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dell'Unione europea

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Serie L


2025/1311

14.10.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1311 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2025

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell’uso dei modelli interni alternativi, nonché delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 8, primo comma, lettera a), e terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per essere autorizzati dalle rispettive autorità competenti a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni di cui al titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a rispettare i requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del medesimo regolamento, compresi i requisiti per quanto riguarda i metodi, i processi, i controlli, i meccanismi di raccolta dati, l’organizzazione dell’unità di controllo del rischio e della funzione di convalida interna, e i sistemi informativi. Gli enti sono autorizzati a modificare i metodi, i processi, i controlli, i meccanismi di raccolta dati, l’organizzazione dell’unità di controllo del rischio e della funzione di convalida interna, e i sistemi informativi, approvati dalle rispettive autorità competenti, a condizione che tali modifiche, a seconda della loro natura, siano state notificate all’autorità competente o siano state da questa approvate, conformemente all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. Lo stesso vale per le modifiche rese necessarie dall’applicazione di requisiti normativi, laddove esse prevedano l’uso di metodi o approcci non contemplati nell’autorizzazione attualmente concessa dall’autorità competente.

(2)

La scelta del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 rientra nella serie approvata e documentata di politiche e procedure interne dell’ente. Le eventuali modifiche che l’ente apporta alle proprie politiche e procedure sulla scelta dei fattori di rischio modellizzabili dovrebbero essere approvate dall’autorità competente o a questa notificate, in quanto introducono un cambiamento della scelta del sottoinsieme di tali fattori. Diversamente, le modifiche riguardanti la composizione dell’elenco dei fattori di rischio compresi nel sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, del suddetto regolamento che sono effettuate nell’ambito delle politiche e delle procedure approvate, anche in caso di riduzione dei dati disponibili, non dovrebbero essere considerate modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente.

(3)

L’autorizzazione da parte dell’autorità competente riguarda i metodi, i processi, i controlli, i meccanismi di raccolta dati e i sistemi informativi del metodo alternativo dei modelli interni. Pertanto non si dovrebbe imporre agli enti di notificare alla rispettiva autorità competente: a) gli allineamenti continui dei modelli interni alternativi utilizzati alle fonti informative usate, b) la correzione di errori o c) gli adeguamenti minori necessari per la manutenzione giornaliera dei modelli, che avvengono nell’ambito dei metodi, dei processi, dei controlli, dei meccanismi di raccolta dati e dei sistemi informativi già approvati e sono registrati di conseguenza.

(4)

Le estensioni e le modifiche dell’uso dei modelli interni alternativi o le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili dovrebbero essere classificate come «sostanziali», e quindi richiedere l’autorizzazione preventiva da parte delle autorità competenti, o come «non sostanziali», e quindi richiedere l’invio di una notifica alle autorità competenti, sulla base di criteri sia qualitativi che quantitativi. Alcune estensioni e modifiche, tra cui modifiche organizzative, dei processi interni o del processo di gestione del rischio, possono non avere un impatto quantitativo diretto sui modelli interni alternativi, ma possono influenzarne l’accuratezza, la solidità e l’uso. In tali casi, data la difficoltà di determinare gli impatti quantitativi, è opportuno che gli enti e le autorità competenti si limitino ai criteri qualitativi per valutare il carattere sostanziale di tali modifiche.

(5)

Onde assicurare un approccio prudente e consentire alle autorità competenti di riesaminare le estensioni e le modifiche dell’uso dei modelli interni alternativi o le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili prima della loro attuazione, gli enti dovrebbero notificare alla rispettiva autorità competente le estensioni e le modifiche non sostanziali almeno quattro settimane prima che siano attuate. Tale termine di preavviso non dovrebbe tuttavia applicarsi ai casi in cui gli enti non soddisfano la condizione di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. In tali casi gli enti dovrebbero avere la possibilità di prendere misure immediate per ripristinare la conformità ai requisiti normativi, ma dovrebbero anche informare debitamente e prontamente le autorità competenti prima di attuare le modifiche.

