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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/872 |
6.5.2025 |
DIRETTIVA (UE) 2025/872 DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2025
recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio (3) attua l’accordo raggiunto l’8 ottobre 2021 dal quadro inclusivo dell’OCSE/G20 sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (base erosion and profit shifting – «BEPS») e ricalca le norme tipo globali di lotta contro l’erosione della base imponibile (secondo pilastro) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) («norme tipo dell’OCSE») concordate dal quadro inclusivo dell’OCSE/G20 il 14 dicembre 2021. La direttiva (UE) 2022/2523 introduce una regola di inclusione del reddito (income inclusion rule – «IIR») qualificata e una regola sui profitti a bassa imposizione (undertaxed profit rule – «UTPR») qualificata e consente inoltre agli Stati membri di introdurre una propria imposta integrativa domestica qualificata (qualified domestic top-up tax – «QDTT»). |
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(2) |
La direttiva (UE) 2022/2523 stabilisce già le norme per la presentazione delle Dichiarazioni sulle imposte integrative e delinea in modo generale le categorie di informazioni che i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala contemplati da tale direttiva sono tenuti a comunicare. Le amministrazioni fiscali hanno bisogno delle Dichiarazioni sulle imposte integrative per effettuare un’adeguata valutazione del rischio, valutare la correttezza del debito d’imposta e monitorare se i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala applicano correttamente le norme di cui alla direttiva (UE) 2022/2523. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 2011/16/UE del Consiglio (4) al fine di stabilire nuove norme sullo scambio automatico di informazioni intese ad agevolare lo scambio di informazioni relative alla Dichiarazione sulle imposte integrative e stabilire in tal modo il quadro per l’attuazione operativa degli obblighi di dichiarazione di cui alla direttiva (UE) 2022/2523, in linea con l’accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE del quadro inclusivo dell’OCSE/G20 e il relativo commentario e con la Dichiarazione sulle imposte GloBE (GloBE Information Return –– GIR), nella misura in cui tali nuove norme sono coerenti con gli obblighi di dichiarazione di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 e con il diritto dell’Unione. |
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(4) |
Sebbene secondo la regola generale un’entità costitutiva presenti una Dichiarazione sulle imposte integrative alla propria amministrazione fiscale («presentazione a livello locale»), la direttiva (UE) 2022/2523 prevede una deroga secondo cui un’entità costitutiva non ha l’obbligo di presentare una Dichiarazione sulle imposte integrative alla propria amministrazione fiscale se una Dichiarazione sulle imposte integrative è stata presentata dall’entità controllante capogruppo o da un’entità designata a presentare la dichiarazione localizzata in una giurisdizione che, per l’Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione, ha un accordo qualificante tra autorità competenti in vigore con lo Stato membro in cui è localizzata l’entità costitutiva («presentazione a livello centrale»). La presente direttiva costituisce siffatto accordo qualificante tra autorità competenti degli Stati membri. |
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(5) |
Le nuove norme sullo scambio automatico di informazioni dovrebbero consentire la presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative a livello centrale conformemente alla direttiva (UE) 2022/2523 e possono anche servire a fini della presentazione in ciascuna giurisdizione che attui le norme tipo dell’OCSE («giurisdizioni di attuazione») (5). Le amministrazioni fiscali di ciascuno Stato membro pertinente dovrebbero ricevere le informazioni necessarie nell’ambito della dichiarazione standardizzata. |
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(6) |
Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per imporre alle entità costitutive che presentano la dichiarazione di gruppi multinazionali di imprese di utilizzare il modello tipo di cui alla direttiva 2011/16/UE per adempiere ai loro obblighi di dichiarazione ai sensi della direttiva (UE) 2022/2523. Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità in merito al modello che i gruppi nazionali su larga scala devono utilizzare per adempiere agli obblighi di dichiarazione ai sensi della direttiva (UE) 2022/2523, tranne in un numero limitato di situazioni in cui è necessario scambiarsi informazioni. |
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(7) |
