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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/987 |
12.6.2025 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 61/2025
del 14 marzo 2025
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2025/987]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1206 della Commissione, del 29 aprile 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, dithianon, dodina, fluometuron, exitiazox, isoxaben, zolfo calcico, olio di arancio, prosulfuron, quinmerac, sintofen, sodio argento tiosolfato, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione e fosfuro di zinco (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1207 della Commissione, del 29 aprile 2024, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimetomorf, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1217 della Commissione, del 29 aprile 2024, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva mepanipyrim, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capo XV è così modificato:
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1. |
al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:
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2. |
dopo il punto 13zzzzzzzzzzzzzzt (Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2198 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
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Articolo 2
Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2024/1206, (UE) 2024/1207 e (UE) 2024/1217 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2025.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L, 2024/1206, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1206/oj.
(2) GU L, 2024/1207, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1207/oj.
(3) GU L, 2024/1217, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1217/oj.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/987/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)