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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1219 |
19.6.2025 |
Traduzione
Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati
LE PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
RICONOSCENDO il valore dell’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie che possono sorgere nel contesto delle relazioni internazionali nonché il valore di un uso ampio e diversificato di tale procedura per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stato.
RICONOSCENDO altresì la necessità di norme in materia di trasparenza per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stato sorte nel quadro di un trattato, affinché in tali arbitrati sia tenuto conto dell’interesse pubblico.
CONVINTE che le norme di trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati, adottate dalla commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale l’11 luglio 2013 («norme di trasparenza UNCITRAL»), entrate in vigore il 1o aprile 2014, potrebbero dare un contributo significativo all’istituzione di un quadro giuridico armonizzato per un’equa ed efficiente risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali.
IN CONSIDERAZIONE del grande numero di trattati già in vigore che prevedono la protezione degli investimenti o degli investitori, come pure l’importanza pratica di promuovere l’applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL agli arbitrati previsti dai trattati in materia di investimenti già conclusi,
IN CONSIDERAZIONE ALTRESÌ dell’articolo 1, paragrafi 2 e 9, delle norme di trasparenza UNCITRAL,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. La presente convenzione si applica agli arbitrati tra un investitore e uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica, intentati in base a un trattato sugli investimenti concluso prima del 1o aprile 2014 («arbitrato tra investitori e Stato»).
2. Per «trattato sugli investimenti» s’intende qualsiasi trattato bilaterale o multilaterale, compreso qualsiasi trattato comunemente denominato accordo di libero scambio, accordo di integrazione economica, accordo quadro sul commercio e gli investimenti o accordo di cooperazione oppure trattato bilaterale in materia di investimenti, che contenga disposizioni relative alla protezione degli investimenti o degli investitori e al diritto degli investitori di ricorrere all’arbitrato nei confronti delle parti del medesimo trattato.
Articolo 2
Applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL
1. Le norme di trasparenza UNCITRAL si applicano a qualsiasi arbitrato tra investitori e Stato, indipendentemente dal fatto che sia stato intentato o meno a norma del regolamento di arbitrato UNCITRAL, in cui il convenuto è una parte che non ha formulato una riserva a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), e la parte attrice è di uno Stato parte che non ha formulato una riserva a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
2. Laddove le norme di trasparenza UNCITRAL non siano applicabili in virtù del paragrafo 1, tali norme si applicano all’arbitrato tra investitori e Stato, indipendentemente dal fatto che sia intentato o meno a norma del regolamento di arbitrato UNCITRAL, in cui il convenuto è una parte che non ha formulato una riserva relativa a tale arbitrato a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, e il ricorrente accetta l’applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL.
3. Laddove le norme di trasparenza UNCITRAL si applicano in virtù dei paragrafi 1 o 2, si applica la versione più recente di tali norme in riferimento alle quali il convenuto non ha formulato una riserva a norma dell’articolo 3, paragrafo 2.
4. L’ultima frase dell’articolo 1, paragrafo 7 delle norme di trasparenza UNCITRAL non si applica agli arbitrati tra investitori e Stato di cui al paragrafo 1.
5. Le parti della presente convenzione convengono che la parte attrice non può invocare la disposizione relativa alla nazione più favorita nell’intento di applicare le norme di trasparenza UNCITRAL di cui alla presente convenzione o, al contrario, di evitarne l’applicazione.
Articolo 3
Riserve
1. Una parte può dichiarare che:
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a) |
non intende applicare la presente convenzione agli arbitrati tra investitori e Stato nel quadro di un trattato di investimento specifico precisando il titolo del trattato e il nome delle parti; |
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b) |
i paragrafi 1e 2 dell’articolo 2 non si applicano agli arbitrati tra investitori e Stato disciplinati da una serie specifica di norme o procedure arbitrali, diverse dal regolamento di arbitrato UNCITRAL, nei quali la parte è convenuta; |
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c) |
il paragrafo 2 dell’articolo 2 non si applica agli arbitrati tra investitori e Stato in cui la parte è convenuta. |
2. Qualora le norme di trasparenza UNCITRAL siano rivedute, una parte può dichiarare, entro sei mesi dall’adozione della revisione, che non applicherà la versione riveduta delle norme.
