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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1229

20.6.2025

DECISIONE n. 1/2025 DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del 18 giugno 2025

che formula un'interpretazione dell'articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra [2025/1229]

IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo"), in particolare l'articolo 519, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il periodo di adeguamento di cui all'allegato 38 dell'accordo, durante il quale ciascuna parte concede alle navi dell'altra parte pieno accesso alle proprie acque per pescare, terminerà il 30 giugno 2026.

(2)

A norma dell'articolo 500, paragrafo 1, dell'accordo, che si applicherà dopo il 30 giugno 2026, ciascuna parte è tenuta a concedere alle navi dell'altra parte l'accesso alle attività di pesca nelle proprie acque nelle sottozone CIEM di pertinenza per l'anno in questione, al livello e alle condizioni stabilite nelle consultazioni annuali, purché le parti abbiano concordato i TAC.

(3)

Le parti desiderano garantire, per un periodo di tempo determinato dopo il giugno 2026, il pieno accesso pluriennale alle acque per svolgervi attività di pesca.

(4)

L'articolo 508, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 508, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo conferisce al comitato specializzato per la pesca il potere di adottare decisioni sull'elaborazione di orientamenti a sostegno dell'applicazione pratica dell'articolo 500 dell'accordo. Inoltre, l'articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo conferisce a tale comitato il potere di adottare decisioni in relazione a qualsiasi altro aspetto della cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca.

(5)

È opportuno, in tale contesto, formulare un'interpretazione dell'articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo, per chiarire la base su cui il comitato specializzato per la pesca può adottare tale decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'espressione "cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca" di cui all'articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo va data, unicamente ai fini di tale disposizione, un'interpretazione secondo la quale tale cooperazione comprende l'adozione di una decisione da parte del comitato specializzato per la pesca che preveda il pieno accesso pluriennale alle acque per svolgervi attività di pesca per un periodo di tempo determinato, da ritenersi, ai fini dell'articolo 500, paragrafi 1 e 4, dell'accordo, come il risultato concordato delle consultazioni annuali (anche in caso di accesso a norma dell'articolo 500, paragrafo 5, dell'accordo, nel caso in cui siano fissati TAC provvisori a norma dell'articolo 499 dell'accordo).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles e a Londra, il 18 giugno 2025.

Per il consiglio di partenariato

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

Nick THOMAS-SYMONDS


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1229/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)