(6)

Le autorità competenti possono esaminare le estensioni e le modifiche dell’uso dei modelli interni alternativi e le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili solo se ricevono dagli enti interessati tutte le informazioni necessarie ai fini dell’esame. È pertanto necessario precisare il contenuto delle informazioni che gli enti sono tenuti a fornire per tale scopo.

(7)

È opportuno che i parametri quantitativi e le relative soglie impiegati per individuare modifiche ed estensioni sostanziali siano concepiti in modo da considerare l’impatto su alcune misure del rischio pertinenti e sulla combinazione di requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Onde agevolare il calcolo di tali parametri quantitativi e garantire risultati con la massima valenza informativa, è opportuno prendere in considerazione solo le misure del rischio più recenti.

(8)

Per tenere conto dell’effetto di eventuali variazioni consistenti delle posizioni del portafoglio di negoziazione, che di norma si verificano su base giornaliera, gli enti dovrebbero calcolare le misure del rischio richieste basandosi su un periodo di osservazione di 15 giorni lavorativi consecutivi, piuttosto che su un punto temporale specifico. Tuttavia, per attribuire una certa proporzionalità alla valutazione volta a stabilire il carattere sostanziale delle modifiche dell’uso dei modelli interni alternativi e delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili, si dovrebbero concedere esenzioni al suddetto periodo di 15 giorni lavorativi consecutivi, laddove alla prima data delle prove l’impatto quantitativo valutato sia decisamente trascurabile e si presuma che nel corso dello stesso periodo le soglie quantitative non saranno superate.

(9)

Le autorità competenti non dovrebbero imporre agli enti di calcolare le misure del rischio richieste quando concedono loro l’autorizzazione iniziale a calcolare i requisiti di fondi propri utilizzando modelli interni alternativi. Tuttavia, per giustificare e corroborare la valutazione del carattere sostanziale di tali modifiche ed estensioni, gli enti dovrebbero calcolare le misure del rischio richieste quando estendono o modificano i propri modelli interni alternativi e quando modificano il sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili.

(10)

Affinché adottino, in qualsiasi momento, misure di vigilanza opportune rispetto alle estensioni e alle modifiche dei modelli interni alternativi e alle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente, le autorità competenti dovrebbero considerare come estensione o modifica unica una serie di estensioni o modifiche correlate apportate a un modello interno alternativo e notificate separatamente dall’ente. In tal caso, è opportuno che le autorità competenti valutino se le estensioni e le modifiche dell’uso dei modelli interni alternativi siano sostanziali a livello di tale estensione o modifica unica.

(11)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(12)

L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

Condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell’uso dei modelli interni alternativi

Articolo 1

Categorie di estensioni e modifiche dell’uso dei modelli interni alternativi

1.   Gli enti assegnano le estensioni e le modifiche dell’uso dei propri modelli interni alternativi a una delle categorie seguenti:

a)

estensioni e modifiche sostanziali dell’uso dei modelli interni alternativi, individuate conformemente all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, che richiedono l’autorizzazione da parte delle autorità competenti;

b)

estensioni e modifiche non sostanziali dell’uso dei modelli interni alternativi, che richiedono l’invio di una notifica alle autorità competenti.

2.   Gli enti assegnano le estensioni e le modifiche non sostanziali dell’uso dei propri modelli interni alternativi di cui al paragrafo 1, lettera b), a una delle sottocategorie seguenti:

a)

estensioni e modifiche, individuate a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, da notificare con informazioni aggiuntive;

b)

estensioni e modifiche da notificare con informazioni di base.

