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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1288 |
30.6.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1288 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2025
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
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(1) |
Il 31 ottobre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»). |
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(2) |
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 17 settembre 2024 da Balchem Italia Srl e Taminco BV («denuncianti»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di cloruro di colina ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
1.2. Registrazione
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(3) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/92 della Commissione («regolamento di registrazione») (3), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. |
1.3. Parti interessate
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(4) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre espressamente informato i denuncianti, altri potenziali produttori dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della RPC, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
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(5) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.4. Osservazioni in merito all’apertura
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(6) |
Van Eeghen Functional Ingredients BV («Van Eeghen») ha affermato che i due denuncianti non operano come produttori dell’UE sul mercato del cloruro di colina per uso alimentare e che pertanto non raggiungerebbero una quota di mercato del 25 % necessaria per avviare un’inchiesta relativa alle importazioni di cloruro di colina per uso alimentare. |
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(7) |
Per quanto riguarda la soglia del 25 % necessaria per avviare un’inchiesta e menzionata all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha chiarito che essa non si applica alla quota di mercato, ma alla produzione dell’Unione: i produttori dell’Unione che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia dovrebbero rappresentare almeno il 25 % della produzione totale del prodotto simile. Come indicato al considerando 14, i due denuncianti rappresentano oltre l’80 % della produzione dell’Unione del prodotto simile e tale soglia è pertanto ampiamente raggiunta. |
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(8) |
Come spiegato più dettagliatamente nei considerando 33 e 34, il cloruro di colina per uso alimentare e quello per mangimi sono entrambi considerati due tipi del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(9) |
La China Chamber of Import/Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-products («CFNA») (4) ha sostenuto che gli essiccatori del prodotto oggetto dell’inchiesta dovrebbero essere considerati produttori e che dovrebbero pertanto essere presi in considerazione ai fini della valutazione dei requisiti relativi alla legittimazione ad agire e alla rappresentatività dell’industria dell’Unione. La CFNA ha altresì rilevato che i denuncianti possono essere affiliati a uno dei produttori esportatori cinesi del prodotto in esame. |
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(10) |
L’argomentazione relativa agli essiccatori è trattata al considerando 160. |
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(11) |
Per quanto riguarda l’affermazione della CFNA secondo cui i due denuncianti potrebbero essere affiliati a produttori esportatori cinesi, la Commissione ha confermato e verificato, per quanto riguarda i produttori esportatori inseriti nel campione, che non esisteva alcun rapporto di questo tipo. L’argomentazione è stata comunque respinta in quanto non suffragata da alcun elemento di prova. |
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(12) |
La CFNA ha affermato che la denuncia non conteneva informazioni sufficienti, pregiudicando così il diritto di difesa delle parti interessate, e ha chiesto alla Commissione di chiedere ai denuncianti di adempiere all’obbligo di divulgazione completa delle informazioni conformemente alle norme applicabili. La Commissione ha osservato che la CFNA non ha specificato sotto quale profilo le informazioni contenute nella denuncia non sarebbero state sufficienti. La Commissione ha ritenuto che la versione non riservata della denuncia fosse conforme alle norme applicabili del regolamento di base, in base alle quali la versione non riservata della denuncia deve essere sufficientemente particolareggiata affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa dalle parti interessate. Per questo motivo l’argomentazione relativa alle questioni procedurali è respinta. |
1.5. Campionamento
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(13) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. |
Campionamento dei produttori dell’Unione
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(14) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. Tuttavia, con una nota al fascicolo (5), la Commissione ha informato le parti interessate di aver rinunciato al campionamento in quanto solo i due denuncianti avevano risposto alle domande sulla legittimazione ad agire. I due produttori dell’Unione in questione rappresentavano oltre l’80 % della produzione e delle vendite stimate del prodotto simile nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni in merito alla decisione di rinunciare al campionamento. Le due società erano rappresentative dell’industria dell’Unione. |
Campionamento degli importatori indipendenti
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(15) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. Pertanto non si è reso necessario alcun campionamento degli importatori indipendenti. |
Campionamento dei produttori esportatori
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(16) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Essa ha inoltre invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
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(17) |
Sette produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori inseriti nel campione hanno riferito di rappresentare il 57 % delle esportazioni totali nell’Unione di cloruro di colina dichiarate dai produttori esportatori che hanno collaborato. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni sul campione selezionato. |
1.6. Risposte al questionario e visite di verifica
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(18) |
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. |
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(19) |
La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell’Unione, ai produttori esportatori inseriti nel campione e all’importatore indipendente che ha collaborato. Gli stessi questionari, e un questionario destinato agli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta, sono stati resi disponibili online (6) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. |
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(20) |
Le risposte al questionario sono pervenute dai due produttori dell’Unione, da un utilizzatore, da un importatore indipendente e dai due produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. |
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(21) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
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1.7. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
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(22) |
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2023 e il 30 settembre 2024 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). |
2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta
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(23) |
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da cloruro di colina, in ogni forma e di ogni purezza, con o senza supporto, con un tenore minimo, in peso, di cloruro di colina del 30 %, escluso il tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina con numero CAS 72556-74-2. |
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(24) |
Il cloruro di colina è un composto organico e un sale di ammonio quaternario. La formula molecolare del cloruro di colina puro è [(CH3)3NCH2CH2OH]+Cl– e il suo peso molecolare è 139,62 g/mol. Il cloruro di colina esiste come soluzione acquosa e in forma cristallizzata. Come soluzione acquosa, il cloruro di colina è incolore e può essere portato alla forma solida mediante evaporazione dell’acqua, ottenendo così un sale bianco cristallino. |
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(25) |
Il cloruro di colina è spesso utilizzato come additivo nei mangimi per animali. Si tratta di un elemento nutritivo essenziale per la crescita, lo sviluppo e la buona salute di molte specie animali, principalmente nei mercati del pollame e della carne. Il cloruro di colina è utilizzato anche negli alimenti per uso umano e in applicazioni nutraceutiche. In particolare, il cloruro di colina è aggiunto alle formule per lattanti e agli integratori alimentari prenatali perché sostiene lo sviluppo e l’attività cerebrali. Il cloruro di colina è anche un agente stabilizzante dell’argilla utilizzato nei fluidi di fratturazione nell’industria del petrolio e del gas. |
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(26) |
Il cloruro di colina è prodotto attraverso tre processi di reazione successivi. Prima di tutto, il metanolo e l’ammoniaca reagiscono formando trimetilammina («TMA»). La trimetilammina viene quindi fatta reagire con acido cloridrico («HCl») per ottenere cloridrato di trimetilammina (un sale). Il terzo processo consiste nella reazione del cloridrato di trimetilammina con l’ossido di etilene da cui si ottiene cloruro di colina liquido. Si tratta di processi che consumano energia, ad esempio gas naturale ed elettricità, ma che non producono altri sottoprodotti oltre all’acqua. |
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(27) |
La concentrazione del cloruro di colina come prodotto finale si ottiene durante il processo di purificazione attraverso l’eliminazione dell’acqua. Per legare il cloruro di colina a un supporto (carrier), vale a dire pannocchie di granturco, polpa di barbabietola da zucchero, biossido di silice, il cloruro di colina viene abbondantemente irrorato sul supporto e mischiato con esso, e successivamente essiccato per ridurre il tenore di umidità e ottenere la concentrazione desiderata di cloruro di colina. Il processo di essiccazione è effettuato dal produttore di cloruro di colina liquido o da altri operatori (essiccatori). Questi ultimi acquisterebbero cloruro di colina liquido per legarlo a un supporto e poi lo venderebbero come prodotto finito miscelato con un supporto a operatori commerciali e utilizzatori. |
2.2. Prodotto in esame
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(28) |
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC ex 2923 10 00 , ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 , ex 2106 e 3824 99 96 (e a partire dall’apertura dell’inchiesta classificato con il codice addizionale TARIC 89ID). Attualmente il prodotto è classificato con i codici NC ex 2923 10 00 , ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 , ex 2106 e 3824 99 96 (codici addizionali TARIC 89RB, 89RC, 89RD, 89RE, 89RF, 89RG, 89RH e 89YY). |
2.3. Prodotto simile
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(29) |
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
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(30) |
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.4. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
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(31) |
Van Eeghen e la CFNA hanno affermato che il cloruro di colina per uso alimentare dovrebbe essere escluso dall’ambito dell’inchiesta. Le parti hanno sostenuto che il cloruro di colina utilizzato per l’alimentazione animale differisce notevolmente da quello utilizzato per l’alimentazione umana per quanto riguarda livello di purezza, requisiti di legge, prestazioni e uso del prodotto, prezzi e dinamiche di mercato. |
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(32) |
Kirsch Pharma GmbH («Kirsch Pharma») ha affermato che il cloruro di colina per uso alimentare non dovrebbe essere soggetto all’istituzione di dazi antidumping, in quanto la produzione dell’UE di questo tipo di prodotto oggetto dell’inchiesta non è sufficiente a soddisfare la domanda del mercato dell’Unione, precisando di temere una carenza di approvvigionamento in caso di istituzione di misure sul cloruro di colina per uso alimentare. |
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(33) |
Per quanto riguarda la produzione dell’Unione di cloruro di colina per il mercato alimentare, la Commissione ha innanzitutto confermato che il cloruro di colina destinato al consumo umano non è attualmente prodotto dai denuncianti. Il mercato alimentare è relativamente piccolo e si stima che rappresenti al massimo il 5 % del mercato dell’Unione. Pertanto, in considerazione delle difficili condizioni di mercato descritte nella sezione 4.4 del presente regolamento, l’industria dell’Unione ha mirato in particolare a mantenere le proprie quote sul mercato principale, quello dei mangimi. I denuncianti hanno inoltre affermato che l’entrata in un mercato così esiguo, a loro avviso fortemente dominato dalle importazioni cinesi, non è attualmente economicamente interessante, ma che potrebbero entrarvi nel caso di istituzione di misure. Tuttavia il cloruro di colina per uso alimentare è comunque prodotto dal terzo produttore dell’Unione, i cui dati sono stati inclusi nella denuncia e anche nei macrodati presentati nel presente regolamento. La parte in questione, Algry Química, ha sostenuto di essere stata danneggiata da pratiche di dumping pregiudizievoli sul mercato alimentare e che pertanto il cloruro di colina per uso alimentare dovrebbe essere oggetto dell’inchiesta. |
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(34) |
Alla luce dell’argomentazione di cui al considerando 31, la Commissione ha valutato se il cloruro di colina destinato al consumo umano (per uso alimentare) e il cloruro di colina impiegato per i mangimi presentino le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche di base. La Commissione ha constatato che il cloruro di colina destinato al consumo umano e il cloruro di colina impiegato per i mangimi possono essere considerati due diversi sottotipi dello stesso prodotto in esame. Sono fabbricati nello stesso modo, hanno sostanzialmente la stessa composizione chimica e condividono le stesse caratteristiche fisiche di base. È vero che il cloruro di colina venduto all’industria alimentare è soggetto a standard di prova più elevati e deve essere accompagnato da certificati di prova specifici, mentre ciò non avviene per il cloruro di colina impiegato per i mangimi. Tuttavia tali requisiti normativi supplementari non modificano il prodotto in quanto tale e non sono correlati a una diversa qualità o purezza del cloruro di colina destinato al consumo umano. Il fatto che il cloruro di colina per uso alimentare possa essere venduto a prezzi più elevati in quanto è considerato un prodotto di nicchia rispetto al cloruro di colina impiegato per i mangimi non mette di per sé in discussione l’omogeneità della definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta. La Commissione ha inoltre osservato che l’eventuale differenza di prezzo tra il cloruro di colina per il mercato degli alimenti e quello dei mangimi non incide sui calcoli del pregiudizio, in quanto questi sottotipi di prodotti hanno numeri di controllo del prodotto diversi e pertanto non sono confrontati tra loro. |
