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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1227 |
20.6.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/1227 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2025
sulla modifica dei dazi doganali applicabili alle importazioni di determinate merci originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate da tali paesi
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Le importazioni dell’Unione di urea e concimi azotati dalla Federazione russa nel 2023 sono state significative, pari a 3,6 milioni di tonnellate, e sono aumentate notevolmente nel 2024 rispetto al 2023. Il livello delle importazioni dell’Unione dalla Federazione russa delle merci agricole contemplate dal presente regolamento («merci agricole interessate») è relativamente basso per la maggior parte di tali merci, ma potrebbe aumentare significativamente qualora persistano le attuali condizioni commerciali. |
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(2) |
Le importazioni dell’Unione dei concimi contemplati dal presente regolamento («concimi interessati») rispecchiano attualmente una situazione di dipendenza economica dalla Federazione russa. Le importazioni delle merci agricole interessate potrebbero inoltre creare una dipendenza economica analoga e aggiuntiva dalla Federazione russa, che nelle circostanze attuali dovrebbe essere evitata e ridotta al fine di proteggere il mercato dell’Unione e salvaguardare la sicurezza alimentare dell’Unione. |
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(3) |
I dazi doganali comuni erga omnes dell’Unione sono i dazi della nazione più favorita attualmente applicati alle importazioni delle merci agricole interessate e dei concimi interessati («merci interessate»). Attualmente tali dazi variano in modo notevole. A seconda delle merci interessate, alcuni dazi sono pari a zero o molto bassi, mentre altri sono così elevati che non vi sono scambi commerciali. |
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(4) |
Il proseguimento delle importazioni dalla Federazione russa delle merci interessate nelle condizioni attuali potrebbe rendere l’Unione vulnerabile ad azioni coercitive da parte della Federazione russa. In particolare, un potenziale aumento delle importazioni delle merci interessate dalla Federazione russa potrebbe perturbare il mercato dell’Unione e avere un impatto negativo sui produttori dell’Unione. È pertanto necessario adottare misure tariffarie adeguate per far fronte alla dipendenza economica attuale e potenziale dell’Unione dalle importazioni delle merci interessate dalla Federazione russa. A tale scopo è opportuno porre fine all’attuale situazione in cui le merci interessate entrano nel mercato dell’Unione a condizioni altrettanto favorevoli di quelle applicate a merci di origini diverse cui è concesso il trattamento della nazione più favorita. |
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(5) |
Attualmente le importazioni dei concimi interessati dalla Federazione russa sono già in aumento e potrebbero aumentare ulteriormente e rapidamente se una produzione supplementare russa fosse riorientata verso l’Unione. Tale potenziale aumento delle importazioni dalla Federazione russa perturberebbe il mercato dell’Unione dei concimi interessati e danneggerebbe i produttori di concimi azotati dell’Unione, che si trovano già in difficoltà a competere con le importazioni dalla Federazione russa perché i prezzi del gas nell’Unione rimangono elevati. La sopravvivenza a lungo termine dell’industria dei concimi azotati dell’Unione è di fondamentale importanza per la sicurezza alimentare dell’Unione, in quanto il settore agricolo dell’Unione necessita dei concimi interessati per produrre alimenti. Affrontare la crescente dipendenza dalle importazioni dei concimi interessati dalla Federazione russa e preservare la sostenibilità di un’industria autonoma dell’Unione dei concimi azotati è pertanto essenziale per garantire e mantenere la sicurezza alimentare dell’Unione. Al fine di evitare una futura dipendenza dalle importazioni di merci agricole dalla Federazione russa è altresì necessario adeguare i livelli tariffari per le merci agricole interessate. |
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(6) |
Le misure tariffarie dovrebbero essere altresì adottate nei confronti della Repubblica di Bielorussia, onde evitare che le importazioni nell’Unione dalla Federazione russa siano dirottate attraverso la Repubblica di Bielorussia, dati gli stretti legami politici ed economici della Repubblica di Bielorussia con la Federazione russa. Tale dirottamento delle importazioni potrebbe accadere se i dazi dell’Unione sulle importazioni di merci dalla Repubblica di Bielorussia restassero invariati.Le importazioni delle merci interessate originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi nell’Unione dovrebbero pertanto essere soggette a dazi doganali più elevati rispetto alle importazioni da altri paesi terzi. |
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(7) |
Le importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia non dovrebbero beneficiare di tariffe più basse nell’ambito dei contingenti tariffari dell’Unione alle condizioni di trattamento della nazione più favorita. Le aliquote ridotte stabilite nei contingenti tariffari dell’Unione per le merci di cui agli allegati del presente regolamento non dovrebbero pertanto applicarsi alle merci originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi nell’Unione. |
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(8) |
