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dell'Unione europea

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Serie L


2025/1265

14.10.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1265 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2025

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo per individuare il principale fattore di rischio di una posizione e per determinare se un’operazione rappresenta una posizione lunga o corta di cui all’articolo 94, paragrafo 3, all’articolo 273 bis, paragrafo 3, e all’articolo 325 bis, paragrafo 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 94, paragrafo 10, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’entità delle operazioni indica il livello di sofisticazione che gli enti dovrebbero assicurare nel calcolo del proprio capitale. Per stabilire se sono autorizzati a utilizzare metodi semplificati per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato e di controparte, gli enti sono tenuti a calcolare l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, all’articolo 273 bis, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 325 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. L’individuazione del principale fattore di rischio di una posizione e, su tale base, la determinazione se un’operazione rappresenta una posizione lunga o corta sono fondamentali per calcolare correttamente l’entità delle operazioni. Data l’importanza di tali calcoli per gli enti piccoli e non complessi, il metodo per individuare il principale fattore di rischio di una posizione e determinare se un’operazione rappresenta una posizione lunga o corta dovrebbe essere proporzionato al grado di complessità dell’ente.

(2)

Il metodo per determinare se un’operazione rappresenta una posizione lunga o corta dovrebbe essere coerente con il metodo per determinare se un’operazione è una posizione lunga o corta per le operazioni di cui all’articolo 277, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e stabilito nel regolamento delegato (UE) 2021/931 della Commissione (2).

(3)

Per ottenere risultati precisi, il metodo per individuare il principale fattore di rischio di una posizione non in derivati dovrebbe basarsi sul calcolo delle sensibilità delta ponderate per il rischio ai fattori di rischio di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezioni 2, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Inoltre, per fini di coerenza, il metodo per individuare il principale fattore di rischio di una posizione dovrebbe essere coerente con il metodo per individuare il fattore di rischio primario e il più significativo fattore di rischio nelle operazioni in derivati di cui al regolamento delegato (UE) 2021/931.

(4)

Il metodo per determinare se un’operazione rappresenta una posizione lunga o corta dovrebbe basarsi sul calcolo della sensibilità delta ponderata per il rischio al principale fattore di rischio. Gli enti che non sono in grado di calcolare la sensibilità delta ponderata per il rischio dovrebbero determinarla valutando la finalità di negoziazione o di copertura dell’operazione.

(5)

È necessario stabilire un metodo semplificato per gli enti piccoli e non complessi che potrebbero non essere in grado di calcolare le sensibilità delta ponderate per il rischio o che potrebbero non essere in grado di utilizzare i metodi per individuare il fattore di rischio primario e il più significativo fattore di rischio nelle operazioni in derivati di cui al regolamento delegato (UE) 2021/931. Tale metodo semplificato dovrebbe essere adatto agli strumenti normalmente negoziati dagli enti piccoli e non complessi. Anche gli enti più grandi dovrebbero avere la possibilità di utilizzare tale metodo semplificato quando negoziano strumenti semplici che rientrano nell’ambito di applicazione dello stesso.

(6)

Il metodo semplificato dovrebbe condurre a risultati coerenti con il metodo delle sensibilità delta ponderate per il rischio. Tuttavia è opportuno introdurre ipotesi di semplificazione per ridurre l’onere di calcolo e operativo a carico degli enti, in particolare nel caso di strumenti denominati in una valuta diversa da quella che gli stessi utilizzano per le segnalazioni. Per tale ragione, nel determinare il principale fattore di rischio gli enti dovrebbero essere autorizzati a non tenere conto del tasso di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta che essi utilizzano per le segnalazioni per le azioni, le obbligazioni e le operazioni in derivati il cui sottostante sarebbe normalmente assegnato alle categorie di rischio di tasso di interesse, rischio di credito, rischio azionario o rischio di posizione in merci.

(7)

Poiché non modificano il loro valore di mercato per effetto di variazioni dei fattori di rischio, le posizioni per cassa nella valuta utilizzata per le segnalazioni non dovrebbero essere prese in considerazione nel determinare l’entità delle operazioni.

