European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1227

20.6.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/1227 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2025

sulla modifica dei dazi doganali applicabili alle importazioni di determinate merci originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate da tali paesi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le importazioni dell’Unione di urea e concimi azotati dalla Federazione russa nel 2023 sono state significative, pari a 3,6 milioni di tonnellate, e sono aumentate notevolmente nel 2024 rispetto al 2023. Il livello delle importazioni dell’Unione dalla Federazione russa delle merci agricole contemplate dal presente regolamento («merci agricole interessate») è relativamente basso per la maggior parte di tali merci, ma potrebbe aumentare significativamente qualora persistano le attuali condizioni commerciali.

(2)

Le importazioni dell’Unione dei concimi contemplati dal presente regolamento («concimi interessati») rispecchiano attualmente una situazione di dipendenza economica dalla Federazione russa. Le importazioni delle merci agricole interessate potrebbero inoltre creare una dipendenza economica analoga e aggiuntiva dalla Federazione russa, che nelle circostanze attuali dovrebbe essere evitata e ridotta al fine di proteggere il mercato dell’Unione e salvaguardare la sicurezza alimentare dell’Unione.

(3)

I dazi doganali comuni erga omnes dell’Unione sono i dazi della nazione più favorita attualmente applicati alle importazioni delle merci agricole interessate e dei concimi interessati («merci interessate»). Attualmente tali dazi variano in modo notevole. A seconda delle merci interessate, alcuni dazi sono pari a zero o molto bassi, mentre altri sono così elevati che non vi sono scambi commerciali.

(4)

Il proseguimento delle importazioni dalla Federazione russa delle merci interessate nelle condizioni attuali potrebbe rendere l’Unione vulnerabile ad azioni coercitive da parte della Federazione russa. In particolare, un potenziale aumento delle importazioni delle merci interessate dalla Federazione russa potrebbe perturbare il mercato dell’Unione e avere un impatto negativo sui produttori dell’Unione. È pertanto necessario adottare misure tariffarie adeguate per far fronte alla dipendenza economica attuale e potenziale dell’Unione dalle importazioni delle merci interessate dalla Federazione russa. A tale scopo è opportuno porre fine all’attuale situazione in cui le merci interessate entrano nel mercato dell’Unione a condizioni altrettanto favorevoli di quelle applicate a merci di origini diverse cui è concesso il trattamento della nazione più favorita.

(5)

Attualmente le importazioni dei concimi interessati dalla Federazione russa sono già in aumento e potrebbero aumentare ulteriormente e rapidamente se una produzione supplementare russa fosse riorientata verso l’Unione. Tale potenziale aumento delle importazioni dalla Federazione russa perturberebbe il mercato dell’Unione dei concimi interessati e danneggerebbe i produttori di concimi azotati dell’Unione, che si trovano già in difficoltà a competere con le importazioni dalla Federazione russa perché i prezzi del gas nell’Unione rimangono elevati. La sopravvivenza a lungo termine dell’industria dei concimi azotati dell’Unione è di fondamentale importanza per la sicurezza alimentare dell’Unione, in quanto il settore agricolo dell’Unione necessita dei concimi interessati per produrre alimenti. Affrontare la crescente dipendenza dalle importazioni dei concimi interessati dalla Federazione russa e preservare la sostenibilità di un’industria autonoma dell’Unione dei concimi azotati è pertanto essenziale per garantire e mantenere la sicurezza alimentare dell’Unione. Al fine di evitare una futura dipendenza dalle importazioni di merci agricole dalla Federazione russa è altresì necessario adeguare i livelli tariffari per le merci agricole interessate.

(6)

Le misure tariffarie dovrebbero essere altresì adottate nei confronti della Repubblica di Bielorussia, onde evitare che le importazioni nell’Unione dalla Federazione russa siano dirottate attraverso la Repubblica di Bielorussia, dati gli stretti legami politici ed economici della Repubblica di Bielorussia con la Federazione russa. Tale dirottamento delle importazioni potrebbe accadere se i dazi dell’Unione sulle importazioni di merci dalla Repubblica di Bielorussia restassero invariati.Le importazioni delle merci interessate originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi nell’Unione dovrebbero pertanto essere soggette a dazi doganali più elevati rispetto alle importazioni da altri paesi terzi.

