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Serie L


2025/1016

23.5.2025

DECISIONE (UE) 2025/1016 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2025

che concede al Regno di Spagna una deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda Melilla

[notificata con il numero C(2025) 3175]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (1), in particolare l’articolo 64,

vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (2), in particolare l’articolo 66,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DECISIONE

(1)

Il 23 novembre 2020 il Regno di Spagna («Spagna») ha presentato alla Commissione una richiesta di deroga («la richiesta») per i territori non peninsulari delle isole Canarie, delle isole Baleari, di Ceuta e di Melilla (denominati congiuntamente «i territori non peninsulari») in conformità dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 e dell’articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944.

(2)

Nella richiesta sono state inizialmente chieste deroghe agli articoli 8 e 54 della direttiva (UE) 2019/944 nonché agli articoli 3 e 6, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafi 1 e 4, agli articoli 9, 10 e 11, agli articoli da 14 a 17, agli articoli da 19 a 27 e agli articoli da 35 a 47 del regolamento (UE) 2019/943. La richiesta non specificava la durata della deroga.

(3)

Il 18 marzo 2021 la Commissione ha pubblicato la richiesta sul suo sito web e ha invitato gli Stati membri e i portatori di interessi a presentare osservazioni entro il 30 aprile 2021.

(4)

Il 17 agosto 2021 e il 16 dicembre 2021 la Commissione ha chiesto alla Spagna ulteriori informazioni sulla richiesta di deroga. La Spagna ha risposto il 4 ottobre 2021 e il 17 gennaio 2022. In quest’ultima comunicazione, la Spagna ha modificato la richiesta di deroga come segue:

la richiesta di deroga all’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/944 è stata ritirata per tutti i territori non peninsulari;

la richiesta di deroga all’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944 è stata ritirata per le isole Baleari e Ceuta;

è stata inserita una nuova richiesta di deroga all’articolo 40, paragrafi da 4 a 7, della direttiva (UE) 2019/944 per tutti i territori non peninsulari;

la richiesta di deroga all’articolo 3, primo comma, lettere d), f), g), h), i), l), m) e q), del regolamento (UE) 2019/943 è stata ritirata per tutti i territori non peninsulari;

è stata ritirata per tutti i territori non peninsulari la richiesta di deroga all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, all’articolo 21, paragrafi da 1 a 6, all’articolo 22, paragrafo 1, salvo le lettere f) e h), all’articolo 22, paragrafo 4, e agli articoli da 35 a 47 del regolamento (UE) 2019/943;

è stata fissata una durata limitata per la deroga chiesta per le isole Baleari e Ceuta, fino all’effettiva integrazione di detti territori con la terraferma (non prevista prima del 2030).

(5)

La presente decisione dovrebbe riguardare esclusivamente la città autonoma di Melilla, in quanto la decisione della Commissione sulla richiesta di deroga presentata dalla Spagna per i territori non peninsulari delle Isole Canarie è stata adottata l’8 dicembre 2023 (3) e le richieste di deroga presentate dalla Spagna per i territori non peninsulari delle Isole Baleari e della città autonoma di Ceuta saranno trattate in decisioni distinte.

2.   MELILLA

Il sistema elettrico e il mercato dell’energia elettrica a Melilla

(6)

La Spagna spiega che la città di Melilla non è connessa al sistema elettrico continentale spagnolo. A tale proposito, la Spagna sostiene che la distanza dalla penisola iberica rende l’interconnessione molto costosa e tecnicamente molto difficile. Pertanto, attualmente non vi sono piani di creare una connessione tra il continente e Melilla, condizione che la Spagna considera un prerequisito per l’effettiva integrazione di Melilla nel mercato iberico dell’energia elettrica.

(7)

La Spagna sostiene che il consumo annuo di Melilla era inferiore a 3 000 GWh nel 1996 (97,5 GWh). Secondo la Spagna, la maggior parte della domanda di Melilla è coperta principalmente da unità di generazione di energia termoelettrica. Nel 2023 il consumo annuo di Melilla è stato di 202 GWh, di cui il 97,5 % coperto da energia generata con combustibili fossili (principalmente generatori diesel) e il 2,5 % dalla generazione da fonti rinnovabili (4).

(8)

In tale contesto, la Spagna spiega che il tasso inferiore di energie rinnovabili nei territori non peninsulari rispetto alla Spagna continentale è dovuto principalmente allo spazio geografico limitato disponibile per le nuove capacità di generazione, al maggiore fabbisogno di generazione dispacciabile e alla limitata disponibilità di impianti di stoccaggio dell’energia.

(9)

La Spagna osserva che i territori non peninsulari, tra cui Melilla, sono caratterizzati da un mercato di dimensioni ridotte, che impedisce loro di beneficiare delle economie di scala del sistema elettrico continentale, e da costi più alti per i combustibili. Lo storico isolamento di questi territori si traduce inoltre in un maggiore fabbisogno di capacità di riserva installata.

(10)

Secondo la Spagna, tali specificità del mercato comportano costi di produzione dell’energia elettrica più elevati rispetto alla terraferma e rendono il mercato poco attraente per i potenziali entranti, con il risultato che a Melilla non si è sviluppata una concorrenza effettiva.

(11)

Storicamente, e tutt’oggi, il gruppo Endesa (5) è responsabile di quasi il 100 % dell’energia prodotta a Melilla.

(12)

Alla luce dei problemi associati alla mancanza di concorrenza effettiva e ai costi elevati e nonostante le misure nazionali adottate al fine di promuovere la concorrenza e introdurre incentivi economici per incoraggiare l’efficienza operativa degli impianti e ridurre i costi di generazione, la Spagna sostiene che non è stato possibile istituire un meccanismo di mercato identico a quello attivo sulla terraferma.

(13)

La Spagna precisa altresì che l’energia elettrica generata in tutti i territori non peninsulari, compresa Melilla, è esclusa dal sistema delle aste del mercato continentale. I sistemi elettrici dei territori non peninsulari utilizzano per il dispacciamento un meccanismo di priorità economica (6):

il gestore del sistema classifica gli impianti di generazione in ordine di merito economico sulla base dei costi variabili fino a copertura della domanda, tenendo conto dei vincoli tecnici e delle riserve necessarie a garantire la fornitura di energia elettrica;

il lato della domanda (consumatori diretti e fornitori) notifica al gestore del sistema il fabbisogno orario dei sistemi elettrici di ciascun territorio non peninsulare;

dopo il dispacciamento giornaliero, il lato della domanda acquista l’energia a un prezzo equivalente a quello del sistema continentale delle aste.

