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dell'Unione europea

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2025/920

20.5.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/920 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'esperienza acquisita con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2) ha messo in evidenza la necessità di apportare alcune modifiche alle disposizioni di attuazione di determinate norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.

(2)

Nell'allegato, appendici 3-B, 4-B e 5-A, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sono elencati i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.

(3)

La Commissione ha ricevuto informazioni dal Regno di Danimarca secondo cui l'aeroporto di Kangerlussuaq, situato in Groenlandia, non applica più le norme fondamentali comuni del regolamento (CE) n. 300/2008. Inoltre, a seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione, gli aeroporti di Guernsey, Isola di Man e Jersey non sono più rilevanti per il sistema di sicurezza unico dell'Unione ("one stop security"). Infine l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, situato nello Stato di Israele, non soddisfa più i criteri di cui all'allegato, parte E, del regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (3) per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili e lo screening dei passeggeri e del bagaglio a mano.

(4)

È pertanto necessario eliminare gli aeroporti di Kangerlussuaq, Guernsey, Isola di Man e Jersey dagli elenchi di cui all'allegato, appendici 3-B, 4-B e 5-A, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv dagli elenchi di cui all'allegato, appendici 3-B e 4-B, dello stesso regolamento di esecuzione.

(5)

L'evoluzione del quadro delle minacce e dei rischi per la sicurezza dell'aviazione civile impone inoltre il rafforzamento urgente delle disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali in materia di sicurezza di merce e posta aerea, in modo da rafforzare la resilienza e assicurare un'attenuazione adeguata delle nuove minacce.

(6)

È opportuno chiarire, armonizzare o semplificare alcune disposizioni particolareggiate in materia di sicurezza aerea nei settori della formazione, della certificazione e della nuova certificazione del personale addetto alla sicurezza, come pure le prove di routine delle attrezzature di sicurezza, al fine di migliorare la chiarezza giuridica, standardizzare l'interpretazione comune delle disposizioni pertinenti e assicurare ulteriormente la migliore attuazione delle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza aerea.

(7)

Poiché talune delle disposizioni in materia di certificazione e nuova certificazione del personale di sicurezza possono richiedere alcune modifiche di minore importanza del quadro nazionale da parte degli Stati membri, la loro applicazione dovrebbe essere differita di almeno sei mesi dall'adozione del presente regolamento.

(8)

Per assicurare la più rapida attuazione delle disposizioni particolareggiate nel settore della sicurezza di merce e posta aerea, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente al testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I punti 8, 10 e 11 dell'allegato del presente regolamento si applicano tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/oj).

(3)  Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/272/oj).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:

1)

nell'elenco di cui all'appendice 3-B sono soppresse le seguenti voci:

 

«Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Isola di Man

 

Jersey

 

Stato d'Israele, per quanto riguarda l'aeroporto internazionale Ben Gurion »;

2)

nell'elenco di cui all'appendice 4-B sono soppresse le seguenti voci:

 

«Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Isola di Man

 

Jersey

 

Stato d'Israele, per quanto riguarda l'aeroporto internazionale Ben Gurion »;

3)

nell'elenco di cui all'appendice 5-A sono soppresse le seguenti voci:

 

«Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Isola di Man

 

Jersey »;

4)

al capitolo 6 sono aggiunti i punti 6.0.7 e 6.0.8 seguenti:

«6.0.7.

Ai fini del presente allegato, per “rapporto commerciale” si intende un'associazione tra persone fisiche o giuridiche che concludono un accordo che comporta l'esecuzione di operazioni quali la consegna, l'accettazione, il trattamento, l'handling, il carico, lo scarico e il trasporto di merce o posta aerea.

6.0.8.

Ai fini del presente allegato, per “rapporto commerciale consolidato” si intende:

a)

un rapporto commerciale instaurato prima del 1o settembre 2024; oppure

b)

un rapporto commerciale instaurato dopo il 1o settembre 2024, nell'ambito del quale l'agente regolamentato ha chiesto e ottenuto le informazioni o i documenti seguenti dallo speditore o mittente, o dal destinatario che paga la merce, a seconda dei casi, e li ha conservati:

informazioni personali, commerciali o societarie, tra cui nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail;

informazioni sui pagamenti, quali il numero di conto bancario o di carta di credito tracciabile;

numero di partita IVA, certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese, se del caso;

un accordo contrattuale.»;

5)

al capitolo 6, i punti 6.3.2.1 e 6.3.2.2 sono sostituiti dai seguenti:

«6.3.2.1.

