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dell'Unione europea

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Serie L


2025/964

20.5.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/964 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2025

che modifica il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2025/963 del Consiglio, del 20 magio 2025, che modifica la decisione (PESC) 2024/2643 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’8 ottobre 2024 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2024/2642 (2), che attua misure previste dalla decisione (PESC) 2024/2643 del Consiglio (3) concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia.

(2)

Il 20 maggio 2025, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/963, che modifica la decisione (PESC) 2024/2643.

(3)

La decisione (PESC) 2025/963 introduce ulteriori misure, modificando, fra l’altro, i criteri sulla cui base avvengono le singole designazioni negli elenchi per il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in elenco.

(4)

Tali ulteriori misure vietano le operazioni relative a beni materiali utilizzati a sostegno delle attività di destabilizzazione guidate della Russia, quali navi, aeromobili, beni immobili, porti, aeroporti, elementi fisici di reti digitali e di comunicazione. Tali beni materiali possono includere quelli materiali e immateriali. I beni materiali dovrebbero essere adeguatamente identificabili al fine di sostenere l’efficace applicazione del divieto.

(5)

Tali ulteriori misure vietano inoltre la radiodiffusione nell’Unione da parte di organi di informazione specificamente designati. Tale divieto è stabilito alla luce del coinvolgimento della Russia in una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e distorsione dei fatti volta a rafforzare la sua strategia di destabilizzazione a danno dell’Unione e dei suoi Stati membri.

(6)

Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni di destabilizzazione praticate dalla Russia, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all’articolo 11 della stessa, sospendere le licenze di radiodiffusione nell’Unione degli organi di informazione specificamente designati e vietare la radiodiffusione di contenuti all’interno dell’Unione o di contenuti indirizzati all’Unione. La designazione di operatori soggetti a un divieto di radiodiffusione va intesa in senso lato per includervi le persone fisiche e le entità che operano a livello commerciale o professionale, come pure quelle che perseguono un beneficio economico, quali creatori di contenuti online, blogger e web influencer, il cui reddito proviene da pubblicità, donazioni o da un ampliamento della base di follower.

(7)

Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa e il diritto di proprietà sanciti rispettivamente dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, il divieto di radiodiffusione non impedisce a tali organi di informazione o al loro personale di svolgere nell’Unione attività diverse dalla radiodiffusione, quali la ricerca e le interviste. Tali misure restrittive non modificano l’obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.

(8)

Poiché tali modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/2642,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2024/2642 è così modificato:

1)

il titolo del regolamento (UE) 2024/2642 è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) 2024/2642 del Consiglio, dell’8 ottobre 2024, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia.»

;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 bis

1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni relative ai beni materiali quali navi, aeromobili, beni immobili, porti, aeroporti, ed elementi fisici di reti digitali e di comunicazione, elencati all’allegato III o concernenti tali beni.

2.   L’elenco di cui all’allegato III comprende i beni materiali che:

a)

sono utilizzati in attività di destabilizzazione che mettono in pericolo o danneggiano infrastrutture critiche, tra cui le infrastrutture sottomarine, e che sono attribuibili al governo della Federazione russa o vanno a suo vantaggio;

b)

sono utilizzati in attività di destabilizzazione che violano le normative nazionali, europee o internazionali in materia di traffico aereo, marittimo o terrestre, e che sono attribuibili al governo della Federazione russa o vanno a suo vantaggio;

c)

sono utilizzati in attività di destabilizzazione, compresi lo spionaggio e la sorveglianza, il trasporto di armi o di attrezzature e personale militari, la manipolazione delle informazioni e le interferenze, e sono attribuibili al governo della Federazione russa o che vanno a suo vantaggio;

d)

sono di proprietà, noleggiati o impiegati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I, o sono altrimenti utilizzati a nome di tali soggetti, per loro conto, in relazione ad essi o a loro vantaggio.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni per motivi di sicurezza marittima o aerea, per necessarie per motivi umanitari o per la prevenzione o mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente o in risposta a catastrofi naturali.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni necessarie per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro o ai fini di un’indagine relativa a violazioni delle disposizioni del presente regolamento o ad altre attività illecite.

5.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare operazioni relative ai beni materiali elencati nell’allegato III, o concernenti tali beni, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato, caso per caso, che tali operazioni sono strettamente necessarie per qualsiasi fine coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni entro due settimane dalla relativa data.