(7)

Le importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia non dovrebbero beneficiare di tariffe più basse nell’ambito dei contingenti tariffari dell’Unione alle condizioni di trattamento della nazione più favorita. Le aliquote ridotte stabilite nei contingenti tariffari dell’Unione per le merci di cui agli allegati del presente regolamento non dovrebbero pertanto applicarsi alle merci originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi nell’Unione.

(8)

L’aumento previsto dei dazi doganali non dovrebbe incidere negativamente sulla sicurezza alimentare mondiale, in quanto l’aumento dei dazi si applica solo alle importazioni nell’Unione e non incide sulle merci interessate se si limitano a transitare attraverso il territorio dell’Unione verso paesi terzi di destinazione finale. Al contrario, l’aumento previsto dei dazi all’importazione nell’Unione potrebbe incrementare le esportazioni delle merci interessate verso paesi terzi e accrescervi la disponibilità degli approvvigionamenti.

(9)

Allo stesso tempo, i concimi svolgono un ruolo significativo per la sicurezza alimentare e per la stabilità finanziaria degli agricoltori dell’Unione. È pertanto necessario garantire un accesso prevedibile e sufficiente ai concimi, a prezzi accessibili per gli agricoltori dell’Unione, il che a sua volta dovrebbe contribuire alla stabilizzazione dei mercati agricoli. Durante un periodo transitorio, la misura proposta stimolerebbe l’aumento della produzione nell’Unione e consentirebbe di rafforzare fonti alternative di approvvigionamento da altri partner internazionali, riducendo al minimo il rischio che i prezzi dei concimi per gli agricoltori dell’Unione aumentino in modo sostanziale. A tal fine la Commissione dovrebbe monitorare attentamente l’evoluzione dei prezzi dei concimi sul mercato dell’Unione. In caso di aumento sostanziale dei prezzi dei concimi, la Commissione dovrebbe valutare la situazione e adottare tutte le misure appropriate per porvi rimedio.

(10)

L’aumento previsto dei dazi doganali è coerente con l’azione esterna dell’Unione in altri settori, come enunciato all’articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE). Lo stato delle relazioni tra l’Unione e la Federazione russa si è notevolmente deteriorato negli ultimi anni, in particolare dal 2022. Tale deterioramento delle relazioni è dovuto alla palese inosservanza del diritto internazionale da parte della Federazione russa e, in particolare, alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina. Dal luglio 2014 l’Unione ha progressivamente imposto misure restrittive sugli scambi con la Federazione russa in risposta alle azioni della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina.

(11)

La Federazione russa è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»). Tuttavia, in virtù delle eccezioni che si applicano a norma dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), in particolare dell’articolo XXI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (eccezioni in materia di sicurezza), l’Unione è attualmente autorizzata a non rispettare l’obbligo di concedere alle merci importate dalla Federazione russa il trattamento della nazione più favorita e all’Unione non è impedito di imporre dazi all’importazione superiori a quelli contenuti nell’elenco degli impegni tariffari dell’Unione sugli scambi di merci, qualora l’Unione ritenga che tali misure siano necessarie per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

(12)

Anche tra l’Unione e la Repubblica di Bielorussia i rapporti si sono deteriorati negli ultimi anni a causa del mancato rispetto del diritto internazionale, delle libertà fondamentali e dei diritti umani da parte della Repubblica di Bielorussia e per via del suo sostegno alla guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina. Dall’ottobre 2020 l’Unione ha progressivamente imposto misure restrittive sugli scambi con la Repubblica di Bielorussia.