Lo Stato membro che riceve una Dichiarazione sulle imposte integrative dall’entità controllante capogruppo o dall’entità designata a presentare la dichiarazione di un gruppo multinazionale di imprese nel quadro della presentazione a livello centrale di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 dovrebbe trasmettere le specifiche parti pertinenti della Dichiarazione sulle imposte integrative ad altri Stati membri di attuazione o a Stati membri che applicano unicamente una QDTT, entro tre mesi dal termine di presentazione o, qualora riceva detta dichiarazione dopo il termine di presentazione, entro tre mesi dal ricevimento della stessa, in conformità dell’approccio di diffusione approvato dal quadro inclusivo dell’OCSE/G20. Per quanto riguarda il primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione, è opportuno che il termine per la trasmissione delle specifiche parti pertinenti della Dichiarazione sulle imposte integrative sia prolungato a sei mesi dopo il termine di presentazione. Inoltre, per tener conto di eventuali ritardi nel nuovo sistema di scambio, il primo scambio avrà luogo in ogni caso (ossia per il primo e il successivo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione) non prima del 1o dicembre 2026. |
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(8) |
Lo Stato membro dell’entità controllante capogruppo del gruppo multinazionale di imprese dovrebbe ricevere la Dichiarazione sulle imposte integrative completa. Lo Stato membro di attuazione dovrebbe ricevere la Sezione generale della Dichiarazione sulle imposte integrative, a condizione che vi sia un’entità costitutiva del gruppo multinazionale di imprese localizzata nel suo territorio. Lo Stato membro che applica unicamente una QDTT, in cui sono localizzate le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese, dovrebbe ricevere le parti pertinenti della Sezione generale della Dichiarazione sulle imposte integrative, sebbene gli Stati membri che applicano unicamente una QDTT non debbano inviare informazioni relativamente alla Dichiarazione sulle imposte integrative mediante scambio automatico di informazioni. |
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(9) |
Le Sezioni giurisdizionali dovrebbero essere trasmesse allo Stato membro con diritti di imposizione ai sensi della direttiva (UE) 2022/2523, compreso nell’ambito della QDTT, in conformità dell’approccio di diffusione. |
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(10) |
La direttiva (UE) 2022/2523 consente agli Stati membri in cui sono localizzate non più di dodici entità controllanti capogruppo di gruppi che rientrano nel suo ambito di applicazione di scegliere di non applicare l’IIR e l’UTPR per un periodo di tempo limitato. In tali casi, uno Stato membro, qualora non sia uno Stato membro che applica unicamente una QDTT, dovrebbe iniziare ad applicare le norme sullo scambio delle Dichiarazioni sulle imposte integrative (ossia, ricevimento e invio delle informazioni) solo quando termina il periodo scelto a norma della direttiva (UE) 2022/2523. |
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(11) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, in particolare per quanto concerne lo scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le modalità pratiche necessarie nell’ambito della procedura di definizione del formulario elettronico tipo. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
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(12) |
L’autorità competente ricevente dovrebbe informare l’autorità competente di invio quando vi sia motivo di ritenere che le informazioni oggetto di scambio contenute in una Dichiarazione sulle imposte integrative debbano essere rettificate. Poiché siffatta notifica ha luogo di norma prima che sia effettuata una valutazione del rischio o una verifica fiscale più approfondita, l’autorità competente di invio dovrebbe essere informata solo degli errori manifesti individuati. Le informazioni rettificate dovrebbero essere scambiate senza indebito ritardo con tutte le autorità competenti per le quali tali informazioni sono oggetto di scambio conformemente alla presente direttiva. Questa procedura non impedisce alle amministrazioni fiscali di chiedere le necessarie rettifiche nelle richieste di follow-up volte a verificare il rispetto della direttiva (UE) 2022/2523 nel proprio diritto nazionale. |
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(13) |
L’autorità competente che non riceva le informazioni oggetto di scambio previste da una notifica trasmessa da un gruppo multinazionale di imprese dovrebbe informare l’autorità competente che avrebbe dovuto inviare le informazioni in merito allo scambio di informazioni non avvenuto. L’autorità competente che avrebbe dovuto inviare le informazioni dovrebbe determinare senza indebito ritardo il motivo del mancato scambio delle informazioni pertinenti e comunicarlo entro un mese all’autorità competente che ha notificato lo scambio non avvenuto, indicando all’occorrenza la nuova data prevista per lo scambio. Al fine di garantire l’efficace applicazione della direttiva 2011/16/UE, resta inteso che lo scambio dovrebbe avere luogo il prima possibile per evitare di causare ulteriori ritardi per gli Stati membri. La data prevista per lo scambio dovrebbe essere fissata in una data compresa entro i tre mesi dalla data di ricevimento della notifica dello scambio non avvenuto. |