Articolo 1 ter

1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:

a)

una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione che sia un ente creditizio o finanziario o un’entità che presta servizi per le cripto-attività, che partecipa a operazioni che agevolano, direttamente o indirettamente, le attività di persone, entità o organismi che svolgono le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 3, quali elencati nell’allegato IV del presente regolamento, o che altrimenti sostengano tali persone, entità o organismi; o

b)

una persona giuridica, un’entità o un organismo che forniscono assistenza tecnica o operativa a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi impegnati nelle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 3, quali elencati nell’allegato IV del presente regolamento.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:

a)

necessarie per l’esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti;

b)

strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e con quelli della decisione (PESC) 2024/2643 del Consiglio (*1); o

c)

necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.

Articolo 1 quater

1.   È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato V, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.

2.   Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione o qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato V.

3.   È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato V, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione, tramite qualsiasi dei mezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

(*1)  Decisione (PESC) 2024/2643 del Consiglio, dell’8 ottobre 2024, concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia (GU L, 2024/2643, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2643/oj).»;"

3)

All’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell’allegato I sono indicati le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che:

a)

sono responsabili di atti o politiche attribuibili al governo della Federazione russa che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell’Unione, di uno o più dei suoi Stati membri, di un’organizzazione internazionale o di un paese terzo, o che compromettono o minacciano la sovranità o l’indipendenza di uno o più Stati membri o di un paese terzo, ovvero che compiono, sostengono, partecipano a tali atti o politiche, li agevolano o ne traggono vantaggio, mediante una qualsiasi delle azioni seguenti:

i)

la pianificazione o la direzione di azioni che ostacolano o compromettono il processo politico democratico, o l’ordine pubblico e la sicurezza, anche ostacolando o compromettendo lo svolgimento di elezioni o tentando di destabilizzare o sovvertire l’ordine costituzionale, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostegno o l’agevolazione in altro modo delle stesse;

ii)

la pianificazione o la direzione di manifestazioni violente, l’implicazione diretta o indiretta nelle stesse, il sostegno o l’agevolazione in altro modo delle stesse;

iii)

la pianificazione o la direzione di atti di violenza, di tipo fisico o non fisico, l’implicazione diretta o indiretta negli stessi, il sostegno o l’agevolazione in altro modo degli stessi, comprese le attività volte a mettere a tacere, intimidire, sottoporre a coercizioni e rappresaglie le persone critiche nei confronti delle azioni o delle politiche della Federazione russa;

iv)

la pianificazione o la direzione dell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze, l’implicazione diretta o indiretta nello stesso, il sostegno o l’agevolazione in altro modo dello stesso;

v)

la pianificazione o la direzione di azioni che prendono di mira il funzionamento delle istituzioni democratiche, le attività economiche o i servizi di interesse pubblico, anche mediante l’ingresso non autorizzato nel territorio di uno Stato membro, compreso lo spazio aereo, o volte a interferire con, danneggiare o distruggere, anche mediante sabotaggio o attività informatiche malevole nell’ambito di attività ibride, le infrastrutture critiche, comprese le infrastrutture sottomarine, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostegno o l’agevolazione in altro modo delle stesse;

vi)

la pianificazione o la direzione della strumentalizzazione dei migranti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1359, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tale strumentalizzazione, il sostegno o l’agevolazione in altro modo della stessa;

vii)

lo sfruttamento di un conflitto armato, dell’instabilità o dell’insicurezza, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali e di fauna selvatica in un paese terzo;

viii)

l’istigazione, il sostegno o l’agevolazione in altro modo di un conflitto violento in un paese terzo;

b)

sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a);

b)

forniscono sostegno alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi coinvolti nelle attività di cui alle lettere a).»

;

4)

all’articolo 11, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

«c)

persone giuridiche, entità o organismi elencati negli allegati IV o V del presente regolamento o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti al di fuori dell’Unione, i cui diritti proprietari siano da essi detenuti in percentuale superiore al 50 %;

d)

qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per il tramite o per conto delle persone giuridiche, entità o organismi di cui alla lettera c) del presente paragrafo».

5)

gli allegati III, IV e V sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS


(1)   GU L, 2025/963, 20.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/963/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2024/2642 del Consiglio, dell’8 ottobre 2024, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia (GU L, 2024/2642, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2642/oj).

(3)  Decisione (PESC) 2024/2643 del Consiglio, dell’8 ottobre 2024, concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia (GU L, 2024/2643, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2643/oj).


ALLEGATO

Agli allegati del regolamento (UE) 2024/2642 sono aggiunti gli allegati seguenti:

«ALLEGATO III

Elenco dei beni materiali di cui all’articolo 1 bis

[…]

ALLEGATO IV

Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 1 ter

[…]

ALLEGATO V

Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 1 quater

[…]».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/964/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)