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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1351 |
21.7.2025 |
DECISIONE N. 1/2025 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»
del 13 marzo 2025
che modifica la parte A dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’allegato XVII dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra [2025/1351]
IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO» («comitato per il commercio»),
visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1), in particolare l’articolo 465, paragrafo 3, e l’articolo 11 dell’allegato XVII,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra («accordo»), è entrato in vigore il 1o settembre 2017. |
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(2) |
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), dell’accordo, prevede che quest’ultimopersegua, tra l’altro, la finalità di sostenere gli sforzi dell’Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un’economia di mercato funzionante, mediante tra l’altro il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell’Unione. |
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(3) |
All’articolo 124 dell’accordo, le Parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento dell’attuale legislazione dell’Ucraina a quella dell’Unione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni. L’Ucraina si è impegnata a fare in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l’acquis dell’Unione. Tale ravvicinamento dovrebbe estendersi progressivamente a tutti gli elementi dell’acquis dell’Unione di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5 dell’allegato XVII dell’accordo e, una volta che siano rispettate tutte le relative condizioni, portare alla graduale integrazione dell’Ucraina nel mercato interno dell’Unione, in particolare mediante la reciproca concessione del trattamento «mercato interno», in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII dell’accordo. |
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(4) |
L’Ucraina ha chiesto un’ulteriore integrazione nell’Unione per quanto riguarda il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, in particolare il trattamento «mercato interno» ai fini del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili. |
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(5) |
Al fine di consentire all’Ucraina una transizione graduale verso la piena adozione e la piena e completa attuazione delle disposizioni applicabili al settore delle telecomunicazioni, in particolare quelle relative al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, la decisione 1/2023 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio» (2) ha integrato l’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’allegato XVII dell’accordo con i pertinenti atti dell’Unione in materia di roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili. |
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(6) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’allegato XVII dell’accordo, il 7 novembre 2024 l’Ucraina ha notificato all’Unione che reputava che fossero state soddisfatte le condizioni per l’adozione e l’attuazione dell’acquis dell’Unione concernente il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e ha chiesto a quest’ultima di procedere ad una valutazione globale nel settore delle reti pubbliche di comunicazioni mobili. |
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(7) |
Sulla base di valutazioni e di un monitoraggio periodici, a norma dell’appendice XVII-6 dell’allegato XVII dell’accordo, e della valutazione continua a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’allegato XVII dell’accordo, nonché tenendo conto dell’impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina in corso, è opportuno apportare alcuni adeguamenti specifici supplementari all’appendice XVII-3, parte A, dell’allegato XVII dell’accordo. |
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(8) |
In considerazione delle particolari difficoltà incontrate dal paese a causa della guerra di aggressione della Russiain corso , è opportuno concedere all’Ucraina un periodo di tempo supplementare ai fini della piena attuazione dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 30, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), senza rinviare la possibilità di un’eventuale decisione da parte del comitato per il commercio di concedere il trattamento «mercato interno» per il roaming a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII dell’accordo. |
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(9) |