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(14) |
Se la Dichiarazione sulle imposte integrative non è stata presentata a livello centrale dall’entità controllante capogruppo o dall’entità designata a presentare la dichiarazione di un gruppo multinazionale di imprese e le informazioni non sono ricevute entro la nuova data prevista per lo scambio, resta inteso che l’autorità competente che ha notificato lo scambio non avvenuto può chiedere la presentazione a livello locale, in quanto non sono soddisfatte le condizioni per la presentazione a livello centrale a norma della direttiva (UE) 2022/2523. |
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(15) |
La direttiva 2011/16/UE, compreso il relativo allegato VII, quali modificati dalla presente direttiva, dovrebbero essere letti in combinato disposto con la direttiva (UE) 2022/2523. I termini riportati ai fini dello scambio di informazioni relative alla Dichiarazione sulle imposte integrative ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso significato di quelli contenuti nella direttiva (UE) 2022/2523. La presente direttiva contiene inoltre definizioni aggiuntive che sono necessarie per tener conto degli sviluppi compiuti a livello internazionale nel contesto dello scambio di informazioni nel settore fiscale. |
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(16) |
Nell’attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero utilizzare l’accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE e il relativo commentario, le norme tipo dell’OCSE e le spiegazioni e gli esempi contenuti nel documento «Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) (Commentario alle norme tipo in materia di lotta all’erosione della base imponibile a livello mondiale (secondo pilastro))», pubblicato dal quadro inclusivo dell’OCSE/G20 sulla BEPS, nonché il quadro di riferimento per l’attuazione delle norme GloBE, e i relativi aggiornamenti, come fonti illustrative o interpretative al fine di garantire un’applicazione coerente in tutti gli Stati membri nella misura in cui tali fonti sono coerenti con la presente direttiva, con la direttiva (UE) 2022/2523 e con il diritto dell’Unione. Di conseguenza, le istruzioni elaborate dal quadro inclusivo dell’OCSE/G20 sulla BEPS per la compilazione del modello tipo, quali l’introduzione e gli orientamenti esplicativi relativi alla GIR comprendenti la base per le informazioni comunicate nella GIR e il quadro di comunicazione giurisdizionale semplificato transitorio (per gli esercizi fiscali aventi inizio il 31 dicembre 2028 o prima di tale data, ma esclusi gli esercizi fiscali che terminano dopo il 30 giugno 2030), dovrebbero essere utilizzate, nella misura in cui tali fonti sono coerenti con la presente direttiva e il diritto dell’Unione, come fonti illustrative e interpretative per la presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative da parte dei gruppi multinazionali di imprese al fine di garantire un’applicazione coerente. È pertanto opportuno integrare la direttiva 2011/16/UE con un allegato aggiuntivo contenente un modello tipo, in linea con il modello tipo elaborato dal quadro inclusivo dell’OCSE/G20 sulla BEPS, per la presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative a norma della direttiva (UE) 2022/2523, come previsto dalla presente direttiva. |
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(17) |
Il modello tipo per la Dichiarazione sulle imposte integrative di cui alla presente direttiva garantisce che le informazioni e i calcoli dell’imposta che un gruppo multinazionale di imprese è tenuto a presentare nell’ambito della Dichiarazione sulle imposte integrative siano sufficientemente completi da consentire alle amministrazioni fiscali di effettuare un’adeguata valutazione del rischio e di valutare la correttezza del debito d’imposta di un’entità costitutiva a norma della direttiva (UE) 2022/2523. Nel contempo si intende evitare di imporre ai gruppi multinazionali di imprese obblighi superflui in materia di raccolta, calcolo e comunicazione delle informazioni ed evitare di esporre i contribuenti a richieste multiple e non coordinate di ulteriori informazioni in ciascuna giurisdizione di attuazione. Una Dichiarazione sulle imposte integrative standardizzata non pregiudica la facoltà di un’amministrazione fiscale di chiedere una dichiarazione fiscale nazionale ordinaria o di acquisire informazioni ai fini della preparazione della Dichiarazione sulle imposte integrative nazionale; pertanto gli Stati membri, in alcuni casi, dovrebbero poter richiedere la trasmissione di dati aggiuntivi oltre alla Dichiarazione sulle imposte integrative ai fini della preparazione della dichiarazione fiscale (ad esempio, per convertire la passività relativa all’imposta integrativa nella valuta nazionale). Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero generalmente astenersi dall’imporre la trasmissione di dati aggiuntivi oltre alla Dichiarazione sulle imposte integrative nell’ambito degli obblighi in materia di dichiarazione fiscale nazionale ordinaria e di pagamento e tali informazioni dovrebbero riguardare, ad esempio, le passività, la tempistica e il metodo di pagamento o l’identificazione del contribuente e i dati di contatto, piuttosto che il calcolo della passività dell’entità costitutiva relativa all’imposta integrativa. La presente direttiva non si applica alle procedure di audit fiscale nazionali e non impedisce alle amministrazioni fiscali di chiedere le informazioni di supporto necessarie nelle richieste di follow-up volte a verificare il rispetto delle disposizioni che recepiscono la direttiva (UE) 2022/2523 nel proprio diritto nazionale. |
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(18) |
Per garantire lo scambio di informazioni sulle joint venture nonché parità di trattamento, nei rari casi in cui un’entità controllante di un gruppo nazionale su larga scala detenga una partecipazione diretta o indiretta in una joint venture o in un’affiliata di joint venture e la joint venture o affiliata di joint venture sia soggetta a una QDTT in un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero imporre che tale gruppo nazionale su larga scala utilizzi lo stesso modello tipo di un gruppo multinazionale di imprese, ossia il modello tipo per la Dichiarazione sulle imposte integrative di cui alla presente direttiva, al momento della presentazione della rispettiva Dichiarazione sulle imposte integrative. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero garantire che le disposizioni sullo scambio di informazioni siano applicate in detti casi. |
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(19) |
Inoltre, riconoscendo la necessità di fornire un quadro giuridico completo che copra le modifiche introdotte nella direttiva 2011/16/UE dalla direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio (7) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui conti finanziari, è essenziale che l’articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE sia modificato di conseguenza. La gamma di informazioni da scambiare dovrebbe tenere conto delle misure transitorie di cui all’allegato I, sezione XI, della direttiva 2011/16/UE. |
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(20) |
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire fornire il quadro per l’attuazione operativa degli obblighi di dichiarazione ai sensi della direttiva (UE) 2022/2523 sulla base dell’approccio comune contenuto nelle norme tipo dell’OCSE e garantire che le rispettive informazioni sui conti finanziari siano soggette a uno scambio automatico obbligatorio, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto un’azione indipendente degli Stati membri rischierebbe di frammentare il mercato interno, ma, a motivo della portata della riforma relativa a un’imposizione minima globale e dell’importanza cruciale di adottare soluzioni efficaci per l’intero mercato interno, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(21) |
Dato che gli Stati membri devono agire entro un periodo di tempo molto breve per avviare il recepimento delle norme relative alla Dichiarazione sulle imposte integrative, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore con urgenza. |
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(22) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2011/16/UE
La direttiva 2011/16/UE è così modificata:
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1) |
all’articolo 3, il punto 9) è così modificato:
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2) |
l’articolo 8, paragrafo 3 bis, è sostituito dal seguente: «3 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alle proprie Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di applicare le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) riportate negli allegati I e II e di assicurare l’efficace attuazione e il rispetto di dette norme conformemente alla sezione IX dell’allegato I. Ai sensi delle norme applicabili di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale riportate negli allegati I e II, l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:
Ai fini dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo, salvo disposizioni diverse previste nel presente paragrafo o nell’allegato I o II, l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni. Il primo e il secondo comma del presente paragrafo prevalgono sul paragrafo 1, lettera c), o su qualsiasi altro strumento giuridico dell’Unione, nella misura in cui lo scambio di informazioni di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), o di qualsiasi altro strumento giuridico dell’Unione. L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica le informazioni di cui al secondo comma, lettere da h) a k), sui periodi di imposta a decorrere dal 1o gennaio 2026.» |
