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dell'Unione europea

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Serie L


2025/1096

28.5.2025

DECISIONE (PESC) 2025/1096 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2025

che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC (1).

(2)

Il 27 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1510 (2), che ha prorogato fino al 1o giugno 2025 le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC.

(3)

In seguito alla caduta del regime di al-Assad in Siria, avvenuta il 24 febbraio 2025, il Consiglio ha allentato una serie di misure restrittive imposte dall’Unione in considerazione della situazione in Siria, al fine di agevolare il dialogo con il paese, il suo popolo e le sue imprese nei settori dell’energia, dei trasporti e della ricostruzione, nonché di agevolare le operazioni finanziarie e bancarie connesse.

(4)

Lo stesso giorno il Consiglio ha formulato una dichiarazione in cui si ribadiva l’opportunità di mantenere gli inserimenti in elenco relativi al regime di al-Assad, al settore delle armi chimiche e al traffico illecito di stupefacenti. Il Consiglio ha inoltre dichiarato che continuerà a valutare se le sospensioni restino appropriate, sulla base di un attento monitoraggio della situazione nel paese, e terrà conto delle misure adottate dalla Siria per una transizione inclusiva, in linea con le dichiarazioni delle autorità di transizione, anche per quanto riguarda l’assunzione di responsabilità per i crimini del regime di al-Assad e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutti i siriani senza distinzione di alcun tipo, nonché dello Stato di diritto e del diritto internazionale. Il Consiglio ha chiesto di porre fine alle ingerenze di attori stranieri destabilizzanti nel paese, ricordando il rispetto della sovranità, dell’integrità territoriale e dell’unità della Siria.

(5)

Il 20 marzo 2025 il Consiglio europeo ha sottolineato l’importanza di una transizione pacifica e inclusiva in Siria, libera da dannose ingerenze straniere, e della protezione dei diritti dei siriani di ogni origine etnica e religiosa, senza discriminazioni. Il Consiglio europeo ha inoltre rimarcato che una giustizia di transizione globale, in particolare, è essenziale nel percorso verso la riconciliazione. Il Consiglio europeo ha delineato la sospensione, da parte dell’Unione, delle misure restrittive nell’ambito di un approccio graduale e reversibile, sulla base di un attento monitoraggio della situazione in Siria.

(6)

Il 20 maggio 2025 il Consiglio ha annunciato la decisione politica di revocare le sue sanzioni economiche nei confronti della Siria, per aiutare il popolo siriano a riunirsi e ricostruire una Siria nuova, inclusiva, pluralistica e pacifica, libera da dannose ingerenze straniere.

(7)

Su tale base, il Consiglio ritiene che tutte le misure restrittive settoriali, tranne quelle basate su motivi di sicurezza, debbano essere revocate.

(8)

Nonostante la caduta del regime di al-Assad e l’insediamento di autorità di transizione, la situazione in Siria rimane instabile e la rete di al-Assad, diffusa all’interno e all’esterno della Siria, non è ancora stata chiamata a rispondere delle proprie azioni e non può essere considerata sciolta. Permane un rischio attendibile di destabilizzazione e di potenziale recrudescenza dell’influenza del precedente regime, come dimostrano gli incidenti a sostegno del regime di al-Assad volti a minare il processo di transizione, sfociati in episodi di violenza mortale nella regione costiera siriana. Le persone ed entità collegate al regime di al-Assad inserite in elenco continuano a detenere importanti funzioni di responsabilità ed esiste il rischio che sostengano, attraverso finanziamenti o altri mezzi, ulteriori conflitti armati e che possano contribuire ai tentativi di invertire la transizione. Nella dichiarazione dell’11 marzo 2025 a nome dell’Unione, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha espresso profonda preoccupazione per le diffuse violenze che hanno interessato la regione costiera siriana e ha condannato fermamente gli attacchi delle milizie pro-Assad contro le forze di sicurezza e i crimini atroci commessi contro i civili, tra cui uccisioni sommarie, sottolineando a tale riguardo la necessità di adottare misure efficaci per evitare che tali crimini si ripetano.

(9)

Vi è il rischio che i membri delle famiglie al-Assad e Makhlouf e le persone associate, che devono ancora essere chiamati a rispondere del loro coinvolgimento nella brutale repressione contro la popolazione civile in Siria, tentino di inasprire il conflitto e di ostacolare la transizione pacifica in Siria.

(10)

I ministri del governo siriano in carica dopo il maggio 2011 sotto l’ex regime di al-Assad devono essere considerati responsabili in solido della politica di repressione perseguita dall’ex regime di al-Assad e continuano a rappresentare un rischio per la transizione pacifica in Siria.

(11)

Vi è il rischio che le milizie, i gruppi armati, le forze di sicurezza e gli organismi di intelligence collegati all’ex regime di al-Assad e ad esso fedeli provochino un’escalation e una repressione ulteriori nei confronti della popolazione civile in Siria.

(12)

Dopo la caduta del regime di al-Assad restano in Siria oltre 100 siti in cui si presume siano presenti armi chimiche, un numero molto più elevato di quanto mai riconosciuto prima della caduta del regime. La distruzione delle rimanenti scorte di armi chimiche della Siria rimane una priorità per garantire la protezione della popolazione siriana, come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre 2024.

(13)

Gli imprenditori di spicco che operano in Siria e che sono collegati al regime di al-Assad e, in virtù di tale legame, hanno accumulato una ricchezza e un potere considerevoli restano influenti e le loro reti restano attive. Tali persone rappresentano pertanto un rischio intrinseco di repressione violenta della società civile e della transizione pacifica in Siria.

(14)

In esito a un riesame della decisione 2013/255/PESC risulta opportuno prorogare le misure restrittive ivi contemplate fino al 1o giugno 2026.

