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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/903 |
14.5.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/903 DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2025
che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC. |
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(2) |
Il 13 maggio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/904 (3), che modifica la decisione 2014/145/PESC. La decisione (PESC) 2025/904 ha aggiunto un nuovo criterio di inserimento nell'elenco per comprendere le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno partecipato a o hanno consentito trasferimenti di proprietà, controllo o beneficio economico degli interessi commerciali di imprenditori di spicco attivi in Russia. |
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(3) |
La decisione (PESC) 2025/904 prevede altresì una disposizione sull'onere della prova, necessaria per consentire al Consiglio di mantenere l’inclusione di imprenditori di spicco nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi cui si applicano le misure restrittive. |
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(4) |
Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello di Unione. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (UE) n. 269/2014, l’articolo 3 è così modificato:
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1) |
al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
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2) |
è inserito il paragrafo seguente: «1 ter. Gli imprenditori di spicco che operano in Russia inseriti in elenco all'allegato I a norma del paragrafo 1, lettera g), che asseriscono di aver trasferito la proprietà, il controllo o il vantaggio economico dei loro interessi commerciali il 24 febbraio 2022 o in data successiva continuano ad essere considerati imprenditori di spicco e restano nell'elenco di cui all’allegato I, salvo se informazioni sufficienti, recenti e attendibili dimostrano che non soddisfano più il criterio di cui al paragrafo 1, lettera g).». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. DOMAŃSKI
(1) GU L 78, 17.3.2014, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj.
(2) Regolamento (UE) n. 26/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj).
(3) Decisione (PESC) 2025/904 del Consiglio, del 13 maggio 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L, 2025/904, 14.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/904/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/903/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)