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2025/1202

20.6.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1202 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2025

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di grafite artificiale in blocchi o cilindri originaria della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

L’8 aprile 2022 la Commissione europea ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese («RPC») in seguito a un’inchiesta antidumping («inchiesta antidumping iniziale»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 23,0 % e il 74,9 % («misure iniziali»).

1.2.   Domanda

(2)

Il 4 settembre 2024 la Commissione ha ricevuto una domanda, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, con la quale veniva chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di sistemi di elettrodi di grafite originari della RPC e di disporre la registrazione delle importazioni di grafite artificiale in blocchi o cilindri originaria della RPC. La domanda è stata presentata dalla European Carbon and Graphite Association («ECGA») («richiedente»).

(3)

La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC nell’Unione iniziata in seguito all’istituzione delle misure iniziali. Nella domanda sono stati forniti elementi di prova del fatto che le esportazioni di sistemi di elettrodi di grafite dalla RPC sono state sostituite in una certa misura dalle esportazioni di grafite artificiale. Questa modificazione appariva derivare da una pratica per la quale non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, vale a dire le operazioni di assemblaggio o di completamento dei pezzi cinesi nell’Unione e la successiva vendita sul mercato dell’Unione dei prodotti simili completati. Gli elementi di prova dimostravano che tali operazioni sono sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping che ha determinato l’istituzione delle misure iniziali, oppure nel periodo immediatamente precedente. La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che il valore dei pezzi originari della RPC era superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto finito e il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione.

(4)

Gli elementi di prova dimostravano inoltre che esistevano pratiche di dumping e che gli effetti riparatori delle misure antidumping iniziali si erano indeboliti in termini sia di quantitativi che di prezzi.

1.3.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

(5)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore, anche dotati di nippli, con un diametro nominale superiore a 350 mm, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 con il codice NC ex 8545 11 00 (codici TARIC 8545 11 00 10 e 8545 11 00 15) e originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame» o «sistemi di elettrodi di grafite»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.

(6)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta relativa alla possibile elusione è costituito da grafite artificiale in blocchi o cilindri con una densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore con un diametro nominale superiore a 350 mm, attualmente classificata con i codici NC ex 3801 10 00 ed ex 3801 90 00 (codici TARIC 3801 10 00 15 e 3801 90 00 80) e originaria della Repubblica popolare cinese («prodotto oggetto dell’inchiesta» o «grafite artificiale»).

(7)

Dall’inchiesta è risultato che i sistemi di elettrodi di grafite prodotti nell’Unione a partire dalla grafite artificiale cinese hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi dei sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese. Essi sono considerati pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base.

1.4.   Apertura

(8)

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, il 18 ottobre 2024 la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2686 della Commissione (3) («regolamento di apertura») e ha disposto la registrazione delle importazioni di grafite artificiale a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base.

1.5.   Periodo dell’inchiesta e periodo di riferimento

(9)

Il periodo dell’inchiesta riguardava il periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2024 («periodo dell’inchiesta»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell’inchiesta per esaminare, tra l’altro, l’asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all’istituzione delle misure iniziali, nonché l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Per il periodo compreso tra il 1o luglio 2023 e il 30 giugno 2024 («periodo di riferimento») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni stessero indebolendo l’effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e di accertare l’esistenza di pratiche di dumping.

1.6.   Inchiesta

(10)

La Commissione ha informato ufficialmente le autorità della Cina, i produttori esportatori noti del paese, l’industria dell’Unione e gli importatori noti dell’Unione in merito all’apertura dell’inchiesta.

(11)

Sul sito web della DG Commercio sono stati messi a disposizione i moduli di richiesta di esenzione per gli importatori dell’Unione e i questionari per i produttori/esportatori della Cina.

(12)

Un solo importatore, JAP INDUSTRIES s.r.o. («JAP»), ha presentato una richiesta di esenzione, che è stata poi verificata durante una visita presso i suoi locali.

(13)

Un solo produttore cinese, Fangda Carbon New Material Co., Ltd., ha risposto al questionario. La Commissione ha utilizzato le informazioni fornite in particolare per effettuare un controllo incrociato dei flussi commerciali provenienti dalla Cina.

