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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1142 |
10.6.2025 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1142 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2025
che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti relativi alle politiche e alle procedure in materia di conflitti di interesse per i prestatori di servizi per le cripto-attività nonché i dettagli e la metodologia per il contenuto delle comunicazioni dei conflitti di interesse
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 72, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’ambito dell’attuazione e del mantenimento delle politiche e delle procedure per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse di cui all’articolo 72 del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero tenere conto del principio di proporzionalità al fine di garantire che le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse siano sufficienti per conseguire gli obiettivi di tale articolo. Conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività devono inoltre tenere conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati. |
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(2) |
Al fine di garantire che le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse siano nel migliore interesse dei prestatori di servizi per le cripto-attività e dei loro clienti, tali politiche e procedure dovrebbero riguardare situazioni che possono avere un impatto o incidere, o che possono sembrare avere un impatto o incidere, sulla capacità dei prestatori di servizi per le cripto-attività o dei soggetti ad essi collegati di adempiere alle loro funzioni o responsabilità in modo obiettivo e indipendente, nell’interesse dei clienti, e sui risultati dell’entità. |
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(3) |
Qualora il prestatore di servizi per le cripto-attività appartenga a un gruppo, è opportuno prendere in considerazione anche le circostanze relative a tale situazione. |
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(4) |
I prestatori di servizi per le cripto-attività che fanno parte di un gruppo dovrebbero pertanto affrontare adeguatamente le situazioni che possono generare un conflitto di interesse a causa della struttura e delle attività commerciali di altre entità all’interno del loro gruppo. A tal fine, qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività presti, da solo o con altre entità del proprio gruppo, molteplici servizi per le cripto-attività e attività correlate, le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse dovrebbero prevenire qualsiasi abuso derivante dal controllo concentrato, dalla gestione delle operazioni con parti correlate, comprese le operazioni che coinvolgono società affiliate. |
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(5) |
Al fine di prevenire conflitti di interesse pregiudizievoli per i prestatori di servizi per le cripto-attività e i loro clienti, le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse dovrebbero garantire un attento monitoraggio delle situazioni in cui i soggetti collegati al prestatore di servizi per le cripto-attività hanno un rapporto personale, professionale o politico con un altro soggetto. Tali rapporti possono influenzare il giudizio obiettivo del prestatore di servizi per le cripto-attività e dei soggetti collegati. I rapporti personali dovrebbero comprendere quelli tra parenti per vincolo di sangue o per effetto del matrimonio, o i rapporti sociali non limitati a un’unione formale o a un matrimonio. I rapporti politici dovrebbero comprendere l’adesione a partiti politici o i rapporti con il governo o altri funzionari pubblici. I rapporti professionali dovrebbero consistere in rapporti in ambito professionale, anche sul lavoro o in un contesto aziendale. |
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(6) |
Affinché le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse siano efficaci, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero disporre di una struttura organizzativa e di gestione trasparente, che sia coerente con la loro strategia globale e il loro profilo di rischio e che sia ben compresa dal loro organo di amministrazione, dalle entità affiliate, dalle autorità nazionali competenti e dai clienti. |
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(7) |
La solidità della governance e della gestione dei prestatori di servizi per le cripto-attività è fondamentale per garantirne il funzionamento e la fiducia nei mercati finanziari. Per tali motivi, le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse dovrebbero affrontare i casi in cui i conflitti di interesse potrebbero pregiudicare la capacità dei membri dell’organo di amministrazione di adottare decisioni obiettive e imparziali nel migliore interesse del prestatore di servizi per le cripto-attività e dei suoi clienti. |
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(8) |
I conflitti di interesse potenziali ed effettivi di cui i prestatori di servizi per le cripto-attività devono tenere conto a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 dovrebbero essere quelli che incidono o potrebbero incidere sugli interessi dei clienti nonché quelli che incidono o potrebbero incidere sui risultati e sulla situazione del prestatore di servizi per le cripto-attività in quanto tale e quindi, indirettamente, anche sugli interessi dei clienti. |
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(9) |
Al fine di garantire la trasparenza in merito alle misure adottate per attenuare i conflitti di interesse individuati, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero rispettare gli obblighi di comunicazione dei conflitti di interesse di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114. Tuttavia, al fine di garantire che le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse raggiungano il loro obiettivo, i prestatori di servizi per le cripto-attività non dovrebbero limitarsi ad affrontare i conflitti di interesse semplicemente comunicandoli. Dovrebbero rispettare pertanto gli obblighi di comunicazione, ma anche garantire l’individuazione, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse. |