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3) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis sexies Formato per la dichiarazione e scambio di informazioni relative alle Dichiarazioni sulle imposte integrative ai sensi dell’articolo 44 della direttiva (UE) 2022/2523 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre all’entità costitutiva che presenta la dichiarazione di un gruppo multinazionale di imprese di utilizzare il modello tipo di cui all’allegato VII, sezione IV, della presente direttiva per adempiere agli obblighi di dichiarazione ai sensi dell’articolo 44 della direttiva (UE) 2022/2523. 2. L’autorità competente di uno Stato membro che ha ricevuto la Dichiarazione sulle imposte integrative presentata dall’entità controllante capogruppo o dall’entità designata a presentare la dichiarazione di cui all’articolo 44, paragrafo 3, lettere a) e (b), della direttiva (UE) 2022/2523 comunica, mediante scambio automatico e secondo il seguente approccio di diffusione, quanto segue:
In deroga al primo comma, lettera c), alle giurisdizioni UTPR con una percentuale UTPR pari a zero è trasmessa solo la parte della Dichiarazione sulle imposte integrative che contiene informazioni sull’attribuzione dell’imposta integrativa sulla base dell’UTPR per tale giurisdizione, in quanto tali informazioni sono coerenti con un estratto della sezione 3.4.3 della Dichiarazione sulle imposte integrative, e allo Stato membro di Attuazione in cui è localizzata l’entità controllante capogruppo sono trasmesse tutte le Sezioni giurisdizionali. 3. L’autorità competente di uno Stato membro comunica la Dichiarazione sulle imposte integrative ricevuta a norma del paragrafo 2 e tale comunicazione avviene entro tre mesi dal termine di presentazione per l’Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione. 4. L’autorità competente di uno Stato membro comunica la Dichiarazione sulle imposte integrative ricevuta dopo il termine di presentazione e tale comunicazione avviene entro tre mesi dalla data di ricevimento. 5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per facilitare la comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. 6. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c). 7. La comunicazione di informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo ha luogo utilizzando il formato elettronico tipo di cui all’articolo 20, paragrafo 4.» |
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4) |
l’articolo 8 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 8 ter Statistiche sugli scambi automatici Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale statistiche sul volume degli scambi automatici di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all’articolo 8 bis bis, all’articolo 8 bis quater e all’articolo 8 bis sexies e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi.» |
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5) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 9 bis Collaborazione in materia di rettifiche, conformità ed applicazione con riguardo alle Dichiarazioni sulle imposte integrative 1. Se l’autorità competente di uno Stato membro ha motivo di ritenere che le informazioni contenute in una Dichiarazione sulle imposte integrative presentata da un’entità controllante capogruppo o un’entità designata a presentare la dichiarazione che è localizzata nella giurisdizione dell’altro Stato membro, comunicate ai sensi dell’articolo 8 bis sexies, necessitino della rettifica di errori manifesti, ne informa senza indebito ritardo l’autorità competente dell’altro Stato membro. Se l’autorità competente destinataria della notifica concorda sul fatto che le informazioni contenute nella Dichiarazione sulle imposte integrative necessitano di rettifica, adotta senza indebito ritardo misure adeguate per ottenere una Dichiarazione sulle imposte integrative rettificata dall’entità controllante capogruppo o dall’entità designata a presentare la dichiarazione interessata. Essa comunica senza indebito ritardo la Dichiarazione sulle imposte integrative rettificata a tutte le autorità competenti per le quali tali informazioni sono oggetto di scambio conformemente alla presente direttiva. 2. Se l’autorità competente di uno Stato membro ha ricevuto da una o più entità costitutive localizzate in tale Stato membro la notifica che la Dichiarazione sulle imposte integrative per tali entità costitutive doveva essere presentata dall’entità controllante capogruppo o dall’entità designata a presentare la dichiarazione che è localizzata in un altro Stato membro, ma le informazioni incluse nella Dichiarazione sulle imposte integrative non sono state comunicate entro i termini di cui all’articolo 8 bis sexies, paragrafo 3, o all’articolo 27 quinquies, paragrafi 3 e 4, detta autorità competente notifica senza indebito ritardo all’altra autorità competente il mancato ricevimento delle informazioni. L’autorità competente destinataria della notifica determina senza indebito ritardo il motivo della mancata comunicazione della Dichiarazione sulle imposte integrative interessata e ne informa l’autorità competente entro un mese dal ricevimento della notifica, specificando, se del caso, la data prevista per lo scambio della Dichiarazione sulle imposte integrative. La data prevista per lo scambio è fissata in una data compresa entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica dello scambio non avvenuto.» |