(14)

Secondo la Spagna tale meccanismo tiene conto dei costi elevati di generazione dell’energia elettrica e delle specificità dei territori non peninsulari e mira a garantire che, in virtù dei principi di solidarietà interregionale, i consumatori e i fornitori di tali territori non siano esposti ai costi di produzione dell’energia elettrica che vi si registrano, più elevati rispetto a quelli della Spagna continentale.

(15)

La Spagna spiega inoltre che per la generazione di energia elettrica nei territori non peninsulari vige un sistema di remunerazione regolamentata anziché di remunerazione di mercato, sistema che si applica in condizioni in cui un mercato all’ingrosso non potrebbe funzionare e in cui i costi di generazione sono, per motivi geografici e territoriali, superiori a quelli della Spagna continentale.

(16)

La Spagna osserva che il meccanismo garantisce che il costo extra derivante dalla differenza tra i costi di generazione più elevati nei territori non peninsulari e il prezzo dell’energia elettrica, uguale a quello sulla terraferma, sia coperto dal sistema elettrico e dal bilancio pubblico, in modo che tutti i consumatori paghino lo stesso prezzo per l’energia elettrica, indipendentemente dal sistema in cui avviene il consumo.

(17)

Secondo la Spagna la regolamentazione delle attività di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica nei territori non peninsulari è simile a quella della Spagna continentale.

(18)

Per quanto riguarda il mercato al dettaglio, la Spagna spiega che i clienti finali dei territori non peninsulari hanno il diritto di scegliere il proprio fornitore alle stesse condizioni dei clienti finali nella Spagna continentale. Analogamente la definizione di consumatore vulnerabile vale per l’intero territorio spagnolo e, in generale, la fornitura è organizzata in modo uniforme in tutto il paese. A tale proposito la Spagna sottolinea che non vi sono differenze tra i mercati al dettaglio continentali e quelli non continentali.

Panoramica del quadro giuridico per i territori non peninsulari

(19)

La Spagna spiega che, in base alla legge 24/2013, la fornitura di energia elettrica nei territori non peninsulari è soggetta a una regolamentazione specifica. Detta legge stabilisce che questa attività può ricevere una remunerazione aggiuntiva per coprire la differenza tra i costi di generazione dell’energia elettrica e i ricavi derivanti dalla sua vendita in tali territori. La legge 24/2013 stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un sistema isolato non sia più considerato tale, ossia che la capacità di connessione dei territori non peninsulari con il continente consenta loro di entrare nel mercato della produzione continentale e che esistano meccanismi di mercato per integrare la loro energia elettrica.

(20)

La Spagna fa presente che la legge 17/2013 stabilisce le disposizioni generali relative alla garanzia della fornitura e all’aumento della concorrenza nei sistemi elettrici dei territori non peninsulari (7). In particolare, l’articolo 5 della legge 17/2013 prevede che il gestore del sistema debba essere proprietario degli impianti di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio nei territori non peninsulari le cui finalità principali sono garantire la fornitura, la sicurezza del sistema e l’integrazione delle fonti di energia rinnovabili non dispacciabili.

(21)

La Spagna indica che il regio decreto 738/2015 disciplina in modo dettagliato l’attività di produzione di energia elettrica e la procedura di dispacciamento nei sistemi elettrici dei territori non peninsulari, nonché il relativo regime di remunerazione. Quest’ultimo consta di due componenti di remunerazione: il primo per gli investimenti effettuati e altri costi fissi, il secondo per i costi variabili sostenuti durante l’esercizio. L’obiettivo è coprire i costi extra della generazione di energia elettrica nei territori non peninsulari. Il regio decreto 738/2015 definisce il costo extra come la differenza tra l’insieme dei costi di generazione e il prezzo pagato per il dispacciamento dell’energia elettrica a opera del gestore del sistema.

(22)

Lo stesso regio decreto introduce inoltre una procedura concorrenziale per la selezione di nuove capacità e capacità da ammodernare.

(23)

A tale proposito, la Commissione osserva che il meccanismo di remunerazione previsto dal regio decreto 738/2015 è stato autorizzato come aiuto di Stato con decisione della Commissione SA.42270 – «Spain – Electricity production in Spanish non-peninsular territories» (8).

3.   LE DEROGHE RICHIESTE PER MELILLA

(24)

La richiesta di deroga presentata per Melilla si basa sul fatto che la città è considerata un piccolo sistema isolato a norma dell’articolo 2, punto 42, della direttiva (UE) 2019/944.

3.1.   Deroga a norma dell’articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944

(25)

La Spagna chiede una deroga all’articolo 40, paragrafi da 4 a 7, e all’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda la fornitura di servizi ancillari da parte del gestore del sistema di trasmissione e il divieto per i gestori dei sistemi di trasmissione di possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell’energia.

Deroga a norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943

(26)

La Spagna chiede una deroga per Melilla alle seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/943:

principi di mercato di cui all’articolo 3, primo comma, lettere a), b), c), e), j), k), n), o) e p);

norme relative alla compravendita di energia elettrica ai sensi dell’articolo 6, dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 4, e degli articoli 9, 10, 11, 14, 15, 16 e 17;

norme relative alla rendita di congestione di cui all’articolo 19;

articoli 14 e 15, articolo 16, paragrafi da 3 a 13, articoli 17 e 19, articolo 20, paragrafi da 3 a 8, articolo 21, paragrafi 7 e 8, articolo 22, paragrafo 1, lettere f) e h), articolo 22, paragrafi 2, 3 e 5, e articolo 25, paragrafi da 2 a 4, per eventuali nuovi meccanismi di capacità di sostegno che potrebbero essere istituiti in futuro;

articoli da 14 a 17, da 19 a 27 e da 35 a 47 per il meccanismo esistente definito nel regio decreto 738/2015.

3.2.   Durata delle deroghe richieste

(27)

La Spagna ritiene che l’effettiva integrazione dei territori non peninsulari nel mercato iberico dell’energia elettrica non possa prescindere da un’interconnessione con la Spagna continentale.

(28)

Per quanto riguarda Melilla, la Spagna chiede che le deroghe siano esentate da qualsiasi limitazione temporale.

4.   OSSERVAZIONI RICEVUTE DURANTE IL PERIODO DI CONSULTAZIONE

(29)

Come descritto al considerando 3, nei mesi di marzo e aprile 2021 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica.

(30)

Tutte le osservazioni presentate in risposta alla consultazione pubblica riguardavano la deroga richiesta dalla Spagna all’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944 relativamente alla proprietà, alla gestione e all’esercizio degli impianti di stoccaggio da parte del gestore del sistema di trasmissione.