(8)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(9)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Metodo per individuare i principali fattori di rischio di una posizione non in derivati

1.   Nell’individuare il principale fattore di rischio di una posizione non in derivati assegnata al portafoglio di negoziazione, gli enti individuano innanzitutto tutti i fattori di rischio di tale posizione che sono le cause principali della sua variazione di valore. A tal fine valutano almeno i fattori di rischio di cui agli articoli da 325 terdecies a 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013. I fattori di rischio individuati dagli enti sono i fattori di rischio della posizione.

2.   Gli enti che conformemente al paragrafo 1 hanno individuato un solo fattore di rischio di una posizione non in derivati assegnata al portafoglio di negoziazione considerano tale fattore di rischio come il principale fattore di rischio di tale posizione.

3.   Gli enti che conformemente al paragrafo 1 hanno individuato più di un fattore di rischio di una posizione non in derivati assegnata al portafoglio di negoziazione individuano il principale fattore di rischio di tale posizione applicando i passaggi seguenti nell’ordine sotto riportato:

a)

per ciascun fattore di rischio individuato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, calcolano le sensibilità al rischio delta conformemente agli articoli 325 novodecies e 325 unvicies del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

utilizzando le sensibilità calcolate conformemente alla lettera a) del presente paragrafo, calcolano le sensibilità ponderate secondo la formula di cui all’articolo 325 septies, paragrafo 6, di tale regolamento;

c)

identificano come il principale fattore di rischio quello corrispondente al valore assoluto più elevato delle sensibilità ponderate calcolate conformemente alla lettera b) del presente paragrafo.

Articolo 2

Metodo per determinare se un’operazione non in derivati rappresenta una posizione lunga o corta nel suo principale fattore di rischio

Nel determinare se una posizione non in derivati rappresenta una posizione lunga o corta nel suo principale fattore di rischio di cui all’articolo 94, paragrafo 3, e all’articolo 325 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti applicano uno tra i metodi seguenti:

a)

calcolano la sensibilità al rischio delta del principale fattore di rischio conformemente all’articolo 325 novodecies del regolamento (UE) n. 575/2013 e identificano l’operazione come:

i)

posizione lunga in tale fattore di rischio se la corrispondente sensibilità al rischio delta è positiva; oppure

ii)

posizione corta in tale fattore di rischio se la corrispondente sensibilità al rischio delta è negativa;

b)

valutano la dipendenza del valore della posizione dal principale fattore di rischio considerando la finalità di negoziazione o di copertura dell’operazione rispetto a tale fattore di rischio e, sulla base di tale valutazione, identificano l’operazione come posizione lunga o corta nel suo principale fattore di rischio.

Articolo 3

Metodo semplificato per individuare il principale fattore di rischio di una posizione non in derivati e per determinare se l’operazione non in derivati rappresenta una posizione lunga o corta nel suo principale fattore di rischio

1.   In deroga agli articoli 1 e 2, gli enti possono individuare il principale fattore di rischio delle posizioni non in derivati di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e determinare se tali posizioni rappresentano posizioni lunghe o corte nel principale fattore di rischio applicando i metodi di cui a tali paragrafi.

2.   Per le obbligazioni che consistono in strumenti di debito a tasso fisso senza caratteristiche di opzionalità, gli enti utilizzano il metodo seguente:

a)

individuano il principale fattore di rischio in funzione della classe di merito di credito e del settore dell’obbligazione di cui all’articolo 325 quintricies del regolamento (UE) n. 575/2013 e della durata residua dell’obbligazione, sulla base di uno tra gli elementi seguenti:

i)

la tabella 1 dell’allegato del presente regolamento, se i flussi di cassa dell’obbligazione non sono funzionalmente dipendenti dai tassi di inflazione;

ii)

la tabella 2 dell’allegato del presente regolamento, se i flussi di cassa dell’obbligazione sono funzionalmente dipendenti dai tassi di inflazione;

b)

se il principale fattore di rischio individuato conformemente alla lettera a) del presente paragrafo è il tasso privo di rischio, tale principale fattore di rischio è espresso nella valuta in cui è denominata l’obbligazione ed è associato a una delle scadenze di cui all’articolo 325 terdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionata per corrispondere il più possibile alla scadenza dell’obbligazione;

c)

