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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/920 |
20.5.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/920 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2025
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'esperienza acquisita con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2) ha messo in evidenza la necessità di apportare alcune modifiche alle disposizioni di attuazione di determinate norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. |
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(2) |
Nell'allegato, appendici 3-B, 4-B e 5-A, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sono elencati i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. |
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(3) |
La Commissione ha ricevuto informazioni dal Regno di Danimarca secondo cui l'aeroporto di Kangerlussuaq, situato in Groenlandia, non applica più le norme fondamentali comuni del regolamento (CE) n. 300/2008. Inoltre, a seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione, gli aeroporti di Guernsey, Isola di Man e Jersey non sono più rilevanti per il sistema di sicurezza unico dell'Unione ("one stop security"). Infine l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, situato nello Stato di Israele, non soddisfa più i criteri di cui all'allegato, parte E, del regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (3) per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili e lo screening dei passeggeri e del bagaglio a mano. |
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(4) |
È pertanto necessario eliminare gli aeroporti di Kangerlussuaq, Guernsey, Isola di Man e Jersey dagli elenchi di cui all'allegato, appendici 3-B, 4-B e 5-A, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv dagli elenchi di cui all'allegato, appendici 3-B e 4-B, dello stesso regolamento di esecuzione. |
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(5) |
L'evoluzione del quadro delle minacce e dei rischi per la sicurezza dell'aviazione civile impone inoltre il rafforzamento urgente delle disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali in materia di sicurezza di merce e posta aerea, in modo da rafforzare la resilienza e assicurare un'attenuazione adeguata delle nuove minacce. |
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(6) |
È opportuno chiarire, armonizzare o semplificare alcune disposizioni particolareggiate in materia di sicurezza aerea nei settori della formazione, della certificazione e della nuova certificazione del personale addetto alla sicurezza, come pure le prove di routine delle attrezzature di sicurezza, al fine di migliorare la chiarezza giuridica, standardizzare l'interpretazione comune delle disposizioni pertinenti e assicurare ulteriormente la migliore attuazione delle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza aerea. |
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(7) |
Poiché talune delle disposizioni in materia di certificazione e nuova certificazione del personale di sicurezza possono richiedere alcune modifiche di minore importanza del quadro nazionale da parte degli Stati membri, la loro applicazione dovrebbe essere differita di almeno sei mesi dall'adozione del presente regolamento. |
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(8) |
Per assicurare la più rapida attuazione delle disposizioni particolareggiate nel settore della sicurezza di merce e posta aerea, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente al testo dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I punti 8, 10 e 11 dell'allegato del presente regolamento si applicano tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/oj).
(3) Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/272/oj).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:
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1) |
nell'elenco di cui all'appendice 3-B sono soppresse le seguenti voci:
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2) |
nell'elenco di cui all'appendice 4-B sono soppresse le seguenti voci:
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3) |
nell'elenco di cui all'appendice 5-A sono soppresse le seguenti voci:
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4) |
al capitolo 6 sono aggiunti i punti 6.0.7 e 6.0.8 seguenti:
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5) |
al capitolo 6, i punti 6.3.2.1 e 6.3.2.2 sono sostituiti dai seguenti:
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6) |
al capitolo 6, il punto 6.8.3.2 è sostituito dal seguente:
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7) |
al capitolo 6 è aggiunta l'appendice 6-M seguente: «APPENDICE 6-M LISTA DI CONTROLLO PER LA CONVALIDA RELATIVA AI CANI ANTIESPLOSIVO (EDD) DI PAESI TERZI Note e istruzioni per la compilazione Scopo della convalida è valutare se il programma EDD applicabile in un paese terzo e la relativa procedura di screening osservata presso un sito ACC3 o RA3 siano equivalenti ai requisiti normativi dell'UE, di cui al punto 6.8.3.2 del presente allegato. La presente lista di controllo deve essere utilizzata esclusivamente per esaminare e valutare, se del caso, i requisiti e le operazioni relativi agli EDD. Essa non sostituisce, ma integra, l'obbligo esistente per il validatore UE di utilizzare la lista di controllo appropriata 6-C2 o 6-C3 quando effettua la convalida ai fini della sicurezza aerea UE, rispettivamente, di un RA3 o di un ACC3. Ove applicabile, la lista di controllo deve pertanto essere parte integrante della relazione di convalida della sicurezza aerea UE e deve essere trasmessa all'autorità competente. Durante la convalida ai fini della sicurezza aerea UE dell'RA3 o dell'ACC3, qualora siano impiegati EDD, la risposta alle domande 5.7 e 5.8 di cui alla lista di controllo 6-C2 e alle domande 7.7 e 7.8 di cui alla lista di controllo 6-C3, a seconda dei casi, deve essere compilata utilizzando la presente lista di controllo. Nel compilare la lista di controllo si prega di notare che se la risposta a una domanda in grassetto è NO, la convalida DEVE essere valutata come NEGATIVA, a meno che la domanda non sia applicabile. PARTE 1 Identificazione dell'operatore, del soggetto o dell'autorità che impiega gli EDD e del validatore della sicurezza aerea UE
PARTE 2 Addestramento iniziale e certificazione o approvazione degli EDD e dei conduttori
PARTE 3 Materiali per l'addestramento
PARTE 4 Controllo della qualità
PARTE 5 Addestramento continuo (permanente)
PARTE 6 Osservazione della procedura di screening
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8) |
al capitolo 11, il punto 11.0.2 è sostituito dal seguente:
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9) |
al capitolo 11, il punto 11.1.12 è soppresso; |
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10) |
al capitolo 11, i punti da 11.3.2 a 11.3.5 sono sostituiti dai seguenti:
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11) |
al capitolo 11 sono aggiunti i punti da 11.3.6 a 11.3.9 seguenti:
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12) |
al capitolo 11, punto 11.4.1, alla fine del secondo comma è aggiunta la frase seguente: «È preferibile che la formazione e le prove siano distribuite in modo uniforme su ogni periodo di sei mesi. Qualora ciò non sia possibile, la formazione e le prove devono aver luogo al termine di ogni periodo di sei mesi.»; |
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13) |
al capitolo 12, il punto 12.0.1.2 è sostituito dal seguente:
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14) |
al capitolo 12, i punti da 12.4.2.3 a 12.4.2.5 sono soppressi. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/920/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)