L’aumento previsto dei dazi doganali non dovrebbe incidere negativamente sulla sicurezza alimentare mondiale, in quanto l’aumento dei dazi si applica solo alle importazioni nell’Unione e non incide sulle merci interessate se si limitano a transitare attraverso il territorio dell’Unione verso paesi terzi di destinazione finale. Al contrario, l’aumento previsto dei dazi all’importazione nell’Unione potrebbe incrementare le esportazioni delle merci interessate verso paesi terzi e accrescervi la disponibilità degli approvvigionamenti. |
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(9) |
Allo stesso tempo, i concimi svolgono un ruolo significativo per la sicurezza alimentare e per la stabilità finanziaria degli agricoltori dell’Unione. È pertanto necessario garantire un accesso prevedibile e sufficiente ai concimi, a prezzi accessibili per gli agricoltori dell’Unione, il che a sua volta dovrebbe contribuire alla stabilizzazione dei mercati agricoli. Durante un periodo transitorio, la misura proposta stimolerebbe l’aumento della produzione nell’Unione e consentirebbe di rafforzare fonti alternative di approvvigionamento da altri partner internazionali, riducendo al minimo il rischio che i prezzi dei concimi per gli agricoltori dell’Unione aumentino in modo sostanziale. A tal fine la Commissione dovrebbe monitorare attentamente l’evoluzione dei prezzi dei concimi sul mercato dell’Unione. In caso di aumento sostanziale dei prezzi dei concimi, la Commissione dovrebbe valutare la situazione e adottare tutte le misure appropriate per porvi rimedio. |
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(10) |
L’aumento previsto dei dazi doganali è coerente con l’azione esterna dell’Unione in altri settori, come enunciato all’articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE). Lo stato delle relazioni tra l’Unione e la Federazione russa si è notevolmente deteriorato negli ultimi anni, in particolare dal 2022. Tale deterioramento delle relazioni è dovuto alla palese inosservanza del diritto internazionale da parte della Federazione russa e, in particolare, alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina. Dal luglio 2014 l’Unione ha progressivamente imposto misure restrittive sugli scambi con la Federazione russa in risposta alle azioni della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina. |
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(11) |
La Federazione russa è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»). Tuttavia, in virtù delle eccezioni che si applicano a norma dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), in particolare dell’articolo XXI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (eccezioni in materia di sicurezza), l’Unione è attualmente autorizzata a non rispettare l’obbligo di concedere alle merci importate dalla Federazione russa il trattamento della nazione più favorita e all’Unione non è impedito di imporre dazi all’importazione superiori a quelli contenuti nell’elenco degli impegni tariffari dell’Unione sugli scambi di merci, qualora l’Unione ritenga che tali misure siano necessarie per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza. |
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(12) |
Anche tra l’Unione e la Repubblica di Bielorussia i rapporti si sono deteriorati negli ultimi anni a causa del mancato rispetto del diritto internazionale, delle libertà fondamentali e dei diritti umani da parte della Repubblica di Bielorussia e per via del suo sostegno alla guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina. Dall’ottobre 2020 l’Unione ha progressivamente imposto misure restrittive sugli scambi con la Repubblica di Bielorussia. |
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(13) |
La Repubblica di Bielorussia non è membro dell’OMC. L’Unione non è pertanto tenuta, in virtù dell’accordo OMC, a concedere alle merci provenienti dalla Repubblica di Bielorussia il trattamento della nazione più favorita né altri trattamenti in linea con tale accordo. Gli accordi commerciali vigenti tra l’Unione e la Repubblica di Bielorussia consentono inoltre azioni giustificate sulla base delle clausole di eccezione applicabili, in particolare le eccezioni in materia di sicurezza. |
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(14) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle modalità di controllo dei volumi di importazione, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(15) |
Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno stabilire norme che aumentino i dazi sulle merci interessate con effetto immediato, in primo luogo al fine di conseguire l’obiettivo fondamentale di garantire che le merci interessate originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi non perturbino il mercato dell’Unione per le merci interessate e, in secondo luogo, al fine di attuare la politica commerciale comune e ridurre le importazioni dell’Unione delle merci interessate dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia in risposta al timore che tali importazioni possano incidere negativamente sul mercato interno dell’Unione e compromettere la sicurezza alimentare dell’Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE. |
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(16) |
Al fine di evitare un’ulteriore dipendenza economica dell’Unione dalle importazioni delle merci interessate dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le merci classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencate nell’allegato I importate nell’Unione e originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi sono soggette a un dazio doganale supplementare ad valorem del 50 %, che deve applicarsi in aggiunta all’aliquota della tariffa doganale comune applicabile. Tali merci originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi non sono ammissibili a dazi all’importazione inferiori in caso di quantitativi limitati (contingenti tariffari), qualora tali dazi si applichino in virtù degli obblighi dell’Unione ai sensi dell’accordo OMC o siano aperti dall’Unione ad altro titolo.