se il principale fattore di rischio individuato conformemente alla lettera a) del presente paragrafo è il tasso di differenziale creditizio dell’emittente, tale principale fattore di rischio è il differenziale creditizio dell’emittente dell’obbligazione ed è associato a una delle scadenze di cui all’articolo 325 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionata per corrispondere il più possibile alla scadenza dell’obbligazione;

d)

determinano se la posizione rappresenta una posizione lunga o corta nel suo principale fattore di rischio sulla base di quanto segue:

i)

se il principale fattore di rischio individuato conformemente alle lettere a), b) e c) è il tasso privo di rischio o il tasso di differenziale creditizio dell’emittente, la posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’obbligazione è venduta e una posizione corta se l’obbligazione è acquistata;

ii)

se il principale fattore di rischio individuato conformemente alle lettere a), b) e c) è il tasso di inflazione, la posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’obbligazione è acquistata e una posizione corta se l’obbligazione è venduta.

3.   Per le obbligazioni che consistono in strumenti di debito a tasso variabile senza caratteristiche di opzionalità, gli enti utilizzano il metodo di cui al paragrafo 2. Se invece il principale fattore di rischio individuato conformemente al paragrafo 2, lettera a), è il tasso privo di rischio e la durata residua dell’obbligazione è superiore a un anno, il principale fattore di rischio è il tasso di differenziale creditizio dell’emittente, determinato conformemente al paragrafo 2, lettera c).

4.   Per una posizione in strumenti di capitale, il principale fattore di rischio è il prezzo a pronti degli strumenti di capitale.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’azione è acquistata e una posizione corta se l’azione è venduta.

5.   Per una posizione per cassa in una valuta diversa da quella utilizzata dall’ente per le segnalazioni, il principale fattore di rischio è il tasso di cambio a vista tra la valuta di tale posizione per cassa e la valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se la posizione per cassa è un elemento dell’attivo e una posizione corta se la posizione per cassa è un elemento del passivo.

6.   Per le posizioni in una merce fisica, il principale fattore di rischio è il prezzo a pronti della merce corrispondente al tipo di merce della posizione.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se la merce fisica è un elemento dell’attivo e una posizione corta se la merce fisica è un elemento del passivo.

7.   Per una posizione in un organismo di investimento collettivo (OIC), il principale fattore di rischio è il fattore di rischio corrispondente a tale OIC nella categoria «Altri settori» di cui alla tabella 8 dell’articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se le azioni o quote dell’OIC sono acquistate e una posizione corta se le azioni o quote dell’OIC sono vendute.

8.   Per una posizione in un’operazione di vendita con patto di riacquisto in cui l’ente o la sua controparte trasferisce i titoli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, il principale fattore di rischio è il corrispondente tasso di interesse generico o tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’operazione di vendita con patto di riacquisto è disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto e una posizione corta se l’operazione di vendita con patto di riacquisto è disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo.

Articolo 4

Metodo per individuare i principali fattori di rischio di una posizione in derivati

1.   Nell’individuare il principale fattore di rischio di una posizione in derivati, gli enti individuano innanzitutto:

a)

tutti i fattori di rischio dell’operazione, conformemente all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/931;

b)

se l’operazione presenta uno o più fattori di rischio significativi, conformemente agli articoli 2 e 3 di tale regolamento delegato;

c)

i fattori di rischio significativi dell’operazione e i più significativi tra tali fattori di rischio, conformemente all’articolo 4 di tale regolamento delegato.

2.   Gli enti che conformemente al paragrafo 1 hanno individuato un’operazione in derivati con un solo fattore di rischio significativo considerano tale fattore di rischio come il principale fattore di rischio.

3.   Gli enti che conformemente al paragrafo 1 hanno individuato un’operazione in derivati con più di un fattore di rischio significativo che rientra in una sola categoria di rischio tra quelle di cui all’articolo 277, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 considerano il più significativo fattore di rischio in tale categoria come il principale fattore di rischio.

