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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1157 |
3.11.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1157 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2025
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l’autorizzazione dei dispositivi di pubblicazione autorizzati, dei meccanismi di segnalazione autorizzati e dei fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione e per le relative comunicazioni, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 27 quinquies, paragrafo 5, e l’articolo 27 quinquies ter, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 2, paragrafo 1, punto 36 bis, del regolamento (UE) n. 600/2014 definisce i fornitori di servizi di comunicazione dati (DRSP) come dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA), meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) e fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP). Sebbene tali tipi di soggetti siano impegnati in attività diverse di comunicazione dati, il regolamento (UE) n. 600/2014 prevedeva una procedura di autorizzazione analoga. Di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 (2) della Commissione prevedeva formati standard, modelli e procedure comuni applicabili indistintamente per l’autorizzazione di tutti i DRSP e per le relative comunicazioni. Il regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) n. 600/2014 per introdurre una distinzione tra, da un lato, la procedura di autorizzazione per gli APA e gli ARM e, dall’altro, la procedura di autorizzazione per i CTP. Per tenere conto di tale modifica, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 dovrebbe essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento. |
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(2) |
Per facilitare le comunicazioni tra il richiedente un’autorizzazione come APA o ARM, da un lato, e l’autorità competente dall’altro, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorità nazionali competenti dovrebbero designare un punto di contatto e pubblicare le informazioni su tale punto di contatto sul proprio sito Internet. |
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(3) |
I requisiti organizzativi per gli APA e gli ARM differiscono sotto alcuni aspetti. Il richiedente un’autorizzazione come APA o ARM dovrebbe inserire nella domanda solamente le informazioni necessarie alla valutazione della domanda per i servizi di comunicazione dati che il richiedente intende prestare. |
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(4) |
Per facilitare le comunicazioni tra il richiedente un’autorizzazione come CTP e l’ESMA, l’ESMA dovrebbe designare un punto di contatto e pubblicare le informazioni su tale punto di contatto sul proprio sito Internet. |
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(5) |
L’articolo 27 quinquies bis del regolamento (UE) n. 600/2014 impone all’ESMA di prevedere procedure di selezione separate per un CTP per le obbligazioni, per un CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati e per un CTP per i derivati OTC o le pertinenti sottoclassi di derivati OTC. Il richiedente un’autorizzazione come CTP dovrebbe pertanto essere tenuto a inserire nella domanda solamente le informazioni necessarie alla valutazione della domanda per la classe di attività in relazione alla quale intende gestire il sistema consolidato di pubblicazione. |
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(6) |
Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe essere effettuato conformemente al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. A tale riguardo, qualsiasi trattamento di dati personali da parte delle autorità nazionali competenti in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e delle prescrizioni nazionali in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali da parte dell’ESMA in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
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(7) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione. |
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(8) |
L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento. L’ESMA non ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, in quanto ciò sarebbe stato fortemente sproporzionato rispetto alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione in questione. |
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(9) |
L’ESMA ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
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(10) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 17 marzo 2025, |
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(11) |
Per garantire che tutte le disposizioni che stabiliscono formati standard, modelli e procedure per l’autorizzazione dei DRSP e per le relative comunicazioni siano contenute in un unico regolamento, è opportuno includere le norme tecniche di attuazione da adottare a norma dell’articolo 27 quinquies, paragrafo 5, e dell’articolo 27 quinquies ter, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 600/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
FORMATI STANDARD, MODELLI E PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE DI APA E DI ARM E PER LE RELATIVE COMUNICAZIONI
Articolo 1
Designazione di un punto di contatto per i richiedenti un’autorizzazione come APA o ARM
L’ESMA e le autorità nazionali competenti designano un punto di contatto per il trattamento di tutte le informazioni ricevute dai richiedenti un’autorizzazione come APA o ARM. L’ESMA e le autorità nazionali competenti pubblicano e aggiornano regolarmente sul proprio sito Internet i recapiti del punto di contatto designato.