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(10) |
La remunerazione del personale coinvolto nella prestazione di servizi per le cripto-attività ai clienti può generare conflitti di interesse. Pur essendo generalmente liberi di determinare le loro politiche di remunerazione, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero garantire che le loro politiche e pratiche di remunerazione non creino conflitti tra gli interessi dei clienti e quelli del prestatore di servizi per le cripto-attività o dei soggetti collegati e non compromettano la capacità dei soggetti collegati di adempiere alle loro funzioni e responsabilità in modo indipendente e obiettivo. Al fine di garantire l’applicazione efficiente e coerente dei requisiti in materia di conflitti di interesse nel settore della remunerazione, la nozione di remunerazione dovrebbe includere tutte le forme di pagamento e i benefici finanziari o non finanziari forniti direttamente o indirettamente dai prestatori di servizi per le cripto-attività a soggetti che hanno un impatto, diretto o indiretto, sui servizi per le cripto-attività prestati dai prestatori di servizi per le cripto-attività o sul loro comportamento societario. Le politiche di remunerazione attuate nel contesto delle politiche in materia di conflitti di interesse dovrebbero garantire che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano compromessi dalle pratiche di remunerazione adottate dai prestatori di servizi per le cripto-attività a breve, medio o lungo termine. |
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(11) |
Ai fini di un’attuazione, di un mantenimento e di un riesame adeguati delle politiche e delle procedure in materia di conflitti di interesse, tali politiche e procedure dovrebbero garantire la presenza di risorse umane adeguate e indipendenti a livello interno per la gestione dei conflitti di interesse. Tali risorse umane dovrebbero inoltre possedere le capacità, le conoscenze e le competenze necessarie in materia di conflitti di interesse. Per tale motivo, la persona responsabile della gestione dei conflitti di interesse dovrebbe poter accedere ed effettuare segnalazioni direttamente al pertinente canale di segnalazione interno nell’ambito della propria funzione di gestione e, se del caso, della propria funzione di supervisione. |
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(12) |
Al fine di garantire che i clienti possano prendere una decisione informata, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero tenere aggiornate le informazioni comunicate in merito alla natura generale e alle fonti dei conflitti di interesse e alle misure adottate per attenuarli, conformemente all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114. Tale comunicazione dovrebbe tenere conto dei vari tipi di clienti cui è rivolta, nonché del fatto che questi ultimi dispongono di diversi livelli di conoscenze e di esperienza. |
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(13) |
I prestatori di servizi per le cripto-attività possono operare spesso in modo verticalmente integrato o in stretta cooperazione con entità affiliate o entità dello stesso gruppo. Al fine di chiarire ai clienti il ruolo e la veste del prestatore di servizi per le cripto-attività, le informazioni di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 dovrebbero includere una descrizione sufficientemente dettagliata, specifica e chiara delle situazioni che generano o possono generare conflitti di interesse. Tali informazioni sono particolarmente pertinenti nelle situazioni in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività stesso si presenta sul mercato come attivo in scambi di cripto-attività, ma di fatto svolge o combina più funzioni o attività, tra cui gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, supporto agli scambi (market making), offerta di negoziazione con margini, agevolazione della custodia, regolamento, erogazione di prestiti, assunzione di prestiti e negoziazione per conto proprio. Al fine di garantire la tutela degli investitori, i potenziali clienti e i clienti dovrebbero avere accesso alle comunicazioni di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 in una lingua a loro nota. Pertanto i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero rendere disponibili tali comunicazioni in tutte le lingue da loro utilizzate per commercializzare i propri servizi o comunicare con i clienti nello Stato membro interessato. |
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(14) |
Il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è applicabile al trattamento dei dati personali da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività, comprese le informazioni raccolte attraverso le loro politiche e procedure in materia di conflitti di interesse. |
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(15) |
In linea con il principio della minimizzazione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero specificare quali categorie di dati personali tratteranno per individuare, prevenire e gestire i conflitti di interesse nelle loro politiche e procedure di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati o e delle altre attività svolte dal prestatore di servizi per le cripto-attività e dal gruppo cui appartiene. |
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(16) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 17 luglio 2024. |
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(17) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione, in stretta cooperazione con l’Autorità bancaria europea. |
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(18) |
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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1. |
«soggetto collegato»: una delle persone di cui all’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), del regolamento (UE) 2023/1114; |
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2. |
«remunerazione»: qualsiasi forma di pagamento o altro beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indirettamente dai prestatori di servizi per le cripto-attività in relazione con la prestazione ai clienti dei predetti servizi; |
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3. |