4.   Gli enti che conformemente al paragrafo 1 hanno individuato un’operazione in derivati con più di un fattore di rischio significativo che rientra in due o più categorie di rischio tra quelle di cui all’articolo 277, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 individuano il principale fattore di rischio avvalendosi di uno dei metodi seguenti:

a)

se hanno individuato fattori di rischio significativi conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, o all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/931, il principale fattore di rischio è il più significativo fattore di rischio oggetto della più elevata maggiorazione per la categoria di rischio tra quelle di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

se hanno individuato fattori di rischio significativi conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/931, il principale fattore di rischio è il più significativo fattore di rischio corrispondente al valore assoluto più elevato delle sensibilità ponderate di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento delegato.

5.   L’ente che applica uno dei metodi di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/931 per calcolare il valore dell’esposizione di una determinata operazione in derivati utilizza lo stesso metodo per individuare il principale fattore di rischio di tale operazione.

Articolo 5

Metodo per determinare se un’operazione in derivati rappresenta una posizione lunga o corta nel suo principale fattore di rischio

Nel determinare se una posizione in derivati rappresenta una posizione lunga o corta nel suo principale fattore di rischio di cui all’articolo 94, paragrafo 3, all’articolo 273 bis, paragrafo 3, e all’articolo 325 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti applicano al principale fattore di rischio dell’operazione uno tra i metodi di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/931.

Articolo 6

Metodo semplificato per individuare il principale fattore di rischio di una posizione in derivati e per determinare se l’operazione in derivati rappresenta una posizione lunga o corta nel suo principale fattore di rischio

1.   In deroga agli articoli 4 e 5, gli enti possono individuare il principale fattore di rischio di una posizione in derivati di cui ai paragrafi da 2 a 17 del presente articolo e determinare se tale posizione rappresenta una posizione lunga o corta nel suo principale fattore di rischio applicando i metodi di cui a tali paragrafi.

2.   Per i contratti future o forward su azioni o su indici azionari, gli enti identificano il principale fattore di rischio rispettivamente come il prezzo a pronti degli strumenti di capitale o il prezzo a pronti dell’indice.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se i contratti future o forward sono acquistati e una posizione corta se i contratti future o forward sono venduti.

3.   Per i contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreements (FRA) in cui una controparte riceve un tasso di interesse variabile e paga un tasso di interesse fisso, gli enti identificano il principale fattore di rischio come il tasso privo di rischio che corrisponde a quanto segue:

a)

la valuta di riferimento nel FRA;

b)

una delle scadenze di cui all’articolo 325 terdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionata per corrispondere il più possibile alla scadenza del FRA.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’ente paga un tasso di interesse fisso e una posizione corta se l’ente riceve un tasso di interesse fisso.

4.   Per i contratti future o forward su obbligazioni che consistono in strumenti di debito a tasso fisso o a tasso variabile senza caratteristiche di opzionalità, gli enti determinano se l’obbligazione è acquistata o venduta nell’ambito di contratti future o forward e, su tale base, individuano il principale fattore di rischio e determinano se la posizione rappresenta una posizione lunga o corta nel suo principale fattore di rischio applicando allo strumento di debito a tasso fisso o a tasso variabile i metodi di cui all’articolo 3, paragrafo 2 o 3, rispettivamente.

5.   Per i contratti future o forward su cambi tra una valuta estera e la valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni, gli enti identificano il principale fattore di rischio come il tasso di cambio a vista tra la valuta estera e la valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se la valuta estera è acquistata e una posizione corta se la valuta estera è venduta.

6.   Per i contratti future o forward su merci, gli enti identificano il principale fattore di rischio come il prezzo a pronti della merce corrispondente a quanto segue:

a)

il tipo di merce specificato nel contratto future o forward;

b)

una delle scadenze di cui all’articolo 325 septdecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionata per corrispondere il più possibile alla scadenza dei contratti future o forward.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se le merci sono acquistate e una posizione corta se le merci sono vendute.

7.   Per le opzioni call o put plain vanilla con un’unica azione sottostante o un unico indice azionario sottostante, gli enti identificano il principale fattore di rischio rispettivamente come il prezzo a pronti degli strumenti di capitale o il prezzo a pronti dell’indice.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’opzione call è acquistata e una posizione corta se l’opzione call è venduta. La posizione è una posizione lunga se l’opzione put è venduta e una posizione corta se l’opzione put è acquistata.