Articolo 2
Modulo di domanda e modulo di comunicazione per i richiedenti un’autorizzazione come APA o ARM e modalità di presentazione di tali moduli
1. Il richiedente un’autorizzazione come APA o ARM fornisce all’ESMA o, se del caso, all’autorità nazionale competente tutte le informazioni di cui all’articolo 27 quinquies del regolamento (UE) n. 600/2014 compilando il modulo di domanda di cui all’allegato I del presente regolamento.
2. Il richiedente un’autorizzazione come APA o ARM fornisce all’ESMA o, se del caso, all’autorità nazionale competente le informazioni relative a tutti i membri del suo organo di gestione compilando il modulo di comunicazione di cui all’allegato II.
3. Il richiedente un’autorizzazione come APA o ARM indica chiaramente nella sua domanda a quale obbligo o requisito specifico di cui agli articoli da 27 bis a 27 decies del regolamento (UE) n. 600/2014 fa riferimento e in quale documento allegato alla domanda sono fornite tali informazioni.
4. Il richiedente un’autorizzazione come APA o ARM indica nella domanda se i requisiti ed obblighi specifici di cui agli articoli da 27 bis a 27 decies del regolamento (UE) n. 600/2014 o al regolamento delegato (UE) 2025/1143 della Commissione (7) non sono applicabili al servizio di comunicazione dati per cui il richiedente presenta domanda.
5. L’ESMA e le autorità nazionali competenti indicano nel proprio sito Internet se i moduli di domanda debitamente compilati, le comunicazioni e le relative informazioni supplementari debbano essere presentati in formato elettronico.
Articolo 3
Conferma del ricevimento di una domanda di autorizzazione come APA o ARM
Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente invia al richiedente un’autorizzazione come APA o ARM, in formato elettronico, un avviso di ricevimento che include i recapiti del punto di contatto designato di cui all’articolo 1.
Articolo 4
Informazioni supplementari che devono essere fornite dal richiedente un’autorizzazione come APA o ARM
Su richiesta dell’ESMA o, se del caso, dell’autorità nazionale competente, il richiedente un’autorizzazione come APA o ARM fornisce a tale autorità le informazioni supplementari di cui l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente necessita per procedere alla valutazione della domanda di autorizzazione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta.
Articolo 5
Comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell’organo di gestione da parte dell’APA o dell’ARM
L’APA o l’ARM fornisce all’ESMA o, se del caso, alla sua autorità nazionale competente informazioni su qualsiasi modifica concernente i membri del suo organo di gestione compilando il modulo di comunicazione di cui all’allegato III.
Articolo 6
Comunicazione della decisione di rilasciare o rifiutare un’autorizzazione a operare come APA o ARM
L’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente informa per via elettronica il richiedente un’autorizzazione come APA o ARM della sua decisione di rilasciare o rifiutare tale autorizzazione entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione motivata di cui all’articolo 27 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.
CAPO II
FORMATI STANDARD, MODELLI E PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE DI CTP E PER LE RELATIVE COMUNICAZIONI
Articolo 7
Designazione di un punto di contatto per i richiedenti un’autorizzazione come CTP
L’ESMA designa un punto di contatto per il trattamento di tutte le informazioni ricevute dai richiedenti un’autorizzazione a gestire un sistema consolidato di pubblicazione, che pubblica e aggiorna regolarmente sul proprio sito Internet.
Articolo 8
Modulo di domanda e modulo di comunicazione per i richiedenti un’autorizzazione come CTP e modalità di presentazione di tali moduli
1. Il richiedente un’autorizzazione come CTP fornisce all’ESMA tutte le informazioni di cui all’articolo 27 quinquies ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 compilando il modulo di domanda di cui all’allegato IV.
2. Il richiedente un’autorizzazione come CTP fornisce all’ESMA le informazioni relative a tutti i membri del suo organo di gestione compilando il modulo di comunicazione di cui all’allegato V.
3. Il richiedente un’autorizzazione come CTP indica chiaramente nella sua domanda di autorizzazione a quale requisito od obbligo specifico di cui agli articoli da 27 bis a 27 decies del regolamento (UE) n. 600/2014 fa riferimento e in quale documento allegato alla domanda sono fornite tali informazioni.