(31)

I partecipanti alla consultazione pubblica si sono detti contrari alla concessione della deroga, in quanto legittimerebbe il fatto che Red Eléctrica de España S.A.U. («REE»), il gestore del sistema di trasmissione spagnolo, è stato autorizzato a sviluppare il progetto Chira-Soria nelle isole Canarie («il progetto Chira-Soria») senza una procedura di appalto, (9) come prevede invece l’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944. Secondo i partecipanti il fatto che la deroga riguardi anche gli altri territori non peninsulari non è pertinente, in quanto l’orografia delle isole Baleari e le dimensioni ridotte di Ceuta e Melilla non consentirebbero lo stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio in tali territori (10).

(32)

I partecipanti hanno indicato che la mera insularità non è una giustificazione sufficiente per derogare all’obbligo di appalto di cui all’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944, dato che soggetti privati avrebbero mostrato interesse per il progetto Chira-Soria. Essi sostengono che tale interesse non sia stato preso in considerazione in virtù della legge 17/2013.

(33)

I partecipanti hanno inoltre evidenziato che l’autorità di regolazione spagnola, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), e il Consiglio di Stato spagnolo hanno espresso preoccupazioni in merito al regio decreto 738/2015 e al ruolo di REE quale proprietario di impianti di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio e, allo stesso tempo, entità da cui dipende in prima istanza il processo amministrativo per l’autorizzazione di detti impianti.

(34)

In particolare, per quanto riguarda il progetto Chira-Soria, i partecipanti hanno anche mosso riserve sostenendo che il progetto non è economicamente giustificato, non contribuisce all’integrazione delle energie rinnovabili e solleva preoccupazioni ambientali e sociali (11).

5.   VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI DEROGA RELATIVA A MELILLA

5.1.   Piccolo sistema isolato

(35)

A norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943, sono due i casi in cui è possibile concedere una deroga alle pertinenti disposizioni degli articoli 3 e 6, dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 4, degli articoli da 9 a 11, degli articoli da 14 a 17, degli articoli da 19 a 27, degli articoli da 35 a 47 e dell’articolo 51 del regolamento:

a)

per i piccoli sistemi isolati e i piccoli sistemi collegati, se lo Stato membro può dimostrare l’esistenza di seri problemi per la loro gestione dei sistemi. In tal caso la deroga è soggetta a condizioni finalizzate ad accrescere la competizione e l’integrazione con il mercato interno dell’energia elettrica;

b)

per le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE, se non possono essere interconnesse con il mercato dell’Unione dell’energia per ragioni fisiche evidenti.

(36)

A norma dell’articolo 66, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2019/944, è possibile concedere una deroga alle pertinenti disposizioni degli articoli 7 e 8 nonché dei capi IV, V e VI per i piccoli sistemi collegati e i piccoli sistemi isolati se lo Stato membro può dimostrare l’esistenza di seri problemi per la loro gestione. L’articolo 66, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/944 stabilisce che, nel caso delle regioni ultraperiferiche nel senso dell’articolo 349 TFUE che non possono essere interconnesse con i mercati dell’energia elettrica dell’Unione, la deroga dev’essere subordinata a condizioni volte a garantire che essa non ostacoli la transizione verso l’energia rinnovabile.

(37)

A norma del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944, nel caso di piccoli sistemi isolati la deroga deve essere limitata nel tempo e soggetta a condizioni finalizzate ad accrescere la competizione e l’integrazione con il mercato interno dell’energia elettrica. La deroga mira altresì a garantire di non ostacolare la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda.

(38)

L’articolo 2, punto 42, della direttiva (UE) 2019/944 definisce il concetto di «piccolo sistema isolato» come «ogni sistema che aveva un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall’interconnessione con altri sistemi».

(39)

Nella comunicazione la Spagna spiega che Melilla non è attualmente connessa alla Spagna continentale (considerando 6). La Spagna sostiene inoltre che il consumo annuo di Melilla era inferiore a 3 000 GWh nel 1996 (considerando 7).

(40)

Sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, e in linea con la decisione della Commissione SA.42270 — «Spain — Electricity production in Spanish non-peninsular territories», la città di Melilla è considerata un piccolo sistema isolato ai sensi dell’articolo 2, punto 42, della direttiva (UE) 2019/944.

5.2.   Seri problemi per la gestione del sistema

5.2.1.   Il significato di «seri problemi per la gestione del sistema»

(41)

Il termine «seri problemi» di cui all’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e all’articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 non è stato definito dal legislatore. La formulazione aperta consente alla Commissione di tenere conto di tutti i potenziali problemi connessi alla particolare situazione dei piccoli sistemi, a condizione che siano seri e non solo marginali. Tali problemi possono variare notevolmente secondo le specificità geografiche, la produzione e il consumo del sistema, ma anche in funzione degli sviluppi tecnici (come lo stoccaggio dell’energia elettrica e la piccola generazione).

(42)

In decisioni precedenti della Commissione i problemi da risolvere riguardavano il mantenimento dell’adesione sociale e/o di pari condizioni di concorrenza tra il continente e le isole, in una situazione in cui la sicurezza del sistema sull’isola richiedeva misure aggiuntive o comportava costi notevolmente più elevati rispetto al continente. Il termine «gestione» non può quindi essere inteso in senso restrittivo, come se in assenza della deroga non fosse possibile una gestione sicura del sistema. Si è sempre ritenuto invece che il termine «problemi» racchiudesse anche problemi socioeconomici per gli utenti del sistema (12).

(43)

I «seri problemi» di cui al regolamento e alla direttiva devono inoltre essere inerenti alla gestione dei piccoli sistemi isolati o dei piccoli sistemi connessi. Sembra pertanto difficile immaginare una giustificazione basata esclusivamente sugli impatti che si verificano al di fuori del sistema, ad esempio gli effetti sui regimi di sovvenzione nazionali. Questo non esclude la pertinenza di impatti «indiretti» sulla gestione in sicurezza del sistema.

5.2.2.   Seri problemi evidenziati dalla Spagna nella richiesta

(44)

La Spagna evidenzia diversi problemi e difficoltà legati al funzionamento dei mercati e dei sistemi dell’energia elettrica nei territori non peninsulari, compresa Melilla:

le ridotte dimensioni del mercato di questi territori, che impedisce loro di trarre vantaggio dalle economie di scala del sistema elettrico continentale;

i costi più elevati associati al mix di combustibili, che si traducono in un aumento dei costi dell’energia elettrica, dal momento che la maggior parte della generazione di energia elettrica nei territori non peninsulari è alimentata da gas, carbone o diesel;

gli elevati costi di investimento e di gestione derivanti dall’isolamento geografico e dalle dimensioni ridotte dei sistemi;

il maggiore fabbisogno di capacità di riserva installata a causa dell’isolamento geografico dei sistemi. La Spagna spiega in particolare che i territori non peninsulari necessitano di un livello più alto di riserva rotante per rispettare le norme in materia di sicurezza dell’approvvigionamento. Lo standard di approvvigionamento è del 40-70 % superiore alla capacità installata, contro il 10 % della terraferma. Di conseguenza le centrali elettriche rimangono inattive per un notevole lasso di tempo, il che si traduce in uno scarso interesse a investire in nuove capacità;

i vincoli ambientali per l’ubicazione di nuove capacità di generazione, sia per gli impianti di generazione convenzionali che per quelli rinnovabili;

i costi associati e gli investimenti necessari alla costruzione di nuove interconnessioni con la terraferma, a causa della posizione geografica.

