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dell'Unione europea

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Serie L


2025/1003

22.5.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1003 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2025

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati di riferimento identificativi dei derivati OTC da utilizzare ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di identificare gli swap su tassi di interesse OTC e i credit default swap OTC ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014.

(2)

I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di distinguere i derivati OTC in termini di classe di attività, indicando se un derivato OTC fa riferimento a un tasso, a un credito, a tassi di cambio, a strumenti di capitale, a merci o ad altre classi di attività non standard.

(3)

I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di distinguere i derivati OTC in termini di tipo di strumento, indicando se un derivato OTC è uno swap, un’opzione o un forward.

(4)

I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di distinguere gli swap su tassi di interesse OTC in termini di tipo di attività sottostante, indicando, sulla base della norma ISO 10962:2021 (CFI), se un derivato su tassi di interesse OTC è uno swap fisso contro variabile, fisso contro fisso o variabile contro variabile (swap di basi).

(5)

I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di distinguere gli swap su tassi di interesse OTC in termini di valuta nozionale, indicando se uno swap su tassi di interesse OTC è denominato in una delle quattro valute di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 e, in caso affermativo, identificando la valuta pertinente con riferimento al codice moneta a tre caratteri ISO 4217.

(6)

I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di distinguere gli swap su tassi di interesse OTC in termini di tipo di consegna, utilizzando la norma ISO 10962:2021 (CFI) per determinare se uno swap su tassi di interesse OTC è consegnabile (fisico) o non consegnabile (contante).

(7)

I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di identificare la struttura del nozionale per gli swap su tassi di interesse OTC, utilizzando la norma ISO 10962:2021 (CFI) per indicare se lo swap ha una struttura del nozionale costante, crescente, in ammortamento o personalizzata.

(8)

I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di distinguere gli swap su tassi di interesse OTC in termini di tassi di riferimento sottostanti.

(9)

I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di conoscere determinati termini operativi standard associati al tasso di riferimento sottostante. Le convenzioni operative standard pertinenti dovrebbero riflettere gli elementi di dati critici definiti negli orientamenti tecnici riveduti del comitato di sorveglianza della regolamentazione, in quanto tali attributi sono standardizzati, sostenuti a livello internazionale e aggiornati dal comitato. I quattro elementi di dati critici sono: i) la convenzione applicabile per il conteggio dei giorni della gamba fissa, ii) la frequenza del pagamento della gamba fissa, iii) la convenzione per il conteggio dei giorni della gamba variabile, iv) la frequenza del pagamento della gamba variabile.

(10)

Per identificare gli swap su tassi di interesse OTC non conformi ai termini operativi standard associati ai relativi tassi di riferimento sottostanti, i dati di riferimento identificativi dovrebbero anche consentire di determinare la convenzione di rettifica del giorno lavorativo, il fixing lag, il calendario dei pagamenti e il fatto che il contratto non prevede pagamenti supplementari.

(11)

I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di distinguere gli swap su tassi di interesse OTC per quanto riguarda la durata dei tassi di riferimento sottostanti, identificando la durata del tasso di riferimento sottostante in giorni, settimane, mesi o anni, a seconda dei casi.

(12)

I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di distinguere gli swap su tassi di interesse OTC in base ai termini standard dei tassi di riferimento sottostanti, indicando i termini standard applicabili a ciascuno dei tassi di riferimento sottostanti.

(13)

I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di determinare se uno swap su tassi di interesse OTC è concluso per uno dei periodi annuali completi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014. Nel caso in cui uno swap su tassi di interesse OTC sia concluso per un periodo annuale completo, i dati di riferimento identificativi dovrebbero identificare la durata del contratto espressa come numero intero e indicare l’unità temporale applicabile.

(14)

I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di determinare se uno swap su tassi di interesse OTC è spot-starting, ossia diventa effettivo di solito due giorni lavorativi dopo la conclusione del contratto, o è forward-starting, il che significa che il contratto swap su tassi di interesse OTC diventa effettivo in qualsiasi altra data di inizio concordata contrattualmente.

(15)

I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di determinare se uno swap su tassi di interesse OTC utilizza la convenzione di rollover di calendario (calendar roll), la convenzione di rollover dei mercati monetari internazionali (IMM roll) o qualsiasi altra convenzione di rollover (non standard).

(16)

I dati di riferimento identificativi per gli swap su tassi di interesse OTC non dovrebbero includere la data di scadenza giornaliera o la data di efficacia di uno swap su tassi di interesse, in quanto tali attributi impediscono un confronto significativo dei prezzi per gli swap su tassi di interesse OTC.

(17)

L’identificativo unico del prodotto (Unique Product Identifier — UPI) ISO 4914 è un identificativo univoco del prodotto concordato a livello mondiale, sviluppato come strumento di identificazione per gli swap su tassi di interesse OTC e i credit default swap OTC, con l’obiettivo di facilitare l’aggregazione dei dati ai fini del rischio da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni nei mercati mondiali dei derivati OTC. Tuttavia l’UPI ISO 4914 per gli swap su tassi di interesse OTC non contiene gli altri dati di riferimento identificativi necessari per identificare correttamente gli swap su tassi di interesse OTC ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014. Pertanto l’UPI ISO 4914 dovrebbe essere integrato con tali altri dati di riferimento identificativi. A tal fine, l’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 conferisce all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare, tra l’altro, gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari, inclusi i metodi e i dispositivi per la trasmissione dei dati e dei relativi aggiornamenti all’ESMA e la relativa trasmissione alle autorità competenti, nonché la forma e il contenuto di tali dati. I metodi e i dispositivi per la trasmissione dei dati di riferimento identificativi comprendono l’opzione di esigere che tutti i dati di riferimento identificativi di cui al presente regolamento siano segnalati come parte di un identificativo unico.

