|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2025/1194 |
2.7.2025 |
DECISIONE (UE) 2025/1194 DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2025
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2025-2029)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 (1) relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea («accordo»). L’accordo è entrato in vigore il 18 aprile 2008. |
|
(2) |
L’ultimo protocollo di attuazione dell’accordo è scaduto il 31 luglio 2024. |
|
(3) |
Il 4 marzo 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica della Costa d’Avorio («Costa d’Avorio») al fine di istituire un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo. I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2025-2029) («protocollo») il 21 novembre 2024. |
|
(4) |
L’obiettivo del protocollo è consentire alle navi dell’Unione di pescare nella zona di pesca della Costa d’Avorio e all’Unione e alla Costa d’Avorio di collaborare più strettamente per sviluppare una politica della pesca sostenibile, promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Costa d’Avorio e nell’Oceano Atlantico e contribuire a creare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca. |
|
(5) |
È pertanto opportuno firmare il protocollo, |
|
(6) |
Tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca della Costa d’Avorio e della necessità di limitare il più possibile l’interruzione di tali attività, il protocollo dovrebbe applicarsi a titolo provvisorio. |
|
(7) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere il 22 aprile 2025, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2025-2029), con riserva della sua conclusione.
Articolo 2
Il protocollo si applica a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 20, a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(1) Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d’Avorio, dall’altro (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/242/oj).
(2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1194/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)