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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1126 |
15.9.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1126 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2025
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la creazione di formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività e chiederne l’ammissione alla negoziazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1125 (2) specifica le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività e chiederne l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2023/1114. |
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(2) |
Onde agevolare la comunicazione tra le persone giuridiche che chiedono l’autorizzazione a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114 e le autorità competenti, queste ultime dovrebbero designare un punto di contatto dedicato al ricevimento delle domande di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività e chiederne l’ammissione alla negoziazione e dovrebbero pubblicare sui rispettivi siti web le informazioni sul punto di contatto. |
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(3) |
Per fini di armonizzazione, le persone giuridiche o altre imprese che intendono offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione («emittenti richiedenti») dovrebbero presentare le informazioni richieste per l’autorizzazione in modo uniforme e includerle nella domanda utilizzando gli stessi formati, modelli e procedure standard in tutta l’Unione. |
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(4) |
Le informazioni presentate dall’emittente richiedente dovrebbero essere veritiere, accurate, complete e aggiornate dal momento della presentazione della domanda fino al momento della concessione dell’autorizzazione. Dato che alcune informazioni possono riferirsi unicamente al futuro, qualsiasi data futura in esse inclusa dovrebbe essere specificamente indicata nella domanda. |
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(5) |
Per assicurare un trattamento rapido e tempestivo delle domande, le autorità competenti dovrebbero confermarne il ricevimento inviando all’emittente richiedente una conferma di ricevimento in formato elettronico, in formato cartaceo o in entrambi i formati. Tale conferma di ricevimento dovrebbe includere i recapiti delle persone o delle funzioni preposte al trattamento della domanda di autorizzazione. |
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(6) |
Affinché la procedura applicabile alla valutazione della domanda presentata alle autorità competenti sia chiara, trasparente e uniforme, è necessario specificare determinate norme procedurali. |
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(7) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha elaborato in stretta cooperazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e ha presentato alla Commissione. |
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(8) |
L’ABE ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Presentazione della domanda di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività e chiederne l’ammissione alla negoziazione
1. Gli emittenti richiedenti che presentano alla rispettiva autorità competente una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 conformemente al regolamento delegato (UE) 2025/1125 utilizzano il formulario standard di cui all’allegato I e il modello di cui all’allegato II del presente regolamento.
2. Le autorità competenti pubblicano sui rispettivi siti web i propri recapiti in relazione alla presentazione dell’autorizzazione, il formulario standard di cui all’allegato I e il modello di cui all’allegato II.
3. Le autorità competenti indicano sui rispettivi siti web le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione unitamente a tutte le informazioni e i documenti richiesti, ossia mediante caricamento su un portale Internet indicato sul sito web dell’autorità competente o tramite altri mezzi elettronici oppure, per documenti specifici da presentare in originale conformemente al diritto nazionale, su supporto cartaceo. Le autorità competenti precisano sui rispettivi siti web o portali Internet i documenti che devono essere presentati su supporto cartaceo originale conformemente al diritto nazionale.
4. Qualora le autorità competenti richiedano che le informazioni siano presentate sia per via elettronica che su supporto cartaceo, in caso di discrepanza nelle informazioni fornite prevalgono quelle presentate su supporto cartaceo.
Articolo 2
Valutazione della completezza delle domande
1. Le autorità competenti considerano completa la domanda di autorizzazione se contiene la totalità delle informazioni richieste di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 e al regolamento delegato (UE) 2025/1125, con un contenuto e un livello di dettaglio tali da consentire loro di effettuare la valutazione della domanda. Qualora, a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, l’autorità competente richieda che parte delle informazioni sia presentata su supporto cartaceo, la domanda non si considera completa fino al ricevimento delle informazioni su supporto cartaceo.
2. Se le informazioni fornite nella domanda di autorizzazione, compreso il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2023/1114, sono valutate e giudicate incomplete, le autorità competenti ne informano immediatamente il richiedente a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento e indicano le informazioni richieste mancanti. Le autorità competenti inviano tale notifica su supporto cartaceo o per via elettronica e indicano i recapiti, le modalità di presentazione della domanda, ossia mediante caricamento sul portale Internet, per via elettronica o su supporto cartaceo, e il termine di presentazione delle informazioni mancanti stabilito a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114.