(14)

I servizi della Commissione hanno inviato un questionario alla European Carbon and Graphite Association, con il quale hanno chiesto informazioni riguardanti la produzione totale, la capacità produttiva totale, l’utilizzo degli impianti, le vendite totali, le vendite vincolate, l’uso vincolato e le esportazioni dei produttori dell’Unione. Il richiedente, la European Carbon and Graphite Association, ha risposto al questionario relativo ai macroindicatori.

(15)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base e l’elaborazione delle conclusioni sulla base dei dati disponibili.

(16)

Il 5 novembre 2024 si è tenuta un’audizione con JAP.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(17)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, per valutare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati in successione gli elementi seguenti:

a)

se vi sia stata una modificazione della configurazione degli scambi tra la Cina e l’Unione;

b)

se tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio;

c)

se sia provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta; e

d)

se vi siano elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame.

(18)

Dato che gli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda indicavano l’esistenza di operazioni di assemblaggio o di completamento nell’Unione, la Commissione ha analizzato specificamente se fossero soddisfatti i criteri stabiliti all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, in particolare:

a)

se le operazioni di assemblaggio fossero iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi utilizzati fossero originari del paese soggetto alle misure; e

b)

se il valore dei pezzi fosse uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto dei pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento fosse superiore al 25 % del costo di produzione; e

c)

se gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore fossero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta e se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari.

2.2.   Risultati dell’inchiesta

2.2.1.   Livello di collaborazione

(19)

Come osservato al considerando 12, un solo importatore di grafite artificiale nell’Unione ha presentato richiesta di esenzione e ha collaborato per l’intero corso dell’inchiesta. Le importazioni di tale società rappresentavano il 4,8 % (4) delle importazioni totali nell’Unione di grafite artificiale dalla RPC durante il periodo di riferimento, il che costituisce uno scarso livello di collaborazione. Dato lo scarso livello di collaborazione, le conclusioni si sono basate sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento antidumping di base.

2.2.2.   Modificazione della configurazione degli scambi

(20)

La tabella 1 evidenzia l’andamento delle importazioni di sistemi di elettrodi di grafite dalla RPC verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta.

Tabella 1

Importazioni di sistemi di elettrodi di grafite nell’Unione nel periodo dell’inchiesta  (5) (in tonnellate)

 

2021

2022

2023

PR

Cina

25 199

23 965

15 760

16 541

Indice (base = 2021)

100

95

63

66

Altri paesi terzi

15 108

13 212

10 158

11 639

Indice (base = 2021)

100

87

67

77

Totale delle importazioni

40 307

37 177

25 918

28 180

Quota delle importazioni dalla Cina (% rispetto al totale delle importazioni)

63

64

61

59

Quota delle importazioni dalla Cina (% rispetto alle importazioni da altri paesi terzi)

167

181

155

142

Fonte:

Eurostat

(21)

La tabella 1 evidenzia che il volume delle importazioni di sistemi di elettrodi di grafite dalla RPC è diminuito, passando da 25 199 tonnellate nel 2021 a 16 541 tonnellate nel periodo di riferimento. Il volume delle importazioni ha registrato un calo del 37 % tra il 2021 e il 2023, seguito da un aumento del 3 % tra il 2023 e il periodo di riferimento. Di conseguenza, nel periodo dell’inchiesta il volume delle importazioni di sistemi di elettrodi di grafite dalla RPC è diminuito del 34 %. Tale diminuzione ha coinciso con l’istituzione delle misure iniziali nell’aprile 2022. Anche la quota delle importazioni dalla RPC è diminuita rispetto sia al totale delle importazioni (dal 63 % al 59 % tra il 2021 e il periodo di riferimento) che alle importazioni da altri paesi terzi (dal 167 % al 142 %).

(22)

La tabella 2 evidenzia l’andamento delle importazioni di grafite artificiale dalla RPC verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

Tabella 2

Importazioni di grafite artificiale nell’Unione nel periodo dell’inchiesta  (6) (in tonnellate)

 

2021

2022

2023

PR

Cina

80 039

114 625

132 978

118 884

Indice (base = 2021)

100

143

166

149

Fonte:

Eurostat

(23)

Il principale fattore produttivo per la produzione di sistemi di elettrodi di grafite è la grafite artificiale. La tabella 2 evidenzia che le importazioni di grafite artificiale dalla RPC nell’Unione sono aumentate, passando da 80 039 tonnellate nel 2021 a 118 884 tonnellate nel periodo di riferimento. Tra il 2021 e il 2022 le importazioni hanno registrato un incremento del 43 %, raggiungendo 114 625 tonnellate. Questa tendenza al rialzo è proseguita nel 2023, con un picco delle importazioni pari a 132 978 tonnellate. Tra il 2023 e il periodo di riferimento i volumi delle importazioni sono scesi a 118 884 tonnellate. Complessivamente i volumi delle importazioni di grafite artificiale dalla RPC sono aumentati del 49 % nel periodo dell’inchiesta.

