European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1039

23.5.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1039 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2025

relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo

[notificata con il numero C(2025)2923]

(I testi in lingua francese, italiana e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (1),

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), secondo comma,

visto il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo (3), in particolare l’articolo 58, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato per il cielo unico,

considerando quanto segue:

1.   CONTESTO

(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri devono elaborare piani, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo (Functional Airspace Blocks, «FAB»), comprendenti obiettivi prestazionali per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali piani devono includere obiettivi prestazionali locali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il periodo di riferimento in questione.

(2)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento («RP4», 2025-2029) erano stati stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione (4).

(3)

Tutti gli Stati membri e la Svizzera hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP4, che sono stati presentati alla Commissione per la valutazione entro il 1° ottobre 2024. La Svizzera ha presentato alla Commissione un progetto di piano di miglioramento delle prestazioni adottato congiuntamente con Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi («Stati membri dell’UE che fanno parte del FABEC») a livello di blocco funzionale di spazio aereo dell’Europa centrale (Functional Airspace Block Europe Central, «FABEC»). In seguito alla verifica della completezza del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, la Commissione ha chiesto al FABEC di presentare un progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni entro il 15 novembre 2024.

(4)

La valutazione della Commissione inclusa nella presente decisione è basata sul progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC («progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC») presentato dagli Stati membri che ne fanno parte e dalla Svizzera.

(5)

L’organo di valutazione delle prestazioni (Performance Review Body, «PRB»), che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni, ha presentato alla Commissione una relazione nella quale espone il suo parere sulla valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC.

(6)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione (5), quest’ultima ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali.

(7)

La Commissione ha integrato la propria valutazione con la revisione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per quanto riguarda gli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del suddetto regolamento di esecuzione. Per quanto attiene all’allegato IV, punto 2.1, lettera d), punto vii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione fa notare di non aver condotto, nell’ambito di tale revisione, un’analisi dettagliata della metodologia applicata dalla Svizzera per la ripartizione dei costi tra servizi di rotta e servizi presso i terminali nell’RP4. La Commissione non ha pertanto tratto conclusioni, in questa fase, in merito alla conformità di tale metodologia di ripartizione dei costi all’articolo 15, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(8)

La presente decisione riguarda unicamente gli obiettivi prestazionali e gli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 che si applicano direttamente al fornitore di servizi di navigazione aerea designato per la fornitura di servizi nello spazio aereo della Svizzera.

2.   CONSTATAZIONI EMERSE DALLA VALUTAZIONE

Valutazione degli obiettivi di efficienza economica per la zona tariffaria di rotta della Svizzera

(9)

La coerenza degli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per quanto attiene al costo unitario determinato (Determined Unit Cost, «DUC») per i servizi di navigazione aerea di rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP4, nella tendenza a lungo termine del DUC nel corso del terzo periodo di riferimento (2020-2024, RP3) e dell’RP4 (2025-2029) e nel valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile.

(10)

Gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti per la zona tariffaria di rotta della Svizzera per l’RP4 e i relativi valori di riferimento sono i seguenti:

Zona tariffaria di rotta della Svizzera

Valore di riferimento 2019

Valore di riferimento 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Obiettivi e valori di riferimento nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022)

110,08 CHF

124,74 CHF

131,82 CHF

133,17 CHF

131,03 CHF

128,63 CHF

129,42 CHF

109,54  EUR

124,13  EUR

131,17  EUR

132,51 EUR

130,39 EUR

128,00 EUR

128,79 EUR

(11)

Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC della Svizzera a livello di zona tariffaria, pari a +0,7 % nell’RP4, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a -1,2 % nello stesso periodo.

(12)

Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC della Svizzera a livello di zona tariffaria nell’RP3 e nell’RP4, pari a +1,8 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,0 % nello stesso periodo.

(13)

Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di 124,13 EUR del DUC della Svizzera, espresso in termini reali ai prezzi del 2022 («EUR2022»), è superiore del 41,8 % rispetto al valore di riferimento medio, pari a 87,51 EUR in EUR2022, del gruppo a fini comparativi pertinente, di cui all’articolo 7, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2024/1688.