Gli adattamenti dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 30, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/1972 prevedono una scadenza specifica entro la quale l’Ucraina deve adottare ulteriori misure ai fini del pieno soddisfacimento dei suoi obblighi in materia di ravvicinamento normativo. È opportuno chiarire che, in caso di concessione del trattamento «mercato interno» a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII dell’accordo per il roaming su reti pubbliche di comunicazioni mobili, l’articolo 5, paragrafi da 4 a 6, dell’allegato XVII dell’accordo si applica mutatis mutandis agli adattamenti specifici dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 30, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/1972. |
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(10) |
Talune disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972, del regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione (6) e del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione (7) non sono pertinenti ai fini degli obblighi dell’Ucraina in materia di ravvicinamento normativo nel sottosettore dei servizi di roaming. Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno specificare quali disposizioni nell’appendice XVII-3 dell’allegato XVII dell’accordo sono pertinenti in tale ambito. Ciò non pregiudica l’obbligo da parte dell’Ucraina di attuare pienamente e completamente la direttiva (UE) 2018/1972 ai fini di un’eventuale decisione da parte del comitato per il commercio di concedere il trattamento «mercato interno» per i servizi di telecomunicazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII dell’accordo. |
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(11) |
Il termine per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 da parte dell’Ucraina è scaduto il 31 dicembre 2024. Di conseguenza è necessario fissare un nuovo calendario in considerazione delle circostanze specifiche dell’Ucraina. |
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(12) |
Dal momento in cui sia stato concesso all’Ucraina il trattamento «mercato interno» per il per i servizi di roaming, le tariffe medie di roaming all’ingrosso di cui al regolamento (UE) 2022/612 e le tariffe di terminazione di cui al regolamento delegato (UE) 2021/654 possono essere soggette a modifiche. Al fine di garantire la reciprocità per quanto riguarda il livello delle tariffe medie di roaming all’ingrosso o delle tariffe di terminazione applicabili tra imprese durante il periodo necessario all’Ucraina per recepire e attuare eventuali modifiche nel suo ordinamento giuridico, è necessario prevedere norme specifiche per la data di applicabilità delle norme relative alle tariffe medie di roaming all’ingrosso e alle tariffe di terminazione modificate. |
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(13) |
L’approccio adottato dall’Ucraina nel recepimento e nell’attuazione dei regolamenti dell’Unione di cui all’appendice XVII-3, parte A, dell’allegato XVII dell’accordo ha comportato talune discrepanze testuali tra i regolamenti dell’Unione e gli atti che integrano tale legislazione nell’ordinamento giuridico ucraino. È pertanto necessario prevedere che, in caso di conflitti, il testo di tali regolamenti dell’Unione prevale su qualsiasi atto che li integri nell’ordinamento giuridico dell’Ucraina. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La parte A dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’allegato XVII dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra è modificata secondo quanto indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles e Kyiv, il 13 marzo 2025
Per il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»
Il presidente
Léon DELVAUX
I segretari
Fredrik BECKVID TRANCHELL
Oleksandra NECHYPORENKO
(1) GU UE L 161 del 29.5.2014, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj.
(2) Decisione n. 1/2023 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio», del 24 aprile 2023, che modifica l’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’allegato XVII dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra [2023/930] (GU UE L 123 dell’8.5.2023, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/930/oj).
(3) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU UE L 321 del 17.12.2018, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj).
(4) Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU UE L 115 del 13.4.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/612/oj).
(5) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU UE L 321 del 17.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1971/oj).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU UE L 344 del 17.12.2016, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2286/oj).
(7) Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione (GU UE L 137 del 22.4.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/654/oj).
