European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1047

28.5.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/1047 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2025

che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 9 e l’International Financial Reporting Standard 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all’8 settembre 2022.

(2)

Il 30 maggio 2024 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato talune modifiche all’International Financial Reporting Standard 9 Strumenti finanziari (IFRS 9) e all’International Financial Reporting Standard 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative (IFRS 7). L’obiettivo di tali modifiche era quello di tenere conto di alcune risultanze della revisione post-attuazione del 2022 concernente le disposizioni in materia di classificazione e valutazione di cui all’IFRS 9 e di rispondere alla richiesta che i portatori di interessi hanno presentato alÌIFRS Interpretations Committee.

(3)

Tali modifiche precisano la classificazione delle attività finanziarie con caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) e caratteristiche analoghe come pure il regolamento delle passività mediante sistemi di pagamento elettronici. Impongono altresì obblighi di informativa volti ad accrescere la trasparenza nei confronti degli investitori in relazione agli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e in strumenti finanziari con caratteristiche contingenti, come le caratteristiche connesse a obiettivi ESG.

(4)

Tali modifiche dovrebbero promuovere i prestiti con caratteristiche ESG, creando la possibilità, a seconda del modello di business, di valutarli al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a condizione che soddisfino il criterio SPPI («esclusivamente pagamenti di capitale e interessi»). In tal modo l’informativa finanziaria dovrebbe sostenere le misure di transizione economica che promuovono il Green Deal europeo.

(5)

Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione ha concluso che le modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7 soddisfano le condizioni per l’adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. L’EFRAG ha inoltre concluso che i benefici di tali modifiche superano i costi connessi.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) 2023/1803 è così modificato:

(1)

l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

(2)

l’IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2026 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 settembre 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 26.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj).


ALLEGATO

MODIFICHE ALLA CLASSIFICAZIONE E ALLA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7

Modifiche all’IFRS 9 Strumenti finanziari

Sono aggiunti i paragrafi 7.1.12–7.1.13 e 7.2.47–7.2.49 e il titolo prima del paragrafo 7.2.47.

7.1   DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

7.1.12.

Modifiche alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari, che ha modificato l’IFRS 9 e l’IFRS 7, pubblicato a maggio 2024, ha aggiunto i paragrafi 7.2.47–7.2.49, B3.1.2 A, B3.3.8–B3.3.10, B4.1.8 A, B4.1.10 A, B4.1.16 A e B4.1.20 A. Ha inoltre modificato i paragrafi B4.1.10, B4.1.13, B4.1.14, B4.1.16, B4.1.17, B4.1.20, B4.1.21 e B4.1.23. L’entità deve applicare tali modifiche per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2026 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata.

7.1.13.

Se l’entità decide di applicare dette modifiche a partire da un esercizio precedente, essa deve:

a)

applicare allo stesso tempo tutte le modifiche e indicare tale fatto; o

b)

applicare solo le modifiche della Guida operativa alla sezione 4.1 del presente Principio (Classificazione delle attività finanziarie) a partire da quell’esercizio precedente e indicare tale fatto.

7.2   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

Disposizioni transitorie per Modifiche alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari

7.2.47.

L’entità deve applicare Modifiche alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari retrospettivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi 7.2.48–7.2.49. Ai fini delle disposizioni di cui a tali paragrafi, la data della prima applicazione è l’inizio dell’esercizio nel quale l’entità applica le modifiche per la prima volta.

7.2.48.

L’entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell’applicazione delle presenti modifiche. L’entità può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, ciò è possibile senza l’uso di elementi noti successivamente. Se non ridetermina esercizi precedenti, l’entità deve rilevare l’effetto della prima applicazione delle presenti modifiche come rettifica del saldo di apertura delle attività e passività finanziarie e l’eventuale effetto cumulativo come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) alla data della prima applicazione.

7.2.49.

Alla data della prima applicazione delle modifiche della Guida operativa alla sezione 4.1 del presente Principio (Classificazione delle attività finanziarie), l’entità deve indicare per ciascuna classe di attività finanziarie che ha cambiato categoria di valutazione per effetto dell’applicazione delle modifiche:

a)

la categoria di valutazione e il valore contabile, determinati immediatamente prima dell’applicazione di tali modifiche; e

b)

la categoria di valutazione e il valore contabile, determinati immediatamente dopo l’applicazione di tali modifiche.