«gruppo»: un gruppo ai sensi dell’articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
Articolo 2
Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il prestatore di servizi per le cripto-attività
1. Le politiche e le procedure di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il prestatore di servizi per le cripto-attività specificano le circostanze che possono incidere direttamente o indirettamente sull’obiettività e sull’imparzialità dei soggetti collegati nell’adempimento delle loro funzioni e responsabilità. Tali politiche e procedure tengono conto almeno delle situazioni o dei rapporti in cui un soggetto collegato:
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a) |
ha un interesse economico in un soggetto, un organismo o un’entità che ha interessi in conflitto con quelli del prestatore di servizi per le cripto-attività; |
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b) |
ha un rapporto in essere con un soggetto, un organismo o un’entità che ha interessi in conflitto con quelli del prestatore di servizi per le cripto-attività che potrebbero essere di natura personale, professionale o politica o che ha avuto tale rapporto nei tre anni antecedenti il momento in cui è effettuata la valutazione; |
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c) |
esercita compiti o attività o responsabilità confliggenti con quelli del prestatore di servizi per le cripto-attività o è soggetto alla supervisione gerarchica di una persona incaricata di funzioni o compiti confliggenti con quelli del prestatore di servizi per le cripto-attività. |
2. Al fine di identificare i soggetti, gli organismi o le entità che hanno interessi in conflitto con quelli dei prestatori di servizi per le cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività prendono almeno in considerazione se tale soggetto, organismo o entità:
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a) |
potrebbe realizzare un guadagno finanziario, o evitare una perdita finanziaria, a spese del prestatore di servizi per le cripto-attività; |
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b) |
ha nel risultato di un servizio per le cripto-attività prestato o di un’attività svolta dal prestatore di servizi per le cripto-attività un interesse distinto da quello del prestatore di servizi per le cripto-attività; |
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c) |
svolge la stessa attività del prestatore di servizi per le cripto-attività o è un cliente, un consulente, un consigliere, un delegato, un fornitore esterno, un prestatore di servizi o un altro fornitore (compresi i subappaltatori) del prestatore di servizi per le cripto-attività e sussistono motivi dimostrabili per ritenere che possa esistere un conflitto di interesse con il prestatore di servizi per le cripto-attività. |
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto delle situazioni in cui il soggetto collegato che è un membro dell’organo di amministrazione, un dipendente del prestatore di servizi per le cripto-attività o un azionista o socio che detiene una partecipazione qualificata nel prestatore di servizi per le cripto-attività:
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a) |
detiene azioni, token (compresi i token di governance), altri diritti di proprietà o appartenenza presso tale soggetto, organismo o entità; |
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b) |
detiene strumenti di debito o ha altri accordi di debito con tale soggetto, organismo o entità; |
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c) |
ha qualsiasi forma di accordo contrattuale relativo alle attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 con tale soggetto, organismo o entità. |
Articolo 3
Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti
Al fine di individuare i conflitti di interesse che insorgono al momento della prestazione di servizi per le cripto-attività e che possono ledere gli interessi dei clienti, i prestatori di servizi per le cripto-attività prendono in considerazione se il prestatore di servizi per le cripto-attività o un soggetto collegato:
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a) |
potrebbe realizzare un guadagno finanziario, evitare una perdita finanziaria o ricevere un altro beneficio a spese del cliente; |
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b) |
ha nel risultato del servizio per le cripto-attività prestato al cliente o di un’operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente; |
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c) |
ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di uno o più clienti rispetto agli interessi di un altro cliente; |
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d) |
svolge la stessa attività del cliente; |
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e) |
riceve o riceverà da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi. |
Articolo 4
Politiche e procedure in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114
1. Le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse sono formulate per iscritto e tengono conto di quanto segue:
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a) |
la portata, la natura e la gamma dei servizi per le cripto-attività prestati e delle altre attività svolte dal prestatore di servizi per le cripto-attività; |
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b) |
qualora il prestatore di servizi per le cripto-attività appartenga a un gruppo, qualsiasi circostanza che potrebbe generare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività commerciali di altre entità del gruppo. |
2. L’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività è responsabile della definizione, dell’adozione e dell’attuazione di tali politiche e procedure. Esso ne valuta e riesamina periodicamente l’efficacia e pone rimedio a eventuali carenze al riguardo.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività istituiscono canali interni efficaci per informare i dipendenti e i membri dell’organo di amministrazione delle loro politiche e procedure in materia di conflitti di interesse e fornire loro un accesso costante a tali politiche e procedure ed erogano una formazione adeguata e aggiornata in merito alle stesse.