(45)

Secondo la Spagna questi problemi e difficoltà si traducono in due caratteristiche principali che accomunano i territori non peninsulari: costi dell’energia elettrica più elevati e mancanza di concorrenza nella produzione di energia elettrica.

(46)

Per quanto riguarda gli elevati costi di produzione di energia elettrica la Spagna spiega che, a causa delle difficoltà e dei problemi sopra elencati, i costi legati alla generazione dispacciabile sono spesso il doppio rispetto al territorio continentale. La Spagna sostiene che i territori non peninsulari devono essere esclusi dal sistema di mercato della terraferma affinché i consumatori possano pagare prezzi simili a quelli del continente.

(47)

Per quanto riguarda la mancanza di concorrenza nella produzione di energia elettrica la Spagna spiega che, considerata la storia dei territori non peninsulari e la mancanza di attrattiva del settore energetico in queste regioni, tradizionalmente tutte le funzioni di approvvigionamento energetico sono state svolte da un unico gruppo di imprese. Di conseguenza, secondo la Spagna, Melilla non presenta ancora una concorrenza effettiva a livello di generazione, nonostante gli sforzi per promuoverla.

(48)

La Spagna sottolinea inoltre le difficoltà legate alla diffusione delle energie rinnovabili nei territori non peninsulari, compresa Melilla.

5.2.3.   Valutazione

(49)

La Commissione riconosce le argomentazioni della Spagna secondo cui, a causa delle difficoltà legate alla gestione dei piccoli sistemi isolati, dei livelli molto bassi di concorrenza nel segmento della generazione e dei livelli inesistenti di interconnessione con il mercato continentale spagnolo, non sussistono ancora le condizioni per un mercato all’ingrosso dell’energia elettrica completamente liberalizzato a Melilla.

(50)

È dunque ragionevole supporre che non sia possibile realizzare un mercato all’ingrosso funzionante a Melilla senza un intervento pubblico e, di conseguenza, non sia possibile per il momento attuare una serie di disposizioni riguardanti i mercati a termine, del giorno prima, infragiornalieri e del bilanciamento.

(51)

La Commissione può concludere che la piena applicazione del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944 ai territori oggetto della richiesta di deroga creerebbe seri problemi per la gestione del sistema elettrico di Melilla.

5.3.   Ambito di applicazione della deroga

5.3.1.   Articoli 54 e 66 della direttiva (UE) 2019/944

(52)

L’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 vieta ai gestori dei sistemi di trasmissione di possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell’energia.

(53)

L’articolo 54, paragrafo 2, dà agli Stati membri la possibilità di derogare a tale norma se gli impianti sono componenti di rete pienamente integrate e l’autorità di regolazione ha concesso la sua approvazione o se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere da a) a c) dello stesso paragrafo.

(54)

Come indicato al considerando 36, a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2019/944, gli Stati membri possono chiedere una deroga alle norme del capo VI (tra cui l’articolo 54) per i piccoli sistemi isolati, se sono in grado di dimostrare l’esistenza di seri problemi nella loro gestione.

(55)

Pertanto, oltre ad avvalersi della possibilità di deroga di cui all’articolo 54, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944, la Spagna può chiedere alla Commissione una deroga all’articolo 54 per quanto riguarda Melilla invocando l’articolo 66.

5.3.1.1.   La richiesta

(56)

Come illustrato al considerando 20, l’articolo 5 della legge 17/2013 prevede che il gestore del sistema sia proprietario degli impianti di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio nei territori non peninsulari le cui finalità principali sono garantire la fornitura, la sicurezza del sistema e l’integrazione delle fonti di energia rinnovabili non dispacciabili.

(57)

Nella richiesta la Spagna sottolinea che a causa delle dimensioni ridotte di Melilla è improbabile che vi si possano installare impianti di stoccaggio idroelettrico, ma si potrebbero prendere in considerazione altri tipi di stoccaggio. A tale riguardo, la Spagna fa riferimento a studi condotti dal gestore del sistema di trasmissione in cui si sottolinea che, alla luce degli impegni di decarbonizzazione applicabili ai territori isolati e dato l’aumento della generazione da fonti rinnovabili e della gestione della domanda, saranno necessari impianti di stoccaggio per garantire l’approvvigionamento energetico nel rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza stabiliti.

(58)

La Spagna chiede pertanto una deroga all’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944 per Melilla, conformemente all’articolo 66 della medesima direttiva.

5.3.1.2.   Valutazione

(59)

Come indicato al considerando 53, la Commissione osserva che l’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944 prevede già, al paragrafo 2, la possibilità per gli Stati membri di derogare alla norma di cui al paragrafo 1 di detto articolo, secondo la quale i gestori dei sistemi di trasmissione non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell’energia.

(60)

Alla luce della possibilità prevista dall’articolo 54, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944, la Commissione non ritiene giustificata una deroga all’articolo 54, paragrafo 1, in applicazione dell’articolo 66 della medesima direttiva per tutti i tipi di tecnologie di stoccaggio dell’energia, in quanto impedirebbe lo sviluppo basato sul mercato di progetti di questo tipo.

(61)

La Commissione sottolinea inoltre che l’obbligo per i gestori dei sistemi di trasmissione di possedere ed esercire impianti di stoccaggio dell’energia nei territori non peninsulari previsto dalla legge 17/2013 sembra basarsi su criteri diversi rispetto a quelli stabiliti nell’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944. La presente decisione si limita ad appurare se sussistano i requisiti per una deroga ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 e non pregiudica la valutazione della Commissione sulla compatibilità della legge 17/2013 con le prescrizioni della medesima direttiva.

5.3.2.   Articolo 40, paragrafi da 4 a 7, della direttiva (UE) 2019/944

(62)

Secondo la Spagna, nei territori non peninsulari la mancanza di una concorrenza effettiva nel segmento della generazione impedisce l’istituzione di mercati dell’energia elettrica esenti da distorsioni. Impedisce in particolare al gestore del sistema di trasmissione di istituire e gestire un mercato del bilanciamento a Melilla, anche per quanto riguarda l’acquisizione basata sul mercato di servizi ancillari non relativi alla frequenza.