Appendice B

Guida operativa

Sono aggiunti i paragrafi B3.1.2 A, B3.3.8–B3.3.10, B4.1.8 A, B4.1.10 A, B4.1.16 A e B4.1.20 A e il titolo prima del paragrafo B3.1.2 A. Sono modificati i paragrafi B4.1.10, B4.1.13, B4.1.14, B4.1.16, B4.1.17, B4.1.20, B4.1.21 e B4.1.23. I paragrafi B4.1.7 A, B4.1.15 e B4.1.22 non sono modificati, ma sono riportati per agevolare la consultazione.

RILEVAZIONE ED ELIMINAZIONE CONTABILE (CAPITOLO 3)

Rilevazione iniziale (sezione 3.1)

...

Data di rilevazione iniziale o di eliminazione contabile

B3.1.2 A

A meno che si applichi il paragrafo 3.1.2, l’entità deve rilevare l’attività o passività finanziaria alla data in cui l’entità diviene parte nelle disposizioni contrattuali dello strumento (cfr. paragrafo 3.1.1). Un’attività finanziaria è eliminata contabilmente alla data in cui i diritti contrattuali sui flussi finanziari scadono o l’attività è trasferita (cfr. paragrafo 3.2.3). A meno che l’entità scelga di applicare il paragrafo B3.3.8, una passività finanziaria è eliminata contabilmente alla data di regolamento, ossia alla data in cui la passività è estinta perché l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta, cancellata o scaduta (cfr. paragrafo 3.3.1) o la passività soddisfa altrimenti i criteri di ammissibilità per l’eliminazione contabile (cfr. paragrafo 3.3.2).

...

Eliminazione contabile delle passività finanziarie (sezione 3.3)

...

B3.3.8

Nonostante l’obbligo di cui al paragrafo B3.1.2 A di eliminare contabilmente una passività finanziaria alla data di regolamento, l’entità che estingue una passività finanziaria (o parte di essa) con disponibilità liquide utilizzando un sistema di pagamento elettronico può considerare detta passività finanziaria (o parte di essa) adempiuta prima della data di regolamento se, e solo se, detta entità ha disposto un’istruzione di pagamento che ha determinato le situazioni seguenti:

a)

l’entità non è materialmente in grado di revocare, bloccare o annullare l’istruzione di pagamento;

b)

l’entità non è materialmente in grado di accedere alle disponibilità liquide da utilizzare per il regolamento a seguito dell’istruzione di pagamento; e

c)

il rischio di regolamento associato al sistema di pagamento elettronico è trascurabile.

B3.3.9

Ai fini dell’applicazione del paragrafo B3.3.8, lettera c), il rischio di regolamento associato a un sistema di pagamento elettronico è trascurabile se le sue caratteristiche sono tali che il completamento dell’istruzione di pagamento segue una procedura amministrativa standard e il tempo che intercorre tra il soddisfacimento dei criteri di cui al paragrafo B3.3.8, lettere a) e b), e la consegna delle disponibilità liquide alla controparte è breve. Tuttavia il rischio di regolamento non sarebbe trascurabile se il completamento dell’istruzione di pagamento fosse subordinato alla capacità dell’entità di consegnare disponibilità liquide alla data di regolamento.

B3.3.10

L’entità che sceglie di applicare il paragrafo B3.3.8 al regolamento di una passività finanziaria (o di parte di essa) utilizzando un sistema di pagamento elettronico deve applicare tale paragrafo a tutti i regolamenti effettuati tramite lo stesso sistema di pagamento elettronico.

CLASSIFICAZIONE (CAPITOLO 4)

Classificazione delle attività finanziarie (sezione 4.1)

...

Flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire

...