4. Il richiedente un’autorizzazione come CTP indica nella domanda se i requisiti ed obblighi specifici di cui agli articoli da 27 bis a 27 decies del regolamento (UE) n. 600/2014 o al regolamento delegato (UE) 2025/1143 non sono applicabili al servizio di CTP per cui il richiedente presenta domanda.
5. L’ESMA indica nel proprio sito Internet se i moduli di domanda debitamente compilati, le comunicazioni e le relative informazioni supplementari debbano essere presentati in formato elettronico.
Articolo 9
Conferma del ricevimento di una domanda di autorizzazione come CTP
Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’ESMA invia al richiedente un’autorizzazione come CTP, in formato elettronico, un avviso di ricevimento che include i recapiti del punto di contatto designato di cui all’articolo 7.
Articolo 10
Informazioni supplementari che devono essere fornite dal richiedente un’autorizzazione come CTP
Su richiesta dell’ESMA, il richiedente un’autorizzazione come CTP fornisce a tale autorità le informazioni supplementari di cui l’ESMA necessita per procedere alla valutazione della domanda di autorizzazione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ESMA.
Articolo 11
Comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell’organo di gestione da parte dei CTP
Il CTP fornisce all’ESMA informazioni su qualsiasi modifica concernente i membri del suo organo di gestione compilando il modulo di comunicazione di cui all’allegato VI.
Articolo 12
Comunicazione della decisione di rilasciare o rifiutare un’autorizzazione a operare come CTP
L’ESMA informa per via elettronica il richiedente un’autorizzazione come CTP della sua decisione di rilasciare o rifiutare tale autorizzazione entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione motivata di cui all’articolo 27 quinquies ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l’autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1110/oj).
(3) Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l’eliminazione degli ostacoli all’emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l’ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (GU L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj).
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(6) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
(7) Regolamento delegato (UE) 2025/1143 della Commissione, del 12 giugno 2025, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’autorizzazione e ai requisiti organizzativi per dispositivi di pubblicazione autorizzati e meccanismi di segnalazione autorizzati e ai requisiti per l’autorizzazione di fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione (GU L, 2025/1143, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1143/oj).
ALLEGATO I
Modulo per l’autorizzazione a fornire servizi di comunicazione dati in qualità di APA o ARM
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Numero di riferimento: Data: Mittente: Nome del richiedente: Indirizzo: Identificativo della persona giuridica (se del caso): (Recapiti della persona di contatto designata presso il richiedente) Cognome e nome: Telefono: Indirizzo e-mail: Destinatario: ESMA/autorità nazionale competente: Indirizzo: (Recapiti del punto di contatto designato presso l’ESMA/l’autorità nazionale competente) Indirizzo: Telefono: Indirizzo e-mail: Gentile signor/signora [inserire il nome], a norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1157 della Commissione si trasmette la domanda di autorizzazione.
CONTENUTO Inserire le informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2025/1143 della Commissione. Si prega di riportare tali informazioni nell’apposita sezione o di indicare il riferimento ai pertinenti allegati che contengono le informazioni. Informazioni sull’organizzazione [articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sulla proprietà [articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sul governo societario [articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sui membri dell’organo di gestione [articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sui controlli interni [articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sulla resilienza operativa digitale [articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sui conflitti di interesse [articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sui requisiti organizzativi per l’esternalizzazione [articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sulla gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli APA [articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sulla gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli ARM [articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sulla connettività degli ARM [articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sulla pubblicazione in linguaggio macchina [articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sui dettagli che devono essere pubblicati dall’APA [articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Note: |
ALLEGATO II
Modulo per la comunicazione dell’elenco dei membri dell’organo di gestione di un APA o di un ARM
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Numero di riferimento: Data: Mittente: Nome del richiedente: Indirizzo: Identificativo della persona giuridica (se del caso): (Recapiti della persona di contatto designata presso il richiedente) Cognome e nome: Telefono: Indirizzo e-mail: Destinatario: ESMA/autorità nazionale competente: Indirizzo: (Recapiti del punto di contatto designato presso l’ESMA/l’autorità nazionale competente) Indirizzo: Telefono: Indirizzo e-mail: Gentile signor/signora [inserire il nome], a norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1157 della Commissione si trasmette in allegato la comunicazione relativa ai membri dell’organo di gestione.
