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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/964 |
20.5.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/964 DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2025
che modifica il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2025/963 del Consiglio, del 20 magio 2025, che modifica la decisione (PESC) 2024/2643 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’8 ottobre 2024 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2024/2642 (2), che attua misure previste dalla decisione (PESC) 2024/2643 del Consiglio (3) concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia. |
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(2) |
Il 20 maggio 2025, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/963, che modifica la decisione (PESC) 2024/2643. |
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(3) |
La decisione (PESC) 2025/963 introduce ulteriori misure, modificando, fra l’altro, i criteri sulla cui base avvengono le singole designazioni negli elenchi per il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in elenco. |
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(4) |
Tali ulteriori misure vietano le operazioni relative a beni materiali utilizzati a sostegno delle attività di destabilizzazione guidate della Russia, quali navi, aeromobili, beni immobili, porti, aeroporti, elementi fisici di reti digitali e di comunicazione. Tali beni materiali possono includere quelli materiali e immateriali. I beni materiali dovrebbero essere adeguatamente identificabili al fine di sostenere l’efficace applicazione del divieto. |
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(5) |
Tali ulteriori misure vietano inoltre la radiodiffusione nell’Unione da parte di organi di informazione specificamente designati. Tale divieto è stabilito alla luce del coinvolgimento della Russia in una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e distorsione dei fatti volta a rafforzare la sua strategia di destabilizzazione a danno dell’Unione e dei suoi Stati membri. |
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(6) |
Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni di destabilizzazione praticate dalla Russia, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all’articolo 11 della stessa, sospendere le licenze di radiodiffusione nell’Unione degli organi di informazione specificamente designati e vietare la radiodiffusione di contenuti all’interno dell’Unione o di contenuti indirizzati all’Unione. La designazione di operatori soggetti a un divieto di radiodiffusione va intesa in senso lato per includervi le persone fisiche e le entità che operano a livello commerciale o professionale, come pure quelle che perseguono un beneficio economico, quali creatori di contenuti online, blogger e web influencer, il cui reddito proviene da pubblicità, donazioni o da un ampliamento della base di follower. |
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(7) |
Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa e il diritto di proprietà sanciti rispettivamente dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, il divieto di radiodiffusione non impedisce a tali organi di informazione o al loro personale di svolgere nell’Unione attività diverse dalla radiodiffusione, quali la ricerca e le interviste. Tali misure restrittive non modificano l’obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione. |
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(8) |
Poiché tali modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/2642, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2024/2642 è così modificato:
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1) |
il titolo del regolamento (UE) 2024/2642 è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) 2024/2642 del Consiglio, dell’8 ottobre 2024, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia.» ; |
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2) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 bis 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni relative ai beni materiali quali navi, aeromobili, beni immobili, porti, aeroporti, ed elementi fisici di reti digitali e di comunicazione, elencati all’allegato III o concernenti tali beni. 2. L’elenco di cui all’allegato III comprende i beni materiali che:
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni per motivi di sicurezza marittima o aerea, per necessarie per motivi umanitari o per la prevenzione o mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente o in risposta a catastrofi naturali. 4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni necessarie per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro o ai fini di un’indagine relativa a violazioni delle disposizioni del presente regolamento o ad altre attività illecite. 5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare operazioni relative ai beni materiali elencati nell’allegato III, o concernenti tali beni, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato, caso per caso, che tali operazioni sono strettamente necessarie per qualsiasi fine coerente con gli obiettivi del presente regolamento. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni entro due settimane dalla relativa data. Articolo 1 ter 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:
Articolo 1 quater 1. È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato V, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati. 2. Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione o qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato V. 3. È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato V, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione, tramite qualsiasi dei mezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. (*1) Decisione (PESC) 2024/2643 del Consiglio, dell’8 ottobre 2024, concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia (GU L, 2024/2643, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2643/oj).»;" |
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3) |
All’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nell’allegato I sono indicati le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che:
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4) |
all’articolo 11, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
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5) |
gli allegati III, IV e V sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(1) GU L, 2025/963, 20.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/963/oj.
(2) Regolamento (UE) 2024/2642 del Consiglio, dell’8 ottobre 2024, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia (GU L, 2024/2642, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2642/oj).
(3) Decisione (PESC) 2024/2643 del Consiglio, dell’8 ottobre 2024, concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia (GU L, 2024/2643, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2643/oj).
ALLEGATO
Agli allegati del regolamento (UE) 2024/2642 sono aggiunti gli allegati seguenti:
«ALLEGATO III
Elenco dei beni materiali di cui all’articolo 1 bis
[…]
ALLEGATO IV
Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 1 ter
[…]
ALLEGATO V
Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 1 quater
[…]».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/964/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)