Articolo 2

Modifiche sostanziali ed estensioni sostanziali dell’uso dei modelli interni alternativi

1.   Gli enti classificano le modifiche dell’uso dei propri modelli interni alternativi come modifiche sostanziali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), se esse soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti:

a)

rispondono a uno qualsiasi dei criteri qualitativi di cui all’allegato, parte I;

b)

determinano una variazione pari o superiore all’1 %, in valore assoluto, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova sull’impatto della modifica, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn i di cui al paragrafo 4 che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5, e comportano una qualsiasi delle conseguenze seguenti:

i)

un aumento pari o superiore al 15 %, in valore assoluto, della somma seguente:

Formula

dove Rn 1, Rn 2 e Rn 3 sono rispettivamente le misure del rischio di cui al paragrafo 4 del presente articolo e mc è il fattore moltiplicativo di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

una diminuzione pari o superiore al 10 %, in valore assoluto, della somma S IMA di cui alla lettera b), punto i), del presente paragrafo;

iii)

un aumento pari o superiore al 20 %, in valore assoluto, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn i di cui al paragrafo 4 che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5;

iv)

una diminuzione pari o superiore al 15 %, in valore assoluto, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn i di cui alla lettera b), punto iii), del presente paragrafo.

2.   Gli enti classificano le estensioni dell’uso dei propri modelli interni alternativi come estensioni sostanziali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), se esse soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti:

a)

rispondono a uno qualsiasi dei criteri qualitativi di cui all’allegato, parte I;

b)

determinano una variazione pari o superiore all’1 %, in valore assoluto, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova sull’impatto dell’estensione, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn i di cui al paragrafo 4 che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5, e comportano una qualsiasi delle conseguenze seguenti:

i)

una variazione pari o superiore al 10 %, in valore assoluto, della somma S IMA di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i);

ii)

una variazione pari o superiore al 15 %, in valore assoluto, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn i di cui al paragrafo 4 che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli enti non classificano come sostanziali le estensioni e le modifiche dell’uso dei propri modelli interni alternativi richieste dalla rispettiva autorità competente.

4.   Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), gli enti prendono in considerazione le seguenti misure del rischio Rn i :

a)

Rn 1, la misura del rischio di perdita attesa dell’ente per il giorno precedente (ESt-1) di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, per il portafoglio di tutte le posizioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo;

b)

Rn 2, la misura del rischio di scenario di stress dell’ente per il giorno precedente (SSt-1) di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, per il portafoglio di tutte le posizioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo;

c)

Rn 3, il più recente requisito di fondi propri per il rischio di default di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, per il portafoglio di tutte le posizioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo.

5.   Gli enti considerano pertinente la misura del rischio Rn i di cui al paragrafo 4 se soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

almeno un giorno durante il periodo di cui al paragrafo 9:

Formula

b)

il primo giorno lavorativo della prova sull’impatto dell’estensione o della modifica:

Formula

dove S IMA è la somma di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i).

Gli enti verificano le condizioni di cui al primo comma con e senza l’estensione o la modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi.

6.   Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i) o iii), gli enti determinano l’impatto della modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi considerando l’aumento più elevato, in valore assoluto nel periodo di cui al paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8.

Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iv), gli enti determinano l’impatto della modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi considerando la diminuzione più elevata, in valore assoluto nel periodo di cui al paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8.

Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i) o ii), gli enti determinano l’impatto dell’estensione dell’uso dei propri modelli interni alternativi considerando la variazione più elevata, in valore assoluto nel periodo di cui al paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8.

7.   Gli enti calcolano il rapporto da utilizzare per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), o al paragrafo 2, lettera b), punto i), come segue:

a)

nel numeratore, la differenza tra, da una parte, la somma S IMA di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), tenuto conto dell’estensione o della modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi, e, dall’altra, la medesima somma senza tale estensione o modifica;

b)

nel denominatore, la somma S IMA di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), senza l’estensione o la modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi.

8.   Gli enti calcolano il rapporto da utilizzare per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), e al paragrafo 2, lettera b), punto ii), come segue:

a)

nel numeratore, la differenza tra, da una parte, la misura del rischio pertinente Rn i di cui al paragrafo 4, tenuto conto dell’estensione o della modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi, e, dall’altra, la medesima misura del rischio senza tale estensione o modifica;

b)

nel denominatore, la misura del rischio pertinente Rn i di cui al paragrafo 4, senza l’estensione o la modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi.