(63)

La Commissione ritiene che i motivi esposti ai considerando da 9 a 12 impediscano attualmente l’istituzione di un mercato del bilanciamento e di un sistema di acquisizione basato sul mercato di servizi ancillari non relativi alla frequenza a Melilla. La Commissione ritiene pertanto giustificate le deroghe agli obblighi di cui all’articolo 40, paragrafi da 4 a 7, della direttiva (UE) 2019/944, ai sensi dell’articolo 66 della medesima.

5.3.3.   Capo II del regolamento (UE) 2019/943: norme generali per il mercato dell’energia elettrica — articoli 3 e 6, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, paragrafi 1 e 4, e articoli 9, 10 e 11

5.3.3.1.   La richiesta

(64)

Secondo la Spagna, la mancanza di un’effettiva concorrenza tra produttori impedisce di creare mercati dell’energia elettrica non regolamentati. Le decisioni di dispacciamento nei territori non peninsulari, tra cui Melilla, si basano su criteri tecnici ed economici per i quali non è sempre possibile applicare le regole sul mercato. La Spagna spiega inoltre che nei territori non peninsulari i prezzi non si formano in base alla domanda e all’offerta dei territori, bensì in base a quelle della Spagna continentale, onde evitare che i costi aggiuntivi della produzione di energia elettrica nei territori si ripercuotano sui consumatori.

(65)

La Spagna chiede pertanto una deroga alle disposizioni seguenti dell’articolo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2019/943:

lettere a), b), o) e p), in quanto secondo la Spagna i prezzi nei mercati in questione non possono formarsi liberamente in base alla domanda e all’offerta, e nei territori interessati non esistono mercati a termine;

lettera c), in quanto la Spagna ritiene che le regole sul mercato che agevolano lo sviluppo di una generazione e di una domanda flessibili potrebbero non essere applicabili nei territori in questione;

lettere e) e k), in quanto secondo la Spagna i produttori non sono responsabili della vendita dell’energia elettrica che generano (è compito del gestore del sistema decidere quali centrali elettriche devono essere dispacciate) e non possono presentare offerte aggregate;

lettera j), in quanto la Spagna ritiene che la strategia di stoccaggio nei territori interessati potrebbe imporre di dare la priorità allo stoccaggio di energia, che non sarebbe su un piano di parità rispetto agli altri impianti di generazione;

lettera n), in merito alla quale la Spagna osserva che, se in linea di principio l’accesso e l’uscita delle imprese di generazione di energia elettrica potrebbero basarsi sulle loro valutazioni di sostenibilità economica e finanziaria delle rispettive operazioni, nella pratica non è possibile per tali imprese partecipare al sistema in assenza di un regime di pagamento regolamentato con il quale coprire i costi di generazione.

(66)

Per quanto riguarda l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafi 1 e 4, e gli articoli 9, 10 e 11, la Spagna sottolinea che, nonostante l’applicazione di un sistema di dispacciamento simile a quello dei mercati dell’energia elettrica dell’Unione (ad esempio con dispacciamenti giornalieri e infragiornalieri), il sistema elettrico dei territori non peninsulari costituisce un sistema regolamentato. Il prezzo di acquisto si basa sul prezzo praticato sulla terraferma e non sui costi riconosciuti sostenuti dai produttori nello svolgimento delle loro attività di generazione di energia elettrica, compresi i servizi di bilanciamento. Su tale base la Spagna chiede una deroga all’articolo 6, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafi 1 e 4, e agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2019/943, in quanto nei territori non peninsulari — compresa Melilla — non esiste un mercato del bilanciamento né esiste la possibilità di integrazione con il mercato del giorno prima e il mercato infragiornaliero dell’Unione, a causa dell’assenza di connessione con la Spagna continentale.

(67)

Per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2019/943, la Spagna osserva che, a causa dell’isolamento dei territori non peninsulari, i dispacciamenti sono gestiti in modo indipendente dal mercato continentale e da quello dell’Unione (a parte il fatto che il prezzo di riferimento per l’acquisto dell’energia è basato su quello praticato sulla terraferma) e sono basati su programmi orari.

(68)

Analogamente, visto quanto sopra, la Spagna ritiene che l’integrazione dei mercati a termine, i limiti tecnici di offerta e il valore del carico perso di cui agli articoli da 9 a 11 del regolamento (UE) 2019/943 non si applichino ai dispacciamenti nei territori non peninsulari.

5.3.3.2.   Valutazione

(69)

Per quanto riguarda la richiesta di deroga all’articolo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2019/943, la Commissione ritiene che:

poiché dai motivi esposti ai considerando da 9 a 12 risulta che attualmente a Melilla i prezzi dell’energia elettrica non si formano secondo un approccio basato sul mercato ma attraverso uno speciale meccanismo regolamentato, in base al quale il gestore del sistema effettua il dispacciamento della generazione per ciascuno dei territori non peninsulari, sia giustificata una deroga all’articolo 3, primo comma, lettere a), b), e) e k), del regolamento (UE) 2019/943;

poiché dai motivi esposti ai considerando da 9 a 12 risulta che attualmente a Melilla non esiste un mercato a termine e il dispacciamento a opera del gestore del sistema comporta previsioni settimanali, giornaliere e infragiornaliere, nonché deviazioni in tempo reale, sia giustificata anche una deroga all’articolo 3, primo comma, lettere o) e p), del regolamento (UE) 2019/943;

pur riconoscendo che l’attuale sistema regolamentato e le peculiarità di Melilla potrebbero rendere più difficoltoso giungere a una generazione più flessibile, alla generazione a basse emissioni di carbonio e a una maggiore flessibilità della domanda, l’applicazione delle regole sul mercato sia comunque necessaria per incentivare nella misura del possibile questi sviluppi. La Commissione non ritiene pertanto giustificata una deroga all’articolo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/943;

l’articolo 3, primo comma, lettera j), del regolamento (UE) 2019/943 non impedisce di dare priorità ai progetti di stoccaggio dell’energia a Melilla, ad esempio se tali progetti sono considerati l’opzione migliore per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento locale. La Commissione non ritiene pertanto giustificata una deroga all’articolo 3, primo comma, lettera j), del regolamento (UE) 2019/943;

per quanto riguarda l’articolo 3, primo comma, lettera n), del regolamento (UE) 2019/943, l’accesso o l’uscita di un’impresa dal mercato della generazione di energia elettrica dovrebbe dipendere dalla sua valutazione di sostenibilità economica e finanziaria, tenuto conto della possibilità di ricevere la remunerazione regolamentata di cui ai considerando 15 e 16 della presente decisione. Di conseguenza non è giustificata una deroga all’articolo 3, primo comma, lettera n), del regolamento (UE) 2019/943 per Melilla.