(15)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/255/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 27, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che hanno tratto vantaggio dall’ex regime di al-Assad o l’hanno sostenuto, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato I.

2.   In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come indicato nei considerando da 5 a 12 della decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio (*1) e nei considerando da 8 a 13 della decisione (PESC) 2025/1096 del Consiglio (*2), gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:

a)

degli imprenditori di spicco che operano in Siria e sono collegati all’ex regime di al-Assad;

b)

dei membri delle famiglie al-Assad e Makhlouf;

c)

dei ministri del governo siriano in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;

d)

dei membri delle forze armate siriane aventi il grado di “colonnello” e di grado equivalente o superiore in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;

e)

dei membri dei servizi di sicurezza e intelligence siriani in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;

f)

dei membri delle milizie fedeli al regime di al-Assad; o

g)

delle persone operanti nel settore della proliferazione delle armi chimiche,

e delle persone ad essi associate, elencate nell’allegato I.;

(*1)  Decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 75, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1836/oj)."

(*2)  Decisione (PESC) 2025/1096 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L, 2025/1096, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1096/oj)»;"

2)

l’articolo 28 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone ed entità che hanno tratto vantaggio dall’ex regime di al-Assad o l’hanno sostenuto, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate nell’allegato I.

2.   In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come indicato nei considerando da 5 a 12 della decisione (PESC) 2015/1836 e nei considerando da 8 a 13 della decisione (PESC) 2025/1096, sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:

a)

dagli imprenditori di spicco che operano in Siria e sono collegati all’ex regime di al-Assad;

b)

dai membri delle famiglie al-Assad e Makhlouf;

c)

dai ministri del governo siriano in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;

d)

dai membri delle forze armate siriane aventi il grado di “colonnello” e di grado equivalente o superiore in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;

e)

dai membri dei servizi di sicurezza e intelligence siriani in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;

f)

dai membri delle milizie fedeli al regime di al-Assad; o

g)

dai membri di entità, unità, agenzie, organismi o istituzioni operanti nel settore della proliferazione delle armi chimiche,

e dalle persone ed entità ad essi associate, elencate nell’allegato I.»

;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche o delle entità elencate nell’allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.»

;

c)

al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell’allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;»

;

d)

al paragrafo 6, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

destinati a entità statali siriane, elencate nell’allegato I, per effettuare pagamenti in nome della Repubblica araba siriana all’OPCW per le attività connesse alla missione di verifica OPCW e la distruzione delle armi chimiche siriane, e in particolare al fondo fiduciario speciale relativo alla Siria dell’OPCW per le attività connesse alla completa distruzione delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.»

;

e)

al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona o dell’entità di cui al paragrafo 1 o 2 nell’elenco figurante nell’allegato I, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;»

;

f)

al paragrafo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

la decisione non vada a favore di una delle persone o delle entità elencate nell’allegato I; e»

;

g)

il paragrafo 9 è soppresso;

h)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13.   I paragrafi 1, 2 e 5 non si applicano a un trasferimento da parte di un’entità finanziaria elencata nell’allegato I, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati laddove il trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell’allegato I in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell’Unione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2.»

;

i)

il paragrafo 15 è soppresso;

j)

il paragrafo 16 è soppresso;

3)

l’articolo 28 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il divieto di cui all’articolo 28, paragrafo 5, non si applica ai fondi o alle risorse economiche resi disponibili alle persone fisiche o giuridiche e alle entità elencate nell’allegato I da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche o entità che beneficiano di finanziamenti pubblici per fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria, laddove tali fondi o risorse economiche siano destinati all’acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi, o a finanziamenti o assistenza finanziaria associati, ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.»

;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il divieto di cui all’articolo 28, paragrafo 5, non si applica ai fondi o alle risorse economiche resi disponibili alle persone fisiche o giuridiche o alle entità elencate nell’allegato I da parte delle missioni diplomatiche o consolari.»

;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7.   In deroga all’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle entità che figurano in elenco al n. 42 e al n. 43 alla “sezione B. Entità” nell’allegato I, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria ai fini della cooperazione fra tali entità e l’entità o l’ente pubblico di uno Stato membro nei settori della ricostruzione, dello sviluppo di capacità, della lotta al terrorismo e della migrazione.

8.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, l’autorizzazione si considera concessa.

9.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 7 entro quattro settimane dalla concessione.»

;

4)

l’articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti a fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone designate o entità elencate nell’allegato I, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Siria, compresi il governo della Siria, i suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.»

;

5)

all’articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica gli elenchi riportati nell’allegato I.»

;

6)

l’articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

1.   L’allegato I indica i motivi dell’inserimento delle persone ed entità interessate negli elenchi.

2.   L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»

;

7)

l’articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

1.   La presente decisione si applica fino al 1o giugno 2026. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. Le eccezioni di cui dall’articolo 28 bis, paragrafi da 1 a 4, per quanto riguarda l’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni 12 mesi o, a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione, su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione.

2.   Il Consiglio sottolinea l’importanza di prevenire la violazione dei diritti sovrani degli Stati membri all’interno delle rispettive zone marittime, in conformità del diritto del mare. Su richiesta di uno Stato membro, qualsiasi violazione di questo tipo dà immediatamente avvio a una discussione sulla modifica delle misure restrittive, nel contesto del loro riesame costante.»

;

8)

gli articoli 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 ter sono soppressi;

9)

l’allegato II è soppresso;

10)

l’allegato III è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. SZŁAPKA


(1)  Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/255/oj).

(2)  Decisione (PESC) 2024/1510 del Consiglio, del 27 maggio 2024, che modifica la decisione 2013/255/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L, 2024/1510, 28.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1510/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1096/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)