4. Le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse comprendono:
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a) |
in relazione a qualsiasi servizio per le cripto-attività prestato dal fornitore di servizi per le cripto-attività o attività svolta per suo conto da un consulente, un consigliere, un delegato o un fornitore esterno, una descrizione delle circostanze che possono generare un conflitto di interesse di cui agli articoli 2 o 3; |
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b) |
i processi da applicare per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse di cui agli articoli 2 e 3; |
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c) |
un chiaro riferimento alla struttura organizzativa e di gestione del prestatore di servizi per le cripto-attività. |
5. Le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse tengono conto del rischio di ledere gli interessi di uno o più clienti o gli interessi del prestatore di servizi per le cripto-attività.
6. I processi di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), comprendono almeno gli elementi seguenti:
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a) |
misure volte a segnalare e comunicare tempestivamente al canale di segnalazione interno designato qualsiasi questione che possa comportare o abbia comportato un conflitto di interesse; |
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b) |
misure volte a impedire e controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti collegati impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti; |
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c) |
la sorveglianza interna distinta sui soggetti collegati le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti i cui interessi possono entrare in conflitto tra loro o con gli interessi del prestatore di servizi per le cripto-attività; |
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d) |
l’eliminazione di qualsiasi legame diretto tra la remunerazione erogata ai dipendenti, ai delegati, ai fornitori esterni, ai subappaltatori o ai membri dell’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività impegnati principalmente in un’attività e la remunerazione o i ricavi generati da dipendenti, delegati, fornitori esterni, subappaltatori o membri dell’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività impegnati principalmente in un’altra attività, qualora sussistano motivi dimostrabili di ritenere che possa insorgere un conflitto di interesse in relazione a tali attività; |
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e) |
misure volte a garantire che i soggetti collegati che svolgono attività commerciali esterne connesse al prestatore di servizi per le cripto-attività non possano esercitare un’influenza inappropriata all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività in merito a tali attività; |
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f) |
misure volte a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto collegato a servizi o attività per le cripto-attività distinti, quando tale partecipazione può compromettere la gestione corretta dei conflitti di interesse; |
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g) |
misure volte a garantire che attività od operazioni confliggenti siano affidate a soggetti diversi; |
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h) |
misure volte a stabilire la responsabilità dei membri dell’organo di amministrazione di informare gli altri membri e di astenersi dal votare su qualsiasi questione in cui il membro in questione abbia o possa avere un conflitto di interesse; |
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i) |
misure volte a impedire ai membri dell’organo di amministrazione di detenere posizioni dirigenziali in prestatori di servizi per le cripto-attività concorrenti al di fuori dello stesso gruppo; |
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j) |
misure volte a impedire e controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti collegati impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può incidere sull’adempimento delle responsabilità di tale soggetto collegato nei confronti del prestatore di servizi per le cripto-attività. |
7. Il prestatore di servizi per le cripto-attività garantisce che le politiche e le procedure di cui al paragrafo 3, lettera b), forniscano garanzie ragionevoli del fatto che i rischi di ledere gli interessi del prestatore di servizi per le cripto-attività o dei suoi clienti saranno evitati o adeguatamente attenuati.
8. Le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse garantiscono che il prestatore di servizi per le cripto-attività dedichi risorse appropriate, comprese risorse umane adeguate e indipendenti ai fini della loro attuazione, del loro mantenimento e del loro riesame, compresa la nomina di una persona responsabile dell’individuazione, della prevenzione, della gestione e della comunicazione dei conflitti di interesse.