(70)

Per quanto riguarda la richiesta di deroga all’articolo 6, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafi 1 e 4, e agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2019/943, tali disposizioni riguardano i mercati a termine, del giorno prima, infragiornalieri e del bilanciamento. Sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, questi mercati non possono essere attuati in modo efficace a Melilla (considerando da 9 a 12). La Commissione ritiene pertanto che una deroga a tali disposizioni sia giustificata.

5.3.4.   Capo III del regolamento (UE) 2019/943: accesso alle reti e gestione della congestione — articoli da 14 a 17 e articolo 19

5.3.4.1.   La richiesta

(71)

La Spagna spiega che le prescrizioni degli articoli da 14 a 16 e dell’articolo 19 non possono essere applicate nei territori non peninsulari, in quanto il gestore del sistema di trasmissione effettua il dispacciamento della generazione per ciascuno dei sistemi di energia elettrica in questi territori e i sistemi non costituiscono zone di offerta indipendenti e interconnesse. La Spagna precisa inoltre che, poiché i territori non peninsulari non costituiscono zone di offerta indipendenti, non esiste un mercato della capacità interzonale associato e quindi non è generata alcuna rendita di congestione.

5.3.4.2.   Valutazione

(72)

Le deroghe all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 hanno l’effetto di escludere Melilla dai mercati integrati del giorno prima e infragiornalieri. Pertanto, alcune disposizioni relative al funzionamento di tali mercati necessariamente non si applicheranno a Melilla.

(73)

Gli articoli da 14 a 17 e l’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/943 riguardano le zone di offerta e la gestione della capacità e delle congestioni tra zone di offerta. In tale contesto, la Commissione osserva che Melilla non costituisce una zona di offerta indipendente e che la Spagna attualmente non prevede di costruire un’interconnessione tra Melilla e la terraferma. Poiché gli articoli 14 e 15 mirano a ottimizzare il dispacciamento basato sul mercato tra zone di offerta, la Commissione ritiene giustificata una deroga a tali disposizioni. Per contro, le disposizioni dell’articolo 16, paragrafi da 3 a 13, e degli articoli 17 e 19 non si applicano di fatto a Melilla in quanto non costituisce una zona di offerta indipendente. Ne consegue che non è giustificata una deroga alle prescrizioni dell’articolo 16, paragrafi da 3 a 13, e degli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) 2019/943.

(74)

Per quanto riguarda l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/943, che contiene principi generali di gestione della congestione, la Commissione ritiene che, alla luce dell’isolamento e delle dimensioni ridotte del sistema di Melilla e dei seri problemi che ciò comporta nella gestione, sia giustificata una deroga.

5.3.5.   Capo IV del regolamento (UE) 2019/943: adeguatezza delle risorse — articolo 20, paragrafi da 3 a 8, articolo 21, paragrafi 7 e 8, articolo 22, paragrafo 1, lettere f) e h), articolo 22, paragrafi 2, 3 e 5, e articolo 25, paragrafi da 2 a 4

5.3.5.1.   La richiesta

(75)

La Spagna spiega che, a causa dell’isolamento geografico dei territori non peninsulari derivante dal livello di connessione alla terraferma esiguo o inesistente, le valutazioni dell’adeguatezza delle risorse effettuate dal gestore del sistema per ciascun territorio sono indipendenti e non confluiscono nella valutazione dell’adeguatezza delle risorse europee o della Spagna continentale. La Spagna ritiene pertanto che talune disposizioni del capo IV non siano applicabili ai territori non peninsulari. La Spagna sottolinea tuttavia che le attuali norme nazionali mirano, per quanto possibile, a garantire un trattamento paritario dei territori non peninsulari e del mercato continentale, ad esempio per quanto riguarda i livelli di sicurezza dell’approvvigionamento o la metodologia di valutazione dell’adeguatezza delle risorse.

(76)

La Spagna afferma che nei territori non peninsulari l’adeguatezza è garantita dal meccanismo specifico per l’allocazione delle nuove capacità previsto dal regio decreto 738/2015, come descritto nei considerando da 21 a 23. Essa ritiene che tale meccanismo debba essere mantenuto, data la natura unica dei territori non peninsulari, e chiede pertanto una deroga all’articolo 20, paragrafi da 3 a 8, all’articolo 21, paragrafi 7 e 8, all’articolo 22, paragrafo 1, lettere f) e h), all’articolo 22, paragrafi 2, 3 e 5, e all’articolo 25, paragrafi da 2 a 4.

(77)

La Spagna sostiene che le valutazioni dell’adeguatezza delle risorse nei territori non peninsulari sono conformi ai principi di cui all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/943. Essa spiega inoltre che eventuali problemi di adeguatezza sono affrontati con una procedura di gara concorrenziale (come stabilito nel regio decreto 738/2015) combinata con la valutazione delle aste di capacità da fonti rinnovabili. Si tratta di procedure alle quali, secondo la Spagna, non possono essere applicate le prescrizioni dell’articolo 20, paragrafi da 3 a 8, del regolamento (UE) 2019/943.

(78)

La Spagna spiega che le disposizioni contenute nell’articolo 21, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/943 non sono compatibili con il meccanismo previsto dal regio decreto 738/2015, affermando tuttavia che esse si applicheranno a qualsiasi nuovo meccanismo di capacità in futuro.

(79)

La Spagna sottolinea che il meccanismo previsto dal regio decreto 738/2015 è incompatibile anche con le seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/943:

articolo 22, paragrafo 1, lettera f), che stabilisce che la remunerazione sia stabilita mediante un processo competitivo, in quanto secondo la Spagna la remunerazione nel meccanismo esistente non si basa su un processo competitivo ma su un impianto di riferimento, al fine di incentivare l’efficienza;

articolo 22, paragrafo 1, lettera h), che stabilisce che i meccanismi di capacità siano aperti alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tecniche previste, perché secondo la Spagna il meccanismo si applica solo agli impianti dispacciabili;

articolo 22, paragrafo 2, che stabilisce un elenco di caratteristiche progettuali che le riserve strategiche devono rispettare, in quanto secondo la Spagna fa riferimento a mercati del bilanciamento che non esistono nei territori non peninsulari;

articolo 22, paragrafo 3, che stabilisce requisiti aggiuntivi per i meccanismi di capacità diversi dalle riserve strategiche, in quanto secondo la Spagna il meccanismo esistente non è conforme a tali requisiti: la remunerazione non tende allo zero quando il livello di capacità fornita è adeguato e non è legata solo alla capacità, e gli obblighi di capacità non sono trasferibili;

articolo 22, paragrafo 4, in forza del quale i meccanismi di capacità devono contenere requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2, in quanto secondo la Spagna l’attuale meccanismo non prevede alcun requisito di questo tipo ma consente di fissare limitazioni tecniche;

articolo 22, paragrafo 5, che impone di adattare i meccanismi di capacità che si applicano al 4 luglio 2019.