9.   Gli enti calcolano i rapporti di cui ai paragrafi 7 e 8 per un periodo di 15 giorni lavorativi consecutivi a decorrere dal primo giorno lavorativo della prova sull’impatto dell’estensione o della modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi.

La scelta del periodo di 15 giorni lavorativi consecutivi è rappresentativa dell’attività di negoziazione e di copertura in condizioni normali di mercato per il portafoglio di posizioni interessate dall’estensione o dalla modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi. Tale periodo fa parte dei nove mesi precedenti la notifica o la richiesta di autorizzazione alla rispettiva autorità competente di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

10.   Gli enti calcolano le misure del rischio Rn i di cui al paragrafo 4 per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione che soddisfano l’insieme dei requisiti di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 al momento della notifica o della richiesta di autorizzazione alla rispettiva autorità competente di cui al paragrafo 7 del medesimo articolo.

Articolo 3

Modifiche non sostanziali ed estensioni non sostanziali dell’uso dei modelli interni alternativi che richiedono l’invio di una notifica con informazioni aggiuntive

1.   Gli enti classificano le modifiche non sostanziali dell’uso dei propri modelli interni alternativi come modifiche che richiedono l’invio di una notifica con informazioni aggiuntive di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), se esse soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti:

a)

rispondono a uno qualsiasi dei criteri qualitativi di cui all’allegato, parte II;

b)

determinano una variazione pari o superiore all’1 %, in valore assoluto, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova sull’impatto della modifica, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn i di cui all’articolo 2, paragrafo 4, che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5 di tale articolo e comportano una qualsiasi delle conseguenze seguenti:

i)

un aumento pari o superiore al 10 % e inferiore al 15 %, in valore assoluto, della somma S IMA di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);

ii)

una diminuzione pari o superiore al 5 % e inferiore al 10 %, in valore assoluto, della somma S IMA di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);

iii)

un aumento pari o superiore al 15 % e inferiore al 20 %, in valore assoluto, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn i di cui all’articolo 2, paragrafo 4, che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5 di tale articolo;

iv)

una diminuzione pari o superiore al 10 % e inferiore al 15 %, in valore assoluto, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn i di cui all’articolo 2, paragrafo 4, che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5 di tale articolo.

2.   Gli enti classificano le estensioni non sostanziali dell’uso dei propri modelli interni alternativi come estensioni che richiedono l’invio di una notifica con informazioni aggiuntive di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), se esse soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti:

a)

rispondono a uno qualsiasi dei criteri qualitativi di cui all’allegato, parte II;

b)

determinano una variazione pari o superiore all’1 %, in valore assoluto, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova sull’impatto dell’estensione, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn i di cui all’articolo 2, paragrafo 4, che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5 di tale articolo e comportano una qualsiasi delle conseguenze seguenti:

i)

una variazione pari o superiore al 5 % e inferiore al 10 %, in valore assoluto, della somma S IMA di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i);

ii)

una variazione pari o superiore al 10 % e inferiore al 15 %, in valore assoluto, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn i di cui all’articolo 2, paragrafo 4, che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5 di tale articolo.

3.   Gli enti informano le rispettive autorità competenti conformemente all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 quattro settimane prima di attuare un’estensione o una modifica non sostanziale dell’uso dei propri modelli interni alternativi.

4.   Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i) o iii), gli enti determinano l’impatto della modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi considerando l’aumento più elevato, in valore assoluto nel periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8 del medesimo articolo.

Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iv), gli enti determinano l’impatto della modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi considerando la diminuzione più elevata, in valore assoluto nel periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8 del medesimo articolo.

Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i) o ii), gli enti determinano l’impatto dell’estensione dell’uso dei propri modelli interni alternativi considerando la variazione più elevata, in valore assoluto nel periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8 del medesimo articolo.