(24)

I codici NC 3801 10 00 e 3801 90 00 , con cui è classificata la grafite artificiale, comprendono anche altri prodotti, in particolare materiali utilizzati nella produzione di batterie.

(25)

Esistono differenze tra le forme di grafite artificiale utilizzate per produrre elettrodi di grafite e quelle utilizzate per altre applicazioni, in particolare per la produzione di batterie. La grafite artificiale utilizzata per produrre elettrodi di grafite ha la forma e la consistenza di blocchi o cilindri duri, mentre per altre applicazioni sono utilizzate forme in polvere o in pasta. Inoltre le dimensioni di un blocco di grafite artificiale corrispondono approssimativamente alle dimensioni di un elettrodo di grafite. Come descritto nella sezione 1.3, dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta di cui a tale sezione deriva che l’inchiesta è limitata alla grafite artificiale utilizzata per produrre elettrodi di grafite.

(26)

Il richiedente ha riferito che i codici applicabili della nomenclatura combinata (NC) a 8 e 10 cifre delle importazioni in Polonia e in Ungheria a quanto pare comprendono anche alcuni materiali utilizzati nella produzione di batterie. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha analizzato i dati sulle importazioni escludendo le importazioni in Polonia e in Ungheria, gli Stati membri che negli ultimi anni hanno importato con lo stesso codice NC la maggiore quantità di prodotti destinati alla produzione di batterie.

Tabella 3

Importazioni di grafite artificiale nell’Unione, escluse la Polonia e l’Ungheria, nel periodo dell’inchiesta  (7) (in tonnellate)

 

2021

2022

2023

PR

Cina

27 862

49 624

43 723

40 250

Indice (base = 2021)

100

178

157

144

Fonte:

Eurostat

(27)

La tabella 3 evidenzia che il volume delle importazioni di grafite artificiale dalla RPC nell’Unione, escluse la Polonia e l’Ungheria, è aumentato, passando da 27 862 tonnellate nel 2021 a 40 250 tonnellate nel periodo di riferimento. Le importazioni sono aumentate del 78 % tra il 2021 e il 2022, per poi scendere a 43 723 tonnellate nel 2023 e quindi diminuire ulteriormente fino a 40 250 tonnellate nel periodo di riferimento. Nel complesso le importazioni sono aumentate del 44 % nel periodo dell’inchiesta. Tale aumento ha coinciso con l’istituzione delle misure iniziali nell’aprile 2022.

(28)

La diminuzione delle esportazioni di sistemi di elettrodi di grafite dalla RPC verso l’Unione, illustrata nella tabella 1, unitamente al considerevole aumento delle esportazioni di grafite artificiale dalla RPC verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta, evidenziato nella tabella 2 e nella tabella 3, che è indicativo di una sostituzione (cfr. considerando 33), hanno costituito una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base.

2.2.3.   Pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio

(29)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base prevede che la modificazione della configurazione degli scambi derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono, tra l’altro, l’assemblaggio di pezzi o le operazioni di completamento a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base.

(30)

La grafite artificiale è considerata un prodotto semilavorato, che viene ulteriormente trasformato in prodotti finiti come i sistemi di elettrodi di grafite. Questa ulteriore trasformazione della grafite artificiale in sistemi di elettrodi di grafite rientra nella nozione di «operazione di completamento» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base.

(31)

Dall’inchiesta è emerso che la grafite artificiale veniva importata dalla RPC nell’Unione per essere ulteriormente trasformata in sistemi di elettrodi di grafite. L’inchiesta ha inoltre stabilito che il valore della grafite artificiale dalla RPC era superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi dei sistemi di elettrodi di grafite (dal 95 % al 100 %) e che il valore aggiunto nell’operazione di ulteriore trasformazione era notevolmente inferiore al 25 % del costo di produzione (8) (dall’1 % al 10 %).