2. Le merci classificate con i codici NC di cui all’allegato II importate nell’Unione e originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi sono soggette a un dazio all’importazione nel modo seguente:
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a) |
per quanto riguarda le merci di cui al codice NC 3102:
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b) |
per quanto riguarda le merci di cui ai codici NC 3105 20, 3105 30, 3105 40, 3105 51, 3105 59 e 3105 90:
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3. In deroga al paragrafo 2, se i volumi cumulativi delle importazioni delle merci elencate alle lettere a) e b) di tale paragrafo raggiungono le soglie seguenti, la Commissione impone, entro 21 giorni, un dazio al livello indicato rispettivamente al punto iv) della lettera a) o della lettera b) di tale paragrafo per le restanti importazioni di tali merci nel periodo in questione:
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a) |
2,7 milioni di tonnellate dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026; |
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b) |
1,8 milioni di tonnellate dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027; |
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c) |
0,9 milioni di tonnellate dal 1o luglio 2027 al 30 giugno 2028. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che dispongano le modalità di controllo dei volumi delle importazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 2
1. La Commissione monitora i prezzi applicabili nell’Unione delle merci elencate nell’allegato II per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 giugno 2025.
2. Qualora i livelli dei prezzi delle merci elencate nell’allegato II superino in modo sostanziale i livelli dei prezzi del 2024 durante il periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la situazione e adotta tutte le misure appropriate per porre rimedio a tale incremento dei prezzi. Fra le suddette misure possono figurare, se del caso, una proposta di sospensione temporanea dei dazi per le merci importate da e originarie di paesi diversi dalla Federazione russa o dalla Repubblica di Bielorussia.
Articolo 3
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
In relazione alle merci elencate nell’allegato I, il presente regolamento si applica a decorrere dal 20 luglio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 17 giugno 2025
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(1) Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 giugno 2025.