ALLEGATO
La parte A dell’appendice XVII-3 dell’allegato XVII dell’accordo è sostituita dal testo seguente:
«A. Politica globale europea in materia di comunicazioni elettroniche
Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)
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Adozione di misure adeguate e proporzionate di natura legislativa, tecnica e organizzativa, tenuto conto del quadro di misure presentato nel pacchetto di strumenti dell’UE sulla cibersicurezza delle reti 5G comprendente misure di attenuazione, pubblicato a seguito della raccomandazione (UE) 2019/534 della Commissione (2), allorché si tratta di gestire adeguatamente i rischi posti alla sicurezza delle reti e dei servizi. |
Fatto salvo l’obbligo dell’Ucraina di attuare pienamente e completamente la direttiva (UE) 2018/1972 ai fini di un’eventuale decisione da parte del comitato per il commercio di concedere il trattamento “mercato interno” per i servizi di telecomunicazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII, ai fini di un’eventuale decisione del medesimo comitato di concedere il trattamento “mercato interno” per il roaming a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII:
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1) |
per quanto concerne l’indipendenza politica e la rendicontabilità dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’Ucraina, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, è attuato pienamente entro cinque anni dalla data specificata in un’eventuale decisione del comitato per il commercio di concessione del trattamento “mercato interno” per il roaming a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII. In particolare sono adottate misure volte ad abolire l’obbligo per gli atti giuridici di regolamentazione dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’Ucraina di essere sottoposti alla procedura di registrazione statale da parte del ministero della Giustizia ucraino. Tale adeguamento non pregiudica l’obbligo dell’Ucraina di attuare tutte le altre prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972; |
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2) |
per quanto concerne le condizioni di risoluzione del mandato dei membri del collegio dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’Ucraina, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 è attuato pienamente entro cinque anni dalla data specificata in un’eventuale decisione del comitato per il commercio di concessione del trattamento “mercato interno” per il roaming a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII; |
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3) |
per quanto concerne il potere dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’Ucraina di adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima dell’adozione di una decisione definitiva, qualora disponga di prove di una violazione delle condizioni dell’autorizzazione generale, l’articolo 30, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/1972 è attuato pienamente entro cinque anni dalla data specificata in un’eventuale decisione del comitato per il commercio di concessione del trattamento “mercato interno” per il roaming a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII. Tale adeguamento non pregiudica l’obbligo dell’Ucraina di attuare tutte le altre prescrizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/1972. |
Nel caso in cui la concessione reciproca del trattamento “mercato interno” a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII dell’accordo per il roaming su reti pubbliche di comunicazioni mobili preceda la scadenza dei termini di cui ai precedenti punti da 1 a 3, si applica mutatis mutandis l’articolo 5, paragrafi da 4 a 6, della direttiva (UE) 2018/1972.
Fatto salvo l’obbligo dell’Ucraina di attuare pienamente e completamente la direttiva (UE) 2018/1972 ai fini di un’eventuale decisione da parte del comitato per il commercio di concedere il trattamento “mercato interno” per i servizi di telecomunicazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII, ai fini di un’eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento “mercato interno” per il roaming a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII, occorre siano attuate le disposizioni seguenti della direttiva (UE) 2018/1972:
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articolo 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità; |
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articolo 2 - Definizioni: punti 1) e 2), da 4) a 11), da 13) a 16), 22), da 27) a 34), 36) e da 38) a 40); |
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articolo 3 - Obiettivi generali; |
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articolo 5 - Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti; |
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articolo 6 - Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti; |
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articolo 7 - Nomina e revoca dei membri delle autorità nazionali di regolamentazione; |
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articolo 8 - Indipendenza politica e rendicontabilità delle autorità nazionali di regolamentazione; |
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articolo 9 - Autonomia di bilancio e risorse delle autorità nazionali di regolamentazione; |
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articolo 10 - Partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione al BEREC; |
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articolo 11- Cooperazione con le autorità nazionali; |
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articolo 12 - Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; |
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articolo 13 - Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici, fatta eccezione per tutti i riferimenti ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione nonché i riferimenti incrociati all’articolo 45, all’articolo 51, all’articolo 62, all’articolo 68, all’articolo 83 e all’articolo 94; |
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articolo 14 - Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio dei diritti di installare strutture e dei diritti di interconnessione; |