3. Una volta che la domanda di autorizzazione è valutata come completa a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2023/1114 e del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità competente ne informa il richiedente, indicando altresì la data di ricevimento della domanda completa o, ove applicabile, la data di ricevimento delle informazioni che hanno reso completa la domanda.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2025/1125 della Commissione, del 5 giugno 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione (GU L, 2025/1125, dd.mm.yyyy, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1125/oj).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
ALLEGATO I
Formulario standard per la presentazione della domanda di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività e chiederne l’ammissione alla negoziazione conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1126 della Commissione
Luogo e data: _________________
MITTENTE:
Nome e cognome del richiedente:
Denominazione commerciale, se diversa:
Indirizzo:
Recapiti della persona di contatto designata presso l’emittente richiedente:
Nome e cognome:
Posizione ricoperta presso l’emittente richiedente:
Telefono:
Indirizzo e-mail:
Recapiti del consulente professionista designato:
Nome e cognome:
Indirizzo:
Telefono:
Indirizzo e-mail:
DESTINATARIO:
Autorità competente:
Indirizzo:
Stato membro:
La presente è una domanda di autorizzazione per offrire al pubblico un token collegato ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione, presentata a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1126 della Commissione (2) che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda a norma dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114.
1.
Tipo di domanda (contrassegnare la casella pertinente):|
☐ a) |
Prima autorizzazione per offrire al pubblico un token collegato ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione |
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☐ b) |
Oltre a un’autorizzazione precedentemente concessa dalla stessa autorità competente in relazione a un token collegato ad attività, nuova autorizzazione per offrire al pubblico un altro token collegato ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione |
2.
Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativiSpecificare se la domanda include la richiesta di classificazione volontaria del token collegato ad attività come token collegato ad attività significativo (contrassegnare la casella Sì o No)
☐ Sì
☐ No
Certifichiamo che le informazioni fornite nella presente domanda sono veritiere, esatte, complete e non fuorvianti. Salvo disposizione contraria, le informazioni sono aggiornate alla data della presente domanda.
Le informazioni riferite a data futura sono esplicitamente indicate nella domanda e ci impegniamo a comunicare per iscritto e senza indugio all’autorità se esse dovessero risultare non veritiere, inesatte, incomplete o fuorvianti.
Se viene presentata una nuova domanda in seguito all’ottenimento di una precedente autorizzazione, concessa dalla medesima autorità competente, per offrire al pubblico un token collegato ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione, la lettera di presentazione contiene la dichiarazione seguente:
Prendiamo atto del fatto che l’autorizzazione per offrire al pubblico/chiedere l’ammissione alla negoziazione di un token collegato ad attività è stata concessa da [questa autorità competente: nome dell’autorità competente] il giorno [GG/MM/YYYY] e che, a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, la presente domanda non contiene informazioni precedentemente trasmesse all’autorità competente, laddove tali informazioni siano identiche e non siano nel frattempo cambiate. Certifichiamo altresì che le informazioni che non sono state ritrasmesse nella presente domanda sono identiche a quelle già in possesso dell’autorità competente e che sono tuttora veritiere, esatte e aggiornate.
(1) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1126 della Commissione, del 5 giugno 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la creazione di formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività e chiederne l’ammissione alla negoziazione (GU L, 2025/1126, dd.mm.yyyy, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1126/oj).