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ALLEGATO III
Modulo per la comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell’organo di gestione di un APA o di un ARM
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Numero di riferimento: Data: Mittente: Nome dell’APA o dell’ARM: Indirizzo: Identificativo della persona giuridica (se del caso): (Recapiti della persona di contatto designata presso l’APA o l’ARM) Cognome e nome: Telefono: Indirizzo e-mail: Destinatario: ESMA/autorità nazionale competente: Indirizzo: (Recapiti del punto di contatto designato presso l’ESMA/l’autorità nazionale competente) Indirizzo: Telefono: Indirizzo e-mail: Gentile signor/signora [inserire il nome], a norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1157 della Commissione si trasmette in allegato la comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell’organo di gestione.
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ALLEGATO IV
Modulo per l’autorizzazione a fornire servizi di comunicazione dati in qualità di CTP
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Numero di riferimento: Data: Mittente: Nome del richiedente: Indirizzo: Identificativo della persona giuridica (se del caso): (Recapiti della persona di contatto designata presso il richiedente) Cognome e nome: Telefono: Indirizzo e-mail: Destinatario: ESMA: Indirizzo: (Recapiti del punto di contatto designato presso l’ESMA) Indirizzo: Telefono: Indirizzo e-mail: Gentile signor/signora [inserire il nome], a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1157 della Commissione si trasmette la domanda di autorizzazione.
CONTENUTO Inserire le informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2025/1143 della Commissione.. Si prega di riportare tali informazioni nell’apposita sezione o di indicare il riferimento ai pertinenti allegati che contengono le informazioni. Informazioni sulla proprietà [articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sull’organizzazione [articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sul governo societario [articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sui membri dell’organo di gestione [articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sui controlli interni [articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sui conflitti di interesse [articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sull’operatività [articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sull’esternalizzazione [articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sulle commissioni per i dati di mercato e sui modelli di licenze [articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sulla resilienza operativa digitale [articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sull’efficienza energetica [articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sulle modalità di tenuta delle registrazioni [articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sui requisiti organizzativi [articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni sulla ricezione, sul consolidamento e sulla diffusione dei dati e sulla loro qualità [articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Informazioni fornite da richiedenti congiunti [articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2025/1143]: Note: |
ALLEGATO V
Modulo per la comunicazione dell’elenco dei membri dell’organo di gestione di un CTP
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Numero di riferimento: Data: Mittente: Nome del richiedente: Indirizzo: Identificativo della persona giuridica (se del caso): (Recapiti della persona di contatto designata presso il richiedente) Cognome e nome: Telefono: Indirizzo e-mail: Destinatario: ESMA: Indirizzo: (Recapiti del punto di contatto designato presso l’ESMA) Indirizzo: Telefono: Indirizzo e-mail: Gentile signor/signora [inserire il nome], a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1157 della Commissione si trasmette in allegato la comunicazione relativa ai membri dell’organo di gestione.
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ALLEGATO VI
Modulo per la comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell’organo di gestione di un CTP
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Numero di riferimento: Data: Mittente: Nome del CTP: Indirizzo: Identificativo della persona giuridica (se del caso): (Recapiti della persona di contatto designata presso il CTP) Cognome e nome: Telefono: Indirizzo e-mail: Destinatario: ESMA: Indirizzo: (Recapiti del punto di contatto designato presso l’ESMA) Indirizzo: Telefono: Indirizzo e-mail: Gentile signor/signora [inserire il nome], a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1157 della Commissione si trasmette in allegato la comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell’organo di gestione.
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1157/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)