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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2025/873 |
12.5.2025 |
DECISIONE (UE) 2025/873 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 24 aprile 2025
che modifica la decisione (UE) 2022/1981 sull’utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti (BCE/2022/33) (BCE/2025/13)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6, e l’articolo 132,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 34,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della decisione (UE) 2022/1982 della Banca centrale europea (BCE/2022/34) (2), le autorità competenti possono utilizzare i servizi del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) al fine di cooperare con il SEBC e tra di loro per assolvere i loro compiti nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio. |
(2) |
Ai sensi della decisione (UE) 2022/1981 della Banca centrale europea (BCE/2022/33) (3), le autorità competenti devono utilizzare determinati servizi del SEBC, e possono utilizzare altri servizi del SEBC, ai termini dettati da tale decisione. |
(3) |
La decisione (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) si applica a i servizi del SEBC precisati negli esaustivi elenchi di cui agli allegati I e II a tale decisione. In particolare, l’allegato I precisa i servizi del SEBC che tutte le autorità competenti sono tenute a utilizzare nello svolgimento dei loro compiti nell’ambito dell’MVU, mentre l’allegato II precisa i servizi del SEBC che le autorità competenti possono, su base volontaria, decidere di utilizzare nell’assolvimentodei loro compiti nell’ambito dell’MVU. |
(4) |
I servizi del SEBC sono forniti alle banche centrali del SEBC a sostegno dell’assolvimento dei loro compiti. I servizi statistici del SEBC sono sviluppati, gestiti e mantenuti da una o più banche centrali del SEBC sotto la guida del Comitato per le statistiche del SEBC. |
(5) |
Il progetto relativo ai compiti operativi del dizionario per le segnalazioni integrate delle banche (Banks’ Integrated Reporting Dictionary Operational Tasks) (BIRD OT) è un servizio statistico del SEBC che comprende un modello di dati e un dizionario per le segnalazioni integrati e armonizzati e, in quanto tale, è inteso a migliorare in modo significativo la qualità, la coerenza e l’accuratezza dei dati segnalati alle banche centrali mediante segnalazioni statistiche. Il ricorso al BIRD OT favorirebbe la cooperazione nel settore della segnalazione regolamentare, in quanto tutti gli operatori segnalanti e i soggetti vigilati che utilizzano il BIRD OT applicheranno un modello di dati e un dizionario per le segnalazioni uniformi. Il BIRD OT andrebbe pertanto a vantaggio anche di tutte le autorità competenti alle quali devono essere presentate le segnalazioni dei dati di vigilanza. |
(6) |
Al fine di garantire il funzionamento regolare, efficace e coerente dell’MVU, è opportuno che le modalità pratiche di cooperazione tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti (ANC) nell’ambito dell’MVU includano modalità che impongono l’utilizzo, da parte di tali ANC, del BIRD OT al fine di svolgere i loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. |
(7) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
Nella decisione (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) l’allegato I è sostituito dall’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 aprile 2025
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) Decisione (UE) 2022/1982 della Banca centrale europea, del 10 ottobre 2022, sull’utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti e delle autorità cooperanti e che modifica la decisione BCE/2013/1 (BCE/2022/34) (GU L 272 del 20.10.2022, pag. 29).
(3) Decisione (UE) 2022/1981 della Banca centrale europea, del 10 ottobre 2022, sull’utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti (BCE/2022/33) (GU L 272 del 20.10.2022, pag. 22).
ALLEGATO
L’allegato I alla decisione (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
Servizi del SEBC che le autorità competenti sono tenute ad utilizzare
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AnaCredit (AnaCredit) |
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Banks’ Integrated Reporting Dictionary Operational Tasks Project (BIRD OT) |
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Centralised Securities Database (CSDB) |
— |
CoreNet |
— |
Enterprise Service Bus (ESB) |
— |
Identity and Access Management Service (IAM) |
— |
Register of Institutions and Affiliates Data (RIAD) |
— |
Security Holding Statistics Database (SHSDB) |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/873/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)