B4.1.7 A

I flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire sono compatibili con un contratto base di concessione del credito. Nel contratto base di concessione del credito il corrispettivo per il valore temporale del denaro (cfr. paragrafi B4.1.9 A-B4.1.9E) e il rischio di credito sono di solito gli elementi costitutivi più importanti dell’interesse. Tuttavia, in un contratto di questo tipo l’interesse può anche includere il corrispettivo per altri rischi associati al prestito di base (ad esempio, il rischio di liquidità) e costi (ad esempio i costi amministrativi) inerenti al possesso dell’attività finanziaria per un determinato periodo di tempo. Inoltre, l’interesse può includere un margine di profitto che è compatibile con un contratto base di concessione del credito. In circostanze economiche estreme, l’interesse può essere negativo, ad esempio se il possessore dell’attività finanziaria esplicitamente o implicitamente paga per il deposito del suo denaro per un determinato periodo di tempo (e la relativa commissione supera il corrispettivo che il possessore riceve per il valore temporale del denaro, il rischio di credito e altri rischi e costi relativi al prestito di base). Tuttavia, le disposizioni contrattuali che introducono l’esposizione a rischi o volatilità dei flussi finanziari contrattuali non collegata ad un contratto base di concessione del credito, come l’esposizione a variazioni dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale o delle merci, non danno origine a flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire. L’attività finanziaria originata o acquistata può essere un contratto base di concessione del credito, a prescindere dal fatto che si tratti di un prestito nella sua forma giuridica.

...

B4.1.8 A

Nel valutare se i flussi finanziari contrattuali di un’attività finanziaria sono compatibili con un contratto base di concessione del credito, l’entità può dover considerare separatamente i diversi elementi costitutivi dell’interesse. La valutazione dell’interesse si concentra su cosa ha determinato la compensazione dell’entità, piuttosto che su quanto essa riceve. Tuttavia l’importo della compensazione che un’entità riceve può indicare che essa è compensata per qualcosa di diverso dai rischi e dai costi relativi al prestito di base. I flussi finanziari contrattuali sono incompatibili con un contratto base di concessione del credito se sono indicizzati a una variabile che non è un rischio o costo relativo al prestito di base (per esempio, il valore degli strumenti rappresentativi di capitale o il prezzo di una merce) o se rappresentano una quota dei ricavi o degli utili del debitore, anche se tali disposizioni contrattuali sono comuni nel mercato in cui l’entità opera.

...

Disposizioni contrattuali che modificano la tempistica o l’importo dei flussi finanziari contrattuali

B4.1.10

Se l’attività finanziaria contiene una disposizione contrattuale che potrebbe modificare la tempistica o l’importo dei flussi finanziari contrattuali (ad esempio se l’attività può essere rimborsata prima della scadenza o la sua durata può essere estesa), l’entità deve determinare se i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi nel corso della vita dello strumento dovuti a tale disposizione siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire. Per determinare quanto sopra, l’entità deve valutare i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi sia prima che dopo la modifica dei flussi finanziari contrattuali, indipendentemente dalla probabilità che tale modifica abbia luogo. L’entità può inoltre dover valutare la natura di eventi contingenti (cause scatenanti) che modificherebbero la tempistica o l’importo dei flussi finanziari contrattuali. Per quanto la natura dell’evento contingente di per sé non costituisca un fattore determinante per valutare se i flussi finanziari contrattuali siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi, può essere un indicatore. Per esempio, si confronti uno strumento finanziario avente un tasso d’interesse rideterminato al rialzo se il debitore omette di effettuare un determinato numero di pagamenti con uno strumento finanziario avente un tasso d’interesse rideterminato al rialzo se uno specifico indice azionario raggiunge un dato livello. È più probabile nel primo caso che, a causa della relazione tra i mancati pagamenti e l’aumento del rischio di credito, i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata di vita dello strumento siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire. Nel primo caso, la natura dell’evento contingente è direttamente correlata alle variazioni dei rischi e dei costi relativi al prestito di base e la modifica dei flussi finanziari contrattuali si sviluppa nella stessa direzione di tali variazioni (cfr. anche il paragrafo B4.1.18).