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articolo 15 - Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale; |
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articolo 16 - Diritti amministrativi; |
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articolo 17 - Separazione contabile e rendiconti finanziari; |
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articolo 18 - Modifica dei diritti e degli obblighi, fatta eccezione per tutti i riferimenti ai diritti d’uso dello spettro radio, delle risorse di numerazione e dell’installazione di strutture; |
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articolo 19 - Limitazione o revoca dei diritti, fatta eccezione per tutti i riferimenti ai diritti d’uso dello spettro radio, delle risorse di numerazione e dell’installazione di strutture; |
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articolo 20 - Richiesta di informazioni alle imprese; |
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articolo 21 - Informazioni richieste in relazione all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso e agli obblighi specifici, fatta eccezione per tutti i riferimenti ai diritti d’uso e agli obblighi specifici nonché i riferimenti incrociati all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 22 e all’allegato I, parti D ed E; |
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articolo 23 - Meccanismo di consultazione e di trasparenza, fatta eccezione per il paragrafo 2 e i riferimenti incrociati all’articolo 32, paragrafo 10, e all’articolo 45, paragrafi 4 e 5; |
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articolo 24 - Consultazione dei soggetti interessati; |
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articolo 25 - Risoluzione extragiudiziale delle controversie; |
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articolo 26 - Risoluzione delle controversie tra imprese; |
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articolo 27 - Risoluzione delle controversie transnazionali, paragrafi 1 e 2 e da 4 a 6; |
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articolo 29 - Sanzioni, paragrafo 1; |
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articolo 30 - Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l’autorizzazione generale e i diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici, fatta eccezione per tutti i riferimenti ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione nonché i riferimenti incrociati all’articolo 4, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 45, paragrafo 1, all’articolo 47, all’articolo 67 e all’articolo 69; |
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articolo 31 - Diritto di ricorso; |
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articolo 59 - Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione; |
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articolo 60 - Diritti ed obblighi delle imprese, paragrafi 1 e 2; |
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articolo 61 - Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità competenti in materia di accesso e di interconnessione, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere da a) a c) e paragrafi 3, 5 e 6; |
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articolo 75 - Tariffe di terminazione, paragrafi 2 e 3; |
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articolo 93 - Risorse di numerazione, paragrafo 5, primo comma; |
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articolo 97 - Accesso a numeri e servizi; |
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articolo 99 - Non discriminazione; |
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articolo 100 - Tutela dei diritti fondamentali; |
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articolo 108 - Disponibilità dei servizi; |
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articolo 111 - Accesso e scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità; |
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articolo 120 - Pubblicazione di informazioni; |
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articolo 122 - Procedure di revisione, paragrafo 1, secondo e terzo comma; |
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allegato I - Elenco delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali, i diritti d’uso dello spettro radio e i diritti d’uso delle risorse di numerazione, parti da A a C; |
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allegato III - Criteri di determinazione delle tariffe all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali. |
Calendario: fatti salvi i termini specifici relativi alle disposizioni pertinenti per il trattamento “mercato interno” per il roaming, le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 sono attuate entro il 31 dicembre 2028.
Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)
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Attuazione degli articoli da 2 a 6 del regolamento (UE) 2015/2120. |
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2120 sono attuate entro il 31 dicembre 2025.
Direttiva 2002/77/CE della Commissione (4)
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Controllo volto a garantire una concorrenza leale sui mercati delle comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto riguarda i prezzi dei servizi orientati ai costi. |
Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Calendario: le disposizioni di cui sopra sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6)
La direttiva 2000/31/CE contempla tutti i servizi della società dell’informazione, prestati sia tra imprese sia da imprese a consumatori, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.
Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/31/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7)
Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/61/UE sono attuate entro il 31 dicembre 2021.
Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento (UE) 2022/612 si intendono così adattate: l’articolo 1, paragrafo 4, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per la hrivna ucraina, ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 4, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e hrivna ucraina pubblicati dalla Banca nazionale dell’Ucraina. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, restano invariati.