Quando accetta una spedizione, un agente regolamentato deve:

a)

accertare se il soggetto da cui riceve la spedizione è un agente regolamentato o un mittente conosciuto o nessuno dei due;

b)

esaminare dall'esterno le spedizioni ricevute, comprese le spedizioni consolidate, per individuare eventuali segni di interferenza, manomissione o eventuali anomalie che possano destare sospetti.

6.3.2.2

L'agente regolamentato deve chiedere alla persona che effettua una consegna di esibire la carta di identità, il passaporto, la patente di guida o altro documento corredato di fotografia del titolare e rilasciato o riconosciuto da un'autorità nazionale. La carta di identità o altro documento deve essere utilizzata per accertare l'identità della persona che consegna la spedizione.

La mancata presentazione di un documento valido che accerti l'identità della persona che consegna la spedizione deve comportare il rifiuto e il contrassegno della spedizione e della documentazione di accompagnamento conformemente al punto 6.1.3, o l'obbligo di applicare le disposizioni supplementari di cui all'allegato della decisione di esecuzione C(2015) 8005.»;

6)

al capitolo 6, il punto 6.8.3.2 è sostituito dal seguente:

«6.8.3.2.

Lo screening di merci e posta trasportate nell'Unione è effettuato mediante uno degli strumenti e delle metodologie di cui al punto 6.2.1 a un livello tale da garantire con ragionevole sicurezza che esse non contengano articoli proibiti. A decorrere dal 1o gennaio 2026 un ACC3 o un RA3 può essere approvato per l'impiego di cani antiesplosivo (EDD) per lo screening di merci e posta destinate all'Unione solo se, durante il processo di convalida ai fini della sicurezza aerea UE, l'autorità competente o, a seconda dei casi, il validatore della sicurezza aerea UE ha osservato la procedura di screening con EDD e, secondo la sua valutazione, detta procedura soddisfa gli obiettivi elencati nella lista di controllo di cui all'appendice 6-M.»;

7)

al capitolo 6 è aggiunta l'appendice 6-M seguente:

«APPENDICE 6-M

LISTA DI CONTROLLO PER LA CONVALIDA RELATIVA AI CANI ANTIESPLOSIVO (EDD) DI PAESI TERZI

Note e istruzioni per la compilazione

Scopo della convalida è valutare se il programma EDD applicabile in un paese terzo e la relativa procedura di screening osservata presso un sito ACC3 o RA3 siano equivalenti ai requisiti normativi dell'UE, di cui al punto 6.8.3.2 del presente allegato.

La presente lista di controllo deve essere utilizzata esclusivamente per esaminare e valutare, se del caso, i requisiti e le operazioni relativi agli EDD. Essa non sostituisce, ma integra, l'obbligo esistente per il validatore UE di utilizzare la lista di controllo appropriata 6-C2 o 6-C3 quando effettua la convalida ai fini della sicurezza aerea UE, rispettivamente, di un RA3 o di un ACC3. Ove applicabile, la lista di controllo deve pertanto essere parte integrante della relazione di convalida della sicurezza aerea UE e deve essere trasmessa all'autorità competente.

Durante la convalida ai fini della sicurezza aerea UE dell'RA3 o dell'ACC3, qualora siano impiegati EDD, la risposta alle domande 5.7 e 5.8 di cui alla lista di controllo 6-C2 e alle domande 7.7 e 7.8 di cui alla lista di controllo 6-C3, a seconda dei casi, deve essere compilata utilizzando la presente lista di controllo.

Nel compilare la lista di controllo si prega di notare che se la risposta a una domanda in grassetto è NO, la convalida DEVE essere valutata come NEGATIVA, a meno che la domanda non sia applicabile.

PARTE 1

Identificazione dell'operatore, del soggetto o dell'autorità che impiega gli EDD e del validatore della sicurezza aerea UE

1.1.

Data/e e luogo della convalida relativa agli EDD

Indicare la data per esteso, per esempio dallo 01.10.2025 allo 02.10.2025

gg/mm/aaaa

 

1.2.

Data delle eventuali convalide precedenti relative agli EDD, se del caso

gg/mm/aaaa

 

1.3.

Informazioni sul validatore della sicurezza aerea UE

Nome

 

Società/organizzazione/autorità competente

 

Codice alfanumerico identificativo unico (UAI)

 

Indirizzo e-mail

 

Numero di telefono, compresi i prefissi internazionali

 

1.4.

Nome dell'operatore, del soggetto o dell'autorità che effettua lo screening con EDD

Nome

 

Informazioni

Specificare la natura dell'operatore, del soggetto o dell'autorità e fornire informazioni dettagliate:

società di screening privata;

società regolamentata a livello statale;

struttura o organismo di screening statale;

altro.