(32)

L’inchiesta non ha rivelato alcuna giustificazione economica della modificazione della configurazione degli scambi descritta nella sezione 2.2.2 oltre all’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale e alla successiva istituzione delle misure iniziali.

(33)

Pertanto le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento antidumping di base erano soddisfatte.

2.2.4.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio

(34)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta avessero indebolito, in termini sia di quantitativi che di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore.

(35)

Per quanto riguarda i quantitativi, le importazioni dalla RPC nell’Unione di grafite artificiale utilizzata per essere ulteriormente trasformata in sistemi di elettrodi di grafite rappresentavano circa il 28 % del consumo dell’Unione durante il periodo di riferimento. Il consumo di sistemi di elettrodi di grafite nell’Unione è stato stimato a 142 817 tonnellate (9). Il volume delle importazioni è stato quindi considerato significativo.

(36)

Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole dei sistemi di elettrodi di grafite stabilito nell’inchiesta antidumping iniziale, adeguato per tenere conto dell’inflazione in base all’indice armonizzato dei prezzi al consumo della Banca centrale europea (10), con la media ponderata dei prezzi cif all’esportazione della grafite artificiale determinati sulla base delle statistiche di Eurostat, opportunamente adeguati per tenere conto della trasformazione e dei profitti. Dal confronto dei prezzi è emerso che i prezzi delle importazioni dalla Cina erano inferiori di oltre il 170 % a quelli dell’Unione.

(37)

La Commissione ha quindi concluso che l’effetto riparatore delle misure in vigore risultava indebolito in termini sia di quantitativi che di prezzi.

2.2.5.   Elementi di prova dell’esistenza del dumping

(38)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato anche se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per il prodotto simile.

(39)

A tal fine la Commissione ha confrontato i prezzi medi all’esportazione dei sistemi di elettrodi di grafite durante il periodo di riferimento, basati sulle statistiche di Eurostat sulle importazioni di grafite artificiale, escluse le importazioni in Polonia e in Ungheria, e adeguati per tenere conto del costo dell’ulteriore trasformazione in sistemi di elettrodi di grafite, con il valore normale determinato per la Cina nell’inchiesta antidumping iniziale (11), adeguato per tenere conto dell’inflazione. Seguendo il metodo stabilito nella domanda, la Commissione ha utilizzato come riferimento l’aumento del tasso di inflazione in Messico (12), il paese rappresentativo nell’inchiesta iniziale.

(40)

Dal confronto tra i prezzi all’esportazione e i valori normali precedentemente determinati nell’inchiesta antidumping iniziale per il prodotto simile, stabiliti e adeguati come descritto al considerando 39, sono emersi elementi di prova dell’esistenza del dumping durante il periodo di riferimento, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base.

3.   MISURE

(41)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di sistemi di elettrodi di grafite originari della RPC era oggetto di elusione mediante l’importazione di grafite artificiale.

(42)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore alle importazioni dalla RPC nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(43)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento antidumping di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 per «tutte le altre società», ossia un dazio antidumping definitivo del 74,9 % applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto.

(44)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi su tali importazioni registrate del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità delle risultanze della presente inchiesta.

4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

(45)

Un importatore di grafite artificiale ha chiesto l’esenzione dall’estensione delle misure.

(46)

A norma dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato se il richiedente risultasse coinvolto nella pratica di elusione riscontrata nel presente caso.

(47)

Nello specifico, dal confronto tra i valori normali determinati come spiegato al considerando 39 e i prezzi di JAP Industries nell’Unione non sono emersi elementi di prova dell’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo di riferimento. L’inchiesta ha altresì evidenziato che le vendite di sistemi di elettrodi di grafite da parte di JAP Industries all’interno dell’Unione sono notevolmente diminuite durante il periodo dell’inchiesta. Inoltre i prezzi di JAP Industries erano significativamente più elevati rispetto ai prezzi cinesi, anche una volta inclusi i dazi antidumping istituiti sui sistemi di elettrodi di grafite cinesi. Di conseguenza, si è constatato che JAP non ha partecipato alla pratica di elusione riscontrata nel caso di specie.