Tale persona ha l’autorità necessaria per adempiere alle proprie responsabilità in modo adeguato e indipendente e riferisce direttamente all’organo di amministrazione.
Qualora a tale persona siano stati affidati altri ruoli o funzioni, questi sono adeguati alla portata, alla natura e alla gamma dei servizi per le cripto-attività e delle altre attività del prestatore di servizi per le cripto-attività e non compromettono l’indipendenza e l’obiettività di tale persona.
Le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse definiscono le capacità, le conoscenze e le competenze necessarie al personale cui sono affidate le responsabilità di cui al primo comma e prevedono che tale personale abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’adempimento delle proprie responsabilità.
Articolo 5
Politiche e procedure in materia di conflitti di interesse nel contesto della remunerazione
1. Nelle loro politiche e procedure in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività definiscono e attuano politiche e procedure retributive che tengano conto degli interessi di tutti i loro clienti.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività garantiscono che le politiche e le pratiche di remunerazione di cui al paragrafo 1:
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a) |
non creino un conflitto di interesse o un incentivo che possa indurre le persone alle quali si applicano a favorire i propri interessi o gli interessi del prestatore di servizi per le cripto-attività a eventuale discapito di un cliente o che possa indurre le persone alle quali si applicano a favorire i propri interessi a discapito del prestatore di servizi per le cripto-attività; |
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b) |
attenuino adeguatamente i conflitti di interesse che possono essere causati dall’attribuzione di una remunerazione variabile, dagli indicatori chiave di prestazione sottostanti e dai meccanismi di allineamento al rischio, compreso il pagamento di strumenti ai dipendenti o all’organo di amministrazione nell’ambito della remunerazione variabile o fissa. |
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività garantiscono che le loro politiche e procedure di remunerazione di cui al paragrafo 1 si applichino a tutti i soggetti seguenti:
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a) |
i loro dipendenti e qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione e sotto il controllo del prestatore di servizi per le cripto-attività e che partecipa alla prestazione di servizi per le cripto-attività da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività; |
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b) |
i membri del loro organo di amministrazione; |
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c) |
qualsiasi persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi al prestatore di servizi per le cripto-attività nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi per le cripto-attività da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività. |
4. Le procedure, le politiche e i dispositivi in materia di remunerazione del prestatore di servizi per le cripto-attività si applicano ai soggetti di cui al paragrafo 3 che hanno un impatto, diretto o indiretto, sui servizi per le cripto-attività prestati dai prestatori di servizi per le cripto-attività o sul loro comportamento societario, indipendentemente dal tipo di clienti, e nella misura in cui la remunerazione di tali soggetti e altri incentivi pertinenti possano generare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di uno dei clienti del prestatore di servizi per le cripto-attività o a favorire i propri interessi a discapito del prestatore di servizi per le cripto-attività.
Articolo 6
Politiche e procedure in materia di conflitti di interesse nel contesto delle operazioni personali
1. Le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse assicurano che le operazioni che determinano una posizione o un’esposizione in cripto-attività effettuate da o per conto di un soggetto collegato siano soggette a un attento controllo e monitoraggio se è soddisfatto almeno uno dei criteri seguenti:
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a) |
il soggetto collegato agisce al di fuori dell’ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale; |
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b) |
l’operazione è eseguita per conto di uno dei soggetti seguenti:
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Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), per persona con la quale un soggetto collegato ha legami di parentela si intende:
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a) |
il coniuge del soggetto collegato o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale; |
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b) |
i figli o i figliastri a carico del soggetto collegato; |
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c) |
ogni altro parente del soggetto collegato che abbia convissuto per almeno un anno con tale soggetto nel corso dei cinque anni precedenti la data dell’operazione personale considerata. |
2. In relazione alle operazioni di cui al paragrafo 1, le politiche e le procedure garantiscono che:
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a) |
per quanto riguarda la decisione di eseguire tali operazioni:
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b) |
siano stabiliti processi decisionali per la conclusione di tali operazioni e siano stabilite soglie, espresse come volume dell’operazione, al di sopra delle quali per un’operazione è necessaria l’approvazione dell’organo di amministrazione; |
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c) |
i dipendenti e i membri dell’organo di amministrazione siano a conoscenza delle norme applicate a tali operazioni e delle misure stabilite dal prestatore di servizi per le cripto-attività in relazione a tali operazioni; |
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d) |
il prestatore di servizi per le cripto-attività sia prontamente informato di qualsiasi operazione; |
