|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2025/917 |
20.5.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/917 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2025
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d’ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l’inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 60, paragrafo 2, e l’articolo 64, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce, tra l’altro, il quadro per l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sulle partite di animali e merci che entrano nell’Unione da paesi terzi intesi a verificare il rispetto delle norme dell’Unione in materia di filiera agroalimentare. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione (2) è stato adottato nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 e stabilisce, tra l’altro, requisiti minimi comuni e specifici per i posti di controllo frontalieri per quanto riguarda determinate partite di animali e merci che entrano nell’Unione. |
|
(2) |
Più specificamente, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 prevede che i locali e le zone dei posti di controllo frontalieri dispongano di un sistema di drenaggio adeguato. Poiché sussiste incertezza quanto al ruolo del sistema di drenaggio, è necessario chiarirne la finalità. Inoltre, poiché le categorie di animali e merci trattati comportano rischi differenti e richiedono operazioni di pulizia e disinfezione differenti, è necessario chiarire che il sistema di drenaggio dovrebbe essere adattato a tali operazioni. |
|
(3) |
L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 consente lo scarico di partite non trasportate in container di prodotti della pesca destinati al consumo umano in zone non coperte da un tetto. Anche i prodotti della pesca non destinati al consumo umano e gli animali acquatici destinati a tutti gli usi possono arrivare ai posti di controllo frontalieri in partite non trasportate in container. Poiché lo scarico di tali partite in zone non coperte da un tetto non comporta alcun rischio sanitario per l’uomo o per gli animali, è opportuno che anche i prodotti della pesca non destinati al consumo umano e gli animali acquatici destinati a tutti gli usi possano essere scaricati in zone non coperte da un tetto. |
|
(4) |
Lo scarico di macchine agricole e forestali usate soggette a ispezione fitosanitaria presso un posto di controllo frontaliero è complesso a causa delle grandi dimensioni delle stesse. È opportuno consentire lo scarico di macchine agricole e forestali usate in zone non coperte da un tetto poiché nel caso di tali macchine non comporta alcun rischio sanitario per le piante. |
|
(5) |
L’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 prevede che, per l’esecuzione di controlli ufficiali sui liquidi alla rinfusa di origine animale e di origine non animale, i posti di controllo frontalieri non sono tenuti a disporre di zone o locali per lo scarico e locali d’ispezione o zone d’ispezione, in quanto tali merci sono scaricate direttamente dai mezzi di trasporto in cisterne mediante tubi speciali. Tali zone o locali non sono necessari nemmeno per le merci alla rinfusa di volume elevato di origine non animale, in quanto tali merci possono essere scaricate direttamente dai mezzi di trasporto in silos o depositi mediante attrezzature speciali, come i trasportatori. Le zone o i locali per lo scarico di merci e i locali d’ispezione o le zone d’ispezione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 non dovrebbero pertanto essere obbligatori per le merci alla rinfusa di volume elevato di origine non animale scaricate direttamente in silos o depositi mediante attrezzature speciali. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014. |
|
(6) |
L’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 prevede l’esenzione dei posti di controllo frontalieri che sono designati per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 dai requisiti relativi alla disponibilità di acqua corrente calda e fredda, di strutture per il lavaggio e l’asciugatura delle mani e di locali con soffitti facili da disinfettare. Anche i posti di controllo frontalieri designati per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che sono oggetto di condizioni e misure di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere da d) a f), del regolamento (UE) 2017/625 dovrebbero essere esonerati da tali requisiti, in quanto tale esenzione non comporta alcun rischio sanitario per le piante. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014. |
|
(7) |
L’articolo 3, paragrafo 11, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 prevede che per effettuare controlli di identità e controlli fisici su prodotti di origine non animale possono essere utilizzate strutture di magazzinaggio commerciali se tali strutture soddisfano i requisiti minimi stabiliti in tale regolamento di esecuzione, sono situate in prossimità del posto di controllo frontaliero e sono di competenza della stessa autorità doganale del posto di controllo frontaliero. Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a effettuare controlli di identità e controlli fisici sulle piante, sui prodotti vegetali e sugli altri oggetti in strutture di magazzinaggio commerciali alle stesse condizioni, poiché l’esecuzione di tali controlli nelle strutture di magazzinaggio commerciali non comporta alcun rischio sanitario per le piante. È pertanto opportuno modificare l’articolo 3, paragrafo 11, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 al fine di ampliare le categorie di merci per le quali i controlli di identità e i controlli fisici possono essere effettuati in strutture di magazzinaggio commerciali. |
