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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1222 |
20.6.2025 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1222 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2025
che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato VI, parte 3, tabella 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento. |
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(2) |
All’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») sono state trasmesse, a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia, dopo aver considerato le osservazioni ricevute dalle parti interessate, ha adottato i seguenti pareri (2) su dette proposte:
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(3) |
La Commissione ha ricevuto informazioni supplementari dai portatori di interessi che contestavano la valutazione scientifica contenuta nel parere del RAC del 16 marzo 2023 sulla sostanza ossido di diazoto. La Commissione ha valutato tali informazioni supplementari e non le ha ritenute sufficienti per sollevare dubbi sull’analisi scientifica contenuta nei pareri del RAC. |
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(4) |
Alla luce dei pareri del RAC, è opportuno introdurre o aggiornare la classificazione e l’etichettatura armonizzate delle sostanze interessate sulla base della valutazione effettuata in tali pareri e di quella svolta in un secondo momento dalla Commissione. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008. |
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(6) |
Non è necessario prescrivere la conformità immediata alle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, visto che occorre concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni nuove o aggiornate e di vendere le scorte esistenti, nel rispetto degli obblighi normativi preesistenti. Questo periodo di tempo serve anche ai fornitori per adottare i provvedimenti necessari a garantire il mantenimento della conformità ad altri obblighi giuridici a seguito delle modifiche apportate a norma del presente regolamento. Per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente e dare ai fornitori una flessibilità sufficiente, è tuttavia opportuno accordare loro la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate nuove o aggiornate e di adattare l’etichettatura e l’imballaggio di conseguenza, su base volontaria, prima della data di applicazione del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 febbraio 2027.
Tuttavia i fornitori possono classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal presente regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in prociascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj.
(2) I pareri sono consultabili nel seguente sito web: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/.
ALLEGATO
L’allegato VI, parte 3, tabella 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
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1) |
le voci seguenti sono inserite secondo l’ordine dei numeri delle sostanze corrispondenti a ciascuna di esse:
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2) |
Le voci corrispondenti ai numeri delle sostanze 015-012-00-1, 601-027-00-6, 602-025-00-8, 607-231-00-1, 613-044-00-6, 613-045-00-1, 615-008-00-5, 616-145-00-3, 616-211-00-1 e 616-212-00-7 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti voci:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1222/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)