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e) |
sia conservata una registrazione dell’operazione identificata o notificata al prestatore di servizi per le cripto-attività, che riporti la data e l’ora dell’operazione, le condizioni, il volume, la controparte e qualsiasi autorizzazione o divieto in relazione a tale operazione. |
Articolo 7
Comunicazioni da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114
1. Le comunicazioni effettuate a norma dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 contengono una descrizione dettagliata, specifica e chiara di quanto segue:
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a) |
i servizi, le attività o le circostanze che generano, o che possono generare, i conflitti di interesse di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 1, compresi il ruolo e la veste in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività agisce nel prestare il servizio per le cripto-attività al cliente; |
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b) |
la natura dei conflitti di interesse individuati; |
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c) |
i rischi individuati in relazione ai conflitti di interesse di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 1; |
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d) |
le misure e i provvedimenti adottati per attenuare i conflitti di interesse individuati. |
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 non sono considerate di per sé sufficienti per la gestione e l’attenuazione dei conflitti di interesse.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività mettono a disposizione dei loro clienti le informazioni di cui al paragrafo 1 in qualsiasi momento in una posizione ben visibile del loro sito web e in formati disponibili su qualsiasi dispositivo attraverso il quale il servizio per le cripto-attività è prestato al cliente. Qualora effettui tali comunicazioni sul dispositivo pertinente, il prestatore di servizi per le cripto-attività fornisce anche un link alle stesse comunicazioni effettuate sul suo sito web.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività mantengono costantemente aggiornate le informazioni di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114.
5. Ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 2, i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono registri aggiornati di tutte le situazioni che generano conflitti di interesse effettivi e potenziali, compresi i servizi o le attività per le cripto-attività pertinenti, e delle misure adottate per prevenire o gestire tali conflitti nelle situazioni pertinenti. I registri sono conservati per almeno cinque anni.
6. I prestatori di servizi per le cripto-attività rendono disponibili le comunicazioni in tutte le lingue da essi utilizzate per commercializzare i loro servizi e comunicare con i loro clienti nello Stato membro interessato.
Articolo 8
Requisiti supplementari in relazione al collocamento
1. Al fine di individuare i tipi di conflitti di interesse che insorgono al momento della prestazione di servizi di collocamento, i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto, fatto salvo l’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, delle situazioni seguenti:
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a) |
il prestatore di servizi per le cripto-attività offre anche servizi di determinazione del prezzo in relazione all’offerta di cripto-attività; |
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b) |
il prestatore di servizi per le cripto-attività provvede anche all’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti e di servizi di ricerca; |
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c) |
il prestatore di servizi per le cripto-attività colloca cripto-attività emesse dal prestatore stesso o da un soggetto del suo gruppo. |
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività istituiscono, attuano e mantengono dispositivi interni per garantire quanto segue:
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a) |
che la determinazione del prezzo dell’offerta non favorisca gli interessi di altri clienti del prestatore di servizi per le cripto-attività o gli interessi propri del prestatore di servizi per le cripto-attività in maniera tale da potere essere in conflitto con gli interessi del cliente emittente; |
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b) |
che la determinazione del prezzo dell’offerta non favorisca gli interessi del cliente emittente, gli interessi propri del prestatore di servizi per le cripto-attività o gli interessi di un soggetto collegato in maniera tale da potere essere in conflitto con gli interessi di altri clienti; |
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c) |
che siano evitate situazioni in cui le persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori del prestatore di servizi per le cripto-attività, o che decidono quali prodotti dovrebbero essere inclusi nell’elenco dei prodotti offerti o raccomandati dal prestatore di servizi per le cripto-attività, sono direttamente coinvolte in decisioni riguardanti la determinazione del prezzo offerto al cliente emittente; |
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d) |
che siano evitate situazioni in cui le persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori del prestatore di servizi per le cripto-attività sono direttamente coinvolte in decisioni riguardanti le raccomandazioni al cliente emittente in merito alla ripartizione; |
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e) |
che sia evitato l’esercizio dei diritti di staking senza il previo consenso del cliente investitore. |
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività predispongono una procedura centralizzata per individuare tutte le loro operazioni di collocamento, inclusa la data in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività è stato informato di potenziali operazioni di collocamento.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
(5) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1142/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)