![]() |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2025/934 |
20.5.2025 |
DECISIONE DELEGATA (UE) 2025/934 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2025
che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 94/3/CE della Commissione (2) ha istituito un elenco di rifiuti; successivamente la decisione 94/904/CE del Consiglio ha istituito un elenco di rifiuti pericolosi. Dette decisioni sono state sostituite dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (3). |
(2) |
Negli ultimi anni sono state introdotte nuove composizioni chimiche delle batterie, in particolare quelle a base di litio, di sodio e di nichel e sono mutati i processi di fabbricazione e riciclaggio delle batterie. Di tali sviluppi, ripresi nel regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), si dovrebbe tenere conto ai fini dell’elenco dei rifiuti. |
(3) |
Il regolamento (UE) 2023/1542 ha introdotto inoltre una terminologia nuova e modificata applicabile ai rifiuti di batterie (vale a dire i rifiuti di fabbricazione delle batterie, i rifiuti di batterie e relative frazioni), di cui, pertanto, si dovrebbe tenere conto anche nell’elenco dei rifiuti. |
(4) |
È pertanto necessario aggiornare l’elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE per tenere conto delle nuove composizioni chimiche delle batterie e della gestione dei rifiuti di batterie, di un mercato delle batterie in evoluzione e per migliorare l’individuazione e la classificazione dei relativi flussi di rifiuti, nonché per favorire un miglioramento della cernita, del riciclaggio e della comunicazione dei rifiuti di batterie. |
(5) |
La classificazione di specifici flussi di rifiuti come rifiuti pericolosi, alla luce di informazioni aggiornate basate su dati concreti relativi alla composizione e la classificazione di rischio delle sostanze costitutive, è essenziale per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza danneggiare l’ambiente. Le voci relative ai rifiuti pericolosi incluse nell’elenco dei rifiuti dovrebbero essere classificate tenendo conto dell’origine e della composizione dei rifiuti, nonché dei valori limite di concentrazione applicabili alle sostanze pericolose, quali giuridicamente definiti nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, per le sostanze classificate come pericolose secondo i criteri dei cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(6) |
La classificazione delle batterie alcaline dovrebbe essere adeguata al progresso tecnico e scientifico, tenendo conto della concentrazione delle sostanze pertinenti nelle batterie e della loro classificazione come pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(7) |
Al fine di contribuire alla gestione sicura ed efficace dei rifiuti di batterie al litio di origine urbana, è opportuno introdurre un nuovo codice dei rifiuti pericolosi di batterie al litio relativo alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2000/532/CE. |
(9) |
Al fine di consentire agli operatori e alle autorità di attuare adeguatamente i codici dei rifiuti nuovi e modificati, in particolare per i rifiuti classificati o riclassificati come pericolosi, e di apportare i necessari cambiamenti strutturali e operativi nelle strutture di gestione dei rifiuti di batterie, nonché per consentire l’adeguamento, la comunicazione e il trattamento delle autorizzazioni relative ai rifiuti, è opportuno rinviare l’applicazione della presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2000/532/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 9 novembre 2026.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj.
(2) Decisione 94/3/CE della Commissione, del 20 dicembre 1993, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (GU L 5 del 7.1.1994, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/3(1)/oj).
(3) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/532/oj).
(4) Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).
(5) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione è così modificato:
1) |
la voce 09 01 11* è sostituita dalla seguente:
|
2) |
dopo la voce 10 08 20 sono inserite le voci seguenti:
|
3) |
il capitolo 16 06 è sostituito dal seguente:
|
4) |
la voce 19 02 11* è soppressa
|
5) |
sono inserite le voci seguenti:
|
6) |
dopo la voce 19 13 08 sono inserite le voci seguenti:
|
7) |
le voci 20 01 33* e 20 01 34 sono soppresse; |
8) |
dopo la voce 20 01 41 sono inserite le voci seguenti:
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2025/934/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)