(13)

La Repubblica di Bielorussia non è membro dell’OMC. L’Unione non è pertanto tenuta, in virtù dell’accordo OMC, a concedere alle merci provenienti dalla Repubblica di Bielorussia il trattamento della nazione più favorita né altri trattamenti in linea con tale accordo. Gli accordi commerciali vigenti tra l’Unione e la Repubblica di Bielorussia consentono inoltre azioni giustificate sulla base delle clausole di eccezione applicabili, in particolare le eccezioni in materia di sicurezza.

(14)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle modalità di controllo dei volumi di importazione, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(15)

Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno stabilire norme che aumentino i dazi sulle merci interessate con effetto immediato, in primo luogo al fine di conseguire l’obiettivo fondamentale di garantire che le merci interessate originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi non perturbino il mercato dell’Unione per le merci interessate e, in secondo luogo, al fine di attuare la politica commerciale comune e ridurre le importazioni dell’Unione delle merci interessate dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia in risposta al timore che tali importazioni possano incidere negativamente sul mercato interno dell’Unione e compromettere la sicurezza alimentare dell’Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE.

(16)

Al fine di evitare un’ulteriore dipendenza economica dell’Unione dalle importazioni delle merci interessate dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le merci classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencate nell’allegato I importate nell’Unione e originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi sono soggette a un dazio doganale supplementare ad valorem del 50 %, che deve applicarsi in aggiunta all’aliquota della tariffa doganale comune applicabile. Tali merci originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi non sono ammissibili a dazi all’importazione inferiori in caso di quantitativi limitati (contingenti tariffari), qualora tali dazi si applichino in virtù degli obblighi dell’Unione ai sensi dell’accordo OMC o siano aperti dall’Unione ad altro titolo.

2.   Le merci classificate con i codici NC di cui all’allegato II importate nell’Unione e originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi sono soggette a un dazio all’importazione nel modo seguente:

a)

per quanto riguarda le merci di cui al codice NC 3102:

i)

6,5 % ad valorem + 40 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026;

ii)

6,5 % ad valorem + 60 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027;

iii)

6,5 % ad valorem + 80 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2027 al 30 giugno 2028;

iv)

6,5 % ad valorem + 315 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2028;

b)

per quanto riguarda le merci di cui ai codici NC 3105 20, 3105 30, 3105 40, 3105 51, 3105 59 e 3105 90:

i)

6,5 % ad valorem + 45 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026;

ii)

6,5 % ad valorem + 70 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027;

iii)

6,5 % ad valorem + 95 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2027 al 30 giugno 2028;

iv)

6,5 % ad valorem + 430 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2028.

3.   In deroga al paragrafo 2, se i volumi cumulativi delle importazioni delle merci elencate alle lettere a) e b) di tale paragrafo raggiungono le soglie seguenti, la Commissione impone, entro 21 giorni, un dazio al livello indicato rispettivamente al punto iv) della lettera a) o della lettera b) di tale paragrafo per le restanti importazioni di tali merci nel periodo in questione:

a)

2,7 milioni di tonnellate dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026;

b)

1,8 milioni di tonnellate dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027;

c)

0,9 milioni di tonnellate dal 1o luglio 2027 al 30 giugno 2028.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che dispongano le modalità di controllo dei volumi delle importazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

1.   La Commissione monitora i prezzi applicabili nell’Unione delle merci elencate nell’allegato II per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 giugno 2025.

2.   Qualora i livelli dei prezzi delle merci elencate nell’allegato II superino in modo sostanziale i livelli dei prezzi del 2024 durante il periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la situazione e adotta tutte le misure appropriate per porre rimedio a tale incremento dei prezzi. Fra le suddette misure possono figurare, se del caso, una proposta di sospensione temporanea dei dazi per le merci importate da e originarie di paesi diversi dalla Federazione russa o dalla Repubblica di Bielorussia.

Articolo 3

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

In relazione alle merci elencate nell’allegato I, il presente regolamento si applica a decorrere dal 20 luglio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 giugno 2025

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

A. SZŁAPKA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 giugno 2025.

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).