Specificare la natura dell'accordo o contratto tra il soggetto sottoposto a convalida e il soggetto che applica lo screening per suo conto.

 

Numero di registrazione della società (ad esempio numero d’iscrizione nel registro delle imprese, se applicabile)

 

Numero/unità/edificio

 

Via

 

Città

 

Codice postale

 

Stato federale (se del caso)

 

Stato

 

Indirizzo di casella postale, se del caso

 

Codice alfanumerico identificativo unico (UAI) dell'ACC3 o RA3, se già disponibile

 

1.5.

Numero approssimativo di dipendenti coinvolti in attività EDD (ad es. conduttori e altro personale)

Numero

 

1.6.

Nome e titolo del responsabile dello screening con EDD

Nome

 

Denominazione della funzione

 

Indirizzo e-mail

 

Numero di telefono, compresi i prefissi internazionali

 

1.7.

Informazioni sulle squadre composte da cani e conduttori che sono state approvate presso i locali sottoposti a convalida.

Nome dell'EDD e del suo conduttore e numeri dei microchip dell'EDD.

 

PARTE 2

Addestramento iniziale e certificazione o approvazione degli EDD e dei conduttori

2.1.

Gli EDD e i loro conduttori sono sottoposti a un addestramento iniziale?

SÌ o NO

 

Se SÌ, descrivere il programma di addestramento e gli aspetti in esso trattati.

 

2.2.

Il fornitore di EDD dispone della documentazione relativa all'addestramento nella quale è illustrato in dettaglio l'addestramento impartito a ciascuna combinazione cane/conduttore?

SÌ o NO

 

Se SÌ, descrivere le prove fornite nella documentazione relativa all'addestramento per quanto riguarda l'addestramento iniziale, inserendo anche osservazioni sulla frequenza con cui alle squadre EDD è impartito l'addestramento periodico.

 

2.3.

Gli EDD sono soggetti a una procedura di certificazione o approvazione al termine dell'addestramento iniziale? In caso affermativo, si tratta di una procedura di certificazione nazionale o riconosciuta a livello nazionale?

SÌ o NO

 

Se SÌ, descrivere l'intera procedura di certificazione e la relativa documentazione a supporto della valutazione.

 

2.4.

La certificazione o l'approvazione comportano l'uso di obiettivi costituiti da materiali esplosivi reali?

SÌ o NO

Se NO, specificare il tipo di materiale da esercitazione impiegato

 

2.5.

La certificazione prevede l'occultamento di obiettivi costituiti da materiali esplosivi in una spedizione di merci simulata realisticamente?

 

SÌ o NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

2.6.

Possono essere fornite prove documentali che dimostrino che gli EDD e i loro conduttori hanno completato con successo la procedura di certificazione? Il validatore ha avuto accesso a tali informazioni?

SÌ o NO

 

Se SÌ, allegare un esempio di documento

 

2.7.

Esiste un'autorità responsabile della procedura di certificazione, ad esempio un'autorità di regolamentazione nazionale/dello Stato?

SÌ o NO

 

Se SÌ, fornire informazioni sull'autorità responsabile della procedura. Si tratta di una procedura approvata dallo Stato o della procedura di certificazione propria dei soggetti privati?

 

2.8.

Gli EDD impiegati sono addestrati per rilevare solo esplosivi, ed esclusivamente nel contesto dello screening della merce e posta aerea, oppure tale addestramento riguarda categorie più ampie?

 

SÌ o NO

 

Se NO, fornire chiarimenti.

 

2.9.

Sono utilizzati esplosivi reali per la certificazione degli EDD?

 

SÌ o NO

 

Se NO, fornire chiarimenti.

 

2.10.

Conclusione: date le informazioni fornite sull'addestramento iniziale e sulla procedura di certificazione, è il validatore ragionevolmente sicuro che le procedure siano equivalenti ai requisiti normativi dell'UE? Esplosivi reali sono utilizzati per la certificazione degli EDD.

SÌ o NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

PARTE 3

Materiali per l'addestramento

3.1.

Sono utilizzati vari tipi di ausili e/o materiali da esercitazione per l'addestramento degli EDD?

SÌ o NO

 

Se SÌ, specificare i diversi tipi di ausili e materiali da esercitazione utilizzati. Se si utilizza materiale da esercitazione, fornire, ad esempio, l'autorizzazione al possesso di tale materiale.

 

3.2.

I materiali da esercitazione sono rinnovati/aggiornati/sostituiti spesso per garantire che continuino a essere efficaci e adatti allo scopo?