(80)

La Spagna spiega che i parametri di affidabilità per i territori non peninsulari non sono allineati con quanto prescritto all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943, perché non tengono conto del costo di nuovo ingresso. Essa aggiunge che, anche se i parametri fossero gli stessi, potrebbero evolvere verso valori più rigidi a un ritmo diverso, per cui chiede una deroga all’articolo 25, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2019/943.

5.3.5.2.   Valutazione

(81)

L’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/943 tratta l’adeguatezza delle risorse nel mercato interno dell’energia elettrica e stabilisce obblighi per gli Stati membri relativamente alle modalità di vigilanza sull’adeguatezza delle risorse e alle modalità di intervento in caso di problemi di adeguatezza, nella fattispecie con l’elaborazione di un piano di attuazione allo scopo, tra l’altro, di rimuovere le distorsioni normative, garantire un’acquisizione orientata al mercato di servizi di bilanciamento o rimuovere i prezzi regolamentati. La Commissione osserva che, nell’ambito della procedura di aiuti di Stato, la Spagna ha già elaborato e sottoposto alla Commissione un piano di attuazione a norma dell’articolo 20, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/943. Conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, del suddetto regolamento, il 13 marzo 2024 la Commissione ha emesso un parere sul piano di attuazione della Spagna (13). La Commissione non ritiene pertanto giustificata una deroga all’articolo 20, paragrafi da 3 a 8, del regolamento.

(82)

L’articolo 21, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 è stato soppresso dal regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e pertanto non si applica più ai territori non peninsulari. Per quanto riguarda la richiesta di deroga all’articolo 21, paragrafo 8 (15), del regolamento (UE) 2019/943, la Commissione osserva che, sebbene non specifichi più la natura temporanea dei meccanismi di capacità, questa disposizione stabilisce che i meccanismi devono essere approvati dalla Commissione per un periodo non superiore a dieci anni. Inoltre, non è possibile prevedere l’evoluzione nel tempo del sistema elettrico di Melilla. Di conseguenza la durata del meccanismo di remunerazione regolamentata di cui al regio decreto 738/2015 dovrebbe essere limitata al periodo fino al 31 dicembre 2029, come da decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270 per quanto riguarda Melilla.

(83)

L’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/943 stabilisce i principi di concezione applicabili ai meccanismi di capacità. La Commissione ritiene che una deroga all’articolo 22, paragrafo 1, lettere f) e h), del regolamento (UE) 2019/943, applicabile dopo la data di scadenza del meccanismo di remunerazione regolamentata di cui alla decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270, potrebbe ostacolare la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda, in quanto tali disposizioni mirano a consentire la partecipazione di tutte le tecnologie su base competitiva. La Commissione non ritiene pertanto giustificata una deroga all’articolo 22, paragrafo 1, lettere f) e h). Ciò non dovrebbe pregiudicare gli impegni e i contratti conclusi relativamente a Melilla nell’ambito del meccanismo di remunerazione di cui al regio decreto 738/2015, approvato con decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270.

(84)

Sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna (considerando 79), la Commissione ritiene giustificata una deroga all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, in quanto i requisiti specifici di progettazione delle riserve strategiche sono intrinsecamente legati all’istituzione di un mercato del bilanciamento efficiente. Per contro, una deroga all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 non è giustificata, in quanto i requisiti specifici di progettazione dei meccanismi di capacità sono pensati per essere applicati indipendentemente dall’esistenza di un mercato del bilanciamento sufficientemente sviluppato.

(85)

Per quanto riguarda la richiesta di deroga all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943, la Commissione ritiene che non sia giustificata, dato la disposizione in questione non si applica ai meccanismi di capacità approvati dopo il 4 luglio 2019.

(86)

Per quanto concerne l’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, che stabilisce i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2 per i meccanismi di capacità, la Commissione ritiene che tali requisiti non siano applicabili all’attuale meccanismo di remunerazione regolamentata approvato con decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270, alla luce delle ridotte dimensioni del sistema elettrico di Melilla, dei vincoli connessi all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ambientali per le nuove capacità di generazione e della maggiore necessità di generazione dispacciabile per assicurare l’integrazione delle rinnovabili a Melilla e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. La Commissione ritiene che una deroga all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, applicabile dopo la data di scadenza del meccanismo di remunerazione regolamentata di cui alla decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270, potrebbe ostacolare la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, l’aumento flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda, in quanto tali disposizioni mirano a consentire la partecipazione di tutte le tecnologie su base competitiva. La Commissione non ritiene pertanto giustificata una deroga all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli impegni e i contratti conclusi relativamente a Melilla nell’ambito del meccanismo di remunerazione di cui al regio decreto 738/2015, approvato con decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270.

(87)

A parere della Commissione, in base delle spiegazioni fornite dalla Spagna (cfr. il considerando 80), è giustificata una deroga all’articolo 25, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2019/943 per l’esercizio dei sistemi elettrici di Melilla per il periodo fino al 31 dicembre 2029, come stabilito per Melilla dalla decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA. 42270.

5.3.6.   Deroga agli articoli da 14 a 17, da 19 a 27 e da 35 a 47 del regolamento (UE) 2019/943 per il meccanismo di cui al regio decreto 738/2015

(88)

Nella sua richiesta, come modificata dalla seconda serie di chiarimenti inviati il 17 gennaio 2022, la Spagna ha dichiarato che per il meccanismo esistente di cui al regio decreto 738/2015 è necessaria una deroga agli articoli da 14 a 17, da 19 a 27 e da 35 a 47 del regolamento (UE) 2019/943. La Commissione è del parere che una deroga così ampia non sia necessaria per garantirne l’applicazione e ritiene giustificate solo le deroghe indicate nelle sezioni precedenti.

5.4.   Nessun ostacolo alla transizione verso le energie rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda

(89)

A norma dell’articolo 64, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (UE) 2019/943 e dell’articolo 66, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944, una decisione di deroga deve garantire che non sia ostacolata la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda.

(90)

Per quanto riguarda la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, una maggiore flessibilità (compresa la gestione della domanda) e lo stoccaggio dell’energia, è importante osservare che mercati a termine, del giorno prima, infragiornalieri e del bilanciamento ben funzionanti, in linea con quanto stabilito dal regolamento (UE) 2019/943 e dalla direttiva (UE) 2019/944, dovrebbero fornire i segnali di dispacciamento e di investimento necessari per massimizzare il potenziale sviluppo di tali tecnologie. A titolo di esempio, sviluppare la gestione della domanda, cui si può fare ricorso nei periodi in cui il sistema elettrico di Melilla è sotto stress, sarebbe in linea di principio più facile in un sistema in cui i prezzi della domanda riflettano la situazione oraria di generazione a Melilla anziché quella sulla terraferma. Ciò non impedisce automaticamente di sviluppare la gestione della domanda o altre forme di flessibilità nell’attuale contesto normativo, tuttavia non si può escludere che la decisione di deroga possa avere un impatto negativo su tali sviluppi potenziali.

