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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1036

12.6.2025

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 45/2025

del 14 marzo 2025

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2025/1036]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2024/2609 della Commissione, del 7 ottobre 2024, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di napropamide, piridaben e tebufenpirad in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2024/2612 della Commissione, del 7 ottobre 2024, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di chitosano, clopiralid, difenoconazolo, residui di distillazione dei grassi, flonicamid, proteine idrolizzate e Lavandulyl senecioato in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2024/2619 della Commissione, dell'8 ottobre 2024, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosetil, fosfonati di potassio e fosfonato di disodio in o su determinati prodotti (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2024/2633 della Commissione, dell'8 ottobre 2024, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, famoxadone, flutriafol, mandipropamide e mefentrifluconazolo in o su determinati prodotti (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2024/2640 della Commissione, del 9 ottobre 2024, che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,4-dimetilnaftalene, acido difluoroacetico (DFA), fluopyram e flupyradifurone in o su determinati prodotti (5).

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

"—

32024 R 2609: Regolamento (UE) 2024/2609 della Commissione, del 7 ottobre 2024 (GU L, 2024/2609, 8.10.2024)

32024 R 2612: Regolamento (UE) 2024/2612 della Commissione, del 7 ottobre 2024 (GU L, 2024/2612, 8.10.2024)

32024 R 2619: Regolamento (UE) 2024/2619 della Commissione, dell'8 ottobre 2024 (GU L, 2024/2619, 9.10.2024)

32024 R 2633: Regolamento (UE) 2024/2633 della Commissione, dell'8 ottobre 2024 (GU L, 2024/2633, 9.10.2024)

32024 R 2640: Regolamento (UE) 2024/2640 della Commissione, del 9 ottobre 2024 (GU L, 2024/2640, 10.10.2024)".

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capo XII, punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

"—

32024 R 2609: Regolamento (UE) 2024/2609 della Commissione, del 7 ottobre 2024 (GU L, 2024/2609, 8.10.2024)

32024 R 2612: Regolamento (UE) 2024/2612 della Commissione, del 7 ottobre 2024 (GU L, 2024/2612, 8.10.2024)

32024 R 2619: Regolamento (UE) 2024/2619 della Commissione, dell'8 ottobre 2024 (GU L, 2024/2619, 9.10.2024)

32024 R 2633: Regolamento (UE) 2024/2633 della Commissione, dell'8 ottobre 2024 (GU L, 2024/2633, 9.10.2024)

32024 R 2640: Regolamento (UE) 2024/2640 della Commissione, del 9 ottobre 2024 (GU L, 2024/2640, 10.10.2024)".

Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2024/2609, (UE) 2024/2612, (UE) 2024/2619, (UE) 2024/2633 e (UE) 2024/2640 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2025

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)   GU L, 2024/2609, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2609/oj.

(2)   GU L, 2024/2612, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2612/oj.

(3)   GU L, 2024/2619, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2619/oj.

(4)   GU L, 2024/2633, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2633/oj.

(5)   GU L, 2024/2640, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2640/oj.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1036/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)