(48)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la richiesta di esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base dovrebbe essere accolta per JAP.

5.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(49)

Il 25 aprile 2025 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno condotto alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni.

(50)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, un produttore esportatore cinese, Fangda Carbon New Material Co. Ltd, ha sostenuto che i dazi estesi non dovrebbero essere fissati all’aliquota residua, precisando che le aliquote dovrebbero invece riflettere quelle stabilite durante l’inchiesta iniziale e che le importazioni delle società che hanno collaborato all’inchiesta iniziale e hanno beneficiato di aliquote individuali o medie ponderate dovrebbero essere soggette allo stesso rispettivo livello di dazi e non al dazio residuo applicabile ad altre società.

(51)

La Commissione ha espresso disaccordo. L’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento antidumping di base consente alla Commissione di estendere i dazi a un livello non superiore al dazio antidumping residuo istituito a norma dell’articolo 9, paragrafo 5. Nel presente caso le parti interessate non hanno presentato argomentazioni valide per spiegare il motivo per cui la Commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale a tale riguardo, dovrebbe fissare il dazio applicabile a un livello inferiore al dazio residuo. Di conseguenza la Commissione ha agito conformemente al quadro giuridico applicabile. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(52)

Analogamente, Fangda Carbon ha sostenuto che la Commissione non ha suffragato adeguatamente la sua determinazione del valore aggiunto. Ha inoltre affermato che la Commissione non ha chiarito se i prodotti non rientranti nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta, ma classificati con codici NC simili, fossero stati inclusi nel confronto dei prezzi e se i dati sulle importazioni dalla Cina verso l’Ungheria e la Polonia fossero stati esclusi dalla valutazione.

(53)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha stabilito che il valore aggiunto dei pezzi originato attraverso un’ulteriore trasformazione era notevolmente inferiore al 25 %. Tale conclusione, come spiegato nella sezione 2.2.3, si basava sui dati forniti nella denuncia e confermati dai dati verificati presentati dalla società che ha chiesto l’esenzione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(54)

Per quanto riguarda i prodotti inclusi nel confronto dei prezzi e la presa in considerazione delle importazioni in Ungheria e in Polonia, nella sezione 2.2.2 la Commissione ha spiegato il metodo utilizzato per isolare il prodotto oggetto dell’inchiesta da altri prodotti che avrebbero dovuto essere esclusi sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione ha specificamente sottolineato la distinzione tra le forme di grafite artificiale utilizzate nella produzione di elettrodi di grafite e quelle destinate ad altre applicazioni. Ai considerando da 26 a 28 e al considerando 39 si è inoltre spiegato che le importazioni di grafite artificiale in questi due paesi sono state escluse dall’analisi.

(55)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui non vi erano elementi di prova dell’esistenza di pratiche di dumping nei prezzi di vendita di JAP durante il periodo di riferimento e ha sostenuto che la Commissione non ha specificato la base giuridica in virtù della quale è stata concessa l’esenzione.

(56)

La Commissione ha fatto notare di aver valutato attentamente le informazioni richieste a JAP Industries e da questa presentate. Dal confronto tra i valori normali determinati come spiegato al considerando 39 e i prezzi di JAP Industries nell’Unione non sono emersi elementi di prova dell’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo di riferimento. Di conseguenza, sulla base di dati specifici della società verificati, la Commissione ha concluso che non vi erano elementi di prova dell’esistenza del dumping. Poiché l’esistenza del dumping è una condizione necessaria per accertare l’elusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha constatato l’assenza di elusione e ha pertanto concesso l’esenzione richiesta. Per contro, le asserzioni del richiedente relative al dumping attribuito a JAP sono risultate prive di fondamento sotto il profilo fattuale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(57)

Il richiedente ha inoltre chiesto che, qualora sia concessa un’esenzione a JAP Industries, siano attuate misure di salvaguardia adeguate per attenuare i rischi potenziali derivanti da cambiamenti nel comportamento di JAP Industries sul mercato dell’Unione. Tali rischi comprendono, tra l’altro, il fatto che diventi un canale per l’importazione di grafite artificiale destinata alla rivendita ad altre società di trasformazione nell’Unione o il coinvolgimento in pratiche di dumping.