ALLEGATO II
Modello di domanda di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività e chiederne l’ammissione alla negoziazione
Informazioni da trasmettere all’autorità competente
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Domanda di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività e chiederne l’ammissione alla negoziazione |
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Informazioni da trasmettere all’autorità competente |
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Campo |
Sottocampo (breve descrizione della disposizione citata). |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1125 della Commissione (1) |
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1 |
Tipo di domanda |
1 |
L’autorità competente ha precedentemente concesso all’emittente richiedente l’autorizzazione per offrire al pubblico un token collegato ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione? ☐ Sì ☐ No In caso di risposta affermativa, trasmettere unicamente le informazioni che sono cambiate dalla presentazione della domanda di autorizzazione accolta. |
Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 |
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2 |
La domanda include la richiesta di classificazione volontaria del token collegato ad attività come token collegato ad attività significativo? ☐ Sì ☐ No |
Articolo 3, paragrafo 4, del [regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività e chiederne l’ammissione alla negoziazione] |
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2.1 |
Persone di contatto in relazione alla domanda |
1 |
Nome completo e recapiti della persona, presso l’emittente richiedente, da contattare in merito alla domanda. |
Articolo 1, paragrafo 1, lettere j) e k) |
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2 |
Nome completo e recapiti del consulente professionista principale (ove applicabile). |
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2.2 |
Identificazione del richiedente |
1 |
L’emittente richiedente è una persona giuridica? ☐ Sì ☐ No In caso di risposta affermativa, trasmettere le informazioni di cui ai sottocampi 2 e 4; in caso di risposta negativa, trasmettere le informazioni di cui ai sottocampi 2, 3 e 4. |
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2 |
Denominazione legale completa, denominazione o denominazioni commerciali, indirizzo o indirizzi Internet, canali di marketing e logo o loghi nonché, se del caso, eventuali modifiche previste. Per le persone giuridiche rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la denominazione legale è la denominazione sociale risultante dal registro nazionale delle imprese di cui all’articolo 16 di tale direttiva. |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) |
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L’identificativo della persona giuridica rilasciato conformemente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale di identificazione delle persone giuridiche. |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) |
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Forma giuridica, data e Stato membro di costituzione o fondazione, indirizzo o indirizzi. Per le persone giuridiche rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, le informazioni devono corrispondere a quelle risultanti dal registro nazionale delle imprese di cui all’articolo 16 di tale direttiva. |
Articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) |
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Dati di iscrizione nel registro pertinente, se applicabile, e copia del certificato di iscrizione. Per le persone giuridiche rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, i dati di iscrizione sono il numero di iscrizione della società nel registro e l’identificativo unico europeo (EUID) risultanti dal registro nazionale delle imprese di cui all’articolo 16 di tale direttiva. |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f) |
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Atto costitutivo o statuto. |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera g) |
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3 |
Se l’emittente richiedente è un’impresa che non è una persona giuridica, la documentazione attestante l’equivalenza della tutela degli interessi di terzi e l’equivalenza della vigilanza prudenziale. |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera h) |
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4 |
Data di fine esercizio. |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera i) |
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3.1 |
Programma operativo: informazioni sul modello di business, sulla strategia e sul profilo di rischio |
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1 |
Le caratteristiche principali del token collegato ad attività per il quale si richiede l’autorizzazione per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione, comprese tutte le informazioni richieste di cui alla disposizione pertinente, tra cui il tipo di token, l’oggetto dell’autorizzazione, il parere giuridico sulla qualificazione del token collegato ad attività conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114, il meccanismo di emissione e di rimborso, l’indicazione dei distributori, la politica relativa alla designazione di altri soggetti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione, il protocollo utilizzato, la tecnologia a registro distribuito (DLT) o a registri distribuiti con cui è emesso il token e i ponti tra tali DLT. |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i), punti da 1) a 7). |
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2 |
Informazioni su eventuali emissioni di cripto-attività o altre attività digitali in circolazione dell’emittente richiedente, nonché su qualsiasi sua altra attività finanziaria e non finanziaria. |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii) |
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3 |
Ove applicabile, la descrizione del gruppo e delle attività dei soggetti che vi fanno parte. |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto iv) |
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4 |
La descrizione del contesto imprenditoriale in cui opererà l’emittente richiedente. |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) |
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5 |