3. Le parti possono formulare riserve multiple in un unico strumento. In tale strumento, ogni dichiarazione effettuata:
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a) |
in relazione a un trattato sugli investimenti specifico di cui al paragrafo 1, lettera a); |
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b) |
in relazione a un insieme specifico di norme o procedure arbitrali di cui al paragrafo 1, lettera b); |
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c) |
a norma del paragrafo 1, lettera c); oppure |
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d) |
a norma del paragrafo 2; |
costituisce una riserva separata revocabile separatamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 6.
4. Non sono ammesse riserve, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate nel presente articolo.
Articolo 4
Formulazione di riserve
1. Le parti possono formulare riserve in qualsiasi momento, ad eccezione della riserva di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
2. Le riserve formulate all’atto della firma sono subordinate alla conferma al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione. Tali riserve prendono effetto per la parte interessata simultaneamente all’entrata in vigore della presente convenzione.
3. Le riserve formulate al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente convenzione o al momento dell’adesione ad essa prendono effetto per la parte interessata simultaneamente all’entrata in vigore della presente convenzione.
4. Ad eccezione delle riserve formulate da una parte a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, che prendono effetto immediatamente dopo il deposito, una riserva depositata dopo l’entrata in vigore della convenzione prende effetto per la parte interessata dodici mesi dopo la data di deposito.
5. Le riserve e le relative conferme sono depositate presso il depositario.
6. Le parti che formulano una riserva a norma della presente convenzione possono revocarla in qualsiasi momento. Tali revoche devono essere depositate presso il depositario e prendono effetto all’atto del deposito.
Articolo 5
Applicazione agli arbitrati tra investitori e Stato
La presente convenzione e le eventuali riserve o la loro revoca si applicano soltanto agli arbitrati tra investitori e Stato che sono stati intentati dopo la data in cui la convenzione, la riserva o la sua revoca entra in vigore o prende effetto nei confronti di ciascuna parte interessata.
Articolo 6
Depositario
Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato depositario della presente convenzione.
Articolo 7
Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione
1. La presente convenzione è aperta alla firma a) di tutti gli Stati, b) delle organizzazioni regionali d’integrazione economica costituite da Stati e che siano parti di un trattato sugli investimenti il 17 marzo 2015 a Port Louis (Maurizio) e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York.
2. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei suoi firmatari.
3. La presente convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica di cui al paragrafo 1 che alla data dell’apertura alla firma non sono firmatari.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il depositario.
Articolo 8
Partecipazione delle organizzazioni regionali di integrazione economica
1. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica informano il depositario circa i trattati di investimento specifici di cui sono parti, precisando il titolo del trattato e il nome delle parti .
2. Nei casi in cui il numero delle parti è rilevante ai fini della presente convenzione, l’organizzazione regionale di integrazione economica non si annovera come parte insieme agli Stati che la compongono e che sono parti.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. La presente convenzione entra in vigore sei mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Quando uno Stato o un’organizzazione regionale di integrazione economica ratifica, accetta, approva la presente convenzione o vi aderisce dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica sei mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 10
Modifica
1. Ogni parte può proporre una modifica della presente convenzione presentandola al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il segretario generale comunica le proposte di modifica alle parti della presente convenzione, chiedendo loro se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza delle parti che esamini tali proposte e si pronunci in merito. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo delle parti si esprima a favore della convocazione di tale conferenza, il segretario generale la convoca sotto l’egida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La conferenza delle parti si adopera affinché sia raggiunto il consenso per ciascuna modifica. Qualora sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti a un accordo, le modifiche sono adottate in ultima istanza a maggioranza dei due terzi delle parti presenti alla conferenza e votanti.
3. Le modifiche adottate sono presentate dal segretario generale delle Nazioni Unite a tutte le parti per la ratifica, l’accettazione o l’approvazione.
4. Le modifiche adottate entrano in vigore sei mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Quando la modifica entra in vigore, è vincolante per le parti che hanno accettato di esservi soggette.
5. Quando uno Stato o un’organizzazione regionale di integrazione economica ratifica, accetta o approva una modifica già entrata in vigore, tale modifica entra in vigore nei confronti di tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica sei mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
6. Gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica che aderiscono alla convenzione dopo l’entrata in vigore della modifica sono parti della convenzione modificata.
Articolo 11
Denuncia
1. Una parte può denunciare la presente convenzione in qualsiasi momento, indirizzando una notifica formale al depositario. La denuncia prende effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del depositario.
2. La presente convenzione continua a essere di applicazione agli arbitrati tra investitori e Stato intentati prima che la denuncia prenda effetto.
FATTO in unico originale, le cui versioni in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.
IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti plenipotenziari, all’uopo debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente convenzione.
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2025/1219/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)