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(35) |
Algry Química ha altresì sottolineato il rischio di elusione delle misure in caso di esclusione del cloruro di colina destinato al consumo umano, in quanto le importazioni potrebbero così essere fatte passare per uso umano e successivamente, una volta sul mercato dell’Unione, essere reindirizzate verso gli utilizzatori del settore dei mangimi. |
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(36) |
Alla luce di quanto precede, la richiesta di escludere il cloruro di colina per uso alimentare dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta è stata provvisoriamente respinta. |
3. DUMPING
3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
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(37) |
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(38) |
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di cloruro di colina. Otto produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti. |
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(39) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(40) |
Non è pervenuta alcuna risposta al questionario dal governo della RPC. Successivamente in data 18 dicembre 2024 la Commissione ha informato il governo della RPC che intendeva utilizzare i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. Non sono pervenute osservazioni da parte del governo della RPC a seguito di tale notifica. L’applicazione dell’articolo 18 per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC è pertanto confermata. |
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(41) |
Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, il Messico era un possibile paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. |
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(42) |
Il 20 dicembre 2024 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota al fascicolo («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione del cloruro di colina. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato i possibili paesi rappresentativi seguenti, ossia Messico, Thailandia, Brasile e Malaysia. |
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(43) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota dal denunciante e da uno dei produttori esportatori inseriti nel campione. |
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(44) |
Il 28 febbraio 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando il Brasile come paese rappresentativo. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base dei dati finanziari prontamente disponibili di due società brasiliane, Dexxos Participacoes S.A. e Prox Do Brasil Produtos Quimicos S.A. Non sono pervenute osservazioni in merito all’uso previsto di tali dati. Nella seconda nota la Commissione ha esaminato anche le osservazioni ricevute dalle parti interessate in merito alla prima nota. |
3.2. Valore normale
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(45) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». |
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(46) |
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»). |
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(47) |
Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. |
3.2.1. Esistenza di distorsioni significative
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(48) |
Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore chimico nella RPC (7), la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. |
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(49) |
In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che provoca una distorsione nell’allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato (8). In particolare la Commissione ha concluso che nel settore chimico non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (9) ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (10). La Commissione ha constatato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti (11). La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di attribuzione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC (12). Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore chimico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base (13), in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale degli attori societari nella RPC (14). |
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(50) |
Come in precedenti inchieste relative al settore chimico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha esaminato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (15) («relazione»), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri idonei a confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come già riscontrato nel corso delle sue precedenti inchieste condotte a tale proposito. |
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(51) |
Nella denuncia si sosteneva l’esistenza di distorsioni significative nel settore cinese del cloruro di colina. Si faceva riferimento alla relazione e, in particolare, al fatto che il sistema economico della RPC è un’«economia di mercato socialista», così come al ruolo attivo del partito comunista cinese («PCC») tanto nel settore pubblico quanto in quello privato nella RPC. |
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(52) |
Più specificamente, nella denuncia è stato evidenziato quanto segue:
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(53) |
In conclusione, secondo la denuncia i prezzi o i costi, ivi compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, in quanto sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Su tale base, secondo la denuncia non è opportuno utilizzare nel presente caso i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. |
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(54) |
La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. |
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(55) |
A tale riguardo la Commissione ha innanzitutto valutato se il settore del cloruro di colina nella RPC sia in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità cinesi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Il settore del prodotto in esame è servito sia da società private, quali Aocter Group (22), Tai’an Hanwei Group (di proprietà del gruppo GHW International) (23), Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd. (24), sia da imprese di proprietà dello Stato, come Sinochem Group (25) e Sinopec Group (26). Non è stato possibile stabilire il rapporto esatto tra produttori privati e produttori di proprietà dello Stato sul mercato del cloruro di colina. La Commissione ha tuttavia constatato che diversi produttori sono direttamente controllati dallo Stato. Tra questi si trova ad esempio Tianli Energy (27), controllata da Shandong Kechuang Group (28), un’impresa interamente di proprietà dello Stato. Inoltre Sinochem Group (29) e Sinopec Group (30), entrambe imprese centrali controllate dalla Commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato (State Asset Supervision and Administration Commission, «SASAC») (31), producono ossido di etilene, che è un fattore produttivo utilizzato per la produzione di cloruro di colina. Inoltre Shandong Hualu Huasheng Chemical Co., Ltd. (32), di cui lo Stato possiede il 32,08 % delle azioni (33), è il maggiore produttore nazionale cinese (34) di trimetilammina, un altro fattore produttivo per la produzione di cloruro di colina. |
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(56) |
Inoltre gli interventi del PCC nelle decisioni operative sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato ma anche nelle società private (35) e il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese. In effetti l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerato quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina. |
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(57) |
Dall’inchiesta è emerso che l’associazione nazionale di categoria che comprende il settore chimico è la CPCIF. La CPCIF segue la leadership generale del PCC, svolge attività di partito e assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni del partito (36). Inoltre l’autorità di gestione e di registrazione dell’associazione è il ministero degli Affari civili (37) e tra le condizioni per essere ammessi ad agire in veste di rappresentante della CPCIF figurano l’adesione alla leadership del PCC, il sostegno al socialismo con caratteristiche cinesi, l’attuazione risoluta della linea, dei principi e delle politiche definiti dal partito e il possesso di buone qualità politiche (38). |
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(58) |
Sinochem Group e Sinopec Group sono membri della CPCIF (39). |
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(59) |
Più specificamente, l’associazione nazionale di categoria che rappresenta i produttori di cloruro di colina è la China Feed Industry Association («CFIA») (40). L’articolo 3 dello statuto della CFIA (41) prevede quanto segue: «[l]’obiettivo della CFIA è di […] tenere alta la grande bandiera del socialismo con caratteristiche cinesi, essere guidata dalla teoria di Deng Xiaoping […] , attuare i principi e le politiche del partito e dello Stato, […] e promuovere lo sviluppo globale, coordinato e sostenibile dell’industria dei mangimi cinese». L’articolo 4 stabilisce inoltre che «la CFIA accetta l’orientamento commerciale e la supervisione del ministero degli Affari civili e del ministero dell’Agricoltura della Repubblica popolare cinese». Ancora, le condizioni per essere ammissibili a ricoprire la carica di «presidente, vicepresidente e segretario generale della [CFIA]» comprendono «[a]derire alla linea, ai principi e alle politiche del partito e avere buone qualità politiche». |
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(60) |
Shandong Aocter Group è membro del consiglio di amministrazione della CFIA (42). |
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(61) |
Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore chimico sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore chimico e petrolchimico confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Ciò è esemplificato dal quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale e dalle prospettive per il 2035, secondo cui il governo della RPC intende «accelerare la trasformazione e il potenziamento di settori chiave come i prodotti chimici» (43). |
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(62) |
Inoltre il parere orientativo sulla promozione dello sviluppo di alta qualità delle industrie petrolchimiche e chimiche durante il quattordicesimo piano quinquennale (44) («parere orientativo») stabilisce altresì che il governo della RPC «accelererà la trasformazione e il potenziamento delle industrie tradizionali, svilupperà vigorosamente nuovi materiali chimici e prodotti della chimica fine […] e promuoverà la transizione della Cina da grande paese petrolchimico e chimico a forte potenza petrolchimica e chimica. […] Entro il 2025 […] [l]a concentrazione della produzione di prodotti chimici di base sarà ulteriormente migliorata e il tasso di utilizzo degli impianti supererà l’80 %; la sicurezza dell’approvvigionamento di etilene equivalente sarà notevolmente rafforzata e la sicurezza dell’approvvigionamento di nuovi materiali chimici raggiungerà più del 75 %» (45) . Inoltre il governo della RPC intende «[p]romuovere l’adeguamento della struttura industriale: rafforzare le misure specifiche e regolamentare scientificamente le dimensioni dell’industria» (46). |
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(63) |
Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e orientare gli sviluppi del settore del cloruro di colina sono riscontrabili a livello provinciale, ad esempio nel quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica volto a «[p]romuovere a tutto tondo il potenziamento delle fondazioni industriali e la modernizzazione della catena industriale, accelerare l’eliminazione della capacità produttiva arretrata e inefficiente e promuovere lo sviluppo dei prodotti chimici verso la funzionalizzazione, il perfezionamento e la differenziazione. Orientare le imprese verso fusioni e riorganizzazioni, ottimizzare l’assegnazione delle risorse e la struttura della catena industriale e migliorare l’efficienza e la redditività della produzione» (47). |
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(64) |
Il quattordicesimo piano quinquennale dello Shandong è stato successivamente integrato dalle misure di gestione dello Shandong applicabili ai mangimi e agli additivi per mangimi (48), che prevedono che «[i]l governo popolare, a livello di contea o superiore, deve rafforzare la leadership nello sviluppo dell’industria dei mangimi […], integrare l’industria dei mangimi nel piano nazionale di sviluppo economico e sociale locale, [e] risolvere in modo coordinato le principali questioni inerenti lo sviluppo dell’industria dei mangimi» (49). |
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(65) |
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha constatato che «il ruolo dimostrativo e guida delle sezioni di partito di imprese leader come Aocter Group» (50) è indicato come esempio da seguire da altre città della provincia dello Shandong. |
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(66) |
Il presidente di Shandong Kechuang Group funge anche da segretario del comitato di partito (51). |
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(67) |
Il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Sinochem riveste l’incarico di segretario del comitato di partito e diversi membri del consiglio di amministrazione svolgono le funzioni di vicesegretari del comitato di partito (52). Inoltre il gruppo Sinochem si presenta come una società che aderisce agli orientamenti del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, rafforza efficacemente la leadership generale del partito sull’impresa, approfondisce l’edificazione del partito e dà piena attuazione al ruolo delle organizzazioni del partito a tutti i livelli (53). |
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(68) |