Attuazione di tutte le disposizioni con l’eccezione di:
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articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione, paragrafo 5; |
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articolo 3 - Accesso all’ingrosso al roaming, paragrafo 8; |
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articolo 4 - Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, paragrafo 3; |
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articolo 7 - Attuazione della politica di utilizzo corretto e del meccanismo di sostenibilità, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 5. L’eccezione riguardante l’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, non pregiudica l’obbligo dell’Ucraina di attuare atti di esecuzione concernenti l’applicazione di politiche di utilizzo corretto, la metodologia per la valutazione della sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali e la domanda che deve essere presentata dal fornitore di roaming ai fini della valutazione della sostenibilità; |
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articolo 8 - Applicazione in via eccezionale di sovrapprezzi al dettaglio per il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e offerta di tariffe alternative, paragrafo 6; |
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articolo 16 - Banche dati delle serie di numeri dei servizi a valore aggiunto e modalità di accesso ai servizi di emergenza, primo e terzo comma; |
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articolo 20 - Procedura di comitato; |
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articolo 21 – Riesame; |
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articolo 23 - Abrogazione. |
Qualora la tariffa media all’ingrosso di cui all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 10, paragrafo 1, o all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/612 sia modificata dopo un’eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento “mercato interno” per il roaming a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII, la sua applicazione obbligatoria ai fini del presente accordo inizia alla stessa data per entrambe le Parti. Si tratta della data di entrata in vigore della modifica pertinente del regolamento (UE) 2022/612 o della data di entrata in vigore della legislazione dell’Ucraina pienamente conforme che attua la modifica rilevante del regolamento (UE) 2022/612, a seguito della sua conferma mediante la valutazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato XVII, qualora tale data sia posteriore, o di un’altra data di entrata in vigore concordata da entrambe le Parti al fine di evitare l’effetto di un’applicazione retroattiva. Fino a tale data, le tariffe precedentemente regolamentate restano applicabili ai fini del presente accordo.
Fatti salvi l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato XVII, in caso di discrepanze tra il testo del regolamento (UE) 2022/612 e qualsiasi atto che integra tale regolamento nell’ordinamento giuridico ucraino, prevale il testo del regolamento (UE) 2022/612.
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/612 sono attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione n. 1/2023 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione Commercio (9) (“decisione n.1/2023”).
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione (10)
Attuazione di tutte le disposizioni con l’eccezione di:
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articolo 12 - Riesame. |
Fatti salvi l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato XVII, in caso di discrepanze tra il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 e qualsiasi che integra tale regolamento nell’ordinamento giuridico ucraino, prevale il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286.
Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 sono attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione n. 1/2023.
Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione (11)
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/654 si intendono così adattate: l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per la hrivna ucraina, ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e hrivna ucraina pubblicati dalla Banca nazionale dell’Ucraina. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, restano invariati.
Qualora una qualsiasi delle tariffe di terminazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/654 sia modificata dopo un’eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento “mercato interno” per il roaming a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII, la sua applicazione obbligatoria ai fini del presente accordo inizia alla stessa data per entrambe le Parti. Si tratta della data di entrata in vigore di qualsiasi modifica del regolamento delegato (UE) 2021/654 o della data di entrata in vigore della legislazione dell’Ucraina pienamente conforme che attua la modifica pertinenete del regolamento delegato (UE) 2021/654, a seguito della sua conferma mediante la valutazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato XVII, qualora tale data sia posteriore, o di un’altra data di entrata in vigore concordata da entrambe le Parti al fine di evitare l’effetto di un’applicazione retroattiva. Fino a tale data, le tariffe di terminazione precedentemente regolamentate restano applicabili ai fini del presente accordo.
Fatti salvi l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato XVII, in caso di discrepanze tra il testo del regolamento delegato (UE) 2021/654 e qualsiasi atto che integrano tale regolamento nell’ordinamento giuridico ucraino, prevale il testo del regolamento delegato (UE) 2021/654.