SÌ o NO

 

Se SÌ, specificare la frequenza con cui i materiali sono cambiati e illustrare la procedura decisionale volta a stabilire quando è necessario cambiare i materiali.

 

3.3.

I cani sono addestrati in situazioni realistiche avvalendosi di pratiche abituali di occultamento delle merci, compresa la presenza di odori coprenti?

SÌ o NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

3.4.

Sono state fornite prove documentali per consentire al validatore della sicurezza aerea UE di valutare la presente parte come equivalente ai requisiti normativi dell'UE?

SÌ o NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

PARTE 4

Controllo della qualità

4.1.

Gli EDD e i loro conduttori sono soggetti a un programma esterno di controllo della qualità?

SÌ o NO

 

Se SÌ, descrivere il programma esterno di controllo della qualità, indicandone anche la frequenza, e il soggetto responsabile della sua attuazione.

 

4.2.

L'operatore dell'EDD dispone dei risultati delle prove esterne di controllo della qualità?

SÌ o NO

 

Se SÌ, specificare i risultati recenti delle prove esterne di garanzia della qualità per ciascuna combinazione attiva cane/conduttore.

 

4.3.

Gli EDD e i loro conduttori sono soggetti a un programma interno, attualmente in corso, di controllo periodico della qualità?

SÌ o NO

 

Se SÌ, descrivere il programma interno di controllo della qualità e la relativa frequenza.

 

4.4.

L'operatore, il soggetto o l'autorità, a seconda dei casi, che effettua lo screening con EDD conserva la documentazione relativa alle prove interne di controllo della qualità?

SÌ o NO

 

Se SÌ, specificare i risultati delle prove interne di controllo della qualità recenti per ciascuna combinazione attiva cane/conduttore.

 

4.5.

Conclusione: il validatore può essere sicuro che le procedure interne e esterne di controllo della qualità siano equivalenti ai requisiti dell'UE?

SÌ o NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

PARTE 5

Addestramento continuo (permanente)

5.1.

Gli EDD e i loro conduttori sono sottoposti a un addestramento continuo o permanente dopo la certificazione o l'approvazione?

SÌ o NO

 

Se SÌ, descrivere il programma di addestramento e gli aspetti in esso trattati, che possono coincidere con quelli di cui alle domande 2.1 e 2.2.

 

5.2.

L'addestramento continuo è impartito con una frequenza sufficiente a mantenere le competenze degli EDD?

SÌ o NO

 

Se SÌ, descrivere la frequenza dell'addestramento continuo. Idealmente, l'addestramento dovrebbe essere impartito quotidianamente.

 

5.3.

Vi sono prove di misure correttive attuate per porre rimedio a eventuali prestazioni carenti in sede di addestramento o prove di controllo della qualità?

SÌ o NO

 

Se SÌ, descrivere la procedura volta a individuare le misure correttive adeguate.

 

5.4.

Il fornitore di EDD conserva la documentazione completa relativa all'addestramento e alla certificazione di ciascun EDD (e conduttore) (compresi eventuali nuovi addestramenti o nuove certificazioni/approvazioni)?

 

SÌ o NO

 

Se NO, quale documentazione relativa all'addestramento e alla certificazione è conservata?

 

5.5.

Conclusione: date le informazioni fornite sull'addestramento continuo, è il validatore ragionevolmente sicuro che la procedura sia equivalente ai requisiti normativi dell'UE?

SÌ o NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

PARTE 6

Osservazione della procedura di screening

6.1.

Il validatore ha osservato la procedura di screening della merce?

 

SÌ o NO

 

Se SÌ, la procedura di screening è conforme ai requisiti dell'UE?

 

Se NO, specificare le ragioni.

 

6.2.

Descrivere il livello generale di benessere e di attenzione dei cani. Hanno un aspetto sano e sono a loro agio? Sono concentrati sul loro compito o sembrano distratti?

 

6.3.

Il soggetto ha fornito prove del proprio protocollo di risoluzione dell'allarme EDD?

SÌ o NO

 

Se SÌ, descrivere in dettaglio l'intera procedura.

 

6.4.

Conclusione: sono emerse dalla verifica in loco prove sufficienti che consentono al validatore di essere ragionevolmente sicuro che le procedure osservate e documentate dimostrano la conformità dello screening con EDD alle norme dell'UE?

SÌ o NO

 

Se NO, specificare le ragioni.»;

 

8)

al capitolo 11, il punto 11.0.2 è sostituito dal seguente:

«11.0.2.