CAPO 2

Condizioni per valutare il carattere sostanziale delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente

Articolo 4

Categorie delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente

1.   Gli enti assegnano le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 a una delle categorie seguenti:

a)

modifiche sostanziali del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente, individuate conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, che richiedono l’autorizzazione da parte delle autorità competenti;

b)

modifiche non sostanziali del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente, che richiedono l’invio di una notifica alle autorità competenti.

2.   Gli enti assegnano le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto di cui al paragrafo 1, lettera b), a una delle sottocategorie seguenti:

a)

modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente, individuate conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, da notificare con informazioni aggiuntive;

b)

modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente da notificare con informazioni di base.

Articolo 5

Modifiche sostanziali del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente

1.   Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, gli enti classificano come sostanziali le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto, di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, se esse comportano entrambi gli scenari seguenti:

a)

una variazione pari o superiore all’1 %, in valore assoluto, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova sull’impatto della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente, della misura del rischio Rn 1 di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera a);

b)

una qualsiasi delle situazioni seguenti:

i)

un aumento pari o superiore al 15 %, in valore assoluto, della somma S IMA di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);

ii)

una diminuzione pari o superiore al 10 %, in valore assoluto, della somma S IMA di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);

iii)

un aumento pari o superiore al 20 %, in valore assoluto, della misura del rischio Rn 1 di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera a);

iv)

una diminuzione pari o superiore al 15 %, in valore assoluto, della misura del rischio Rn 1 di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera a);

v)

una diminuzione del rapporto di cui al paragrafo 4, che comporta il soddisfacimento della condizione seguente:

Formula

dove R change è il rapporto di cui al paragrafo 4 con applicazione della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli enti non considerano come sostanziali le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto che sono state richieste dalla rispettiva autorità competente.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli enti considerano come non sostanziali, da notificare con informazioni di base, le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto derivanti dal mancato soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto v), gli enti calcolano il rapporto R change secondo la formula seguente:

Formula

dove gli enti calcolano PESt+k RC e PESt+k FC conformemente all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dove t è il primo giorno lavorativo della prova sull’impatto della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente e la somma è calcolata nel periodo di 15 giorni lavorativi consecutivi di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del presente regolamento.

5.   Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i) o iii), gli enti determinano l’impatto della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto considerando l’aumento più elevato, in valore assoluto nel periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8 del medesimo articolo.

Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iv), gli enti determinano l’impatto della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto considerando la diminuzione più elevata, in valore assoluto nel periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8 del medesimo articolo.

Articolo 6

Modifiche non sostanziali del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente

1.   Gli enti classificano le modifiche non sostanziali del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto come modifiche che richiedono l’invio di una notifica con informazioni aggiuntive, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), se esse comportano tutti gli scenari seguenti:

a)

una variazione pari o superiore all’1 %, in valore assoluto, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova sull’impatto della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente, della misura del rischio Rn 1 di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera a);

b)

una qualsiasi delle situazioni seguenti:

i)

un aumento pari o superiore al 10 % e inferiore al 15 %, in valore assoluto, della somma S IMA di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i);

ii)

una diminuzione pari o superiore al 5 % e inferiore al 10 %, in valore assoluto, della somma S IMA di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i);

iii)

un aumento pari o superiore al 15 % e inferiore al 20 %, in valore assoluto, della misura del rischio Rn 1 di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera a);

iv)

una diminuzione pari o superiore al 10 % e inferiore al 15 %, in valore assoluto, della misura del rischio Rn 1 di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera a);

c)

R change non risponde al criterio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto v).

2.   Gli enti informano le rispettive autorità competenti conformemente all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 quattro settimane prima di attuare una modifica non sostanziale del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto.

Tuttavia gli enti notificano qualsiasi modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto derivata dal mancato soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento prima di attuare tale modifica.

3.   Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i) o iii), gli enti determinano l’impatto della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto considerando l’aumento più elevato, in valore assoluto nel periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8 del medesimo articolo.

Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iv), gli enti determinano l’impatto della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto considerando la diminuzione più elevata, in valore assoluto nel periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8 del medesimo articolo.

CAPO 3

Disposizioni generali per valutare il carattere sostanziale delle modifiche e delle estensioni dell’uso dei modelli interni alternativi, nonché delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente

Articolo 7

Principi per classificare le modifiche e le estensioni dell’uso dei modelli interni alternativi, nonché le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili

1.   Nel calcolare gli impatti quantitativi conformemente all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 1, gli enti utilizzano la configurazione e la calibrazione dei modelli più recenti e i dati immessi corrispondenti al periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 9.

Alle estensioni e alle modifiche che non hanno un impatto quantitativo diretto non si applicano requisiti di calcolo.

2.   Le autorità competenti considerano come estensione o modifica unica le diverse modifiche apportate al modello interno alternativo presentate separatamente da un ente, se tali modifiche sono di natura analoga o rientrano in un ambito di applicazione simile. Le autorità competenti considerano come estensioni o modifiche distinte le serie di modifiche apportate al modello interno alternativo presentate come estensione o modifica unica del modello, se tali modifiche non sono di natura analoga o non rientrano in un ambito di applicazione simile.

3.   In caso di dubbi sulla categorizzazione di cui all’articolo 1 o 4, gli enti forniscono all’autorità competente una nota esplicativa che giustifichi le loro scelte di categoria o sottocategoria e includa possibili alternative. L’autorità competente può modificare la categoria o la sottocategoria prevista nella richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella notifica di cui al secondo comma del medesimo paragrafo.

Articolo 8

Attuazione delle modifiche e delle estensioni dell’uso dei modelli interni alternativi, nonché delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili

1.   Gli enti che hanno ricevuto l’autorizzazione per un’estensione o una modifica sostanziale dell’uso dei modelli interni alternativi o per una modifica sostanziale del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 calcolano i requisiti di fondi propri sulla base dell’estensione o della modifica approvata a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione.

2.   In caso di ritardo nell’attuazione di un’estensione o di una modifica dell’uso dei modelli interni alternativi o di una modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili per cui un’autorità competente ha concesso l’autorizzazione di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti provvedono senza indebito ritardo a:

a)

notificare tale ritardo alla rispettiva autorità competente;

b)

presentare alla rispettiva autorità competente un piano per l’attuazione tempestiva dell’estensione o della modifica approvata, che deve essere a sua volta approvato da detta autorità.

3.   Gli enti che hanno notificato alla rispettiva autorità competente un’estensione o una modifica e hanno successivamente deciso di non darvi attuazione ne informano la rispettiva autorità competente senza indebito ritardo.

Articolo 9

Documentazione delle estensioni e delle modifiche dell’uso dei modelli interni alternativi, nonché delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente

1.   Nel chiedere all’autorità competente l’autorizzazione di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti le trasmettono tutta la documentazione seguente:

a)

una descrizione dell’estensione o della modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi oppure della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto, nonché una descrizione della motivazione e dell’obiettivo alla base di tale estensione o modifica;

b)

la data di attuazione di tale estensione o modifica;

c)

l’insieme delle unità di negoziazione interessate dall’estensione o dalla modifica dell’uso del modello interno alternativo oppure dalla modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente, comprese informazioni sul volume delle negoziazioni di tali unità;

d)

la documentazione tecnica e del processo;

e)

le relazioni dell’ente sulla verifica indipendente o convalida;

f)

la conferma che l’organo competente dell’ente, attraverso i processi di approvazione in essere presso lo stesso, ha approvato l’estensione o la modifica dell’uso del modello interno alternativo oppure la modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente, e la data di tale approvazione;

g)

a seconda del caso, qualsiasi elemento pertinente tra quelli seguenti, unitamente a una giustificazione della rappresentatività del periodo di 15 giorni lavorativi consecutivi selezionato per l’impatto quantitativo:

i)

l’impatto quantitativo che l’estensione o la modifica dell’uso del modello interno alternativo ha sulla somma di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);

