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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1286 |
1.7.2025 |
DECISIONE (UE) 2025/1286 DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2025
che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un accordo su un programma di esperienza per i giovani
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») (1) si applica dal 1o gennaio 2021. È, insieme all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») (2), la pietra angolare delle relazioni bilaterali tra l’Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»). |
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(2) |
Sebbene l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione preveda un coordinamento della sicurezza sociale che favorisce la mobilità delle persone a norma del diritto interno di ciascuna parte e contenga norme sull’ingresso e sul soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali che riguardano solo i casi di soggiorno temporaneo per uno scopo specifico, quali la prestazione di servizi, non tratta direttamente la mobilità in quanto tale, ossia la possibilità per un cittadino di una parte di risiedere o soggiornare nel territorio dell’altra parte. Attualmente, la mobilità tra l’Unione e il Regno Unito è invece disciplinata dalle rispettive norme interne in materia di immigrazione dell’Unione e dei suoi Stati membri e del Regno Unito. Ciò ha determinato una riduzione del numero di persone che esercitano la mobilità tra l’Unione e il Regno Unito. Ha inciso in particolare sulle occasioni per i giovani dell’Unione e del Regno Unito di acquisire esperienza all’estero nel territorio dell’altra parte e di beneficiare di scambi tra giovani e nel campo della cultura, dell’istruzione, della ricerca e della formazione. |
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(3) |
Nel corso del 2023, il Regno Unito si è rivolto a diversi Stati membri con l’intenzione di negoziare accordi bilaterali sulla mobilità dei giovani sul modello del sistema di visti del Regno Unito per la mobilità dei giovani. L’esistenza di disposizioni diverse a livello nazionale si tradurrebbe in una disparità di trattamento tra cittadini dell’Unione. Tale approccio non permetterebbe inoltre di affrontare i principali ostacoli alla mobilità riscontrati dai giovani. |
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(4) |
È pertanto opportuno avviare negoziati in vista della conclusione con il Regno Unito di un accordo integrativo, ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, su un programma di esperienza per i giovani («accordo integrativo»). È opportuno designare la Commissione quale negoziatore dell’Unione. |
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(5) |
È opportuno istituire un comitato specializzato che affronti le questioni oggetto dall’accordo integrativo. |
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(6) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Irlanda ha notificato, con lettera del 3 marzo 2025, che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione. |
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(7) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(8) |
L’accordo integrativo previsto non dovrebbe incidere sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso di cittadini di paesi terzi conformemente all’articolo 79, paragrafo 5, TFUE. A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, la protezione della sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per un accordo su un programma di esperienza per i giovani con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Articolo 2
La Commissione è designata negoziatore dell’Unione.
Articolo 3
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Regno Unito» e conformemente alle direttive contenute nell’addendum della presente decisione, fatte salve eventuali direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. DOMAŃSKI
(1) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.
(2) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1286/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)