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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1047 |
28.5.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/1047 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2025
che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 9 e l’International Financial Reporting Standard 7
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con il regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all’8 settembre 2022. |
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(2) |
Il 30 maggio 2024 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato talune modifiche all’International Financial Reporting Standard 9 Strumenti finanziari (IFRS 9) e all’International Financial Reporting Standard 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative (IFRS 7). L’obiettivo di tali modifiche era quello di tenere conto di alcune risultanze della revisione post-attuazione del 2022 concernente le disposizioni in materia di classificazione e valutazione di cui all’IFRS 9 e di rispondere alla richiesta che i portatori di interessi hanno presentato alÌIFRS Interpretations Committee. |
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(3) |
Tali modifiche precisano la classificazione delle attività finanziarie con caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) e caratteristiche analoghe come pure il regolamento delle passività mediante sistemi di pagamento elettronici. Impongono altresì obblighi di informativa volti ad accrescere la trasparenza nei confronti degli investitori in relazione agli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e in strumenti finanziari con caratteristiche contingenti, come le caratteristiche connesse a obiettivi ESG. |
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(4) |
Tali modifiche dovrebbero promuovere i prestiti con caratteristiche ESG, creando la possibilità, a seconda del modello di business, di valutarli al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a condizione che soddisfino il criterio SPPI («esclusivamente pagamenti di capitale e interessi»). In tal modo l’informativa finanziaria dovrebbe sostenere le misure di transizione economica che promuovono il Green Deal europeo. |
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(5) |
Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione ha concluso che le modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7 soddisfano le condizioni per l’adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. L’EFRAG ha inoltre concluso che i benefici di tali modifiche superano i costi connessi. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) 2023/1803 è così modificato:
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(1) |
l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento; |
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(2) |
l’IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2026 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj.
(2) Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 settembre 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 26.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj).
ALLEGATO
MODIFICHE ALLA CLASSIFICAZIONE E ALLA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7
Modifiche all’IFRS 9 Strumenti finanziari
Sono aggiunti i paragrafi 7.1.12–7.1.13 e 7.2.47–7.2.49 e il titolo prima del paragrafo 7.2.47.
7.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE
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7.1.12. |
Modifiche alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari, che ha modificato l’IFRS 9 e l’IFRS 7, pubblicato a maggio 2024, ha aggiunto i paragrafi 7.2.47–7.2.49, B3.1.2 A, B3.3.8–B3.3.10, B4.1.8 A, B4.1.10 A, B4.1.16 A e B4.1.20 A. Ha inoltre modificato i paragrafi B4.1.10, B4.1.13, B4.1.14, B4.1.16, B4.1.17, B4.1.20, B4.1.21 e B4.1.23. L’entità deve applicare tali modifiche per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2026 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. |
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7.1.13. |
Se l’entità decide di applicare dette modifiche a partire da un esercizio precedente, essa deve:
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7.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Disposizioni transitorie per Modifiche alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari
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7.2.47. |
L’entità deve applicare Modifiche alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari retrospettivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi 7.2.48–7.2.49. Ai fini delle disposizioni di cui a tali paragrafi, la data della prima applicazione è l’inizio dell’esercizio nel quale l’entità applica le modifiche per la prima volta. |
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7.2.48. |
L’entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell’applicazione delle presenti modifiche. L’entità può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, ciò è possibile senza l’uso di elementi noti successivamente. Se non ridetermina esercizi precedenti, l’entità deve rilevare l’effetto della prima applicazione delle presenti modifiche come rettifica del saldo di apertura delle attività e passività finanziarie e l’eventuale effetto cumulativo come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) alla data della prima applicazione. |
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7.2.49. |
Alla data della prima applicazione delle modifiche della Guida operativa alla sezione 4.1 del presente Principio (Classificazione delle attività finanziarie), l’entità deve indicare per ciascuna classe di attività finanziarie che ha cambiato categoria di valutazione per effetto dell’applicazione delle modifiche:
Appendice B Guida operativa Sono aggiunti i paragrafi B3.1.2 A, B3.3.8–B3.3.10, B4.1.8 A, B4.1.10 A, B4.1.16 A e B4.1.20 A e il titolo prima del paragrafo B3.1.2 A. Sono modificati i paragrafi B4.1.10, B4.1.13, B4.1.14, B4.1.16, B4.1.17, B4.1.20, B4.1.21 e B4.1.23. I paragrafi B4.1.7 A, B4.1.15 e B4.1.22 non sono modificati, ma sono riportati per agevolare la consultazione. RILEVAZIONE ED ELIMINAZIONE CONTABILE (CAPITOLO 3) Rilevazione iniziale (sezione 3.1) ... Data di rilevazione iniziale o di eliminazione contabile
Eliminazione contabile delle passività finanziarie (sezione 3.3) ...
CLASSIFICAZIONE (CAPITOLO 4) Classificazione delle attività finanziarie (sezione 4.1) ... Flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire ...
Disposizioni contrattuali che modificano la tempistica o l’importo dei flussi finanziari contrattuali
Strumenti legati contrattualmente
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Modifiche all’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative
Sono aggiunti i paragrafi 20B, 20C, 20D, 44LL e 44MM. Sono modificati i paragrafi 11 A e 11B.
RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
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Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
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11 A |
Se l’entità ha designato gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale come investimenti da valutare al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, come consentito dal paragrafo 5.7.5 dell’IFRS 9, essa deve indicare per ciascuna classe di investimento:
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11B |
Se l’entità ha eliminato contabilmente gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio, essa deve indicare:
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Prospetto di conto economico complessivo
Voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite
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20B |
L’entità deve fornire le informazioni di cui al paragrafo 20C per classe di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e per classe di passività finanziarie valutate al costo ammortizzato. L’entità deve considerare il grado di dettaglio delle informazioni da comunicare, il livello adeguato di aggregazione o di disaggregazione e se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori spiegazioni per valutare qualsiasi informazione quantitativa fornita. |
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20C |
Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l’effetto delle disposizioni contrattuali che potrebbero modificare l’importo dei flussi finanziari contrattuali sulla base del verificarsi (o del non verificarsi) di un evento contingente non direttamente correlato alle variazioni dei rischi e dei costi relativi al prestito di base (come il valore temporale del denaro o il rischio di credito), l’entità deve fornire:
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20D |
Per esempio, l’entità deve fornire le informazioni di cui al paragrafo 20C per una classe di passività finanziarie valutate al costo ammortizzato i cui flussi finanziari contrattuali variano se tale entità raggiunge una riduzione delle proprie emissioni di carbonio.
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DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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44LL |
Modifiche alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari, pubblicato a maggio 2024, ha aggiunto i paragrafi 20B, 20C e 20D e ha modificato i paragrafi 11 A e 11B. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche all’IFRS 9 conformemente ai paragrafi 7.1.12–7.1.13 dell’IFRS 9. Se sceglie di applicare solo le modifiche della Guida operativa alla sezione 4.1 dell’IFRS 9 (Classificazione delle attività finanziarie) a partire da un esercizio precedente conformemente al paragrafo 7.1.13, lettera b), dell’IFRS 9, l’entità deve applicare contemporaneamente anche i paragrafi 20B, 20C e 20D del presente Principio. In entrambi i casi, non è necessario che l’entità fornisca le informazioni integrative richieste dalle modifiche per gli esercizi precedenti la data della prima applicazione delle modifiche. |
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44MM |
Nell’esercizio in cui applica per la prima volta Modifiche alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari, l’entità non è tenuta a fornire le informazioni integrative che sarebbero altrimenti richieste secondo quanto previsto al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1047/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)