8.   Per le opzioni call o put plain vanilla con un’unica obbligazione sottostante che consiste in uno strumento di debito a tasso fisso, gli enti individuano il principale fattore di rischio applicando all’obbligazione sottostante il metodo di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

Se il principale fattore di rischio determinato conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), è il tasso privo di rischio o il tasso di differenziale creditizio dell’emittente, la posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione corta se l’opzione call è acquistata e una posizione lunga se l’opzione call è venduta, mentre è una posizione corta se l’opzione put è venduta e una posizione lunga se l’opzione put è acquistata.

Se il principale fattore di rischio determinato conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), è il tasso di inflazione, la posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’opzione call è acquistata e una posizione corta se l’opzione call è venduta, mentre è una posizione lunga se l’opzione put è venduta e una posizione corta se l’opzione put è acquistata.

9.   Per le swaption plain vanilla, gli enti individuano il principale fattore di rischio applicando allo swap su tassi di interesse sottostante il metodo di cui al paragrafo 15.

Se la swaption dà il diritto di stipulare un contratto swap su tassi di interesse in cui il titolare dell’opzione riceve un tasso di interesse variabile e paga un tasso di interesse fisso, la posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’ente ha acquistato la swaption e una posizione corta se l’ente ha venduto la swaption.

Se la swaption dà il diritto di stipulare un contratto swap su tassi di interesse in cui il titolare dell’opzione paga un tasso di interesse variabile e riceve un tasso di interesse fisso, la posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’ente ha venduto la swaption e una posizione corta se l’ente ha acquistato la swaption.

10.   Per le opzioni cap e le opzioni floor, gli enti identificano il principale fattore di rischio come il tasso privo di rischio che corrisponde a quanto segue:

a)

la valuta di riferimento nell’opzione cap o nell’opzione floor;

b)

una delle scadenze di cui all’articolo 325 terdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionata per corrispondere il più possibile alla scadenza dell’opzione cap o dell’opzione floor.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’opzione cap è acquistata e una posizione corta se l’opzione cap è venduta. La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’opzione floor è venduta e una posizione corta se l’opzione floor è acquistata.

11.   Per le opzioni call o put plain vanilla con un’unica merce sottostante, gli enti identificano il principale fattore di rischio come il prezzo a pronti della merce corrispondente a quanto segue:

a)

il tipo di merce specificato nel contratto di opzione;

b)

una delle scadenze di cui all’articolo 325 septdecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionata per corrispondere il più possibile alla scadenza dell’opzione.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’opzione call è acquistata e una posizione corta se l’opzione call è venduta. La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’opzione put è venduta e una posizione corta se l’opzione put è acquistata.

12.   Per le opzioni su valute plain vanilla, gli enti identificano il principale fattore di rischio come il tasso di cambio a vista tra la valuta estera e la valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se la valuta estera è acquistata e una posizione corta se la valuta estera è venduta.

13.   Per i credit default swap single-name, gli enti identificano il principale fattore di rischio come il tasso di differenziale creditizio dell’emittente che corrisponde a quanto segue:

a)

l’emittente di riferimento nel contratto swap;

b)

una delle scadenze di cui all’articolo 325 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionata per corrispondere il più possibile alla scadenza dello swap.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se la protezione è acquistata e una posizione corta se la protezione è venduta.

14.   Per gli index credit default swap, gli enti identificano il principale fattore di rischio come il tasso di differenziale creditizio che corrisponde a quanto segue:

a)

l’indice di credito di riferimento nel contratto swap;

b)

una delle scadenze di cui all’articolo 325 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionata per corrispondere il più possibile alla scadenza dello swap.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se la protezione è acquistata e una posizione corta se la protezione è venduta.

15.   Per gli swap su tassi di interesse in cui una controparte riceve un tasso di interesse variabile e paga un tasso di interesse fisso, gli enti identificano il principale fattore di rischio come il tasso privo di rischio che corrisponde a quanto segue:

a)

la valuta di riferimento nel contratto swap;

b)

una delle scadenze di cui all’articolo 325 terdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionata per corrispondere il più possibile alla scadenza dello swap.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’ente paga un tasso di interesse fisso e una posizione corta se l’ente riceve un tasso di interesse fisso.

