|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2025/1318 |
1.7.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1318 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2025
relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia
[notificata con il numero C(2025) 4422]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva trasmessa da vettori che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando anche i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
|
(2) |
In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono bovini, in particolare a causa della sua modalità di trasmissione tramite vettori. |
|
(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. |
|
(4) |
L’Italia ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione nel suo territorio per quanto riguarda l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia in bovini detenuti nella provincia di Nuoro nella regione Sardegna, segnalato il 23 giugno 2025. A seguito di tale segnalazione, l’Italia avrebbe istituito una zona soggetta a restrizioni ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, in cui si applicano anche le misure di controllo delle malattie previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687. |
|
(5) |
Al fine di controllare la diffusione dell’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, come pure di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione la zona soggetta a restrizioni per l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, comprendente la zona di protezione, la zona di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Italia. |
|
(6) |
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nelle aree interessate dalla malattia ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi i parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia. La scelta di una durata specifica delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (4). |
|
(7) |
Le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza e ulteriore zona soggetta a restrizioni in Italia dovrebbero pertanto figurare nell’allegato della presente decisione e la durata di tale regionalizzazione dovrebbe essere stabilita nel diritto dell’Unione. Considerando inoltre che l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa può diffondersi attraverso bovini infetti a livello subclinico, è necessario vietare i movimenti di bovini da qualsiasi luogo nella zona di protezione, nella zona di sorveglianza o nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni. |
|
(8) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato in Italia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. |
|
(9) |
Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona di protezione, la zona di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Italia siano istituite immediatamente e inserite nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tali zone. |
|
(10) |
Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 10 agosto 2025. |
|
(11) |
La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Italia provvede affinché:
|
a) |
sia immediatamente istituita dalle autorità competenti di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo; |
|
b) |
le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione; |
|
c) |
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
L’Italia provvede affinché siano vietati i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza o dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni fino ai termini di cui a detto allegato.
Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 10 agosto 2025.
Articolo 4
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(4) https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.
ALLEGATO
Parte A: zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato
|
Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio |
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Italia di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
|
Regione Sardegna IT-LSD-2025-00001 |
Zona di protezione: le parti della regione Sardegna comprese entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89 lat. 40.30429, long. 9.22154 (IT-LSD-2025-00001). |
24.7.2025 |
|
Zona di sorveglianza: le parti della regione Sardegna comprese entro una circonferenza con un raggio di 50 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89 lat. 40.30429, long. 9.22154 (IT-LSD-2025-00001), escluse le aree comprese nella zona di protezione. |
10.8.2025 |
|
|
Zona di sorveglianza: le parti della regione Sardegna comprese entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89 lat. 40.30429, long. 9.22154 (IT-LSD-2025-00001). |
25.7.2025 – 10.8.2025 |
Parte B: ulteriore zona soggetta a restrizioni
|
Area amministrativa |
Area istituita come ulteriore zona soggetta a restrizioni, facente parte della zona soggetta a restrizioni in Italia di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
|
Regione Sardegna |
L'intero territorio della regione Sardegna, escluse le aree comprese in una zona di protezione o di sorveglianza. |
10.8.2025 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1318/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)