ii)

l’impatto quantitativo che l’estensione o la modifica dell’uso del modello interno alternativo ha sulle misure del rischio pertinenti Rn i di cui all’articolo 2, paragrafo 4;

iii)

l’impatto quantitativo che la modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente ha sulla somma di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);

iv)

l’impatto quantitativo che la modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente ha sulla misura del rischio Rn 1 di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera a);

v)

il rapporto R change di cui all’articolo 5, paragrafo 4;

h)

informazioni riguardanti il potenziale impatto sulle unità di negoziazione che non soddisfano l’insieme dei requisiti di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 quando l’ente chiede alla rispettiva autorità competente l’autorizzazione di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 o la informa conformemente al secondo comma del medesimo paragrafo, compresa una stima dell’impatto quantitativo sulle misure del rischio pertinenti Rn i di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del presente regolamento;

i)

documentazione dei numeri della versione attuale e della versione precedente dei modelli interni alternativi dell’ente interessati.

2.   Per le estensioni o le modifiche non sostanziali da notificare con informazioni aggiuntive di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), gli enti presentano, unitamente alla notifica, tutta la documentazione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), del presente articolo.

3.   Per le estensioni o le modifiche non sostanziali da notificare con informazioni di base di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), gli enti presentano, unitamente alla notifica, tutta la documentazione di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e da f) a i), del presente articolo.

4.   Le relazioni dell’ente sulla verifica indipendente o convalida di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo contengono tutti gli elementi seguenti:

a)

una verifica della valutazione del carattere sostanziale e della rappresentatività del periodo di 15 giorni lavorativi consecutivi utilizzato;

b)

un riesame accurato delle caratteristiche dell’estensione o della modifica dell’uso del modello interno alternativo oppure della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente, effettuato conformemente all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 2, e all’articolo 325 tersexagies del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

un piano per l’attuazione tempestiva delle necessarie misure correttive proposte nell’ambito del processo di verifica indipendente o convalida.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).


ALLEGATO

PARTE I

Estensioni e modifiche che richiedono l’autorizzazione da parte delle autorità competenti («sostanziali»)

1.

Modifiche significative della struttura o dell’organizzazione delle unità di negoziazione di un ente per le quali è stata concessa l’autorizzazione a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando modelli interni alternativi, comprese modifiche significative dei modelli di contabilizzazione (booking model), della struttura di gestione dei rischi o della strategia di business, inclusi i casi seguenti:

a)

modifiche significative apportate quando l’ente intende applicare per la prima volta trasferimenti interni del rischio;

b)

modifiche significative apportate quando le unità di negoziazione riflettono per la prima volta il rischio di cambio (FX) o il rischio di posizione in merci all’esterno del portafoglio di negoziazione;

c)

modifiche significative apportate quando le unità di negoziazione iniziano a includere posizioni in classi di attività diverse da quelle contemplate nell’autorizzazione a utilizzare i modelli interni alternativi.

2.

Inclusione, nell’ambito di applicazione del metodo alternativo dei modelli interni, di un’unità di negoziazione che, al momento della richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, non è contemplata nell’autorizzazione a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando modelli interni alternativi e che soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:

a)

i sistemi di front-office o quelli informatici di tale unità di negoziazione sono diversi da quelli contemplati nell’autorizzazione a utilizzare i modelli interni alternativi;

b)

tale unità di negoziazione è ubicata in un paese terzo in cui, al momento della richiesta, non sono ubicate unità di negoziazione incluse nell’ambito di applicazione dei modelli interni alternativi;

c)

tale unità di negoziazione tratta posizioni in classi di attività diverse da quelle contemplate nell’autorizzazione a utilizzare i modelli interni alternativi.

3.

Modifiche del metodo fondamentale per calcolare le misure delle perdite attese parziali di cui all’articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, inclusa la scelta tra i metodi di simulazione storica, parametrica o Monte Carlo.

4.