Analogamente il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Sinopec è il segretario del comitato di partito e diversi membri del consiglio fungono da vicesegretari del comitato di partito (54). Il gruppo Sinopec ha dichiarato che intende concentrarsi sulla nuova missione e sui nuovi compiti della società in relazione al nuovo percorso, portare avanti lo spirito «autorivoluzionario» del partito, rafforzare la leadership e l’edificazione del partito in modo onnicomprensivo e integrato e promuovere sistematicamente una governance globale e rigorosa del partito, in modo da fornire una forte garanzia per la realizzazione di un nuovo capitolo della moderna industria petrolchimica cinese (55). |
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(69) |
Non è stato possibile stabilire sistematicamente l’esistenza di legami personali tra tutti i produttori cinesi di cloruro di colina e il PCC. Tuttavia, dato che il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresenta un sottosettore del settore chimico, la Commissione ha ritenuto che le informazioni accertate nelle recenti inchieste relative al settore chimico, come indicato al considerando 49, siano pertinenti anche per il prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(70) |
Nel settore del cloruro di colina inoltre esistono politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha individuato diversi documenti che dimostrano che l’industria del cloruro di colina beneficia degli orientamenti e dell’intervento del governo nel settore chimico, dato che il cloruro di colina rappresenta un sottosettore del settore chimico. |
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(71) |
L’industria chimica è costantemente considerata un settore chiave dal governo della RPC (56). Ciò trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti riguardanti i prodotti chimici, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale, il governo della RPC ha previsto per l’industria chimica interventi di ottimizzazione e ammodernamento (57). Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime stabilisce che il governo della RPC «[o]ttimizzerà la struttura organizzativa: renderà le principali imprese più grandi e più forti. […] [S]pingerà le imprese ad accelerare le fusioni e le riorganizzazioni transregionali e interproprietarie, ad aumentare la concentrazione industriale e a condurre operazioni internazionali. Nei settori chimico, petrolchimico, siderurgico, dei metalli non ferrosi, dei materiali da costruzione e in altri settori, svilupperà un gruppo di imprese leader nella catena industriale aventi una posizione dominante a livello ecologico e una competitività di base» (58) . |
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(72) |
Più specificamente, Tai’an Hanwei Group è stato selezionato due volte tra le prime 50 imprese leader dell’industria di Tai’an. «Una volta selezionate, [le imprese] riceveranno il sostegno prioritario del comitato comunale di partito, del governo comunale e dei dipartimenti competenti per quanto concerne il rafforzamento del prestigio, il sostegno alla crescita, il sostegno finanziario, la garanzia in merito ai terreni e all’elettricità, il sostegno ai talenti e alle risorse intellettuali, lo sviluppo e la creazione di marchi, il sostegno per la tutela delle politiche, gli incentivi agli investimenti per i progetti, la creazione di gruppi di imprenditori e l’ottimizzazione dell’ambiente dei servizi» (59). |
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(73) |
Inoltre Tai’an Hanwei Group «è stato nominato impresa nazionale manifatturiera “Campione unico”, impresa nazionale specializzata “Piccolo gigante” e fabbrica verde nazionale. Grazie all’assistenza e al sostegno dei comitati di partito e dei governi a tutti i livelli, la costruzione del parco industriale Hanwei, che prevede 2 miliardi di CNY di investimenti totali e una superficie prevista di oltre 400 acri, è in fase di accelerazione. La fase I del progetto è stata completata e messa in produzione. La fase II sarà costruita nella seconda metà di quest’anno e la fase III l’anno successivo. Il valore della produzione previsto, una volta completata la messa in produzione, sarà superiore a 10 miliardi» (60). |
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(74) |
Tai’an Hanwei Group ha inoltre beneficiato di politiche fiscali preferenziali: «La capacità dell’impresa di realizzare rapidamente la trasformazione dei risultati della ricerca scientifica e di occupare rapidamente i mercati nazionali ed esteri è inscindibile dal forte sostegno del dipartimento delle imposte. Il dipartimento delle imposte non solo ha attuato con precisione e rapidità le politiche di agevolazione fiscale, ma ha anche fornito servizi di alta qualità, efficienti e adeguati, garantendo così un solido sostegno per il nostro rapido sviluppo» (61). |
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(75) |
Inoltre nel 2025 Sinochem Group ha firmato un accordo di cooperazione strategica con il comune di Shanghai volto a «favorire ulteriormente la costruzione di un nuovo modello di sviluppo e promuovere Sinochem per costruire un’impresa innovativa e un’impresa chimica globale di livello mondiale» (62). Inoltre il rappresentante di Sinochem Group «ha ringraziato il comitato comunale del partito e il governo municipale di Shanghai per il loro forte sostegno e aiuto a lungo termine a Sinochem e ha presentato un progetto di Sinochem riguardante investimenti e attività a Shanghai. Ha affermato che Sinochem si assume la responsabilità e la missione di sostenere lo sviluppo di alta qualità dell’agricoltura e di affrontare il problema delle carenze di nuovi materiali chimici ed è pienamente in linea con l’orientamento dello sviluppo industriale di Shanghai in materia di tecnologia agricola, prodotti della chimica fine e altri aspetti» (63). |
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(76) |
Analogamente, Shandong Hualu Huasheng Chemical Co., Ltd. ha firmato un accordo di cooperazione con la succursale di Shandong della Bank of China di proprietà dello Stato su «progetti chiave di investimento e finanziamento del settore» (64). |
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(77) |
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui figura la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato. |
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(78) |
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore chimico a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(79) |
Inoltre il prodotto oggetto dell’inchiesta è influenzato anche dalle distorsioni dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 49. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (65). |
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(80) |
Nella presente inchiesta non sono inoltre stati forniti elementi di prova attestanti che il settore del cloruro di colina non è influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Anche il parere orientativo menzionato in precedenza, che impone di migliorare le politiche di sostegno, rafforzare il coordinamento tra le politiche fiscali, finanziarie, regionali, di investimento, di importazione e di esportazione e le politiche industriali al fine di rendere pienamente funzionante la piattaforma nazionale di cooperazione tra industria e finanza e promuovere il collegamento tra imprese e banche (66), esemplifica molto bene questo tipo di intervento governativo. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. |
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(81) |
La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta acquistano/si procurano questi fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. |
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(82) |
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo di per sé prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. |
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(83) |
In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dei terreni, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. |
3.2.2. Argomentazioni presentate dalle parti interessate
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(84) |
Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie. |
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(85) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito alle distorsioni significative che incidono sull’industria del cloruro di colina da parte di Shandong FY Feed Technology Co., Ltd. e della CFNA. |
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(86) |
Shandong FY Feed Technology Co., Ltd. ha sostenuto che l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è coerente con l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC. In particolare, ha affermato che l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC non riconosce il concetto di «distorsioni significative», e che, anche qualora tale concetto rientrasse nell’articolo 2.2 di tale accordo, il calcolo dell’UE del valore normale costruito dovrebbe comunque essere conforme all’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e alla sua interpretazione resa dall’organo d’appello nel caso UE – Biodiesel (Argentina). Ne consegue che il valore normale può essere costruito solo se non vi sono vendite nel corso di normali operazioni commerciali o se esiste una particolare situazione di mercato, circostanze che non sembrano applicabili alla presente inchiesta. |
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(87) |
Inoltre, secondo Shandong FY Feed Technology Co., Ltd., l’accordo antidumping dell’OMC non contiene alcuna disposizione che consenta l’uso di dati provenienti da un paese terzo che non riflettono adeguatamente il livello dei prezzi o dei costi del paese esportatore. La società fa riferimento alla relazione del panel EU – Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-Dumping Measures on Imports from Russia per sostenere che il valore normale può essere costruito solo sulla base dei dati relativi alle vendite o dei fattori dei costi di produzione dei produttori esportatori del paese di origine. Pertanto, nella presente inchiesta, per costruire il valore normale, la Commissione non dovrebbe applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, bensì i dati dei produttori esportatori di cloruro di colina nella RPC. |
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(88) |
Infine, secondo Shandong FY Feed Technology Co., Ltd., gli elementi di prova esposti nella denuncia in merito all’esistenza di distorsioni significative in Cina erano inadeguati. La società ha fatto riferimento all’onere della prova che incombe all’autorità incaricata dell’inchiesta in merito a presunte distorsioni dei prezzi nel paese esportatore, come confermato dall’organo d’appello nel caso USA – Misure compensative (21.5 – Cina), che imporrebbe alla Commissione di presentare dati fattuali e un’analisi dettagliata dell’intervento pubblico che incide direttamente sul settore cinese del cloruro di colina. Essa sostiene che i semplici riferimenti ai «piani», ai «pareri orientativi» del governo cinese o ad altre iniziative politiche cinesi non possono essere equiparati a un effettivo intervento pubblico sul mercato che incide direttamente sulla fissazione dei prezzi dei propri prodotti da parte dei produttori. |
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(89) |
In primo luogo, la Commissione ritiene che le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base siano pienamente coerenti con gli obblighi dell’Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza sopra citata. In via preliminare, la Commissione osserva che la relazione dell’OMC sul caso UE – Biodiesel non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, bensì di una disposizione specifica dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Ad ogni modo la legislazione dell’OMC, secondo l’interpretazione del panel dell’OMC e dell’organo d’appello dell’OMC nel caso UE – Biodiesel, consente l’utilizzo di dati di un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. L’esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati ai fini della determinazione del valore normale. In tali circostanze l’articolo 2, paragrafo 6 bis, prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. Le argomentazioni di Shandong FY Feed Technology Co., Ltd. sull’incompatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con l’accordo antidumping dell’OMC sono state pertanto respinte. |
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(90) |
Per quanto concerne il riferimento fatto da Shandong FY Feed Technology Co., Ltd. al caso UE – Adeguamento dei costi, la Commissione rammenta che sia l’UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell’OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell’OMC, non essendo state avallate da decisioni dei suoi membri. In ogni caso, nella relazione del panel relativa a tale controversia si afferma specificatamente che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non hanno alcuna attinenza con la controversia stessa. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(91) |
In secondo luogo, in risposta alle argomentazioni relative agli elementi di prova sufficienti nella fase di apertura, la Commissione rammenta che il punto 3 dell’avviso di apertura faceva riferimento a una serie di elementi prima facie del mercato cinese del cloruro di colina, a dimostrazione di come tale mercato subisse gli effetti delle distorsioni presenti nella catena del valore del cloruro di colina della RPC. La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova riportati nell’avviso di apertura fossero sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha chiarito infatti che, sebbene la determinazione dell’effettiva esistenza di distorsioni significative e il conseguente uso del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), avvengano solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), stabilisce l’obbligo di raccogliere i dati necessari per l’applicazione di tale metodologia quando l’inchiesta è stata avviata su tale base. In questo caso la Commissione ha ritenuto sufficienti gli elementi di prova prima facie presentati dal denunciante in merito alle distorsioni significative per avviare l’inchiesta su tale base. L’avviso di apertura lo ha chiaramente specificato al punto 3, conformemente all’obbligo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto intrapreso le azioni necessarie per poter applicare il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base in caso di conferma dell’esistenza di distorsioni significative nel corso dell’inchiesta. L’argomentazione di Shandong FY Feed Technology Co., Ltd. è stata pertanto respinta. |
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(92) |
La Commissione rammenta inoltre che il caso USA – Misure compensative non riguardava né l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale, e nemmeno il settore del dumping. Tale controversia riguardava una situazione fattuale diversa, concernente l’interpretazione dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC e non l’accordo antidumping. Ad ogni modo, come esposto sopra, gli elementi di prova presentati nella fase di apertura si riferivano chiaramente al mercato cinese del cloruro di colina e dunque al prodotto oggetto dell’inchiesta nel presente caso. Inoltre, come spiegato più dettagliatamente nella sezione 3.2.1, in questa fase l’inchiesta della Commissione ha riscontrato elementi di prova dell’esistenza di distorsioni significative che incidono sull’industria cinese del cloruro di colina, il che giustifica l’applicazione del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per costruire il valore normale. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(93) |