16.   Per gli swap su indici azionari in cui una controparte riceve il rendimento di un’azione o di un indice azionario e paga un tasso di interesse fisso o variabile, gli enti identificano il principale fattore di rischio rispettivamente come il prezzo a pronti degli strumenti di capitale o il prezzo a pronti dell’indice.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’ente riceve il rendimento dell’azione o dell’indice azionario e una posizione corta se l’ente paga il rendimento di un’azione o di un indice azionario.

17.   Per gli swap su merci in cui una controparte riceve flussi di cassa basati sul prezzo di una merce sottostante e paga un tasso di interesse fisso o variabile, gli enti identificano il principale fattore di rischio come il prezzo a pronti della merce corrispondente a quanto segue:

a)

il tipo di merce specificato nel contratto swap;

b)

una delle scadenze di cui all’articolo 325 septdecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, selezionata per corrispondere il più possibile alla scadenza dello swap.

La posizione nel suo principale fattore di rischio è una posizione lunga se l’ente riceve i flussi di cassa basati sul prezzo di una merce sottostante e una posizione corta se l’ente paga i flussi di cassa basati sul prezzo di una merce sottostante.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2021/931 della Commissione, del 1o marzo 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo per individuare le operazioni in derivati con uno o più fattori di rischio significativi ai fini dell’articolo 277, paragrafo 5, la formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e il metodo per determinare se un’operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio ai fini dell’articolo 279 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), nel metodo standardizzato per il rischio di controparte (GU L 204 del 10.6.2021, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/931/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).


ALLEGATO

Tabella 1

Merito di credito

Set-tore

Sca-denza

inferiore o uguale a 0,375 anni

superiore a 0,375 anni e inferiore o uguale a 0,75 anni

superiore a 0,75 anni e inferiore o uguale a 1,5 anni

superiore a 1,5 anni e inferiore o uguale a 2,5 anni

superiore a 2,5 anni e inferiore o uguale a 4 anni

superiore a 4 anni e inferiore o uguale a 7,5 anni

superiore a 7,5 anni e inferiore o uguale a 12,5 anni

superiore a 12,5 anni e inferiore o uguale a 17,5 anni

superiore a 17,5 anni e inferiore o uguale a 25 anni

superiore a 25 anni

Tutti

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Classi di merito di credito da 1 a 3

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tecnologia, telecomunicazioni

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

 

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso privo di rischio

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Classe di merito di credito 1

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi, classe di merito di credito 1

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Classi di merito di credito da 2 a 3

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi, classi di merito di credito da 2 a 3

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Classi di merito di credito da 4 a 6 e senza rating

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tecnologia, telecomunicazioni

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

 

Altri settori

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

 

Indici di credito quotati in cui la maggioranza dei singoli costituenti sono investment grade

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

 

Indici di credito quotati in cui la maggioranza dei singoli costituenti sono non-investment grade o senza rating

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente


Tabella 2

Merito di credito

Set-tore

Sca-denza

inferiore o uguale a 0,375 anni

superiore a 0,375 anni e inferiore o uguale a 0,75 anni

superiore a 0,75 anni e inferiore o uguale a 1,5 anni

superiore a 1,5 anni e inferiore o uguale a 2,5 anni

superiore a 2,5 anni e inferiore o uguale a 4 anni

superiore a 4 anni e inferiore o uguale a 7,5 anni

superiore a 7,5 anni e inferiore o uguale a 12,5 anni

superiore a 12,5 anni e inferiore o uguale a 17,5 anni

superiore a 17,5 anni e inferiore o uguale a 25 anni

superiore a 25 anni

Tutti

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Classi di merito di credito da 1 a3

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tecnologia, telecomunicazioni

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

 

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Classe di merito di credito 1

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi, classe di merito di credito 1

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Classi di merito di credito da 2 a 3

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi, classi di merito di credito da 2 a 3

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Classi di merito di credito da 4 a 6 e senza rating

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tecnologia, telecomunicazioni

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

 

Altri settori

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

 

Indici di credito quotati in cui la maggioranza dei singoli costituenti sono investment grade

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

Tasso di inflazione

 

Indici di credito quotati in cui la maggioranza dei singoli costituenti sono non-investment grade o senza rating

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente

Tasso di differenziale creditizio dell'emittente


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1265/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)