Ai fini del presente capitolo, per “certificazione” e “nuova certificazione” si intende una valutazione e una conferma formali da parte o per conto dell'autorità competente, ove si dichiara che la persona in questione ha completato con successo la formazione pertinente e possiede le competenze necessarie per svolgere le funzioni assegnate a un livello accettabile. I processi di certificazione e nuova certificazione devono essere standardizzati a livello nazionale.»;

9)

al capitolo 11, il punto 11.1.12 è soppresso;

10)

al capitolo 11, i punti da 11.3.2 a 11.3.5 sono sostituiti dai seguenti:

«11.3.2.

Il processo iniziale di certificazione o approvazione deve comprendere:

a)

una prova teorica o un colloquio con un panel in cui siano valutate le conoscenze teoriche delle persone, necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate; e

b)

una prova pratica nella quale siano valutate le competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate; e

c)

per coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X e sistemi EDS, una prova standard di interpretazione di immagini.

11.3.3.

Il processo iniziale di nuova certificazione o nuova approvazione deve comprendere:

a)

una prova teorica o un colloquio con un panel in cui siano valutate le conoscenze teoriche delle persone, necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate; e

b)

una valutazione delle prestazioni operative che contempli tutte le funzioni assegnate o una prova pratica nella quale siano valutate tutte le competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate, come definito dall'autorità competente; e

c)

per coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X e sistemi EDS, una prova standard di interpretazione di immagini.

11.3.4.

La prova teorica o il colloquio con il panel deve essere costituito da una serie di domande e/o argomenti discussi, sufficienti a garantire una valutazione completa e approfondita delle conoscenze del candidato.

11.3.5.

La prova standard di interpretazione di immagini deve essere costituita da una serie di immagini, con difficoltà variabile, sufficienti a valutare le conoscenze e le capacità di interpretazione del candidato in tutte le categorie di articoli proibiti pertinenti alle funzioni assegnate.»;

11)

al capitolo 11 sono aggiunti i punti da 11.3.6 a 11.3.9 seguenti:

«11.3.6.

L'autorità competente può autorizzare un istruttore certificato impegnato nella formazione del personale di sicurezza a effettuare la prova pratica di cui al punto 11.3.2, lettera b), e al punto 11.3.3, lettera b), a condizione che:

a)

la procedura di prova e il suo contenuto siano stati approvati dall'autorità competente;

b)

i risultati della prova siano trasmessi all'autorità competente a fini di valutazione nell'ambito del processo di certificazione o nuova certificazione; e

c)

l'autorità competente esegua a tale riguardo un controllo periodico della qualità.

11.3.7.

Fatta eccezione per la valutazione delle prestazioni operative che contempla tutte le funzioni assegnate di cui al punto 11.3.3, lettera b), tutti gli elementi dei processi di certificazione e nuova certificazione devono essere eseguiti dall'autorità competente o per suo conto.

Un istituto di formazione o un ente analogo, incaricato dall'autorità competente di eseguire la certificazione per conto di quest'ultima, deve essere pienamente indipendente dagli operatori e dai fornitori di servizi di sicurezza che impiegano personale di sicurezza e dagli istruttori che impartiscono formazioni conformemente al capitolo 11.2. Ciò non si applica all'opzione relativa alle prove pratiche di cui al punto 11.3.6.

11.3.8.

Il mancato superamento della procedura di nuova certificazione o di nuova approvazione entro un lasso di tempo ragionevole, normalmente non superiore a tre mesi, comporta il ritiro delle relative autorizzazioni in materia di sicurezza.

11.3.9.

La documentazione relativa alla certificazione o all'approvazione deve essere conservata per tutte le persone rispettivamente abilitate o approvate, almeno per la durata del loro contratto.»;

12)

al capitolo 11, punto 11.4.1, alla fine del secondo comma è aggiunta la frase seguente:

«È preferibile che la formazione e le prove siano distribuite in modo uniforme su ogni periodo di sei mesi. Qualora ciò non sia possibile, la formazione e le prove devono aver luogo al termine di ogni periodo di sei mesi.»;

13)

al capitolo 12, il punto 12.0.1.2 è sostituito dal seguente:

«12.0.1.2.

Ogni attrezzatura di sicurezza che viene installata deve essere sottoposta sia a una prova di accettazione in loco sia a una successiva prova di routine. Le prove di routine devono essere eseguite a prescindere dalla manutenzione periodica e con una frequenza che garantisca l'individuazione in tempi ragionevolmente rapidi di eventuali malfunzionamenti o deterioramenti delle prestazioni o della capacità di rilevamento dell'attrezzatura.»;

14)

al capitolo 12, i punti da 12.4.2.3 a 12.4.2.5 sono soppressi.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/920/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)