|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2025/1196 |
19.6.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1196 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2025
che revoca l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Nordkalk Filtra G» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 49,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 12 settembre 2024 il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400 della Commissione (2) ha rilasciato al titolare dell’autorizzazione Nordkalk AB un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso dello stesso biocida singolo «Nordkalk Filtra G» con il numero di autorizzazione EU-0029371-0000, in conformità all’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(2) |
Il 5 febbraio 2025 Nordkalk AB ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una richiesta di revoca di tale autorizzazione dell’Unione in conformità all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-CW103987-10. |
|
(3) |
Il 19 marzo 2025 l’Agenzia ha trasmesso la richiesta alla Commissione. |
|
(4) |
Il 2 aprile 2025 Nordkalk AB ha presentato la motivazione della richiesta di revoca, secondo cui aveva deciso di cessare la produzione di «Nordkalk Filtra G» sulla base di considerazioni commerciali. |
|
(5) |
È pertanto opportuno revocare l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Nordkalk Filtra G» su richiesta del titolare dell’autorizzazione e abrogare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400. |
|
(6) |
È inoltre opportuno concedere un periodo di tolleranza per la messa a disposizione sul mercato e l’uso delle scorte in conformità all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Nordkalk Filtra G» rilasciata dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400 a Nordkalk AB con il numero di autorizzazione EU-0029371-0000 è revocata.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400 è abrogato.
Articolo 3
Il biocida «Nordkalk Filtra G» non è più messo a disposizione sul mercato a decorrere dal 5 gennaio 2026 e le scorte di tale biocida non sono più utilizzate a decorrere dal 4 luglio 2026.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400 della Commissione, del 12 settembre 2024, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Nordkalk Filtra G» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/2400, 13.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2400/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1196/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)