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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1114 |
28.5.2025 |
DECISIONE (UE) 2025/1114 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 20 maggio 2025
relativa alla delega del potere di adottare determinate decisioni sulla pubblicazione delle sanzioni per inadempienza degli obblighi di riserva minima (BCE/2025/16)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 19.1 e 34.3,
visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1 e l’articolo 11,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio (3), nel caso in cui un’istituzione non rispetti in tutto o in parte gli obblighi di riserva minima imposti ai sensi di tale regolamento e dei relativi regolamenti o decisioni della Banca centrale europea (BCE), la BCE può irrogare una sanzione. |
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(2) |
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4), la BCE è tenuta a pubblicare senza indebito ritardo sul proprio sito Internet ufficiale le decisioni che impongono sanzioni in caso di violazione di un regolamento o di una decisione della BCE, una volta che la decisione sia divenuta definitiva. La pubblicazione è obbligatoria a meno che il Comitato esecutivo stabilisca che tale pubblicazione: a) sia suscettibile di compromettere la stabilità dei mercati finanziari o del sistema finanziario, ovvero un’indagine penale in corso; b) cagioni, nella misura in cui possa essere accertato, un danno sproporzionato all’impresa interessata, ovvero; c) comporti la pubblicazione di informazioni riservate, che metterebbero a rischio legittimi interessi pubblici in materia di sicurezza, quali la sicurezza e la protezione dell’integrità delle banconote in euro, o la gestione sicura dei rischi informatici o operativi per i sistemi di pagamento di importanza sistemica. Se si verifica una o più di tali circostanze, le decisioni relative alle sanzioni saranno pubblicate in forma anonima o la pubblicazione potrà essere rinviata. Nelle circostanze di cui alla lettera c), la BCE può decidere di non pubblicare una decisione che irroga una sanzione. |
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(3) |
Come specificato all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4), prima di irrogare una sanzione in caso di inadempienza degli obblighi di riserva minima, il Comitato esecutivo o, per suo conto, la banca centrale nazionale competente notifica all’impresa interessata la presunta inadempienza e la corrispondente sanzione. Dalla data di ricevimento della notifica, l’impresa interessata ha la possibilità di presentare per iscritto informazioni, chiarimenti od obiezioni ritenuti pertinenti alla decisione di irrogare la sanzione. Ciò include la possibilità di sollevare obiezioni contro la pubblicazione della sanzione basate sull’applicazione di una o più eccezioni alla pubblicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4). In tal caso, se la banca centrale nazionale competente agisce per conto del Comitato esecutivo, essa trasmette senza indebito ritardo il fascicolo al Comitato esecutivo, cui spetta la decisione in merito all’applicazione di tale eccezione alla pubblicazione. |
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(4) |
Il Comitato esecutivo è tenuto ad adottare ogni anno un numero considerevole di decisioni sull’eventuale applicazione di un’eccezione alla pubblicazione delle sanzioni per inadempienza deglii obblighi di riserva minima. Al fine di permettere ai suoi organi decisionali di funzionare è necessaria una delega dei poteri decisionali per l’adozione di tali decisioni. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che la delega è necessaria e opportuna per permettere a un’istituzione incaricata di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali. |
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(5) |
È opportuno che tali decisioni siano delegate congiuntamente al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione Generale Servizi legali e al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione Generale Operazioni di mercato. |
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(6) |
È opportuno che la delega di poteri decisionali sia limitata e proporzionata e che l’ambito della delega sia chiaramente definito. È opportuno che l’ambito di applicazione della delega di cui alla presente decisione sia limitato al potere di adottare decisioni sulla pubblicazione delle sanzioni per inadempienza degli obblighi di riserva minima che non si discostano dalla norma generale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4), secondo cui è opportuno che le decisioni che irrogano sanzioni in caso di violazione di un regolamento o di una decisione della BCE siano pubblicate. È opportuno che le decisioni sulla pubblicazione delle sanzioni in caso di elementi nuovi o in cui si applica un’eccezione alla pubblicazione siano escluse dall’ambito di applicazione della delega e rimangano in capo al Comitato esecutivo. |
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(7) |
Per salvaguardare il controllo del Comitato esecutivo in veste di delegante, è opportuno che le decisioni adottate dai membri del Comitato esecutivo cui è concessa la delega siano comunicate annualmente al Comitato esecutivo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Delega del potere di adottare determinate decisioni sulla pubblicazione delle sanzioni per inadempienza degli obblighi di riserva minima
Il Comitato esecutivo delega al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione Generale Servizi legali e al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione Generale Operazioni di mercato il potere di adottare congiuntamente, ai sensi dell’articolo 2, determinate decisioni sulla pubblicazione delle sanzioni per inadempienza degli obblighi di riserva minima irrogate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98.
Articolo 2
Criteri per l’adozione di decisioni delegate
Le decisioni di pubblicare le sanzioni per inadempienza degli obblighi di riserva minima sono adottate in virtù della delega di poteri di cui all’articolo 1 se sono soddisfatti i seguenti criteri:
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a) |
l’impresa interessata ha sollevato obiezioni alla pubblicazione di una sanzione per indempienza degli obblighi di riserva minima, ma non alla sanzione stessa; |
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b) |
le obiezioni alla pubblicazione sollevate dall’impresa interessata e la valutazione tecnica e giuridica di tali obiezioni da parte della BCE sono analoghe a quelle che sono alla base di precedenti decisioni relative alla pubblicazione di sanzioni per inadempienza degli obblighi di riserva minima adottate dal Comitato esecutivo; |
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c) |
la valutazione tecnica e giuridica di cui alla lettera b) alla base della decisione è tale per cui non si applica nessuna delle eccezioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) ed è opportuno che la sanzione sia pubblicata; |
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d) |
la banca centrale nazionale competente che, agendo per conto del Comitato esecutivo, ha notificato all’impresa interessata la presunta inadempienza degli obblighi di riserva minima e la sanzione corrispondente, concorda con la valutazione di cui alla lettera c). |
Articolo 3
Obbligo di segnalazione
I membri del Comitato esecutivo ai quali rispondono la Direzione Generale Servizi legali e la Direzione Generale Operazioni di mercato comunicano congiuntamente, su base annuale, al Comitato esecutivo in relazione a qualsiasi decisione adottata a norma dell’articolo 1 nel corso dell’anno civile precedente.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 maggio 2025
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2532/oj.
(2) GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2157/oj.
(3) Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2531/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1114/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)