(18)

Per consentire l’allineamento tra il presente regolamento e il regolamento delegato adottato a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e per concedere ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti tempo sufficiente per mettere in atto le misure necessarie per conformarsi agli obblighi in materia di dati di riferimento, gli swap su tassi di interesse OTC e i credit default swap OTC dovrebbero essere identificati con i dati di riferimento identificativi di cui al presente regolamento a decorrere dal 1o settembre 2026.

(19)

L’articolo 27 quinquies bis, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 impone all’ESMA di avviare la procedura di selezione per la nomina di un unico fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per i derivati OTC o le pertinenti sottoclassi di derivati OTC entro tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento e non prima di sei mesi dall’avvio della procedura di selezione per la nomina di un unico fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati. Per garantire l’avvio tempestivo della procedura di selezione per la nomina di un unico fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per i derivati OTC o le pertinenti sottoclassi di derivati OTC, è opportuno che il presente regolamento inizi ad applicarsi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dati di riferimento identificativi per gli swap su tassi di interesse OTC e i credit default swap OTC

1.   A decorrere dal 1o settembre 2026, ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, sono utilizzati i dati di riferimento identificativi per gli swap su tassi di interesse OTC di cui alla tabella 1 dell’allegato del presente regolamento.

2.   A decorrere dal 1o settembre 2026, ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati di riferimento identificativi per gli swap su tassi di interesse OTC e i credit default swap OTC comprendono anche l’identificativo unico del prodotto UPI ISO 4914.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj.


ALLEGATO

Tabella 1

Dati di riferimento identificativi per gli swap su tassi di interesse OTC soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014

 

Dati di riferimento identificativi

Istruzioni

1

Classe di attività

Per determinare se un derivato OTC fa riferimento a un tasso, a un credito, a tassi di cambio, a strumenti di capitale, a merci o ad altre classi di attività non standard.

2

Tipo di strumento

Per determinare se un derivato OTC è uno swap, un’opzione o un forward.

3

Tipo di attività sottostante

Per determinare se uno swap su tassi di interesse OTC è uno swap fisso contro variabile, fisso contro fisso o variabile contro variabile (swap di basi).

4

Valuta nozionale

Per determinare se uno swap su tassi di interesse OTC è denominato in una delle quattro valute di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 e per identificare la valuta pertinente.

5

Tipo di consegna

Per determinare se uno swap su tassi di interesse OTC è consegnabile (fisico) o non consegnabile (contante).

6

Struttura del nozionale

Per determinare se lo swap ha una struttura del nozionale costante, crescente, in ammortamento o personalizzata.

7

Tasso di riferimento sottostante

Per identificare il tasso e la durata del tasso cui fa riferimento lo swap su tassi di interesse OTC.

8

Termini operativi standard associati al tasso di riferimento sottostante

Per identificare i termini operativi standard associati a ciascuno dei tassi di riferimento sottostanti. La tabella 2 specifica i termini operativi standard per i tassi di riferimento per gli swap su tassi di interesse OTC soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014.

9

Durata contrattuale

Per determinare se la durata contrattuale di uno swap su tassi di interesse OTC è uno dei periodi annuali completi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014. Nel caso in cui uno swap su tassi di interesse OTC sia concluso per un periodo annuale completo, per determinare la durata del contratto espressa come numero intero e l’unità temporale applicabile.

10

Data di efficacia

Per determinare se uno swap su tassi di interesse OTC è spot-starting (di solito due giorni lavorativi dopo la conclusione) o forward-starting (qualsiasi altra data di inizio concordata).

11

Convenzione di rollover

Per determinare se uno swap su tassi di interesse OTC utilizza la convenzione di rollover di calendario (calendar roll), la convenzione di rollover dei mercati monetari internazionali (IMM roll) o qualsiasi altra convenzione di rollover (non standard).


Tabella 2

Termini operativi standard per i tassi di riferimento per gli swap su tassi di interesse OTC soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014

Famiglia di tassi di riferimento

EUR-EURIBOR

EUR-EuroSTR

USD-SOFR

GBP-SONIA

JPY-TONA

Convenzione di rettifica del giorno lavorativo

Giorno successivo modificato (modified following)

Giorno successivo modificato (modified following)

Giorno successivo modificato (modified following)

Giorno successivo modificato (modified following)

Giorno successivo modificato (modified following)

Convenzione per il conteggio dei giorni della gamba fissa

30360 (ISDA)

Act360

Act360

Act365.FIXED

Act365.FIXED

Frequenza del pagamento della gamba fissa

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Convenzione per il conteggio dei giorni della gamba variabile

Act360

Act360

Act360

Act365.FIXED

Act365.FIXED

Frequenza del pagamento della gamba variabile

Semestrale (6M RR)/ trimestrale (3M RR)

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Fixing lag

2BD

0BD

0BD

0BD

0BD

Calendario di fixing

EUTA

EUTA

USGS

GBLO

JPTO

Calendario dei pagamenti

EUTA

EUTA

USNY

GBLO

JPTO

Pagamenti supplementari

NESSUNO

NESSUNO

NESSUNO

NESSUNO

NESSUNO

Convenzione di rollover

STD

IMM

STD

IMM

STD

IMM

STD

IMM

STD

IMM

Data di efficacia

2BD

Data successiva

2BD

Data successiva

2BD

Data successiva

0BD

Data successiva

2BD

Data successiva


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1003/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)