B4.1.10 A

In alcuni casi, una caratteristica contingente dà origine a flussi finanziari contrattuali compatibili con un contratto base di concessione del credito sia prima che dopo la modifica dei flussi finanziari contrattuali, ma la natura dell’evento contingente di per sé non è direttamente correlata alle variazioni dei rischi e dei costi relativi al prestito di base. Ad esempio, il tasso di interesse su un prestito è rettificato per un determinato importo se il debitore realizza una riduzione delle emissioni di carbonio definita contrattualmente. In tal caso, nell’applicare il paragrafo B4.1.10, l’attività finanziaria genera flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire se, e solo se, in ogni scenario contrattualmente possibile, i flussi finanziari contrattuali non differiscono significativamente dai flussi finanziari contrattuali di uno strumento finanziario con identiche disposizioni contrattuali, ma senza tale caratteristica contingente. In alcuni casi l’entità può essere in grado di determinare quanto precede effettuando una valutazione qualitativa; tuttavia, in altre circostanze può essere necessario eseguire una valutazione quantitativa. Se è chiaro con poca o nessuna analisi che i flussi finanziari contrattuali non differiscono significativamente, l’entità non è tenuta ad effettuare una valutazione dettagliata.

...

B4.1.13

Gli esempi seguenti illustrano i flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire. L’elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo.

Strumento

Analisi

...

Strumento EA

Lo strumento EA è un prestito con un tasso di interesse che in ciascun esercizio è rettificato di un numero fisso di punti base se nell’esercizio precedente il debitore realizza una riduzione delle emissioni di carbonio definita contrattualmente.

Le rettifiche massime possibili su base cumulativa non modificherebbero in modo significativo il tasso di interesse sul prestito.

...

I flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire.

L’entità valuta se i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi sia prima che dopo ogni modifica dei flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi (cfr. paragrafo B4.1.10).

Se si verifica l’evento contingente di conseguire l’obiettivo delle emissioni di carbonio, il tasso di interesse è rettificato di un numero fisso di punti base, dando luogo a flussi finanziari contrattuali compatibili con un contratto base di concessione del credito. Semplicemente per il fatto che la natura dell’evento contingente di per sé non è direttamente correlata alle variazioni dei rischi e dei costi relativi al prestito di base, l’entità non può determinare — senza ulteriori valutazioni — se i flussi finanziari relativi all’attività finanziaria siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi.

L’entità pertanto valuta se, in ogni scenario contrattualmente possibile, i flussi finanziari contrattuali non differiscono significativamente dai flussi finanziari contrattuali di uno strumento finanziario con identiche disposizioni contrattuali ma senza la caratteristica contingente collegata alle emissioni di carbonio (cfr. paragrafo B4.1.10 A).

Poiché qualsiasi rettifica apportata durante la vita dello strumento non comporterebbe flussi finanziari contrattuali significativamente diversi, l’entità conclude che il prestito genera flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire.

B4.1.14

Gli esempi seguenti illustrano i flussi finanziari contrattuali che non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire. L’elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo.

Strumento

Analisi

...

Strumento I

Lo strumento I è un prestito con un tasso di interesse che in ciascun esercizio è rettificato per seguire le variazioni di un indice dei prezzi del carbonio determinato dal mercato registrate nell’esercizio precedente.

...

I flussi finanziari contrattuali non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire.

I flussi finanziari contrattuali sono indicizzati a una variabile (l’indice dei prezzi del carbonio), che non è un rischio o costo relativo al prestito di base. Essi sono pertanto incompatibili con un contratto base di concessione del credito (cfr. paragrafo B4.1.8 A).

B4.1.15

In alcuni casi l’attività finanziaria può generare flussi finanziari contrattuali che sono descritti come capitale e interesse, ma tali flussi non rappresentano il pagamento del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da restituire come descritto al paragrafo 4.1.2, lettera b), al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), e al paragrafo 4.1.3 del presente Principio.

B4.1.16

È questo il caso se l’attività finanziaria rappresenta un investimento in particolari attività o flussi finanziari e di conseguenza i flussi finanziari contrattuali non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire. Per esempio, se le disposizioni contrattuali stabiliscono che i flussi finanziari dell’attività finanziaria aumentino in caso di incremento del numero di automobilisti che utilizzano una determinata strada a pedaggio, tali flussi finanziari contrattuali sono incompatibili con un contratto base di concessione del credito. Di conseguenza lo strumento non soddisferebbe la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b).