ALLEGATO I

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Codice NC

Descrizione

01

Animali vivi

02

Carni e frattaglie commestibili

04

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

05

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

06

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

Ex 07

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili, eccetto:

0713 10 Piselli (Pisum sativum)

0713 20 Ceci

08

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

09

Caffè, tè, mate e spezie

1004

Avena

1006

Riso

1008 60

Triticale

Ex 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, eccetto il codice NC 1106 10 00

1209

Semi, spore e frutti da sementa

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi, refrigerati, congelati o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

1213

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

13

Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

1404 20

Linters di cotone

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

1503

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1509

Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1510

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515 30

Olio di ricino e sue frazioni

1515 50

Olio di sesamo e sue frazioni

1515 60

Grassi e oli di origine microbica e loro frazioni

1515 90 11

Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

1515 90 21

Olio greggio di semi di tabacco e sue frazioni, per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

1515 90 29

Olio greggio di semi di tabacco e sue frazioni, escluso quello per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

1515 90 31

Olio di semi di tabacco diverso dall’olio greggio, e sue frazioni, per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

1515 90 39

Olio di semi di tabacco diverso dall’olio greggio, e sue frazioni, escluso quello per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

1516 10

Grassi e oli animali e loro frazioni

1516 20 10

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

1516 30

Grassi e oli di origine microbica e loro frazioni

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

1518 00 10

Linossina

1520

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

1522

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

1601

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie, di sangue o di insetti; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue o di insetti

17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

18

Cacao e sue preparazioni

19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante

21

Preparazioni alimentari diverse

22

Bevande, liquidi alcolici e aceti

2301 10

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie, non atti all’alimentazione umana; ciccioli

2302 10

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del granturco

2302 40 02

Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del riso, aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

2302 40 08

Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del riso, diversi da quelli aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

2302 50

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi

2306 90 11

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall’estrazione dell’olio d’oliva, aventi tenore, in peso, di olio d’oliva inferiore o uguale a 3 %

2306 90 19

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall’estrazione dell’olio d’oliva, aventi tenore, in peso, di olio d’oliva superiore a 3 %

2307

Fecce di vino; tartaro greggio

2308 00 11

Vinaccia, anche agglomerata in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominata né compresa altrove, avente un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3  % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %

2308 00 19

Vinaccia, anche agglomerata in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominata né compresa altrove, diversa da quella avente un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3  % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %

2308 00 40

Ghiande di quercia e castagne d’India; residui della spremitura di frutta, diversa dall’uva, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

2309 10

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

2309 90 10

Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

2309 90 33

Preparazioni, comprese le premiscele, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 , ma non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore o uguale a 10 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 35

Preparazioni, comprese le premiscele, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 , ma non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore o uguale a 10 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

2309 90 39

Preparazioni, comprese le premiscele, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 , ma non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore o uguale a 10 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

2309 90 43

Preparazioni, comprese le premiscele, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 e aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e uguale o inferiore a 30 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 49

Preparazioni, comprese le premiscele, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 e aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e uguale o inferiore a 30 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

2309 90 53

Preparazioni, comprese le premiscele, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 e aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 59

Preparazioni, comprese le premiscele, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 e aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

2309 90 70

Preparazioni, comprese le premiscele, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, anche contenenti nicotina, destinati all’inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all’assunzione di nicotina nel corpo umano

2905 43

Mannitolo

2905 44

D-glucitolo (sorbitolo)

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

3502

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine

3503

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

3504

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

3809 10

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

4101

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

4102

Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41

4103

Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalla nota 1 b) e dalla nota 1 c) del capitolo 41

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103

5001

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

5002

Seta greggia (non torta)

5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)

5101

Lane, non cardate né pettinate

5102

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

5103

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

5201

Cotone, non cardato né pettinato

5202

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5203

Cotone, cardato o pettinato

5301

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)


ALLEGATO II

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Codice NC

Descrizione

3102

Concimi minerali o chimici azotati

Ex31 05

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, eccetto:

3105 10 00  — Prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

3105 60 00  — Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1227/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)