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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1196

19.6.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1196 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2025

che revoca l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Nordkalk Filtra G» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 49,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 settembre 2024 il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400 della Commissione (2) ha rilasciato al titolare dell’autorizzazione Nordkalk AB un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso dello stesso biocida singolo «Nordkalk Filtra G» con il numero di autorizzazione EU-0029371-0000, in conformità all’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 5 febbraio 2025 Nordkalk AB ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una richiesta di revoca di tale autorizzazione dell’Unione in conformità all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-CW103987-10.

(3)

Il 19 marzo 2025 l’Agenzia ha trasmesso la richiesta alla Commissione.

(4)

Il 2 aprile 2025 Nordkalk AB ha presentato la motivazione della richiesta di revoca, secondo cui aveva deciso di cessare la produzione di «Nordkalk Filtra G» sulla base di considerazioni commerciali.

(5)

È pertanto opportuno revocare l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Nordkalk Filtra G» su richiesta del titolare dell’autorizzazione e abrogare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400.

(6)

È inoltre opportuno concedere un periodo di tolleranza per la messa a disposizione sul mercato e l’uso delle scorte in conformità all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Nordkalk Filtra G» rilasciata dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400 a Nordkalk AB con il numero di autorizzazione EU-0029371-0000 è revocata.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400 è abrogato.

Articolo 3

Il biocida «Nordkalk Filtra G» non è più messo a disposizione sul mercato a decorrere dal 5 gennaio 2026 e le scorte di tale biocida non sono più utilizzate a decorrere dal 4 luglio 2026.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400 della Commissione, del 12 settembre 2024, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Nordkalk Filtra G» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/2400, 13.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2400/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1196/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)