(14)

È necessario analizzare se le deviazioni di cui ai considerando (11), (12) e (13) possano essere ritenute necessarie e proporzionate conformemente all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza la Commissione ha valutato se le deviazioni che si osservano rispetto alla tendenza del DUC a livello dell’Unione e alla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione di cui ai considerando (11) e (12) siano dovute esclusivamente ai costi determinati supplementari relativi alle misure necessarie per conseguire gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità o ai costi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(15)

Per quanto attiene al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione fa notare che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC la Svizzera fa riferimento ai costi determinati supplementari sostenuti nel corso dell’RP4 dal fornitore di servizi di navigazione aerea Skyguide in relazione alle misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi di capacità («misure concernenti la capacità»). Le misure concernenti la capacità presentate comprendono i seguenti elementi principali:

(a)

la formazione e l’assunzione da parte di Skyguide di nuovi controllori del traffico aereo (air traffic controllers, «ATCO») per sostituire gli ATCO che dovrebbero andare in pensione durante l’RP4 e per far fronte al previsto incremento del traffico. Si prevede che ciò comporterà nel corso dell’RP4 un aumento complessivo del 10 % circa del numero di ATCO nelle operazioni presso i centri di controllo di area (Area Control Centre, «ACC») di Ginevra e Zurigo;

(b)

investimenti in infrastrutture e sistemi a sostegno della resilienza delle operazioni, comprese ulteriori soluzioni di emergenza e di riserva;

(c)

potenziamenti a livello tecnico del sistema di gestione del traffico aereo per accrescerne la capacità e l’efficienza. Tali potenziamenti sosterranno le operazioni indipendenti dalla località presso gli ACC di Ginevra e Zurigo, offrendo quindi l’opportunità di controllare l’intero spazio aereo svizzero da uno dei suddetti ACC;

(d)

l’introduzione di strumenti per l’ottimizzazione della gestione del flusso di traffico aereo.

(16)

Vista la valutazione effettuata dal PRB, i costi supplementari comunicati dalla Svizzera per le misure concernenti la capacità di cui al considerando (15) sono notevolmente inferiori in termini monetari rispetto alle deviazioni osservate rispetto alle tendenze di efficienza economica a livello dell’Unione calcolate dal PRB. La Commissione osserva inoltre che alcune misure concernenti la capacità invocate dalla Svizzera potrebbero essere considerate parte delle normali operazioni del fornitore di servizi di navigazione aerea interessato o potrebbero non contribuire direttamente al potenziamento della capacità dello spazio aereo. Non è pertanto possibile stabilire, in assenza di ulteriori informazioni e analisi dettagliate, se le misure concernenti la capacità presentate dalla Svizzera possano essere considerate, nella loro interezza, necessarie e proporzionate per il conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello locale concernenti la capacità per l’RP4. La Commissione fa pertanto notare che le deviazioni osservate rispetto alle tendenze di efficienza economica a livello dell’Unione di cui ai considerando (11) e (12) non possono essere attribuite esclusivamente ai costi supplementari derivanti dalle misure concernenti la capacità presentate.

(17)

Di conseguenza, il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 non dovrebbe essere considerato soddisfatto per quanto riguarda la Svizzera.

(18)

Inoltre la Commissione osserva che la Svizzera non ha presentato nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC alcuna misura di ristrutturazione che giustifichi una deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione o dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione ai sensi del criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(19)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (10) a (18), gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica per la zona tariffaria di rotta della Svizzera dovrebbero essere considerati incoerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4.

Revisione delle misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali

(20)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC rivedendo le misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali incluse in tale piano.

