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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1259

26.6.2025

DECISIONE (UE) 2025/1259 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2025

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di commissione istituita dalla convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale nella sua 28a riunione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 98/249/CE del Consiglio (1), l’Unione ha concluso la convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale (2) («convenzione»), che è entrata in vigore il 25 marzo 1998.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, la commissione istituita dall’articolo 10, paragrafo 1, della convenzione («commissione OSPAR) può adottare decisioni e raccomandazioni conformemente all’articolo 13 della convenzione.

(3)

Nella sua 28a riunione, la commissione OSPAR è chiamata ad adottare decisioni relative alla restrizione di taluni prodotti al fine di impedire il rilascio di plastica nell’ambiente marino e alla gestione delle acque di scarico provenienti dai sistemi di depurazione dei gas di scarico installati a bordo delle navi.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di commissione OSPAR, poiché le misure che quest’ultima dovrà adottare produrranno effetti giuridici ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

(5)

La posizione dell’Unione dovrebbe essere favorevole a tali misure della commissione OSPAR, in quanto queste faciliteranno l’attuazione delle politiche e della legislazione dell’Unione e contribuiranno a prevenire danni all’ambiente marino e alla biodiversità, migliorandone la protezione.

(6)

La presente decisione, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione, riguarda materie che rientrano nella competenza dell’Unione nella misura in cui possono incidere su norme comuni dell’Unione o modificarne la portata. Nel settore delle competenze concorrenti, gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni del diritto dell’Unione o ne modifica la portata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 28a riunione della commissione istituita dall’articolo 10 della convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale («commissione OSPAR») consiste nel sostenere l’adozione delle seguenti misure:

la decisione relativa alla restrizione di taluni prodotti al fine di impedire il rilascio di plastica nell’ambiente marino;

la decisione o la decisione e la raccomandazione relative alla gestione delle acque di scarico provenienti dai sistemi di depurazione dei gas di scarico installati a bordo delle navi.

Articolo 2

In funzione dell’andamento della 28a riunione della commissione OSPAR, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. DZIEMIANOWICZ-BĄK


(1)  Decisione 98/249/CE del Consiglio, del 7 ottobre 1997, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale (GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/249/oj).

(2)   GU L 104 del 3.4.1998, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1998/249/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1259/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)