La CFNA ha presentato osservazioni in merito alla presenza di distorsioni significative nell’industria cinese del cloruro di colina. Ha sostenuto che i documenti citati nella denuncia non dimostrano l’esistenza delle presunte distorsioni che inciderebbero sull’industria cinese del cloruro di colina. A tale riguardo, la CFNA ha indicato che la maggior parte dei principali produttori di cloruro di colina in Cina è di proprietà privata e quindi non si tratta di imprese di proprietà dello Stato. Per quanto il governo della RPC detenga azioni in società di cloruro di colina, queste conferiscono solo diritti legati all’investimento (come i dividendi), ma non consentono la partecipazione diretta all’attività della società. La parte ha inoltre affermato che il governo della RPC non partecipava all’industria del cloruro di colina né la sosteneva e che la denuncia non dimostra l’esistenza di distorsioni significative che incidono sull’industria cinese del cloruro di colina. |
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(94) |
La CFNA ha inoltre affermato che l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base in relazione all’industria del cloruro di colina in Cina non è compatibile con l’accordo antidumping dell’OMC e con la giurisprudenza dell’organo di conciliazione dell’OMC. In particolare, nell’accordo antidumping dell’OMC non si fa alcun riferimento al concetto di «distorsioni significative». L’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC, che prevede metodi di calcolo alternativi per i valori normali in condizioni limitate che non includono le «distorsioni significative», consente solo di utilizzare il costo di produzione nel paese di origine maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. L’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base viola pertanto l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC consentendo alla Commissione di non tener conto dei costi di produzione e di vendita nel paese esportatore e di utilizzare invece i dati corrispondenti dei produttori di paesi terzi. |
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(95) |
La CNFA ha inoltre affermato che la denuncia e l’avviso di apertura non contengono elementi di prova atti a dimostrare le «distorsioni significative» in relazione all’industria del cloruro di colina. Entrambi i documenti si basano sostanzialmente sulla relazione, che non soddisfa le norme in materia di elementi di prova imparziali e oggettivi e di sufficiente valore probatorio. Inoltre la relazione non riguarda l’industria cinese del cloruro di colina in sé. Essa si riferisce solo alle distorsioni nel settore chimico cinese, che è un settore che si trova a monte di quello del cloruro di colina. La CNFA ha sottolineato che l’industria cinese del cloruro di colina è un’industria orientata al mercato e che la maggior parte dei produttori è di proprietà privata. |
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(96) |
La CNFA ha infine chiesto che la valutazione della Commissione sulla questione delle «distorsioni significative» sia effettuata separatamente per ciascun produttore esportatore cinese. La Commissione dovrebbe effettuare un’analisi caso per caso per accertare: i) se le distorsioni significative si applicano a ciascun produttore inserito nel campione; ii) se ciascun fattore produttivo indicato da tale specifico produttore sia stato oggetto di distorsioni e debba quindi essere sostituito con dati derivanti da un’altra fonte; e iii) il motivo per cui i dati provenienti da un’altra fonte relativi a ciascun fattore produttivo sono considerati esenti da distorsioni. Secondo la CNFA, la Commissione non può effettuare una determinazione a livello nazionale o settoriale in merito alle distorsioni significative. |
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(97) |
Alla luce di quanto precede, la CNFA ha concluso che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non dovrebbe applicarsi alla presente inchiesta e che la Commissione dovrebbe accettare i prezzi e i costi sul mercato interno dichiarati dai produttori cinesi di cloruro di colina che hanno collaborato. |
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(98) |
In primo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione della CNFA secondo cui la denuncia e l’avviso di apertura non fornivano elementi di prova sufficienti a giustificare eventuali risultanze relative a «distorsioni significative» nell’industria cinese del cloruro di colina, la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova prima facie presentati dal denunciante in merito alle distorsioni significative, elencati nell’avviso di apertura, fossero sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, come spiegato più dettagliatamente nella sezione 3.2.1. |
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(99) |
Inoltre, per quanto riguarda il valore probatorio della relazione, la Commissione ha ricordato che si tratta di un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. La relazione è stata pubblicata per la prima volta nel dicembre 2017 e interamente aggiornata nell’aprile 2024. Tutte le parti hanno avuto ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, ma la Commissione non ha ricevuto osservazioni o elementi di prova tali da invalidare la relazione. |
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(100) |
La Commissione ha inoltre ricordato che l’esistenza di distorsioni significative che hanno determinato l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è legata all’esistenza, nella relazione, di un capitolo settoriale specifico o di informazioni relative a un mercato specifico che comprende il prodotto oggetto dell’inchiesta o a società specifiche. La relazione descrive vari tipi di distorsioni presenti nella RPC, che sono trasversali e applicabili a tutta l’economia cinese (67) e che incidono sui prezzi e/o sulle materie prime nonché sui costi di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta (68). La relazione comprende inoltre un capitolo sull’industria chimica, pertinente ai fini della valutazione della Commissione sul settore del cloruro di colina, che è un sottosettore dell’industria chimica. La relazione inoltre non costituisce l’unica fonte di prove utilizzata dalla Commissione ai fini della sua determinazione, in quanto vi sono ulteriori elementi di prova utilizzati a tale scopo. Come illustrato nella sezione 3.2.1, l’industria del cloruro di colina è soggetta a una serie di interventi pubblici (quali la presenza e la supervisione dello Stato in seno ai principali soggetti industriali (69), l’inserimento nei piani quinquennali e in altri documenti (70) e interventi nel settore finanziario (71)), che incidono anche sui costi di produzione del cloruro di colina, comprese le materie prime, l’energia, i terreni, il capitale e il lavoro. Tale argomento è stato quindi respinto. |
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(101) |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione della CNFA sull’incompatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con gli obblighi dell’UE nell’ambito dell’OMC, la Commissione ha ritenuto che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, siano pienamente coerenti con gli obblighi dell’Unione europea nell’ambito dell’OMC e con la giurisprudenza dell’organo di conciliazione dell’OMC, come spiegato più dettagliatamente nella sezione 3.2.1. La Commissione ha inoltre ricordato che il regolamento di base, compreso l’articolo 2, paragrafo 6 bis, è un atto di diritto derivato dell’UE di cui all’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il diritto dell’Unione non prevede che le sue fonti, ivi compresi gli atti di diritto derivato come i regolamenti, debbano basarsi sul diritto internazionale o essere collegati a obblighi derivanti dal diritto internazionale come l’accordo antidumping dell’OMC. |
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(102) |
Infine, per quanto riguarda l’argomentazione della CNFA secondo cui la valutazione delle distorsioni significative dovrebbe essere eseguita separatamente per ciascun produttore esportatore inserito nel campione, la Commissione ha rammentato che una volta stabilito che, a causa dell’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore, il valore normale è costruito per ciascun produttore esportatore utilizzando prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato, secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), consente l’utilizzo di costi sul mercato interno soltanto qualora sia stato concretamente accertato che sono esenti da distorsioni. Tuttavia, alla luce degli elementi di prova disponibili sui fattori produttivi dei singoli produttori esportatori, non è stato possibile stabilire che i costi di produzione e di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta fossero esenti da distorsioni. L’argomentazione della CNFA è stata pertanto respinta. |
3.2.3. Conclusioni
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(103) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel presente caso per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva. |
3.2.4. Paese rappresentativo
3.2.4.1.
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(104) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
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(105) |
Come illustrato ai considerando da 37 a 44, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare il Brasile come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
3.2.4.2.
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(106) |
Nella prima nota la Commissione ha individuato Brasile, Malaysia, Messico e Thailandia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(107) |
Non sono pervenute osservazioni riguardo ai paesi individuati in tale nota. |
3.2.4.3.
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(108) |
Come indicato nella seconda nota, la Commissione non è stata in grado di individuare alcun produttore del prodotto oggetto dell’inchiesta in Thailandia e Malaysia. Per quanto riguarda il Messico, la Commissione ha ritenuto che sarebbe in linea di principio opportuno utilizzare le informazioni finanziarie per il 2023 prontamente disponibili per la società messicana Petroleos Mexicanos («PEMEX»), un produttore petrolchimico che, tra l’altro, produce ossido di etilene, che è uno dei fattori produttivi individuati necessari per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta. Va osservato che non è stato possibile individuare alcun produttore di cloruro di colina in nessuno dei quattro potenziali paesi rappresentativi Brasile, Malaysia, Messico e Thailandia. |
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(109) |
Inoltre, come indicato al considerando 44, la Commissione ha riscontrato dati finanziari prontamente disponibili di due società brasiliane, operanti nel più ampio settore chimico, ossia Dexxos Participacoes S.A. e Prox Do Brasil Produtos Quimicos S.A. Nel complesso, la Commissione ha trovato i dati finanziari disponibili presso queste due società più completi e più appropriati, non da ultimo perché si basavano sui dati di due società, e non solo di una come nel caso del Messico. |
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(110) |
Riguardo alla disponibilità di statistiche sulle importazioni per i principali fattori produttivi individuati, la Commissione ha spiegato nella prima e nella seconda nota che, secondo la banca dati del GTA, il Messico non ha segnalato importazioni di trimetilammina durante il periodo dell’inchiesta. Va osservato che il costo della trimetilammina rappresenta il [30-45 %] del costo totale di produzione del prodotto in esame. |
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(111) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare il Brasile come paese rappresentativo appropriato e i dati finanziari prontamente disponibili di Dexxos Participacoes S.A. e di Prox Do Brasil Produtos Quimicos S.A., conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di stabilire costi di produzione e di vendita esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. |
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(112) |
Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza del Brasile come paese rappresentativo e sull’uso dei dati di Dexxos Participacoes S.A. e di Prox Do Brasil Produtos Quimicos S.A. Non sono pervenute osservazioni in merito all’uso dei dati di tali società. Per quanto riguarda l’uso di valori di riferimento per i fattori produttivi individuati basati sui dati brasiliani sulle importazioni, SYB e SFY hanno presentato diverse osservazioni, che sono trattate nella sezione 3.2.5.1. |
3.2.4.4.
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(113) |
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che il Brasile era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. |
3.2.4.5.
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(114) |
Alla luce dell’analisi di cui sopra, il Brasile ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato. |
3.2.5. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
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(115) |
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. |
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(116) |
Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato le statistiche dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO») per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni (73) e le statistiche nazionali del Brasile per stabilire i costi dell’energia esenti da distorsioni (in particolare l’energia elettrica e il gas) (74). |
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(117) |
Nella seconda nota la Commissione ha altresì informato le parti interessate che il vapore, avendo un peso trascurabile come fattore produttivo sul costo totale di produzione, è stato raggruppato sotto la voce «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. |
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(118) |
A seguito della seconda nota, SFY e SYB hanno osservato che il vapore non dovrebbe essere considerato un materiale di consumo in quanto costituiva una delle fonti primarie di energia per la produzione di cloruro di colina finito. |
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(119) |
A seguito di un’ulteriore analisi, la Commissione ha constatato che la quota di costo complessiva del vapore, seppur trascurabile, era importante quanto quella del gas o dell’energia elettrica e ha pertanto accolto l’argomentazione di SFY e SYB. Di conseguenza, la Commissione ha calcolato un valore di riferimento distinto per il vapore, indicato nella tabella 1. |
3.2.5.1.