(58)

Per quanto riguarda il rischio che la società diventi un canale di elusione, la Commissione ha considerato che l’esenzione è stata concessa alla società sulla base del fatto che le sue operazioni di assemblaggio o di completamento nell’Unione non costituivano un’elusione. Di conseguenza, le condizioni di esenzione dovrebbero garantire che la grafite artificiale importata dal soggetto esentato sia effettivamente utilizzata nelle operazioni di assemblaggio di tale soggetto e non sia rivenduta ad altre parti nell’Unione. Infatti quest’ultima possibilità renderebbe le misure inefficaci. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno che la grafite artificiale importata dalla società esentata possa essere utilizzata solo nelle operazioni di assemblaggio del soggetto esentato, riesportata o distrutta e che una violazione di tali obblighi, quale la rivendita di tali importazioni ad altre parti nell’Unione, dovrebbe dare adito alla revoca dell’esenzione.

(59)

Per quanto riguarda un potenziale coinvolgimento in pratiche di dumping o, più in generale, in pratiche di elusione, si può eventualmente provvedere mediante un riesame delle misure, a condizione che vi siano elementi di prova sufficienti per avviare tale riesame.

(60)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 sulle importazioni di elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore, anche dotati di nippli, con un diametro nominale superiore a 350 mm, attualmente classificati con il codice NC ex 8545 11 00 (codici TARIC 8545 11 00 10 e 8545 11 00 15) e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di grafite artificiale in blocchi o cilindri con una densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore con un diametro nominale superiore a 350 mm, attualmente classificata con i codici NC ex 3801 10 00 ed ex 3801 90 00 (codici TARIC 3801 10 00 15 e 3801 90 00 80) e originaria della Repubblica popolare cinese, ad eccezione delle importazioni di grafite artificiale in blocchi o cilindri con una densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore con un diametro nominale superiore a 350 mm, attualmente classificata con i codici NC ex 3801 10 00 ed ex 3801 90 00 (codici TARIC 3801 10 00 15 e 3801 90 00 80) importata dalla società indicata di seguito:

Società

Codice addizionale TARIC

JAP INDUSTRIES s.r.o.

89 MJ

2.   Il dazio esteso è il dazio antidumping del 74,9 % applicabile a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese (codice addizionale TARIC C999).

3.   Il dazio esteso in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2686, ad eccezione delle importazioni di grafite artificiale in blocchi o cilindri con una densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore con un diametro nominale superiore a 350 mm, attualmente classificata con i codici NC ex 3801 10 00 ed ex 3801 90 00 (codici TARIC 3801 10 00 15 e 3801 90 00 80) importata dalla società indicata al paragrafo 1.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2686, che è abrogato.

Articolo 3

Le importazioni di pezzi avvenute in esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono destinate all’uso in operazioni di assemblaggio effettuate dal soggetto esentato, alla distruzione o alla riesportazione. La violazione della presente disposizione comporta la revoca dell’esenzione secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.

Articolo 4

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all’indirizzo seguente:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G, Ufficio:

CHAR 04/39

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione, del 6 aprile 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese (GU L 108 del 7.4.2022, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/558/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2686 della Commissione, del 17 ottobre 2024, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di grafite artificiale in blocchi o cilindri originaria della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L, 2024/2686, 18.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2686/oj).

(4)  Sulla base delle importazioni di grafite artificiale che si stima sia utilizzata per la produzione di sistemi di elettrodi di grafite di cui al considerando 29 e alla tabella 3.

(5)  Codici TARIC 8545 11 00 10 e 8545 11 00 15.

(6)  Codici NC 3801 10 00 e 3801 90 00.

(7)  Codici NC 3801 10 00 e 3801 90 00.

(8)  Sulla base dei dati forniti nella domanda e confermati dai dati presentati da JAP.

(9)  I dati relativi al consumo erano basati sulle importazioni di sistemi di elettrodi di grafite, sulle vendite nell’Unione di sistemi di elettrodi di grafite dell’industria dell’Unione quali indicate nel questionario relativo ai macroindicatori e sulle importazioni di grafite artificiale che si stima sia utilizzata per la produzione di sistemi di elettrodi di grafite di cui al considerando 29 e alla tabella 3.

(10)   https://data.ecb.europa.eu/data/data-categories.

(11)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/558.

(12)   https://www.worldbank.org/en/research/brief/inflation-database.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1202/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)