(2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
ALLEGATO I
ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1
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Codice NC |
Descrizione |
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01 |
Animali vivi |
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02 |
Carni e frattaglie commestibili |
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04 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
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05 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove |
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06 |
Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale |
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Ex 07 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili, eccetto: 0713 10 Piselli (Pisum sativum) 0713 20 Ceci |
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08 |
Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
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09 |
Caffè, tè, mate e spezie |
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1004 |
Avena |
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1006 |
Riso |
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1008 60 |
Triticale |
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Ex 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, eccetto il codice NC 1106 10 00 |
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1209 |
Semi, spore e frutti da sementa |
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1210 |
Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina |
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1211 |
Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi, refrigerati, congelati o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati |
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1212 |
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: |
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1213 |
Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets |
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1214 |
Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets |
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13 |
Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali |
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1401 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) |
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1404 20 |
Linters di cotone |
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1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 |
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1502 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 |
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1503 |
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati |
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1505 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina |
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1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1509 |
Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1510 |
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 |
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1511 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1513 |
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1515 30 |
Olio di ricino e sue frazioni |
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1515 50 |
Olio di sesamo e sue frazioni |
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1515 60 |
Grassi e oli di origine microbica e loro frazioni |
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1515 90 11 |
Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni |
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1515 90 21 |
Olio greggio di semi di tabacco e sue frazioni, per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano |
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1515 90 29 |
Olio greggio di semi di tabacco e sue frazioni, escluso quello per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano |
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1515 90 31 |
Olio di semi di tabacco diverso dall’olio greggio, e sue frazioni, per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano |
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1515 90 39 |
Olio di semi di tabacco diverso dall’olio greggio, e sue frazioni, escluso quello per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano |
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1516 10 |
Grassi e oli animali e loro frazioni |
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1516 20 10 |
Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
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1516 30 |
Grassi e oli di origine microbica e loro frazioni |
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1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
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1518 00 10 |
Linossina |
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1520 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
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1521 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati |
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1522 |
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali |
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1601 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie, di sangue o di insetti; preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
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1602 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue o di insetti |
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17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri |
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18 |
Cacao e sue preparazioni |
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19 |
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria |
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20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante |
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21 |
Preparazioni alimentari diverse |
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22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti |
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2301 10 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie, non atti all’alimentazione umana; ciccioli |
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2302 10 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del granturco |
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2302 40 02 |
Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del riso, aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 % |
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2302 40 08 |
Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del riso, diversi da quelli aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 % |
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2302 50 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi |
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2306 90 11 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall’estrazione dell’olio d’oliva, aventi tenore, in peso, di olio d’oliva inferiore o uguale a 3 % |
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2306 90 19 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall’estrazione dell’olio d’oliva, aventi tenore, in peso, di olio d’oliva superiore a 3 % |
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2307 |
Fecce di vino; tartaro greggio |
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2308 00 11 |
Vinaccia, anche agglomerata in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominata né compresa altrove, avente un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 % |
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2308 00 19 |
Vinaccia, anche agglomerata in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominata né compresa altrove, diversa da quella avente un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 % |
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2308 00 40 |
Ghiande di quercia e castagne d’India; residui della spremitura di frutta, diversa dall’uva, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove |
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2309 10 |
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto |
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2309 90 10 |
Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
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2309 90 33 |
Preparazioni, comprese le premiscele, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 , ma non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore o uguale a 10 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % |
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2309 90 35 |
Preparazioni, comprese le premiscele, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 , ma non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore o uguale a 10 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % |
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2309 90 39 |
Preparazioni, comprese le premiscele, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 , ma non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore o uguale a 10 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % |
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2309 90 43 |
Preparazioni, comprese le premiscele, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 e aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e uguale o inferiore a 30 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % |
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2309 90 49 |
Preparazioni, comprese le premiscele, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 e aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e uguale o inferiore a 30 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % |
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2309 90 53 |
Preparazioni, comprese le premiscele, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 e aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % |
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2309 90 59 |
Preparazioni, comprese le premiscele, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 e aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % |
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2309 90 70 |
Preparazioni, comprese le premiscele, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari |
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24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, anche contenenti nicotina, destinati all’inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all’assunzione di nicotina nel corpo umano |
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2905 43 |
Mannitolo |
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2905 44 |
D-glucitolo (sorbitolo) |
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3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
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3501 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina |
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3502 |
Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine |
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3503 |
Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 |
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3504 |
Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo |
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3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
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3809 10 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee |
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3824 60 |
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
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4101 |
Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate |
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4102 |
Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41 |
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4103 |
Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalla nota 1 b) e dalla nota 1 c) del capitolo 41 |
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4301 |
Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103 |
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5001 |
Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura |
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5002 |
Seta greggia (non torta) |
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5003 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) |
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5101 |
Lane, non cardate né pettinate |
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5102 |
Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati |
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5103 |
Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati |
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5201 |
Cotone, non cardato né pettinato |
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5202 |
Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
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5203 |
Cotone, cardato o pettinato |
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5301 |
Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
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5302 |
Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
ALLEGATO II
ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2
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Codice NC |
Descrizione |
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3102 |
Concimi minerali o chimici azotati |
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Ex31 05 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, eccetto: 3105 10 00 — Prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg 3105 60 00 — Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1227/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)