728 della Banca centrale europea, del 29 aprile 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2021/17) |
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ALLEGATO II
Tavola di concordanza
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Regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) |
Il presente regolamento |
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Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 3 bis Articolo 1, paragrafo 3 bis Articolo 1, paragrafo 3 ter Articolo 1, paragrafo 4 Articolo 2 Articolo 2 bis Articolo 2 ter Articolo 2 quater Articolo 2 quinquies |
Articolo 1 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 3, paragrafo 5 Articolo 28, paragrafo 2 Articolo 2 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 |
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Articolo 3 Articolo 4, paragrafi da 1 a 5 Articolo 4, paragrafo 6 Articolo 4, paragrafo 7 — Articolo 4, paragrafo 7 bis. Articolo 4, paragrafo 8 — — Articolo 5 |
Articolo 8 Articolo 9, paragrafi da 1 a 5 Articolo 9, paragrafi 11 e 12 Articolo 9, paragrafi 6 e 8 Articolo 9, paragrafo 7 Articolo 9, paragrafo 9 Articolo 9, paragrafo 10 Articolo 9, paragrafo 13 Articolo 9, paragrafo 14 Articolo 10 |
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Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 — — Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 |
Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 |
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— Articolo 21 Articolo 21 bis — Articolo 21 ter Articolo 22 Articolo 23 Articolo 24 — Articolo 25, paragrafi 1 e 3 Articolo 25, paragrafo 2 — |
Articolo 28, paragrafo 3 Articolo 29 Articolo 30, paragrafo 1 Articolo 30, paragrafo 2 Articolo 31 Articolo 32 Articolo 33 Articolo 34 Articolo 35 Articolo 36 Articolo 28, paragrafo 1 Allegato I |
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Allegato II |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1355/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)