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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1266 |
1.7.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/1266 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2025
che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 9 e l’International Financial Reporting Standard 7
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con il regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all’8 settembre 2022. |
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(2) |
Il 18 dicembre 2024 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato talune modifiche all’International Financial Reporting Standard 9 Strumenti finanziari (IFRS 9) e all’International Financial Reporting Standard 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative (IFRS 7) intese ad aiutare le imprese a comunicare meglio gli effetti finanziari dei contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura, spesso strutturati come accordi di compravendita di energia elettrica. |
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(3) |
Le modifiche riguardano le modalità con cui si applicherebbero le esigenze di «uso proprio», consentono la contabilizzazione delle operazioni di copertura se tali contratti sono utilizzati come strumenti di copertura e aggiungono obblighi di informativa volti a consentire agli investitori di comprendere gli effetti di tali contratti sul risultato economico e sui flussi finanziari futuri dell’impresa. |
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(4) |
Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione ha concluso che le modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7 soddisfano le condizioni per l’adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I seguenti Principi contabili di cui all’allegato del regolamento (UE) 2023/1803 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento:
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a) |
l’IFRS 9 Strumenti finanziari; |
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b) |
l’IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative. |
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2026 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 243, 11.9.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj.
(2) Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 settembre 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237, 26.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj).
ALLEGATO
Contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura
Modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7
Modifiche all’IFRS 9 Strumenti finanziari
Sono aggiunti i paragrafi 2.3 A–2.3B, 2.8, 6.10.1–6.10.2, 7.1.15, 7.2.51–7.2.53, B2.7–B2.8 e relativi sottotitoli. È aggiunto un sottotitolo anche prima del paragrafo 2.4. È modificato il paragrafo 2.6. I paragrafi 2.4 e 2.5 non sono modificati, ma sono riportati per agevolare la consultazione.
Capitolo 2 Ambito di applicazione
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2.3 A |
I paragrafi 6.10.1–6.10.2 e B2.7–B2.8 si applicano soltanto ai contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura. I contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura sono contratti che espongono un’entità alla variabilità del volume sottostante di energia elettrica in quanto la fonte di produzione di energia elettrica dipende da condizioni naturali non controllabili (ad esempio, le condizioni meteorologiche). I contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura comprendono sia i contratti per l’acquisto o la vendita di energia elettrica dipendente dalla natura sia gli strumenti finanziari collegati a tale energia elettrica. |
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2.3B |
L’entità non deve applicare per analogia i paragrafi 6.10.1–6.10.2 e B2.7–B2.8 ad altri contratti, elementi o operazioni. |
Contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari.
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2.4. |
Il presente Principio deve essere applicato ai contratti per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per il ricevimento o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall’entità. Tuttavia il presente Principio deve essere applicato ai contratti che l’entità designa come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio conformemente al paragrafo 2.5. |
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2.5. |
I contratti per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, possono essere designati irrevocabilmente come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio anche se sono stati sottoscritti per l’incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall’entità. Questa designazione è possibile solo alla stipula del contratto e se elimina o riduce significativamente un’incoerenza nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla mancata rilevazione di tale contratto in quanto escluso dall’ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafo 2.4). |
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2.6. |
Vi sono diversi modi in cui un contratto per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario può essere regolato tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi includono:
... Un contratto a cui b) o c) sono applicabili non è sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare l’elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall’entità e rientra conseguentemente nell’ambito di applicazione del presente Principio. Altri contratti (compresi i contratti descritti al paragrafo 2.3 A) a cui sia applicabile il paragrafo 2.4 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti e continuino a essere posseduti per il ricevimento o la consegna dell’elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall’entità e conseguentemente se rientrino nell’ambito di applicazione del presente Principio. ... |
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2.8. |
L’entità deve anche applicare i paragrafi B2.7–B2.8 per valutare se i contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura (descritti al paragrafo 2.3 A) sono sottoscritti e continuano a essere posseduti per il ricevimento dell’energia elettrica secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall’entità.
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Capitolo 6 Contabilizzazione delle operazioni di copertura
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6.10 CONTRATTI COLLEGATI ALL’ENERGIA ELETTRICA DIPENDENTE DALLA NATURA
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6.10.1. |
Alcuni contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura sono designati come strumenti di copertura nelle coperture delle operazioni programmate in energia elettrica. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 6.3.7, per tale relazione di copertura l’entità può designare come elemento coperto un importo nominale variabile corrispondente a operazioni programmate in energia elettrica che sia allineato al volume variabile di energia elettrica dipendente dalla natura che si prevede sarà fornito dall’impianto di produzione cui è collegato lo strumento di copertura. A tale relazione di copertura continuano ad applicarsi le altre disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui al presente capitolo. |
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6.10.2. |
Se i flussi finanziari del contratto collegato all’energia elettrica dipendente dalla natura designato come strumento di copertura sono condizionati al verificarsi di un’operazione programmata designata come elemento coperto conformemente al paragrafo 6.10.1, si presume che tale operazione programmata sia altamente probabile come prescritto al paragrafo 6.3.3. |
Capitolo 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
7.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE
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7.1.15. |
Contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura, pubblicato nel dicembre 2024, ha aggiunto i paragrafi 2.3 A–2.3B, 2.8, 6.10.1–6.10.2, 7.2.51–7.2.53 e B2.7–B2.8 e ha modificato il paragrafo 2.6. L’entità deve applicare tali modifiche per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2026 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. |
7.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Disposizioni transitorie per Contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura
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7.2.51. |
L’entità deve applicare i paragrafi 2.3 A–2.3B, 2.8 e B2.7–B2.8 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data della prima applicazione (la data in cui l’entità applica per la prima volta le modifiche). La data della prima applicazione deve intendersi come l’inizio di un esercizio, che potrebbe corrispondere a un periodo di riferimento diverso da un esercizio annuale. L’entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell’applicazione delle presenti modifiche. L’entità è autorizzata a rideterminare esercizi precedenti solo se ciò è possibile senza l’uso di elementi noti successivamente. Se non ridetermina esercizi precedenti, l’entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile alla data della prima applicazione di queste modifiche nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) all’inizio dell’esercizio. |
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7.2.52. |
Se un contratto collegato all’energia elettrica dipendente dalla natura (come descritto al paragrafo 2.3 A) non rientra nell’ambito dell’IFRS 9 per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi B2.7 – B2.8, l’entità è autorizzata, alla data della prima applicazione, a designare irrevocabilmente tale contratto come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio conformemente al paragrafo 2.5. |
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7.2.53. |
L’entità deve applicare prospetticamente i paragrafi 6.10.1–6.10.2 alle nuove relazioni di copertura designate alla data della prima applicazione o successivamente. L’entità è autorizzata, alla data della prima applicazione, a cessare una relazione di copertura in cui un contratto collegato all’energia elettrica dipendente dalla natura (come descritto al paragrafo 2.3 A) sia stato designato come strumento di copertura, se lo stesso strumento di copertura è designato in una nuova relazione di copertura conformemente ai paragrafi 6.10.1–6.10.2.
Appendice B Guida operativa La presente appendice costituisce parte integrante del Principio. AMBITO DI APPLICAZIONE (CAPITOLO 2) ... Contratti per l’acquisto di energia elettrica dipendente dalla natura
Modifiche all’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative Sono aggiunti i paragrafi 5B–5D, 30 A–30C, 44OO–44PP e il sottotitolo prima del paragrafo 30 A. Il paragrafo 5 è riportato per agevolare la consultazione. AMBITO DI APPLICAZIONE ...
RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO ... Altre informazioni integrative ... Contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE ...
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1266/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)