B4.1.16 A

La situazione descritta nel paragrafo B4.1.15 può verificarsi anche se l’attività finanziaria presenta elementi di non rivalsa. L’attività finanziaria presenta elementi di non rivalsa se il diritto ultimo dell’entità a ricevere flussi finanziari è contrattualmente limitato ai flussi finanziari generati da determinate attività. In altre parole, l’entità è esposta principalmente al rischio correlato al rendimento di determinate attività piuttosto che al rischio di credito del debitore. Per esempio, il diritto ultimo del creditore a ricevere flussi finanziari può essere limitato contrattualmente ai flussi finanziari generati da determinate attività di un’entità strutturata.

B4.1.17

Tuttavia il fatto che l’attività finanziaria presenti elementi di non rivalsa non impedisce necessariamente, di per sé, che essa soddisfi la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). In tali situazioni il creditore è tenuto a valutare («look through») la correlazione tra le particolari attività o i particolari flussi finanziari sottostanti e i flussi finanziari contrattuali dell’attività finanziaria oggetto di classificazione per determinare se tali flussi finanziari contrattuali siano pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire. L’entità deve altresì considerare in che modo tale correlazione è influenzata da altri accordi contrattuali, quali strumenti di debito subordinato o strumenti rappresentativi di capitale emessi dal debitore. Se le clausole dell’attività finanziaria danno luogo ad altri flussi finanziari o limitano i flussi finanziari in modo incompatibile con la loro classificazione come pagamenti di capitale e interessi, l’attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). Il fatto che le attività sottostanti siano attività finanziarie o attività non finanziarie non influisce di per sé sulla valutazione.

...

Strumenti legati contrattualmente

B4.1.20

In alcuni tipi di operazioni con elementi di non rivalsa l’emittente può dare priorità ai pagamenti ai possessori di attività finanziarie utilizzando strumenti multipli legati contrattualmente (tranche). Ogni tranche ha un grado di subordinazione che specifica l’ordine in cui i flussi finanziari generati dall’emittente a partire dal gruppo sottostante di strumenti finanziari sono assegnati alla tranche. L’attribuzione di priorità ai pagamenti ai possessori di tali tranche è stabilita attraverso una struttura di pagamento a cascata che crea concentrazioni del rischio di credito e si traduce in un’allocazione sproporzionata dei mancati incassi del gruppo sottostante tra le tranche. In tali situazioni i possessori di una tranche hanno il diritto ai pagamenti del capitale e degli interessi sull’importo del capitale da restituire soltanto se l’emittente genera flussi finanziari sufficienti per soddisfare le tranche di rango superiore. In questi tipi di operazioni, i possessori di una tranche applicano i paragrafi B4.1.21–B4.1.26 anziché il paragrafo B4.1.17.

B4.1.20 A

Alcune operazioni che possono prevedere l’utilizzo di più strumenti di debito e che sembrano avere le caratteristiche descritte al paragrafo B4.1.20 sono, di fatto, accordi di concessione del credito strutturati in modo da fornire al creditore (o a un gruppo di creditori) una maggiore protezione del credito. Per esempio, può essere costituita un’entità strutturata per detenere le attività sottostanti che genereranno i flussi finanziari per rimborsare il creditore. L’entità strutturata emette strumenti di debito senior e junior. Il creditore detiene lo strumento di debito senior e l’entità che sponsorizza l’entità strutturata che detiene lo strumento di debito junior non è materialmente in grado di vendere lo strumento junior senza che lo strumento di debito senior diventi esigibile. I possessori di tali strumenti di debito applicano i paragrafi B4.1.7–B4.1.19 anziché i paragrafi B4.1.21–B4.1.26.

B4.1.21

Nelle operazioni che prevedono l’utilizzo di strumenti legati contrattualmente, come descritto al paragrafo B4.1.20, i flussi finanziari della tranche hanno caratteristiche tali da poter essere considerati pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire solo se:

a)

...

B4.1.22

Mediante l’approccio «look through» l’entità deve arrivare a individuare il gruppo sottostante di strumenti che creano i flussi finanziari (anziché trasmetterli). È questo il gruppo sottostante di strumenti finanziari.