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(120) |
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi del prodotto oggetto dell’inchiesta
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(121) |
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, la Commissione ha utilizzato i dati verificati comunicati dai produttori esportatori inseriti nel campione e ha aggiunto i costi di ricerca e sviluppo sostenuti e contabilizzati dai produttori esportatori. |
3.2.5.1.1. Materie prime
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(122) |
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi esclusi la RPC e i paesi che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 (75). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso nelle sezioni da 3.2.1 a 3.2.3 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. |
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(123) |
Per quanto riguarda le materie prime individuate dalla Commissione, SFY e SYB hanno osservato, a seguito della seconda nota, che i prezzi all’importazione di trimetilammina e ossido di etilene erano irragionevolmente elevati e persino superiori ai prezzi unitari pagati negli scambi tra Stati membri nel mercato interno dell’UE. |
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(124) |
La Commissione ha chiarito che i prezzi del mercato interno dell’UE non rientrerebbero in nessuno dei tre trattini di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo comma, del regolamento di base. La Commissione ha tuttavia accettato che il prezzo di riferimento per la trimetilammina stabilito sulla base delle statistiche brasiliane sembrasse irragionevolmente elevato a causa dei volumi estremamente bassi delle importazioni, pari a poco più di 22 000 kg durante il periodo dell’inchiesta. Con tale volume, è stato possibile produrre meno dell’1 % dei volumi delle esportazioni cinesi verso l’UE. La Commissione ha tuttavia ritenuto il volume di importazioni di trimetilammina in Brasile non rappresentativo e ha cambiato la fonte utilizzata per la trimetilammina, passando dal prezzo unitario all’importazione brasiliano (a livello del sistema armonizzato) a un valore di riferimento internazionale che copre tutte le importazioni dichiarate da tutti i partner commerciali, esclusi la Cina e i paesi terzi elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 (76). Per stabilire il prezzo di riferimento per l’ossido di etilene, la Commissione ha cambiato la fonte utilizzata, passando dal prezzo unitario all’importazione brasiliano (a livello del sistema armonizzato) al prezzo unitario all’importazione comunicato dal Messico al livello del codice doganale a 8 cifre applicabile. La Commissione ha riscontrato volumi delle importazioni molto più rappresentativi per il Messico rispetto a quelli del Brasile che, essendo assai modesti, non sono stati considerati una fonte affidabile per stabilire un prezzo di riferimento. |
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(125) |
Per quanto riguarda la polvere di pannocchie di granturco, SFY e SYB hanno affermato che il prezzo all’importazione brasiliano utilizzato dalla Commissione era probabilmente distorto a causa dell’esistenza di sovvenzioni concesse all’industria brasiliana del granturco. Tale argomentazione non è stata ulteriormente suffragata da alcun elemento di prova. Tuttavia i volumi delle importazioni di polvere di pannocchie di granturco comunicati per il Brasile erano molto bassi e pertanto non sono stati considerati una fonte affidabile per stabilire un prezzo di riferimento. Di conseguenza, la Commissione ha cambiato la fonte utilizzata per il valore di riferimento per la polvere di pannocchie di granturco adottando il prezzo unitario all’esportazione dal Brasile di tutti i materiali inclusi nella linea tariffaria a 8 cifre, che comprende anche la polvere di pannocchie di granturco. |
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(126) |
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato ai considerando da 117 a 119. |
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(127) |
Laddove i valori di riferimento applicati si basano sui prezzi all’importazione rispettivamente dal Brasile e dal Messico, i dazi all’importazione sono debitamente inclusi nei valori di riferimento di cui alla tabella 1. |
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(128) |
La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione per l’approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società. |
3.2.5.1.2. Lavoro (manodopera)
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(129) |
L’ILO pubblica informazioni dettagliate sui salari nel settore industriale brasiliano nel suo complesso. La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche disponibili relative al 2022 per il costo medio del lavoro nel settore chimico in Brasile (77). |
3.2.5.1.3. Energia elettrica
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(130) |
Il prezzo dell’energia elettrica applicato alle società (utilizzatori industriali) in Brasile è pubblicato da Global Petrol Prices. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in CNY/kWh pubblicati nel giugno 2024. |
3.2.5.1.4. Gas naturale
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(131) |
Il prezzo del gas naturale applicato alle società (utilizzatori industriali) in Brasile è pubblicato da Global Petrol Prices. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi del gas naturale per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in CNY/kWh pubblicati nel giugno 2024. |
3.2.5.1.5. Vapore
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(132) |
Il valore di riferimento per il vapore è stato valutato utilizzando il costo del gas naturale espresso in kWh (cfr. considerando 131) e la quantità di gas espressa in kWh necessaria per produrre 1 tonnellata di vapore. A tal fine, la Commissione ha ipotizzato che il vapore acquistato dai produttori esportatori inseriti nel campione da fornitori esterni fosse generato a partire da gas naturale. |
3.2.5.1.6. Spese generali di produzione, SGAV e profitti
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(133) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. |
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(134) |
Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti da questi produttori. Come indicato al considerando 121, la Commissione ha incluso i costi di ricerca e sviluppo nelle spese generali di produzione. La percentuale ottenuta è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni. |
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(135) |
Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari di Dexxos Participacoes S.A. e Prox Do Brasil Produtos Quimicos S.A. per l’anno 2023 estratti dalla banca dati Orbis. |
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(136) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(137) |
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo sono stati appurati in sede di verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto nella tabella 1. |
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(138) |
Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, come spiegato al considerando 134, al costo di fabbricazione esente da distorsioni per giungere a costi di produzione esenti da distorsioni. |
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(139) |
La Commissione ha quindi applicato le percentuali di SGAV e profitti, come indicato al considerando 140. Tali percentuali sono state determinate sulla base del bilancio delle società Dexxos Participacoes S.A. e Prox Do Brasil Produtos Quimicos S.A., come spiegato ai considerando 111 e 112. |
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(140) |
Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 6,65 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 14,62 %. |
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(141) |
Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
3.3. Prezzo all’esportazione
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(142) |
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate, operanti come operatori commerciali. |
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(143) |
Per i produttori esportatori inseriti nel campione che hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
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(144) |
Per i produttori esportatori che hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame tramite società collegate operanti come operatori commerciali, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione in conformità all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. |
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(145) |
A tal riguardo, la giurisprudenza consolidata chiarisce che gli adeguamenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base comprendono i costi sostenuti da un’entità situata al di fuori dell’Unione europea, a condizione che tale entità appaia associata all’importatore o all’esportatore e che i costi in questione siano normalmente sostenuti da un importatore (78). Per quanto riguarda i tipi di costi per i quali possono essere applicati adeguamenti a norma di tale disposizione, la giurisprudenza li equipara alle spese inerenti alle attività svolte dalle società controllate per le vendite, nella misura in cui tali spese riducono l’importo percepito dal fabbricante esportatore e sono di norma sostenute dall’importatore (79). In effetti, nella sentenza Azot il Tribunale ha convenuto con la Commissione che «possono esservi casi in cui i costi sostenuti dagli intermediari prima dell’importazione fanno parte del prezzo all’esportazione effettivamente pagato. In caso contrario, i produttori esportatori potrebbero ricorrere a diversi intermediari collegati stabiliti al di fuori dell’Unione europea per gonfiare artificiosamente i prezzi all’esportazione» (80). Tale approccio è stato confermato dalla Corte di giustizia per perseguire l’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Secondo la Corte di giustizia, tale obiettivo non sarebbe conseguito se un produttore esportatore potesse semplicemente strutturare le sue vendite in modo da garantire il coinvolgimento, prima dell’importazione del prodotto in esame nell’Unione, di un intermediario ad esso associato che si assumerebbe la responsabilità dei costi normalmente sostenuti da un importatore, in modo da aumentare il prezzo all’esportazione effettivamente pagato da quest’ultimo (81). |
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(146) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha osservato che gli operatori commerciali collegati ai produttori esportatori situati nella RPC o in paesi terzi «si sono assunti la responsabilità dei costi [...] normalmente sostenuti da un importatore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, il che giustifica un adeguamento a tale riguardo» (82). Inoltre tali costi fanno parte del prezzo all’esportazione effettivamente pagato, aumentandolo. |
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(147) |
Le SGAV utilizzate ai fini dell’adeguamento si basavano sui dati forniti dalle parti collegate. Per quanto riguarda l’adeguamento per il profitto, per motivi di riservatezza, i dettagli sulla valutazione del margine di profitto applicato hanno potuto essere comunicati solo alla società interessata. |
3.4. Confronto
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(148) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. |
3.4.1. Adeguamenti apportati al valore normale
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(149) |
Come spiegato al considerando 46, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. |
3.4.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
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(150) |
Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: nolo, assicurazione, movimentazione, carico, spese accessorie e altre spese, quali le spese per le prove dei prodotti e le spese di sdoganamento. |
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(151) |
Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito e spese bancarie. |
3.5. Margini di dumping
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(152) |
Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
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(153) |
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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(154) |
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inclusi nel campione. |
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(155) |
Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 392,3 %. |
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(156) |
Nel caso di specie il livello di collaborazione è alto perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano oltre il 95 % delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato, inserita nel campione ed esaminata individualmente, con il margine di dumping più elevato. |
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(157) |
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
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(158) |
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da tre produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(159) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a 60 000 - 65 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base dei dati verificati contenuti nelle risposte dei denuncianti al questionario e nella risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici fornita dal rappresentante legale dei denuncianti, che comprendevano anche i dati pertinenti del terzo produttore dell’Unione, Algry Quimica. Per i motivi illustrati al considerando 183, la Commissione ha fornito un intervallo di valori. |
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(160) |
La CFNA ha asserito che gli essiccatori indipendenti dovrebbero essere considerati produttori di cloruro di colina, in quanto il processo di essiccazione costituisce un’attività di produzione essenziale. |
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(161) |
La Commissione ha respinto tale asserzione per i motivi di seguito indicati. In primo luogo, la Commissione ha osservato che, prima dell’apertura dell’inchiesta, i due essiccatori noti non avevano risposto al modulo per la legittimazione ad agire che la Commissione aveva inviato a tutti i produttori ed essiccatori noti. Inoltre, quando la Commissione ha nuovamente contattato gli essiccatori indipendenti noti nella fase di apertura, solo uno di essi si è manifestato, molto tardi, e si è registrato come parte interessata, senza però collaborare ulteriormente all’inchiesta. Tale parte si è dichiarata un utilizzatore. |
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(162) |
In secondo luogo, secondo quanto indicato nella denuncia e confermato dall’inchiesta, la fase di produzione determinante durante la quale diventa certo l’uso a cui sono destinate le materie prime del cloruro di colina e in cui queste acquisiscono le proprie qualità specifiche è quella illustrata al precedente considerando 26 e che porta alla produzione di cloruro di colina liquido. Per contro, il processo di essiccazione descritto al considerando 27 consiste nella conversione del cloruro di colina dalla sua forma liquida in cloruro di colina solido. Pertanto il processo di essiccazione è molto più semplice e meccanico e non comporta alcuna modifica (significativa) della composizione chimica o degli usi del cloruro di colina. Gli essiccatori convertono pertanto il prodotto oggetto dell’inchiesta da una forma di prodotto a un’altra. |
