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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/924

20.5.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/924 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2025

che dispone la registrazione delle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell’India e della Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 febbraio 2025 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di determinati lavori di ghisa originari dell’India e della Turchia.

(2)

Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 13 gennaio 2025 da EUROFONTE per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di determinati lavori di ghisa.

1.   PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(3)

Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti.

(4)

Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:

coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per

dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei.

(5)

Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l’altro, calcestruzzo, lastre o tegole.

(6)

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica, lamiera galvanizzata o calcestruzzo per consentire alle acque di superficie di fluire nel canale,

scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati da pavimento e relativi tappi, oggetto della norma EN 1253,

scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti.

(7)

Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 7325 10 00 ed ex 7325 99 10 (codici TARIC 7325 10 00 31 e 7325 99 10 60). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2.   REGISTRAZIONE

(8)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(9)

La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.

(10)

Il pagamento di eventuali dazi futuri dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta.

(11)

Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 17,6 % e il 44,3 % per l’India e tra il 52,9 % e il 61,2 % per la Turchia e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 106 % e il 113 % per l’India e tra il 45 % e il 97 % per la Turchia per il prodotto in esame nel periodo che va dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta.

3.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(12)

I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile), e loro parti, originari dell’India e della Turchia.

Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:

coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per

dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei.

Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l’altro, calcestruzzo, lastre o tegole.

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica, lamiera galvanizzata o calcestruzzo per consentire alle acque di superficie di fluire nel canale,

scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati da pavimento e relativi tappi, oggetto della norma EN 1253,

scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti.

Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 7325 10 00 ed ex 7325 99 10 (codici TARIC 7325 10 00 31 e 7325 99 10 60). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)   GU C, C/2025/1276, 26.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1276/oj.

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/924/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)