La descrizione della strategia imprenditoriale generale dell’emittente richiedente, l’elenco degli Stati membri ospitanti in cui l’emittente richiedente intende offrire al pubblico il token collegato ad attività o intende chiederne l’ammissione alla negoziazione e, ove applicabile, la strategia del gruppo e la valutazione del rischio del piano di business. |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) |
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3.2 |
Programma operativo: informazioni finanziarie previsionali e informazioni finanziarie pregresse |
1 |
Informazioni finanziarie previsionali: i piani contabili per i tre anni successivi alla concessione dell’autorizzazione in uno scenario di base e in uno scenario di stress, le relative ipotesi di pianificazione e una spiegazione che stabilisca un nesso tra le descrizioni delle attività imprenditoriali. |
Articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b) |
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2 |
Calcolo dei requisiti di fondi propri per l’orizzonte temporale triennale del piano di business. |
Articolo 3, paragrafo 5, lettere d) ed e) |
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3 |
Calcolo dell’importo e della composizione della riserva di attività e della loro adeguatezza a garantire l’esercizio permanente dei diritti di rimborso lungo l’orizzonte temporale del piano di business. |
Articolo 3, paragrafo 5, lettera f) |
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4 |
Informazioni finanziarie pregresse a livello individuale, consolidato e subconsolidato, ove applicabile. |
Articolo 3, paragrafo 6 |
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4.1 |
Dispositivi di governance interna e organizzazione strutturale |
1 |
Organigramma della struttura organizzativa, mandato dell’organo di amministrazione, descrizione del numero e dei profili previsti delle risorse umane e tecnologiche, della procedura e delle disposizioni di comunicazione, del codice di condotta, descrizione di:
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Articolo 4, paragrafo 1 |
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2 |
I nomi e i recapiti di tutti i prestatori terzi di servizi e una descrizione di ciascuna delle disposizioni pertinenti. |
Articolo 4, paragrafo 2 |
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4.2 |
Quadro di controllo interno: aspetti generali |
1 |
La descrizione completa del quadro di controllo interno del richiedente, comprendente:
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Articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d) |
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2 |
Una spiegazione dei dispositivi di governance attuati per garantire la distinzione e l’opportuna separazione dei compiti delle linee di business e delle unità operative dalle funzioni di controllo interno e per garantire l’indipendenza delle funzioni di controllo interno. |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) |
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4.3 |
Quadro di controllo interno: gestione dei rischi informatici |
1 |
La descrizione documentata del quadro per la gestione dei rischi informatici, compresi i sistemi, i protocolli e gli strumenti di TIC a dimostrazione della conformità all’articolo 6, paragrafi 1 e 7, e all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
Articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
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2 |
La descrizione completa dei processi e dei sistemi di TIC che dimostri la capacità di fornire all’emittente richiedente informazioni e dati affidabili a sostegno degli obblighi di comunicazione dei dati. |
Articolo 5, paragrafo 2, lettera d) |
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3 |
La descrizione del piano e della politica di continuità operativa che garantiscono la capacità del richiedente di operare su base continuativa e di limitare le perdite in caso di grave perturbazione dell’attività. |
Articolo 5, paragrafo 3 |
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4.4 |
Quadro di controllo interno – DLT proprietaria o tecnologia analoga |
1 |
Il richiedente emette, trasferisce o conserva token collegati ad attività tramite una DLT proprietaria o una tecnologia analoga gestita dall’emittente o da un terzo che agisce per suo conto? ☐ Sì ☐ No In caso di risposta affermativa, trasmettere le informazioni di cui al sottocampo 2. |
Articolo 5, paragrafo 4 |
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2 |
La politica e la procedura sul funzionamento della DLT o di una tecnologia analoga comprendenti:
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Articolo 5, paragrafo 4, lettere da a) ad e) |
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4.5 |
Quadro di controllo interno: lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo |
1 |
Qualora siano previsti accordi di cooperazione tra il richiedente e prestatori di servizi per le cripto-attività specifici, o qualora il richiedente sia un prestatore di servizi per le cripto-attività, una descrizione dettagliata, a opera del prestatore di servizi per le cripto-attività, dei suoi meccanismi e delle sue procedure di controllo interno in conformità degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), compresa una valutazione prospettica del continuo rispetto di tali obblighi lungo l’orizzonte temporale del piano di business dell’emittente richiedente. |
Articolo 5, paragrafo 5 |
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5 |
Gestione della liquidità, attività di riserva e diritti di rimborso |
1 |
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Articolo 6, paragrafo 1 |
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2 |
Il nome del consulente esterno incaricato dell’audit indipendente della riserva di attività ogni sei mesi. |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) |
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3 |
La politica e le procedure di gestione della liquidità, le linee di segnalazione all’organo di amministrazione e il modo in cui è garantita la responsabilità di quest’ultimo per la gestione prudente della riserva di attività. |
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma |
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4 |
Una politica e procedure chiare e dettagliate che garantiscano il rispetto dei diritti di rimborso a norma dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2023/1114, una descrizione sintetica del piano di risanamento da elaborare a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2023/1114 e una descrizione sintetica del piano di rimborso da presentare a norma dell’articolo 47 di tale regolamento. |