(91)

D’altra parte, a norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 le decisioni di deroga non devono necessariamente massimizzare il potenziale di flessibilità o di stoccaggio dell’energia. Una deroga ai sensi dell’articolo 64 del regolamento mira solo a garantire di «non ostacolare» la transizione. In altri termini, la deroga non deve impedire sviluppi che, in sua assenza, si verificherebbero naturalmente. È altamente improbabile che in assenza della deroga si sviluppino mercati a termine, del giorno prima, infragiornalieri e del bilanciamento ben funzionanti nel sistema elettrico di Melilla. Ciò è dovuto alle difficoltà operative nei territori non peninsulari, ai livelli estremamente bassi di concorrenza nel segmento della generazione e alla mancanza di connessione al mercato continentale descritte alla sezione 2. È tuttavia necessario garantire l’eliminazione graduale delle deroghe una volta soddisfatte le condizioni per lo sviluppo di mercati all’ingrosso funzionanti. Per questo motivo nella presente decisione la Commissione stabilisce un periodo di deroga limitato e condizioni rigorose per la sua proroga, come indicato alla sezione 5.5.

(92)

La deroga non sembra avere un impatto significativo sull’elettromobilità.

5.5.   Durata della deroga e condizioni finalizzate ad accrescere la competizione e l’integrazione con il mercato interno dell’energia elettrica

(93)

L’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 e l’articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944 stabiliscono espressamente che per i piccoli sistemi isolati la deroga deve essere limitata nel tempo e soggetta a condizioni finalizzate ad accrescere la competizione e l’integrazione con il mercato interno dell’energia elettrica.

(94)

Per quanto riguarda i piccoli sistemi isolati e i piccoli sistemi interconnessi, il regolamento (UE) 2019/943 e la direttiva (UE) 2019/944 prevedono una limitazione obbligatoria per diversi scopi. In primo luogo, si fondano sul presupposto che il quadro normativo generale possa essere applicato a tutte le situazioni del mercato interno e che tale applicazione generale sia vantaggiosa per la società. Sebbene l’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 riconosca che possono essere necessarie deroghe per situazioni specifiche, tali deroghe possono aumentare la complessità del sistema generale e creare ostacoli all’integrazione del mercato anche in aree limitrofe. La giustificazione della deroga, inoltre, si basa generalmente sul quadro tecnico e normativo del momento e su una data topologia di rete, tutte situazioni che sono destinate a cambiare. Infine, è importante che i partecipanti al mercato siano in grado di prevedere con sufficiente anticipo le modifiche normative. Tutte le deroghe devono pertanto essere limitate nel tempo.

(95)

La Spagna chiede che le deroghe per Melilla siano esentate da qualsiasi limitazione temporale, in quanto è improbabile che si verifichi l’interconnessione di Melilla con la Spagna continentale (e di conseguenza con il sistema elettrico continentale dell’Unione). Pur riconoscendo le motivazioni della Spagna, la Commissione osserva che Melilla non costituisce una regione ultraperiferica riconosciuta ai sensi dell’articolo 349 TFUE e che la deroga deve essere dunque limitata nel tempo.

(96)

Data l’incertezza riguardo a una futura interconnessione tra Melilla e la Spagna continentale e i seri problemi operativi in questo territorio, la Commissione ritiene proporzionato concedere le deroghe per Melilla per un periodo subordinato alla connessione della città autonoma con la Spagna continentale, fatta eccezione per la deroga all’articolo 25, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2019/943, da applicarsi fino al 31 dicembre 2029), come stabilito nella decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concessa al Regno di Spagna una deroga alle disposizioni dell’articolo 3, primo comma, lettere a), b), e), k), o) e p), dell’articolo 6, dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 4, degli articoli 9, 10, 11, 14 e 15, dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 22, paragrafo 2 e dell’articolo 25, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2019/943 e dell’articolo 40, paragrafi da 4 a 7, della direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda Melilla.

Articolo 2

La deroga concessa a norma dell’articolo 1 per tutti gli articoli del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944 ivi elencati si applica fino a quando Melilla non sarà connessa alla Spagna continentale, fatta eccezione per la deroga all’articolo 25, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2019/943, che si applicano fino al 31 dicembre 2029.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2025

Per la Commissione

Dan JØRGENSEN

Membro della Commissione


(1)   GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj.

(2)   GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/944/oj.

(3)  Decisione (UE) 2024/560 della Commissione, dell’8 dicembre 2023, che concede al Regno di Spagna una deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le isole Canarie (GU L, 2024/560, 15.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/560/oj).

(4)  Cfr. Evolución demanda | Informes del sistema (sistemaelectrico-ree.es).

(5)  Il gruppo Endesa è detenuto al 70 % dal gruppo Enel.

(6)  Il quadro normativo è definito dal regio decreto 738/2015 del 31 luglio 2015 (Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares) («regio decreto 738/2015»).

(7)  Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

(8)  Decisione del 28 maggio 2020, SA.42270 (2016/NN) — «Spain — Electricity production in Spanish non-peninsular territories», C(2020) 3401 final.

(9)  Il progetto Chira-Soria prevede la costruzione di un impianto di stoccaggio (centrale idroelettrica di stoccaggio mediante pompaggio) nell’isola di Gran Canaria con una capacità installata di 200 MW e una capacità di stoccaggio di 3,5 GWh. Per ulteriori informazioni, cfr.: Central hidroeléctrica de bombeo reversible Salto de Chira | Red Eléctrica (ree.es).

(10)  Lo stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio si qualificherebbe come impianto di stoccaggio ai sensi della direttiva (UE) 2019/944.

(11)  Per ulteriori dettagli, cfr. la decisione (UE) 2024/560 della Commissione, dell’8 dicembre 2023, considerando da 33 a 36.

(12)  Cfr. ad esempio la decisione della Commissione, del 14 agosto 2014, che concede alla Repubblica ellenica una deroga a talune disposizioni della direttiva 2009/72/CE, che fa riferimento ai maggiori costi della produzione di energia elettrica nelle isole, mentre i prezzi per legge devono essere uguali a quelli applicati nel continente.

(13)   https://circabc.europa.eu/ui/group/8f5f9424-a7ef-4dbf-b914-1af1d12ff5d2/library/b8dcbe85-7324-4e83-9752-fe974fc42cad/details?download=true.

(14)  Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione (GU L, 2024/1747, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1747/oj).

(15)  Quale modificato dal regolamento (UE) 2024/1747.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1016/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)