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(163) |
In terzo luogo, i tre produttori che costituiscono l’industria dell’Unione sono due produttori pienamente integrati che producono cloruro di colina sia liquida che solida e un produttore che produce solo cloruro di colina liquido. Pertanto, anche se gli essiccatori indipendenti acquistassero dai produttori dell’Unione e importassero dalla Cina, i loro dati sulle vendite sarebbero già coperti dal consumo totale determinato e la loro ulteriore inclusione, se da un lato creerebbe un problema di doppio conteggio per quanto riguarda la capacità, la produzione e i volumi delle vendite, dall’altro lato non farebbe altro che aumentare l’occupazione dell’industria dell’Unione. Pertanto, anche se gli essiccatori dovessero essere considerati parte dell’industria dell’Unione, gli indicatori di pregiudizio non sarebbero sostanzialmente diversi, dato l’impatto marginale degli essiccatori indipendenti su tali indicatori. |
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(164) |
La CFNA ha inoltre affermato che la Commissione dovrebbe effettuare un’analisi segmentata del pregiudizio per il cloruro di colina liquido e per il cloruro di colina solido, in quanto ha ritenuto che un’inchiesta collettiva su queste diverse categorie di prodotti non possa riflettere con precisione la situazione effettiva del dumping per ciascuna di esse. |
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(165) |
La Commissione ha osservato che può essere necessaria un’analisi segmentata del pregiudizio: a) quando i prodotti in questione non sono «sufficientemente intercambiabili»; b) «in una situazione particolare caratterizzata da una forte concentrazione delle vendite interne e delle importazioni oggetto di dumping in segmenti distinti, nonché da differenze di prezzo alquanto significative tra tali segmenti»; e c) quando le importazioni sono «concentrate in grandissima parte in uno dei segmenti del mercato» (83). |
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(166) |
A tale riguardo, nell’ambito della presente inchiesta la Commissione ha constatato che i prezzi del cloruro di colina in forma liquida e in forma solida sono comparabili e che i consumatori possono acquistare il prodotto oggetto dell’inchiesta sia in forma liquida che in forma solida, a seconda delle loro esigenze commerciali e in considerazione delle tendenze e degli sviluppi del mercato, a dimostrazione quindi di una sufficiente intercambiabilità tra i due tipi di cloruro di colina. In ragione delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto l’argomentazione della CFNA. |
4.2. Consumo dell’Unione
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(167) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base dei dati sulle vendite dell’UE relativi al cloruro di colina inclusi in una relazione di analisi del mercato fornita nella denuncia (84), aggiornati con i volumi delle vendite verificati dell’industria dell’Unione e utilizzando i dati Eurostat sulle importazioni. La metodologia dettagliata è illustrata in una nota al fascicolo (85). |
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(168) |
Il consumo totale dell’Unione, nonché le quote di mercato e i volumi delle vendite nelle tabelle successive, sono indicati in intervalli di valori per i motivi illustrati al considerando 183. |
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(169) |
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate)
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(170) |
A seguito della ripresa dalla pandemia di COVID-19, dal 2021 al 2022 il consumo dell’Unione è aumentato, per poi diminuire nel 2023 e registrare una lieve ripresa nel periodo dell’inchiesta. |
4.3. Importazioni dal paese interessato
4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
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(171) |
Il cloruro di colina è importato con diversi codici NC, alcuni dei quali comprendono anche altri prodotti. La quota cinese delle importazioni totali di cloruro di colina con i codici doganali pertinenti è stata stabilita sulla base della relativa percentuale nelle importazioni con il codice TARIC 2923 10 00 90, in quanto detto codice riguarda soltanto il cloruro di colina (86). |
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(172) |
Su tale base, le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni e quota di mercato
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(173) |
Nel 2022 le importazioni dalla RPC sono diminuite di 4 000 tonnellate rispetto all’anno precedente, ma hanno registrato un netto aumento, pari a 6 000 tonnellate, nel 2023. Nel periodo in esame la quota di mercato delle esportazioni cinesi ha guadagnato [6-14] punti percentuali rispetto al 2022, passando dal [23 %-26 %] al [32 %-37 %]. |
4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
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(174) |
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni dal paese interessato sulla base dei prezzi delle importazioni con il codice TARIC 2923 10 00 90, che è l’unico codice doganale che comprende soltanto il prodotto oggetto dell’inchiesta. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base dei dati verificati forniti dai produttori esportatori della RPC inseriti nel campione e dai due denuncianti. |
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(175) |
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)
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(176) |
Nel 2022 i prezzi delle importazioni dalla RPC sono quasi raddoppiati a causa degli elevati costi di trasporto, determinando un calo significativo dei volumi delle importazioni dal paese interessato. Grazie a questa circostanza temporanea e alle condizioni favorevoli del mercato, l’industria dell’Unione ha potuto difendere la propria quota di mercato nel 2022. Nel 2023 il prezzo all’importazione si è dimezzato rispetto all’anno precedente, scendendo leggermente al di sotto del livello del 2021. La tendenza al ribasso è proseguita durante il periodo dell’inchiesta, in cui il prezzo all’importazione è diminuito di un ulteriore 7 % rispetto all’anno precedente. Tale diminuzione si spiega con la strategia aggressiva di mercato adottata dagli esportatori cinesi. |
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(177) |
I prezzi cinesi allo sbarco sono rimasti al di sotto dei prezzi dell’industria dell’Unione per tutto il periodo in esame, fatta eccezione per il 2022, quando la Cina è stata colpita da crisi energetiche interne e dalle restrizioni legate alla COVID-19 e le esportazioni di cloruro di colina nell’Unione sono diminuite. |
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(178) |
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
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(179) |
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei denuncianti durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 35 % e il 41 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell’Unione. |
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(180) |
La Commissione ha inoltre considerato altri effetti sui prezzi, in particolare la presenza di una significativa compressione dei prezzi. Come indicato nei considerando 191 e 201, dopo il 2021 l’industria dell’Unione ha registrato un notevole aumento dei costi di produzione unitari, dovuto in particolare a un forte aumento del costo dell’energia e a costi fissi più elevati su base unitaria a causa di un tasso di utilizzo degli impianti inferiore. Prima e durante il periodo dell’inchiesta il prezzo delle importazioni dalla Cina è diminuito notevolmente, mentre i relativi volumi sono aumentati in modo significativo e pertanto l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare il proprio prezzo di vendita per coprire i costi di produzione. Tale contrazione dei prezzi ha determinato una perdita di redditività per l’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. |
4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1. Osservazioni generali
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(181) |
In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
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(182) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. |
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(183) |
La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al relativo questionario. Tali dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. I dati macroeconomici sono forniti in intervalli di valori, in quanto vi sono solo tre produttori dell’Unione del prodotto simile e il terzo produttore è molto piccolo rispetto ai due denuncianti. Quest’ultimo, Algry Química S.L., non ha risposto al questionario, ma ha fornito i dati richiesti per rispondere al questionario sugli indicatori macroeconomici dell’industria dell’Unione nel suo complesso. Pertanto fornendo i dati macroeconomici esatti si consentirebbe a ciascuno dei denuncianti di avere un’ottima visione delle attività dei propri concorrenti diretti. |
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(184) |
La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai due denuncianti. |
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(185) |
Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
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(186) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
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(187) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
4.4.2. Indicatori macroeconomici
4.4.2.1.
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(188) |
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(189) |
Durante il periodo in esame la produzione totale dell’Unione è rimasta stabile tra il 2021 e il 2022. Nel 2023 ha poi registrato una diminuzione significativa di oltre il 25 % e ha continuato a diminuire nel periodo dell’inchiesta. La capacità produttiva dell’industria dell’Unione specifica per il cloruro di colina è rimasta allo stesso livello durante tutto il periodo in esame. |
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(190) |
A causa del netto calo della produzione a fronte di una capacità produttiva invariata, l’utilizzo degli impianti ha seguito lo stesso andamento decrescente della produzione. |
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(191) |
Come conseguenza diretta di quanto osservato ai considerando da 189 a 190, il costo di produzione unitario è aumentato in modo significativo, registrando un incremento complessivo del [20 %-35 %] nel periodo in esame. |
4.4.2.2.
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(192) |
Nel periodo in esame i quantitativi di vendita e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Quantitativi di vendita e quota di mercato
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(193) |
Durante il periodo in esame il quantitativo delle vendite dell’Unione è rimasto stabile nel primo anno, registrando un aumento dell’1 % nel 2022. Nel 2023 il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è diminuito drasticamente del 22 % rispetto all’anno precedente. Tale calo ha coinciso con un forte aumento delle importazioni cinesi, pari a 6 000 tonnellate, e con un calo del consumo del 15 %. Di conseguenza, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita rapidamente, passando dal [65 %-70 %] nel 2021 al [58 %-64 %] nel 2023. Nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha continuato a perdere volumi delle vendite e quota di mercato. |
4.4.2.3.
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(194) |
Il consumo dell’Unione è diminuito del 15 % nel periodo in esame e il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è diminuito di [3-14] punti percentuali, mentre le importazioni dalla RPC sono aumentate di oltre 4 500 tonnellate, ossia del 42 %. |
4.4.2.4.
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(195) |
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività
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(196) |
La forza lavoro dell’industria dell’Unione è rimasta stabile, registrando un lieve aumento nel 2023 e un leggero calo nel periodo dell’inchiesta. Tale evoluzione riflette l’andamento della produzione e delle vendite dell’anno precedente, in quanto la posizione dei lavoratori a tempo determinato è diventata contrattualmente stabile dopo l’andamento positivo della produzione e delle vendite del 2022. |
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(197) |
La produttività ha seguito la riduzione dei quantitativi prodotti, mentre l’occupazione è rimasta stabile; ciò ha determinato un drastico calo della produttività, che è diminuita del 32 % nel periodo in esame. |
4.4.2.5.
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(198) |
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato. |
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(199) |
Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping. |
4.4.3. Indicatori microeconomici
4.4.3.1.
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(200) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai denuncianti ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell’Unione
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(201) |
Nel 2022 il costo di produzione è aumentato del 33 % rispetto all’anno precedente a causa dell’impennata dei prezzi dell’energia e l’industria dell’Unione è stata in grado di riflettere tale aumento dei costi nei suoi prezzi di vendita, che sono aumentati del 39 %. Nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono tuttavia diminuiti del 29 % rispetto al 2022, a fronte di una diminuzione molto più contenuta (6 %) del costo di produzione. Il deterioramento a partire dal 2023 è dovuto a un forte aumento delle importazioni cinesi a basso prezzo dopo un rallentamento nel 2022 (in particolare a causa degli elevati costi di trasporto) e tale aumento delle importazioni cinesi ha infine determinato una contrazione dei prezzi iniziata nel 2023 e aggravata durante il periodo dell’inchiesta. |
4.4.3.2.
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(202) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei denuncianti ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente
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(203) |
Durante il periodo in esame, il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 23 %. L’aumento deriva dal fatto che la produttività è diminuita mentre la forza lavoro è rimasta stabile, come spiegato ai considerando 196 e 197. |
4.4.3.3.
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(204) |
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei denuncianti hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
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(205) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte è diminuito dell’11 %, seguendo la tendenza generale del calo della produzione. Le scorte finali in percentuale della produzione hanno registrato un aumento significativo nel 2023, quando i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sono crollati a seguito del forte aumento delle importazioni cinesi e dell’indebolimento della domanda. |
4.4.3.4.