(21)

Sulla base della revisione di cui al considerando (20), la Commissione nutre forti dubbi sul fatto che le misure presentate dalla Svizzera e dagli Stati membri dell’UE che fanno parte del FABEC per raggiungere gli obiettivi prestazionali a livello del FABEC concernenti l’ambiente siano adeguate a consentire il conseguimento efficace di tali obiettivi. Alla luce delle constatazioni del PRB, la Commissione osserva, in particolare, che le misure presentate dalla Francia in relazione al fornitore di servizi di navigazione aerea DSNA sono insufficienti a consentire il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza di volo nell’RP4.

(22)

La Commissione ritiene pertanto che il FABEC dovrebbe mettere in atto misure supplementari per il conseguimento dei suoi obiettivi ambientali per l’RP4, ad esempio attraverso l’attuazione efficace dello spazio aereo con rotte libere e l’attuazione di uno spazio aereo transfrontaliero con rotte libere con ulteriori Stati membri confinanti.

Revisione delle misure per il conseguimento degli obiettivi di capacità

(23)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC rivedendo le misure per il conseguimento degli obiettivi di capacità di rotta incluse in tale piano.

(24)

Sulla base della revisione di cui al considerando (23), la Commissione nutre forti dubbi sul fatto che le misure presentate dalla Svizzera e dagli Stati membri dell’UE che fanno parte del FABEC per raggiungere gli obiettivi prestazionali a livello del FABEC concernenti la capacità di rotta siano adeguate a consentire il conseguimento efficace di tali obiettivi. Alla luce delle constatazioni del PRB, la Commissione osserva, in particolare, che le misure presentate dalla Germania in relazione al fornitore di servizi di navigazione aerea «DFS» sono insufficienti a far fronte in modo efficace alla domanda di traffico prevista nell’RP4.

(25)

La Commissione ritiene pertanto che la Svizzera e gli Stati membri dell’UE che fanno parte del FABEC dovrebbero mettere in atto misure supplementari per il conseguimento dei suoi obiettivi di capacità per l’RP4, ad esempio per quanto riguarda la formazione e l’assunzione di ATCO supplementari, un uso più efficiente delle risorse e gli accordi di cooperazione tra i fornitori di servizi di navigazione aerea.

Revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(26)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC rivedendo gli obiettivi prestazionali concernenti la capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali fissati dalla Svizzera per gli aeroporti, di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione. Si è constatato che tali obiettivi erano fonte di preoccupazione.

(27)

In primo luogo la Commissione rileva che gli obiettivi di capacità presso i terminali proposti dalla Svizzera per l’RP4 comportano un deterioramento del ritardo ATFM all’arrivo medio annuo rispetto all’RP3. In effetti, gli obiettivi proposti per l’RP4 sono fissati a 1,60 minuti per volo, mentre le prestazioni effettive registrate nell’RP3 erano comprese tra 0,37 e 1,50 minuti per volo.

(28)

In secondo luogo, nel suddividere gli obiettivi di capacità presso i terminali a livello di aeroporto, si è constatato che tali obiettivi di capacità presso i terminali determinano un livello di ritardo ATFM per volo nettamente peggiore per gli aeroporti di Zurigo e Ginevra rispetto al livello di prestazioni di aeroporti simili individuati dal PRB.

(29)

La Commissione ritiene pertanto che la Svizzera dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi di capacità presso i terminali per l’RP4 alla luce delle osservazioni di cui ai considerando (27) e (28), o dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi.

Revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(30)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC rivedendo gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali fissati dalla Svizzera per gli aeroporti, di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione.

(31)

La Commissione rileva che gli obiettivi di efficienza economica per la zona tariffaria presso i terminali della Svizzera comportano un deterioramento della tendenza del DUC pari a + 1,0 % nell’RP4. È stato inoltre riscontrato che il DUC medio stimato per l’RP4 dei servizi di navigazione aerea presso i terminali negli aeroporti di Zurigo e Ginevra è superiore, di un margine significativo, al DUC mediano degli aeroporti simili individuati dal PRB.

(32)

La Commissione ritiene pertanto che la Svizzera dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali per l’RP4 alla luce delle osservazioni di cui ai considerando (31), o dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi.