|
(8) |
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 impone ai posti di controllo frontalieri designati per gli animali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 di essere dotati di zone di stabulazione o locali di stabulazione per trattenere separatamente ungulati diversi dagli equidi registrati, equidi registrati e altri animali diversi dagli ungulati (ma compresi gli ungulati dei giardini zoologici). Qualora posti di controllo frontalieri siano stati designati per animali, le zone di stabulazione o i locali di stabulazione devono essere adattati alle categorie di animali per le quali tali posti sono stati designati. Le zone di stabulazione o i locali di stabulazione possono tuttavia essere condivisi tra determinate categorie di animali senza compromettere le prescrizioni in materia di salute animale e di benessere degli animali. È pertanto opportuno modificare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 in modo da consentire flessibilità per quanto riguarda i requisiti di separazione tra determinate categorie di animali. |
|
(9) |
Dato che l’ispezione delle partite di uova da cova presso i posti di controllo frontalieri designati per animali non comporta alcun rischio per la salute pubblica o animale per quanto riguarda gli animali e le merci trattati in tali posti di controllo frontalieri, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a ispezionare le partite di uova da cova presso i posti di controllo frontalieri designati per animali. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014. |
|
(10) |
L’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 consente l’ispezione delle partite di rane vive, pesci vivi e invertebrati vivi destinati al consumo umano nonché delle partite di uova da cova e di esche da pesca presso i posti di controllo frontalieri designati per le categorie di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625. Le dimensioni ridotte di queste specie animali e il fatto che siano trasportate in contenitori o scatole riducono al minimo il rischio di contaminazione incrociata con altre categorie di merci. Gli invertebrati vivi non destinati al consumo umano hanno dimensioni analoghe e sono trasportati con le stesse modalità di quelli destinati al consumo umano. Poiché il rischio di contaminazione incrociata è lo stesso per entrambi i tipi di invertebrati vivi, è opportuno modificare l’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 per consentire anche l’ispezione degli invertebrati vivi non destinati al consumo umano presso i posti di controllo frontalieri designati per le categorie di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625. |
|
(11) |
Nella definizione di «materiale germinale» di cui all’articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sono comprese le uova da cova. Poiché le partite di materiale germinale sono ispezionate presso i posti di controllo frontalieri designati per le categorie di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, non è necessario fare riferimento alle uova da cova all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 e per motivi di certezza del diritto è pertanto opportuno sopprimere tale riferimento da detta disposizione. |
|
(12) |
L’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 prevede che gli Stati membri rendano pubbliche le informazioni sulla designazione dei propri posti di controllo frontalieri. Gli Stati membri sono tenuti a utilizzare le abbreviazioni e le specifiche di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 per rendere pubbliche le categorie di animali e merci per le quali i posti di controllo frontalieri sono designati. Per motivi di coerenza, le frasi introduttive di cui all’allegato II, lettere a), c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 dovrebbero essere applicate anche alle merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625, a seconda dei casi. |
|
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 è così modificato:
|
(1) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
|
(2) |
l’articolo 5 è così modificato:
|
|
(3) |
all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. I pesci vivi destinati al consumo umano, le rane vive destinate al consumo umano, gli invertebrati vivi e le esche da pesca possono essere ispezionati presso i posti di controllo frontalieri designati per le categorie di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.» |
|
(4) |
l’allegato II è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d’ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l’inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1014/oj).
(3) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/917/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)