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(206) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei denuncianti hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(207) |
La Commissione ha stabilito la redditività dell’industria dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Dopo il picco del 2022, la redditività dell’industria dell’Unione si è rapidamente deteriorata e nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha registrato forti perdite. Il calo della redditività e gli altri indicatori finanziari chiave esaminati di seguito sono andati di pari passo con l’aumento delle importazioni cinesi a prezzi bassi e la successiva contrazione dei prezzi da esse causata. |
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(208) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto ha avuto un andamento negativo analogo a quello della redditività, iniziando a diminuire drasticamente nel 2023 per arrivare all’incapacità di autofinanziare le proprie attività nel periodo dell’inchiesta, evidenziando un flusso di cassa negativo con un calo di 98 punti percentuali. |
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(209) |
Durante la maggior parte del periodo in esame gli investimenti netti hanno subito fluttuazioni in linea con il livello della produzione e delle vendite, fatta eccezione per il periodo dell’inchiesta, quando sono aumentati nonostante volumi di vendita inferiori. Una parte significativa degli investimenti effettuati nel periodo dell’inchiesta riguardava la sostituzione programmata e la razionalizzazione delle attrezzature utilizzate per la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(210) |
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Ha seguito l’andamento delle vendite e della redditività, registrando buoni risultati nel 2022 e un notevole deterioramento nel 2023, con un calo dell’87 %. Nel periodo dell’inchiesta l’utile sul capitale investito è diventato negativo, perdendo 351 punti percentuali nel corso dell’intero periodo in esame. |
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(211) |
La capacità dei denuncianti di ottenere capitali è stata influenzata negativamente dal notevole deterioramento del flusso di cassa e della redditività osservato nel periodo in esame. |
4.5. Conclusioni sul pregiudizio
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(212) |
Tutti i principali indicatori di pregiudizio hanno mostrato un andamento negativo a partire dal 2023 e la situazione generale dell’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta. |
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(213) |
La produzione dell’industria dell’Unione è diminuita del 29 % e le vendite nell’Unione sono diminuite del 23 %, superando ampiamente il calo del consumo del 12 %. Allo stesso tempo l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte a un aumento del costo di produzione del [20 %-35 %] e nel periodo dell’inchiesta non è riuscita a rispecchiare nei propri prezzi di vendita nemmeno una parte di tale aumento. Di conseguenza l’industria dell’Unione ha subito forti perdite e il forte deterioramento della sua situazione, in particolare a partire dal 2023, si è rispecchiato anche nello sviluppo di altri indicatori chiave, quali la quota di mercato, la produttività e l’utilizzo degli impianti. |
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(214) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
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(215) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono illustrati di seguito. Le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione, l’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia e il calo dei consumi. |
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
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(216) |
Come indicato al considerando 172, i volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina sono aumentati del 25 % determinando un aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi nell’Unione pari a [6-14] punti percentuali nel periodo in esame. Nello stesso periodo, come indicato nella sezione 4.4.2.2, l’industria dell’Unione non è stata in grado di competere con i produttori esportatori cinesi e il volume delle sue vendite è diminuito del 23 %, mentre la sua quota di mercato si è ridotta di [3-14] punti percentuali. Ciò è avvenuto in un contesto di forte diminuzione del consumo dell’Unione a partire dal 2023, che nel periodo in esame è stata pari al 12 %. |
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(217) |
Come indicato al considerando 179, nel periodo dell’inchiesta i prezzi delle importazioni cinesi erano notevolmente inferiori ai prezzi praticati dall’industria dell’Unione e sono rimasti inferiori anche quando, a partire dal 2023, l’industria dell’Unione ha abbassato i propri prezzi in misura superiore rispetto al lieve calo del costo di produzione, a causa della maggiore presenza di importazioni cinesi a basso prezzo sul mercato dell’Unione. Le importazioni cinesi hanno pertanto determinato una forte contrazione dei prezzi nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, con la conseguenza che nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha registrato forti perdite. |
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(218) |
La Commissione ha pertanto concluso che un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi che erano sensibilmente inferiori ai prezzi dell’Unione e che ne hanno determinato una contrazione, ha causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Importazioni da paesi terzi
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(219) |
Per stabilire i volumi delle importazioni di cloruro di colina da altri paesi terzi, la Commissione ha applicato lo stesso metodo utilizzato per le importazioni dalla Cina e spiegato al considerando 171. Pertanto, per altri paesi terzi, la quota delle importazioni totali di cloruro di colina con i codici doganali pertinenti è stata stabilita sulla base della loro percentuale nelle importazioni con il codice TARIC 2923 10 00 90, in quanto tale codice TARIC riguarda soltanto il cloruro di colina (87). |
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(220) |
Sempre in linea con il metodo utilizzato per quanto riguarda la Cina (cfr. tabella 4), per quanto concerne i prezzi delle importazioni da altri paesi, la Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei prezzi delle importazioni di cloruro di colina con il codice TARIC 2923 10 00 90. |
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(221) |
Nel periodo in esame il volume e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Importazioni da paesi terzi
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(222) |
Secondo le informazioni contenute nella denuncia, il cloruro di colina, oltre che nell’Unione e in Cina, è notoriamente prodotto negli Stati Uniti d’America, in India e in Messico. |
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(223) |
Nel periodo in esame l’India è stata l’unico paese diverso dalla Cina ad avere una quota di mercato costantemente superiore al 2 %. Nel periodo dell’inchiesta ha raggiunto una quota di mercato del [2,3 %-2,9 %]. I prezzi di tali importazioni erano tuttavia notevolmente superiori a quelli della Cina e dell’industria dell’Unione. |
|
(224) |
Le importazioni da altri paesi terzi provenivano principalmente dagli Stati Uniti d’America e dal Vietnam. La loro quota di mercato aggregata ha oscillato intorno al 3 %-4 %, ad eccezione del 2022, quando, a causa della forte domanda nell’Unione e del temporaneo calo delle importazioni dalla Cina, le importazioni dagli Stati Uniti d’America hanno registrato un’impennata. |
5.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
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(225) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 13 Vendite all’esportazione
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(226) |
I prezzi medi di vendita all’esportazione hanno seguito un andamento simile a quello delle vendite sul mercato interno, ma il calo dei prezzi di vendita a partire dal 2023 è stato meno pronunciato di quello osservato sui mercati interni dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, a partire dal 2023 il volume delle vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione, che rappresentava il [32 %-47 %] del volume totale della produzione durante tutto il periodo in esame, ha subito un calo persino maggiore di quello registrato dalle vendite sul mercato dell’Unione (del 37 % rispetto al 23 %). Secondo le informazioni contenute nella denuncia, l’industria dell’Unione ha risentito anche della concorrenza delle importazioni cinesi a basso prezzo nei suoi mercati di esportazione. Ciò dimostra che, nella difficile situazione di mercato dovuta alle importazioni cinesi, l’industria dell’Unione si è concentrata sul mantenimento del maggior numero possibile di quote sul suo mercato più importante in termini di dimensioni, vale a dire il mercato dell’Unione. |
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(227) |
La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione può aver contribuito al pregiudizio riscontrato, in quanto i volumi persi erano significativi. Ciò non ha tuttavia attenuato il nesso di causalità autentico e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio notevole riscontrato. |
5.2.3. Aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia
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(228) |
Nel 2022, a seguito delle turbolenze internazionali dovute all’instabilità geopolitica, il prezzo dell’energia ha registrato un’impennata significativa (88), con un aumento del 35 % rispetto al 2021. Analogamente, il tasso di inflazione è aumentato nel 2022 e nel 2023 (89), determinando un aumento dei prezzi delle materie prime. Tale aumento complessivo dei prezzi ha inciso direttamente sul costo di produzione dei produttori dell’Unione, che ha registrato un aumento del 33 % nel 2022 rispetto all’anno precedente. L’industria dell’Unione ha tuttavia potuto trasferire il notevole aumento dei costi causato da questa impennata dei prezzi delle materie prime e dell’energia aumentando, nello stesso anno, del 39 % il prezzo di vendita agli acquirenti e ha registrato un buon profitto. Successivamente, nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta, i prezzi dell’energia e il costo di produzione del cloruro di colina sono scesi a livelli comparabili a quelli dell’inizio del periodo in esame. |
|
(229) |
La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che l’aumento dei costi di produzione causato dall’impennata dei prezzi dell’energia e delle materie prime nell’Unione, se del caso, non ha contribuito al pregiudizio notevole riscontrato. |
5.2.4. Calo del consumo
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(230) |
Durante il periodo in esame il consumo è diminuito del 12 %. La Commissione ha esaminato se tale calo del consumo arrecasse pregiudizio all’industria dell’Unione. |
|
(231) |
La Commissione ha esaminato attentamente l’andamento del consumo nel periodo in esame e ha constatato che il calo del consumo si è verificato nel 2023 e che in tale anno l’industria dell’Unione stava ancora realizzando un profitto del [6 %-7 %]. È nel periodo dell’inchiesta, quando il consumo è leggermente aumentato, che gli indicatori finanziari dell’industria dell’Unione sono diventati negativi. Allo stesso tempo, le importazioni dalla Cina, già fortemente aumentate nel 2023, hanno continuato ad aumentare di un ulteriore 13 % nel periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha concluso che il calo del consumo può aver contribuito al pregiudizio accertato, ma non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. |
5.2.5. Altri fattori
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(232) |
In questa fase dell’inchiesta la Commissione non ha individuato altri fattori pertinenti che hanno contribuito alla determinazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione né ne è stata informata. |
5.3. Conclusioni sul nesso di causalità
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(233) |
L’analisi di cui sopra mostra che a partire dal 2023 si è registrato un notevole aumento del volume delle importazioni originarie della Cina. Nonostante l’industria dell’Unione abbia abbassato i propri prezzi di vendita a livelli insostenibili, i prezzi bassi di queste importazioni cinesi oggetto di dumping hanno rapidamente portato a una riduzione significativa e continua della sua quota di mercato. Questo ha di conseguenza determinato un grave deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, che ha registrato notevoli perdite nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto stabilito un nesso di causalità autentico e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
|
(234) |
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L’effetto di tali fattori sull’andamento negativo dell’industria dell’Unione è stato tuttavia inesistente o tutt’al più limitato. |
|
(235) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio consiste, tra l’altro, nella perdita di produzione, di vendite, di quota di mercato e di redditività. |
6. LIVELLO DELLE MISURE
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(236) |
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping. |
6.1. Margine di pregiudizio
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(237) |
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. |
|
(238) |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. |
|
(239) |
In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. Poiché la redditività dell’industria dell’Unione è stata influenzata dal forte aumento delle importazioni a prezzi bassi nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire come profitto di base il profitto medio realizzato nei due anni precedenti, quando le importazioni non erano ancora tali da aver ridotto la redditività dell’industria dell’Unione. La media ponderata dei profitti dei due denuncianti nel 2021 e nel 2022 è stata del 7,3 %. |
|
(240) |
Uno dei denuncianti ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni sulla base di piani di investimento e di progetti rinviati dell’industria dell’Unione. Le argomentazioni di tale società in effetti sono state ritenute fondate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, era pari allo 0,1 % per la società interessata, percentuale che è stata aggiunta al suo profitto di base del 7,3 % menzionato nel considerando 239, determinando un profitto di riferimento compreso tra il 7,3 e il 7,4 %. |
|
(241) |
Su tale base, il prezzo non pregiudizievole è di [1 048-1 307] EUR/tonnellata, risultante dall’applicazione del suddetto margine di profitto compreso tra il 7,3 e il 7,4 % al costo di produzione sostenuto dai due denuncianti durante il periodo dell’inchiesta. |
|
(242) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili verificati durante le verifiche in loco, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo di [3,5-4,5] EUR per tonnellata per una delle società interessate. Questa differenza è stata aggiunta al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 241. |
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(243) |
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole di [1 191-1 316] EUR/tonnellata del prodotto simile dell’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 240) al costo di produzione dei due denuncianti durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando quindi gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione ad ogni tipo. |
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(244) |
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai due denuncianti durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione. |
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(245) |
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni (cfr. considerando da 154 a 156).
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7. INTERESSE DELL’UNIONE
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(246) |
Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base. |
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(247) |
La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
7.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(248) |
I due denuncianti hanno collaborato pienamente all’inchiesta, mentre il terzo produttore, Algry Quimica, vi ha collaborato fornendo i dati per completare la risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici. Tutti si sono espressi a favore dell’istituzione di misure. |
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(249) |
Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione subisce un pregiudizio notevole provocato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali importazioni hanno determinato una notevole contrazione dei prezzi, costringendo l’industria dell’Unione a vendere a prezzi inferiori ai costi. Di conseguenza, nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione registrava forti perdite. Inoltre i prezzi delle importazioni cinesi erano notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e l’aumento del volume di tali importazioni ha causato una perdita significativa dei volumi delle vendite e della quota di mercato dell’industria dell’Unione. |
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(250) |
L’istituzione di misure determinerà un aumento dei prezzi all’importazione e ripristinerà condizioni di parità sul mercato dell’Unione. Pertanto si prevede che le misure arresteranno la crescita delle importazioni cinesi a basso prezzo. A sua volta, ciò consentirebbe all’industria dell’Unione di riconquistare quote di mercato e, di conseguenza, volumi delle vendite e di riportare i suoi prezzi di vendita a livelli sostenibili, consentendo inoltre all’industria dell’Unione di procedere con i necessari investimenti programmati. In assenza di misure, le perdite dell’industria dell’Unione aumenteranno, in quanto i volumi e i prezzi attuali delle importazioni cinesi si sono dimostrati fortemente pregiudizievoli. Gli investimenti necessari non potranno più quindi essere effettuati. La spirale al ribasso del calo dei volumi delle vendite e dell’aumento dei costi dell’industria dell’Unione subirà quindi un’accelerazione. Sarà pertanto in gioco la sopravvivenza dell’industria dell’Unione, la cui redditività aveva già raggiunto livelli insostenibili durante il periodo dell’inchiesta. |
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(251) |
La Commissione ha dunque concluso che l’istituzione di misure nei confronti delle importazioni dalla Cina sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
7.2. Interesse degli importatori indipendenti
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(252) |
I due importatori indipendenti che operano nel segmento alimentare, Van Eeghen e Kirsch Pharma GmbH, hanno risposto al questionario. Essi si sono dichiarati contrari all’istituzione di misure. Tuttavia, stando a un esame dei dati da loro forniti, in particolare il fatturato e la redditività dichiarati, in generale e in riferimento al cloruro di colina, nonché il volume (esiguo) dei loro acquisti di cloruro di colina, si presume che l’istituzione delle misure non inciderebbe in maniera sostanziale su alcuno di essi. |
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(253) |
In assenza di ulteriori informazioni fornite dagli importatori indipendenti, alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’istituzione di eventuali misure antidumping non dovrebbe incidere negativamente sulla situazione degli importatori indipendenti. |
7.3. Interesse degli utilizzatori, dei consumatori o dei fornitori
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(254) |
Un utilizzatore si è dichiarato favorevole all’istituzione di misure volte a garantire condizioni di parità nel mercato dell’UE del cloruro di colina. |
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(255) |
L’istituzione di misure volte a ripristinare condizioni di parità garantirà una catena di approvvigionamento stabile del cloruro di colina sul mercato dell’UE a favore degli utilizzatori dell’UE. |
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(256) |
In assenza di ulteriori informazioni fornite dagli utilizzatori, alla luce di quanto precede, la Commissione conclude in via provvisoria che l’istituzione di eventuali misure antidumping non dovrebbe influire negativamente sulla situazione degli utilizzatori. |
7.4. Conclusioni sull’interesse dell’Unione
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(257) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione, in questa fase dell’inchiesta, l’istituzione di misure sulle importazioni di cloruro di colina originario del paese interessato. |
8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
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(258) |
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. |
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(259) |
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni del prodotto originario del paese interessato, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping al considerando 245. L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. |
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(260) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
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(261) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. |
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(262) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». |
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(263) |
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. |
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(264) |
Qualora dopo l’istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse [se del caso, può essere indicata una percentuale, sebbene non sia consigliabile], tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. |
9. REGISTRAZIONE
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(265) |
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(266) |
Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta. |
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(267) |
In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. |
10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
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(268) |
Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. |
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(269) |
Sono pervenute diverse osservazioni. Tali osservazioni non riguardavano tuttavia l’accuratezza dei calcoli, quanto piuttosto le metodologie utilizzate dalla Commissione per determinare i margini di dumping e di pregiudizio. Dette osservazioni saranno quindi prese in esame, unitamente a tutte le altre osservazioni, dopo la pubblicazione delle misure provvisorie. |
11. DISPOSIZIONI FINALI
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(270) |
Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. |
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(271) |
Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina, in ogni forma e di ogni purezza, con o senza supporto, con un tenore minimo, in peso, di cloruro di colina del 30 %, escluso il tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina con numero CAS 72556-74-2, attualmente classificato con i codici NC ex 2923 10 00 , ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 ed ex 3824 99 96 (codici addizionali TARIC di cui al paragrafo 2 e all’allegato del presente regolamento) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
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Società |
Dazio antidumping provvisorio (%) |
Codice addizionale TARIC |
|
Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd., Liaocheng City, Shandong Province, RPC |
120,8 |
89RB |
|
Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd., Liaocheng City, Shandong Province, RPC |
95,4 |
89RC |
|
Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd. Zouping City, Shandong Province, RPC |
95,4 |
89RD |
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Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I |
99,8 |
Cfr. allegato |
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Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese |
120,8 |
89YY |
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di cloruro di colina venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/92.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) GU C/2024/6602, 31.10.2024, ELI : http://data.europa.eu/eli/C/2024/6602/oj.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/92 della Commissione, del 20 gennaio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/92, 21.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/92/oj).