Articolo 6, paragrafo 2 |
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6 |
Membri dell’organo di amministrazione: identità e prova del loro possesso dei requisiti di onorabilità, delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza. |
Informazioni incluse nel campo 6, sottocampi da 1 a 5, da trasmettere per ciascun membro dell’organo di amministrazione. |
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1 |
Nome completo, cognome di nascita, luogo e data di nascita, indirizzo e recapiti del luogo di residenza attuale, cittadinanza o cittadinanze, numero di identificazione, copia del documento d’identità. |
Articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c) |
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2 |
Curriculum vitae, contenente i dati della posizione occupata, la data di inizio e la durata dell’incarico, la descrizione delle funzioni e delle responsabilità principali. |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) |
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3 |
La storia personale, comprendente tutti gli elementi seguenti riguardanti la cittadinanza o le cittadinanze della persona e i suoi luoghi di residenza negli ultimi dieci anni:
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Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) |
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4 |
La descrizione di tutti gli interessi finanziari e non finanziari della persona indicata che inciderebbero in misura significativa sull’affidabilità percepita del membro. |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera f) |
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5 |
Informazioni sull’impegno in termini di tempo. |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera g) |
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6 |
Risultati dell’eventuale valutazione dell’idoneità di ciascun membro del consiglio di amministrazione svolta dal richiedente e dichiarazione dell’idoneità collettiva dell’organo di amministrazione. |
Articolo 7, paragrafi 2 e 3 |
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7 |
Azionisti e soci con partecipazioni qualificate dirette e indirette nel richiedente: informazioni sul loro possesso di sufficienti requisiti di onorabilità |
Informazioni incluse nei campi da 7.1 a 7.3 da trasmettere per ciascun azionista o socio che detiene partecipazioni qualificate dirette o indirette nel richiedente. |
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1 |
Identificazione degli azionisti e dei soci: il prospetto della struttura delle partecipazioni del richiedente, contenente la ripartizione delle relative quote di capitale e dei relativi diritti di voto e i nomi degli azionisti o soci con partecipazioni qualificate. |
Articolo 8, lettera a) |
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2 |
La struttura delle partecipazioni del richiedente comprende azionisti che agiscono di concerto? ☐ Sì ☐ No |
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7.1 |
Informazioni su azionisti e soci con partecipazioni qualificate dirette o indirette che sono persone fisiche |
1 |
Informazioni sull’identità e l’integrità degli azionisti o dei soci diretti o indiretti che sono persone fisiche:
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Articolo 8, lettera b), punto i) |
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7.2 |
Informazioni su azionisti e soci con partecipazioni qualificate dirette o indirette che sono persone giuridiche |
1 |
Informazioni sull’identità e l’integrità degli azionisti o dei soci diretti o indiretti che sono persone giuridiche:
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Articolo 8, lettera b), punto ii) |
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7.3 |
Informazioni comuni ad azionisti e soci con partecipazioni qualificate dirette o indirette che sono persone fisiche o giuridiche |
1 |
Identità dei membri dell’organo di amministrazione del richiedente che sono stati o saranno designati dall’azionista o socio con partecipazioni qualificate e informazioni su tali membri. |
Articolo 8, lettera c) |
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2 |
Informazioni sulla partecipazione qualificata (numero e tipo di azioni o altre partecipazioni sottoscritte, valore nominale, eventuali premi pagati o da pagare, eventuali diritti su garanzie o gravami costituiti su tali azioni o altre partecipazioni, compresa l’identità delle parti garantite). |
Articolo 8, lettera d) |
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3 |
Informazioni sulle intenzioni in merito alla partecipazione qualificata (investimenti strategici, gestione del portafoglio) Informazioni sulle azioni concertate con altre parti, compreso il contributo di tali altre parti al finanziamento del progetto di acquisizione. Contenuto degli accordi di azionariato, relativi alla governance dell’emittente, previsti con altri azionisti in relazione al soggetto interessato dal progetto di acquisizione. |
Articolo 8, lettera e) |
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4 |
Informazioni sul finanziamento dell’acquisizione della partecipazione qualificata e dell’attività dell’emittente per comprovarne l’origine legittima conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2025/413. |
Articolo 8, lettera f) |
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(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1125 della Commissione, del 5 giugno 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da includere in una domanda di autorizzazione per offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione (GU L, 2025/1125, dd.mm.yyyy, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1125/oj).
(2) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).
(3) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).
(4) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).
(5) Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj).
(6) Regolamento delegato (UE) 2025/413 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dettagliato delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività (GU L, 2025/413, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/413/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1126/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)