Modifiche del metodo fondamentale per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2023, comprese modifiche significative alla scelta dei fattori di rischio sistemici o alla struttura di correlazione del modello.

PARTE II

Estensioni e modifiche che richiedono l’invio di una notifica con informazioni aggiuntive

1.

Inclusione, nell’ambito di applicazione di un’unità di negoziazione che applica modelli interni alternativi, di classi di prodotti che richiedono tecniche di modellizzazione del rischio diverse da quelle contemplate nell’autorizzazione a utilizzare tali modelli interni alternativi, quali prodotti dipendenti dall’andamento del sottostante (path-dependent) o posizioni con sottostanti multipli, compresi i casi in cui una modifica dei modelli di contabilizzazione comporta che l’ente inizi a gestire internamente il rischio di prodotti per i quali trasferiva il rischio di mercato a un’altra entità del gruppo che non rientrava nell’ambito del massimo livello di consolidamento all’interno dell’Unione quando gli era stata concessa l’autorizzazione dell’uso dei modelli interni.

2.

Modifiche della struttura o dell’organizzazione delle unità di negoziazione di un ente che consistono nella fusione o nella suddivisione delle unità per le quali è stata concessa l’autorizzazione a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando modelli interni alternativi, purché tali modifiche non soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

3.

Modifiche della metodologia utilizzata per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio conformemente all’articolo 325 octoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.

Modifiche della metodologia di calcolo dei profitti e delle perdite effettivi o ipotetici, se tali modifiche hanno l’effetto di ridurre il numero di scostamenti di un’unità di negoziazione per la quale è stata concessa l’autorizzazione a utilizzare modelli interni alternativi, ripristinandone la conformità ai requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.

Modifiche della metodologia di calcolo dei profitti e delle perdite ipotetici o teorici, se tali modifiche hanno l’effetto di aumentare il coefficiente di correlazione di Spearman o di ridurre la metrica del test Kolmogorov-Smirnov di un’unità di negoziazione per la quale è stata concessa l’autorizzazione a utilizzare modelli interni alternativi, modificandone la classificazione di cui all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione (1), al fine di soddisfare i requisiti relativi all’assegnazione P & L di cui all’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013.

6.

Modifiche fondamentali della metodologia di convalida interna di cui all’articolo 325 tersexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 che comportano variazioni significative nel modo in cui l’ente valuta le prestazioni e l’integrità complessive dei modelli interni alternativi, inclusi gli scenari seguenti:

a)

se l’ambito di applicazione della revisione della convalida interna, la sua frequenza o la quantità o la qualità delle prove e dei controlli effettuati sono ridotti;

b)

se vi sono modifiche significative del processo decisionale in atto per garantire che le risultanze e le raccomandazioni emerse dal processo di convalida siano adeguatamente tenute in considerazione dall’alta dirigenza dell’ente.

7.

Modifiche strutturali, organizzative o operative dei processi chiave nelle funzioni di gestione del rischio o di controllo del rischio di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese:

a)

modifiche significative del quadro in materia di fissazione dei limiti;

b)

modifiche delle linee gerarchiche tali da comportare una perdita di informazioni o un cambiamento di referenti nell’alta dirigenza;

c)

modifiche della metodologia per le prove di stress tali da comportare differenze significative nei risultati di tali prove;

d)

modifiche delle politiche e dei processi di approvazione di nuovi prodotti o modifiche dei modelli interni.

8.

Estensioni e modifiche fondamentali dell’infrastruttura informatica, compresa l’archiviazione dei dati, pertinenti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato mediante modelli interni alternativi, comprese:

a)

l’estensione del sistema informatico ai modelli di prezzo dei fornitori;

b)

l’esternalizzazione, a fornitori di dati, delle funzioni centrali di raccolta dati;

c)

l’introduzione del cloud computing o dell’archiviazione dei dati sul cloud.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione, del 14 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all’assegnazione di profitti e perdite a norma degli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 (GU L 276 del 26.10.2022, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2059/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1311/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)