Calendario: le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione sono attuate prima di quelle del regolamento (UE) 2022/612 ed entro 11 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione n. 1/2023, con le eccezioni seguenti:
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articolo 1, paragrafo 2; |
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per quanto riguarda le chiamate nazionali effettuate da e destinate a numeri dell’Ucraina, si applica l’articolo 1, paragrafo 3, entro tre anni dalla data specificata in un’eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento “mercato interno” per il roaming a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII; |
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l’articolo 1, paragrafo 4, è attuato prima di un’eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento “mercato interno” per i servizi di telecomunicazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII; |
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articolo 4, paragrafi da 2 a 5; |
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articolo 5, paragrafo 2. |
Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (12)
Attuazione delle disposizioni seguenti:
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articolo 3 - Obiettivi del BEREC, paragrafo 5; |
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articolo 4 - Compiti di regolamentazione del BEREC, paragrafo 4; |
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articolo 7 - Composizione del comitato dei regolatori, paragrafi da 1 a 3; |
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articolo 8 - Indipendenza del comitato dei regolatori; |
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articolo 11 - Riunioni del comitato dei regolatori, paragrafo 5; |
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articolo 12 - Modalità di voto del comitato dei regolatori, paragrafo 2; |
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articolo 15 - Composizione del consiglio di amministrazione, paragrafi da 1 a 3; |
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articolo 18 - Riunioni del consiglio di amministrazione, paragrafo 5; |
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articolo 38 - Riservatezza, paragrafo 2; |
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articolo 40 - Scambio di informazioni, paragrafi 1, 2, 4 e 5; |
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articolo 42 - dichiarazione di interessi, paragrafi 1 e 2. |
L’autorità nazionale di regolamentazione dell’Ucraina che ha il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche partecipa pienamente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC. L’autorità nazionale di regolamentazione dell’Ucraina ha gli stessi diritti e obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dell’UE, tranne il diritto di voto e la presidenza del comitato dei regolatori e del consiglio di amministrazione.
Alla luce di quanto precede, l’autorità nazionale di regolamentazione dell’Ucraina è rappresentata a un livello adeguato in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1971. Conformemente alle pertinenti norme del regolamento (UE) 2018/1971, il BEREC e l’Ufficio BEREC, a seconda dei casi, assistono l’autorità nazionale di regolamentazione dell’Ucraina nello svolgimento dei suoi compiti.
L’autorità nazionale di regolamentazione dell’Ucraina tiene nella massima considerazione tutti gli orientamenti, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni e le migliori prassi adottati dal BEREC al fine di garantire l’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Ai fini del trattamento “mercato interno” per il roaming a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato XVII, l’autorità nazionale di regolamentazione dell’Ucraina tiene nella massima considerazione gli orientamenti adottati dal BEREC con l’obiettivo di garantire l’attuazione coerente del quadro normativo in materia di roaming e motiva eventuali scostamenti da tali orientamenti.
Fatti salvi l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato XVII, in caso di discrepanze tra il testo del regolamento (UE) 2018/1971 e quello dell’atto o degli atti che integrano detto regolamento nell’ordinamento giuridico ucraino, prevale il testo del regolamento (UE) 2018/1971.
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1971 sono attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione n. 1/2023.».
(1) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU UE L 321 del 17.12.2018, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj).
(2) Raccomandazione (UE) 2019/534 della Commissione, del 26 marzo 2019, Cibersicurezza delle reti 5G (C/2019/2335) (GU UE L 88 del 29.3.2019, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2019/534/oj).
(3) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012 (GU UE L 310 del 26.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2120/oj).
(4) Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU CE L 249 del 17.9.2002, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/77/oj).
(5) Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU CE L 320 del 28.11.1998, pag. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/84/oj).
(6) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU CE L 178 del 17.7.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj).
(7) Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU UE L 155 del 23.5.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/61/oj).
(8) Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione) (GU UE L 115 del 13.4.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/612/oj).
(9) Decisione n. 1/2023 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio» del 24 aprile 2023 che modifica l’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’allegato XVII dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra [2023/930] (GU UE L 123 dell’8.5.2023, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/930/oj).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (C/2016/8784) (GU UE L 344 del 17.12.2016, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2286/oj).
(11) Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione (GU UE L 137 del 22.4.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/654/oj).
(12) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU UE L 321 del 17.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1971/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1351/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)