Revisione dei sistemi di incentivi per la capacità di rotta e presso i terminali

(33)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha rivisto il sistema di incentivi incluso nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per sostenere il conseguimento degli obiettivi di capacità («sistemi di incentivi per la capacità»). Si è constatato che i sistemi di incentivi per la capacità per l’RP4 istituiti dalla Svizzera per i servizi di rotta e presso i terminali sono fonte di preoccupazione.

(34)

La Commissione fa notare che il sistema di incentivi per la capacità di rotta del FABEC e il sistema di incentivi per la capacità presso i terminali della Svizzera, come stabilito nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, comprendono uno svantaggio finanziario massimo pari solo allo 0,50 % dei costi determinati. Alla luce della consulenza degli esperti fornita dal PRB, la Commissione ritiene che i massimi svantaggi finanziari per tali sistemi di incentivi non siano conformi all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che impone a tali sistemi di incentivi di avere «un impatto rilevante sulle entrate a rischio».

(35)

La Svizzera dovrebbe pertanto, in relazione al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, rivedere i suoi sistemi di incentivi per la capacità di cui al considerando (34) affinché i massimi svantaggi finanziari derivanti da tali sistemi di incentivi siano fissati a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come prescritto dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Secondo il parere della Commissione, tale revisione dovrebbe determinare uno svantaggio finanziario massimo pari o superiore all’1 % dei costi determinati annuali.

3.   CONCLUSIONI

(36)

Alla luce di quanto precede, determinati obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per la Svizzera non dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4.

(37)

Pertanto, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Svizzera e gli Stati membri del FABEC devono presentare alla Commissione il loro progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni entro tre mesi dalla data di adozione della presente decisione, tenendo conto delle raccomandazioni presentate dalla Commissione.

(38)

La Commissione ha consultato la Svizzera in merito alle raccomandazioni di cui alla presente decisione, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi prestazionali per la Svizzera elencati nell’allegato della presente decisione, che sono inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del blocco funzionale di spazio aereo dell’Europa centrale, non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione.

Articolo 2

La Svizzera rivede al ribasso gli obiettivi di efficienza economica fissati per la sua zona tariffaria di rotta, espressi come costo unitario determinato (DUC).

In sede di revisione degli obiettivi di efficienza economica, la Svizzera:

(a)

provvede affinché gli obiettivi rivisti concernenti l’efficienza economica siano coerenti sia con la tendenza del DUC a livello dell’Unione sia con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a) e b), rispettivamente, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;

(b)

riduce di conseguenza il livello dei costi determinati, in particolare per l’anno civile 2029;

(c)

utilizza le previsioni di traffico più recenti, espresse in unità di servizio, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

Se nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni da presentare conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 invoca una deviazione a norma dell’allegato IV, punto 1.4, lettera d), di tale regolamento di esecuzione, la Svizzera provvede affinché tale deviazione sia suffragata da informazioni e giustificazioni adeguate. In particolare, la Svizzera dimostra che le misure invocate per giustificare una deviazione dagli obiettivi di efficienza economica a livello dell’Unione si riferiscono esclusivamente alle risorse operative o alle capacità tecniche supplementari necessarie per conseguire gli obiettivi di capacità.

Articolo 3

La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2025

Per la Commissione

Apostolos TZITZIKOSTAS

Membro della Commissione


(1)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(2)/oj.

(2)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/549/oj.

(3)   GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj.

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione, del 12 giugno 2024, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il quarto periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2029 (GU L, 2024/1688, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1688/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/317/oj).

(6)  Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/550/oj).


ALLEGATO

Obiettivi prestazionali risultati incoerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA

Zona tariffaria di rotta della Svizzera

Valore di riferimento 2019

Valore di riferimento 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Obiettivi e valori di riferimento nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022)

110,08 CHF

124,74 CHF

131,82 CHF

133,17 CHF

131,03 CHF

128,63 CHF

129,42 CHF

109,54 EUR

124,13 EUR

131,17 EUR

132,51 EUR

130,39 EUR

128,00  EUR

128,79  EUR


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1039/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)