(4) La CFNA rappresenta in questo procedimento i produttori esportatori: Taian Havay Chemicals Co., Ltd., Liaoning Biochem Co., Ltd., Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd. e Shandong FY Feed Technology Co., Ltd.
(5) t24.009637.
(6) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2756.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, del 17 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/1959, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2180, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, del 12 aprile 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100, 13.4.2023, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/752/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, dell’11 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 85, 12.3.2021, pag. 154, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/441).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando 161 e 162; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 89 e 90; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 70.
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 103 a 113; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 46 a 50; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 49.
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 114 a 122; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 51 a 55; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando da 50 a 54. Mentre si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività condotte dall’organizzazione del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o fatto rispettare in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stato segnalato che cellule del partito erano presenti nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, quindi anche ai produttori del prodotto oggetto del riesame e ai fornitori dei loro fattori produttivi.
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 123 a 133; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 56 a 65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando da 55 a 63.
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 134 a 138; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 66 a 69; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 64.
(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 139 a 142; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 71 e 72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 65.
(14) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 143 a 152; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 72 a 81; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 66.
(15) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», del 10 aprile 2024, SWD(2024) 91 final, disponibile all’indirizzo seguente: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=en, come pure la versione precedente del documento: documento di lavoro dei servizi della Commissione «on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», del 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2, disponibile all’indirizzo seguente: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=en.
(16) Cfr. pag. 13 della denuncia (versione consultabile).
(17) Cfr. pagg. 13-15 della denuncia (versione consultabile).
(18) Cfr. pag. 15 della denuncia (versione consultabile).
(19) Cfr. pagg. 15-18 della denuncia (versione consultabile).
(20) Cfr. pagg. 18-23 della denuncia (versione consultabile).
(21) Cfr. pagg. 23-25 della denuncia (versione consultabile).
(22) Cfr.: http://www.aocter.net/about/495351.html (consultato il 16 aprile 2025).
(23) Cfr.: https://www.goldenhighway.com/shengchanjidi-guonei.html (consultato il 17 aprile 2025).
(24) Cfr.: https://www.yinfengbio.cn/ (consultato il 15 aprile 2025).
(25) Cfr.: https://www.sinochem.com/sinochem/guwm/qygk/jj/A031002001001Gone1.html (consultato il 15 aprile 2025).
(26) Cfr.: http://spc.sinopec.com/spc/en/pro_service/main_pro/Chemical_pro/ (consultato il 16 aprile 2025).
(27) Cfr.: https://www.kytl.com/#page6 (consultato il 15 aprile 2025).
(28) Cfr.: https://www.kczg.org.cn/org/orgdetail?id=276602 (consultato il 16 aprile 2025).
(29) Cfr.: http://www.sinochemhx.com/shxschina/ywgl/zycp/A074003001Gone1.html (consultato il 16 aprile 2025).
(30) Cfr.: http://ypc.sinopec.com/ypc/pro_service/pro_presentation/borm/ (consultato il 16 aprile 2025).
(31) Cfr.: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultato il 16 aprile 2025).
(32) Cfr.: https://www.hl-hengsheng.com/Product/2.html (consultato il 16 aprile 2025).
(33) Cfr. la relazione annuale 2024 di Shandong Hualu Hengsheng Co. Ltd., pag. 60, disponibile all’indirizzo seguente: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2025/2025-3/2025-03-29/10821388.PDF (consultato il 16 aprile 2025).
(34) Cfr.: http://www.newsijie.com/chanye/huagong/jujiao/2019/0625/11248363.html (consultato il 16 aprile 2025).
(35) Cfr. articolo 33 della costituzione del PCC e articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese. Cfr. anche relazione, capitolo 3, pagg. da 47 a 50.
(36) Cfr. lo statuto della CPCIF, articolo 3, disponibile all’indirizzo seguente: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consultato il 17 aprile 2025).
(37) Ibidem.
(38) Cfr. lo statuto della CPCIF, articolo 36, disponibile all’indirizzo seguente: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consultato il 17 aprile 2025).
(39) Cfr.: http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661ddbe0980010 (consultato il 17 aprile 2025).
(40) Cfr.: http://www.chinafeed.org.cn/hyzq/ (consultato il 16 aprile 2025).
(41) Cfr.: http://www.chinafeed.org.cn/hyzq/hytl/201912/P020191224420392181435.pdf (consultato il 16 aprile 2025).
(42) Cfr.: https://www.chemball.cn/factory/uza7zr/detail.html (consultato il 16 aprile 2025).
(43) Cfr. la sezione III.8.3 del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035, disponibili all’indirizzo seguente: https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (consultato il 17 aprile 2025).
(44) Cfr.: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (consultato il 17 aprile 2025).
(45) Ibidem, sezione I.3.
(46) Ibidem, sezione III.4.
(47) Cfr. la sezione II.2.4, disponibile all’indirizzo seguente: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml (consultato il 17 aprile 2025).
(48) Cfr.: http://xm.shandong.gov.cn/art/2024/1/4/art_105151_10332205.html?xxgkhide=1 (consultato il 17 aprile 2025).
(49) Ibidem, articolo 3.
(50) Cfr.: http://commerce.shandong.gov.cn/art/2022/8/15/art_21475_10306981.html (consultato il 17 aprile 2025).
(51) Cfr.: http://www.sdskjzx.org.cn/show-2333.html (consultato il 17 aprile 2025).
(52) Cfr.: https://www.sinochem.com/sinochem/guwm/zlzz/ds/A031002002002Gone1.html, (consultato il 17 aprile 2025).
(53) Cfr.: https://www.sinochem.com/sinochem/dzyjj/dj11/A031007001Gone1.html (consultato il 17 aprile 2025).
(54) Cfr.: http://www.sinopecgroup.com/group/gsglc/index.shtml, (consultato il 17 aprile 2025).
(55) Cfr.: http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/041/41878.shtml (consultato il 17 aprile 2025).
(56) Relazione, parte III, capitolo 16.
(57) Ibidem, sezione 16.3.
(58) Cfr. la sezione IV.1.3, disponibile all’indirizzo seguente: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm (consultato il 6 dicembre 2024).
(59) Cfr.: https://www.goldenhighway.com/id49442987.html (consultato il 17 aprile 2025).
(60) Cfr.: http://www.scio.gov.cn/xwfb/dfxwfb/gssfbh/sd_13840/202504/t20250414_890548.html (consultato il 17 aprile 2025).
(61) Cfr.: https://shandong.chinatax.gov.cn/art/2023/8/21/art_23_809595.html (consultato il 18 aprile 2025).
(62) Cfr.: https://cpnn.com.cn/news/dfny/202502/t20250218_1773301.html (consultato il 17 aprile 2025).
(63) Ibidem.
(64) Cfr.: https://www.hl-hengsheng.com/zcxx_dt/378.html (consultato il 17 aprile 2025).
(65) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 153 a 157, regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 82 a 84, e regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 67.
(66) Cfr. la sezione VIII.16, disponibile all’indirizzo seguente: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (consultato il 18 aprile 2025).
(67) Parte I della relazione.
(68) Parte II della relazione.
(69) Cfr. considerando da 8 a 22 del regolamento.
(70) Cfr. considerando da 14 a 17 e da 24 a 30 del regolamento.
(71) Cfr. considerando 33 del regolamento.
(72) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(73) https://rshiny.ilo.org/dataexplorer40/?lang=en&id=BRA_A.
(74) https://www.globalpetrolprices.com/Brazil/.
(75) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(76) Ibidem.
(77) https://rshiny.ilo.org/dataexplorer40/?lang=en&id=BRA_A.
(78) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2024, AO Nevinnomysskiy Azot e AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot»/Commissione europea, C-725/22 P, ECLI:EU:C:2024:217, punti 67 e 72.
(79) Sentenza della Corte di giustizia del 14 marzo 1990, Gestetner Holdings plc/Consiglio e Commissione delle Comunità europee, C-156/87, ECLI:EU:C:1990:116, punto 31.
(80) Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022, AO Nevinnomysskiy Azot e AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot»/Commissione europea, T-865/19, ECLI:EU:T:2022:559, punto 99.
(81) Sentenza della Corte del 7 marzo 2024, AO Nevinnomysskiy Azot e AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot»/Commissione europea, C-725/22 P, ECLI:EU:C:2024:217, punto 66.
(82) Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022, AO Nevinnomysskiy Azot e AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot»/Commissione europea, T-865/19, ECLI:EU:T:2022:559, punto 117.
(83) Causa C-478/21 P, CCCME e a./Commissione, punti da 167 a 169.
(84) Allegato 10 della denuncia (versione consultabile).
(85) Per maggiori dettagli si veda la nota al fascicolo t25.005185.
(86) Ibidem.
(87) Per maggiori dettagli si veda la nota al fascicolo t25.005185.
(88) Fonte: Agenzia internazionale per l’energia – https://www.iea.org/reports/electricity-2025/prices.
(89) Fonte: Banca centrale europea,
https://www.ecb.europa.eu/stats/macroeconomic_and_sectoral/hicp/html/index.en.html.
ALLEGATO
Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione
|
Nome |
Codice addizionale TARIC |
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Liaoning Biochem Co., Ltd |
89RE |
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Be-Long (North) Corporation |
89RF |
|
Shandong Jujia Biotech Co., Ltd |
89RG |
|
Taian Havay Chemicals Co., Ltd |
89RH |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1288/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)