B4.1.23

Il gruppo sottostante deve contenere uno o più strumenti che generano flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire. Ai fini della presente valutazione, il gruppo sottostante può includere strumenti finanziari che non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di classificazione (cfr. sezione 4.1), ma che generano flussi finanziari contrattuali equivalenti esclusivamente a pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire, ad esempio alcuni crediti impliciti nei contratti di leasing. Tuttavia i crediti impliciti nei contratti di leasing che sono soggetti al rischio di valore residuo, o che comprendono pagamenti variabili dovuti per il leasing indicizzati a una variabile che non è un rischio o costo relativo al prestito di base (per esempio, un canone di locazione di mercato), non generano flussi finanziari contrattuali equivalenti esclusivamente a pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire.

Modifiche all’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

Sono aggiunti i paragrafi 20B, 20C, 20D, 44LL e 44MM. Sono modificati i paragrafi 11 A e 11B.

RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO

...

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

...

Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

11 A

Se l’entità ha designato gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale come investimenti da valutare al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, come consentito dal paragrafo 5.7.5 dell’IFRS 9, essa deve indicare per ciascuna classe di investimento:

a)

...

b)

...

c)

il fair value (valore equo) alla data di chiusura dell’esercizio;

d)

...

e)

...

f)

l’utile o la perdita in termini di fair value (valore equo) presentato o presentata nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio, indicando separatamente l’utile o la perdita in termini di fair value (valore equo) corrispondente agli investimenti eliminati contabilmente nel corso dell’esercizio e l’utile o la perdita in termini di fair value (valore equo) corrispondente agli investimenti posseduti alla data di chiusura dell’esercizio.

11B

Se l’entità ha eliminato contabilmente gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio, essa deve indicare:

a)

...

b)

...

c)

...

d)

i trasferimenti dell’utile complessivo o della perdita complessiva nell’ambito del patrimonio netto nel corso dell’esercizio corrispondenti agli investimenti eliminati contabilmente nel corso di tale esercizio.

...

Prospetto di conto economico complessivo

Voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite

...

20B

L’entità deve fornire le informazioni di cui al paragrafo 20C per classe di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e per classe di passività finanziarie valutate al costo ammortizzato. L’entità deve considerare il grado di dettaglio delle informazioni da comunicare, il livello adeguato di aggregazione o di disaggregazione e se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori spiegazioni per valutare qualsiasi informazione quantitativa fornita.

20C

Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l’effetto delle disposizioni contrattuali che potrebbero modificare l’importo dei flussi finanziari contrattuali sulla base del verificarsi (o del non verificarsi) di un evento contingente non direttamente correlato alle variazioni dei rischi e dei costi relativi al prestito di base (come il valore temporale del denaro o il rischio di credito), l’entità deve fornire:

a)

una descrizione qualitativa della natura dell’evento contingente;

b)

informazioni quantitative sulle possibili modifiche dei flussi finanziari contrattuali che potrebbero derivare da tali disposizioni contrattuali (ad esempio, la gamma di possibili modifiche); e

c)

il valore contabile lordo delle attività finanziarie e il costo ammortizzato delle passività finanziarie soggette a tali disposizioni contrattuali.

20D

Per esempio, l’entità deve fornire le informazioni di cui al paragrafo 20C per una classe di passività finanziarie valutate al costo ammortizzato i cui flussi finanziari contrattuali variano se tale entità raggiunge una riduzione delle proprie emissioni di carbonio.

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

44LL

Modifiche alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari, pubblicato a maggio 2024, ha aggiunto i paragrafi 20B, 20C e 20D e ha modificato i paragrafi 11 A e 11B. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche all’IFRS 9 conformemente ai paragrafi 7.1.12–7.1.13 dell’IFRS 9. Se sceglie di applicare solo le modifiche della Guida operativa alla sezione 4.1 dell’IFRS 9 (Classificazione delle attività finanziarie) a partire da un esercizio precedente conformemente al paragrafo 7.1.13, lettera b), dell’IFRS 9, l’entità deve applicare contemporaneamente anche i paragrafi 20B, 20C e 20D del presente Principio. In entrambi i casi, non è necessario che l’entità fornisca le informazioni integrative richieste dalle modifiche per gli esercizi precedenti la data della prima applicazione delle modifiche.

44MM

Nell’esercizio in cui applica per la prima volta Modifiche alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari, l’entità non è tenuta a fornire le informazioni integrative che sarebbero altrimenti richieste secondo quanto previsto al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1047/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)