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6) |
all’articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L’autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce un meccanismo efficace per garantire l’uso delle informazioni acquisite attraverso la comunicazione o lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis sexies.» |
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7) |
all’articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Lo scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis quater e 8 bis sexies è effettuato utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare tale scambio automatico adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.» |
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8) |
all’articolo 22, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Gli Stati membri conservano le registrazioni delle informazioni ricevute mediante lo scambio automatico di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis sexies per un periodo non superiore a quello necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni dalla data di ricevimento al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva. 4. Gli Stati membri si adoperano per garantire che l’entità tenuta alla comunicazione sia autorizzata a ottenere conferma per via elettronica della validità delle informazioni sul NIF di qualsiasi contribuente oggetto dello scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis sexies. La conferma delle informazioni sul NIF può essere richiesta solo ai fini della convalida della correttezza dei dati di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all’articolo 8 bis, paragrafo 6, all’articolo 8 bis bis, paragrafo 3, all’articolo 8 bis ter, paragrafo 14, all’articolo 8 bis quater, paragrafo 2, all’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3, e all’articolo 8 bis sexies, paragrafo 2.» |
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9) |
l’articolo 25 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 25 bis Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli da 8 bis bis a 8 bis sexies e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.» |
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10) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 27 quinquies Primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione e comunicazione delle informazioni per la prima volta ai sensi dell’articolo 8 bis sexies 1. Il primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione per cui le informazioni devono essere comunicate a norma dell’articolo 8 bis sexies è il primo esercizio fiscale che inizia a decorrere dal 31 dicembre 2023. 2. Per gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l’IIR e l’UTPR a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523, il primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione per cui le informazioni devono essere comunicate a norma dell’articolo 8 bis sexies è il primo esercizio fiscale successivo alla fine del periodo indicato in tale scelta. Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, per gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l’IIR e l’UTPR a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523 e hanno scelto di applicare un’imposta integrativa domestica qualificata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva, il primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione per cui le informazioni devono essere comunicate a norma dell’articolo 8 bis sexies è il primo esercizio fiscale in cui si applica l’imposta integrativa domestica qualificata. 3. L’autorità competente dello Stato membro comunica le informazioni ai sensi dell’articolo 8 bis sexies relativamente al primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione non oltre sei mesi dal termine di presentazione. 4. In ogni caso, gli Stati membri comunicano le informazioni ai sensi dell’articolo 8 bis sexies per la prima volta non prima del 1o dicembre 2026.» |
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11) |
il testo che figura nell’allegato della presente direttiva è aggiunto come allegato VII. |
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2026.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l’IIR e l’UTPR a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523 adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 1 e punti da 3 a 11, della presente direttiva entro il giorno precedente la fine del periodo corrispondente a tale scelta.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal giorno successivo al giorno in cui termina il periodo corrispondente a tale scelta.
Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l’IIR e l’UTPR a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523 e hanno scelto di applicare un’imposta integrativa domestica qualificata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il giorno precedente l’inizio del primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione in cui si è scelto di applicare l’imposta integrativa domestica qualificata. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall’inizio del primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione in cui si è scelto di applicare un’imposta integrativa domestica qualificata.
Qualora il primo Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione di cui al terzo comma del presente paragrafo abbia inizio a decorrere dal giorno in cui la presente direttiva entra in vigore o prima di tale giorno, gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l’IIR e l’UTPR a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2523 e hanno scelto di applicare un’imposta integrativa domestica qualificata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2026.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2027 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 8, della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2028.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2025
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(1) Parere del 12 febbraio 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 26 febbraio 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj).
(4) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).
(5) OCSE (2021), Tax Challenges Arising from Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS (Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia – Norme tipo in materia di lotta all’erosione della base imponibile a livello mondiale (secondo pilastro): quadro inclusivo della BEPS), progetto dell’OCSE/G20 sull’erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili, pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, https://doi.org/10.1787/782bac33-en.
(6) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(7) Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj).
ALLEGATO
«ALLEGATO VII
Regole per la compilazione e modello tipo della Dichiarazione sulle imposte integrative
SEZIONE I
DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
|
1) |
“Stato membro di attuazione”: uno Stato membro che ha attuato una regola di inclusione del reddito (income inclusion rule - IIR) qualificata o una regola sui profitti a bassa imposizione (undertaxed profit rule - UTPR) qualificata, quali definite all’articolo 3, rispettivamente punti 18) e 43), della direttiva (UE) 2022/2523, o entrambe, per l’Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione; |
|
2) |
“Stato membro che applica unicamente un’imposta integrativa domestica qualificata (QDTT)”: uno Stato membro che attua unicamente un’imposta integrativa domestica qualificata, quale definita all’articolo 3, punto 28), della direttiva (UE) 2022/2523, per l’Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione; |
|
3) |
“Dichiarazione sulle imposte integrative”: la dichiarazione presentata da un’entità controllante capogruppo, un’entità designata a presentare la dichiarazione, un’entità locale designata o un’entità costitutiva il cui modello tipo figura nella sezione IV del presente allegato; |
|
4) |
“Sezione generale”: la sezione della Dichiarazione sulle imposte integrative che contiene informazioni generali sul gruppo multinazionale di imprese nel suo complesso, compresa la sua struttura societaria, e una sintesi generale dell’applicazione della direttiva (UE) 2022/2523; tale sezione corrisponde alla sezione 1 del modello tipo della Dichiarazione sulle imposte integrative; |
|
5) |
“Sezioni giurisdizionali”: le sezioni della Dichiarazione sulle imposte integrative che contengono informazioni sull’applicazione dettagliata dell’IIR qualificata, dell’UTPR qualificata e dell’imposta integrativa domestica qualificata in relazione a ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo multinazionale di imprese; tali sezioni corrispondono alle sezioni 2 e 3 del modello tipo della Dichiarazione sulle imposte integrative; |
|
6) |
“Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione”: l’esercizio fiscale cui si riferisce la Dichiarazione sulle imposte integrative. |
SEZIONE II
OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE
L’entità costitutiva che presenta la Dichiarazione sulle imposte integrative individua le sezioni pertinenti e gli Stati membri interessati a cui le informazioni devono essere trasmesse secondo il metodo di diffusione di cui all’articolo 8 bis sexies.
SEZIONE III
FORMATO PER LA DICHIARAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI PER I GRUPPI NAZIONALI SU LARGA SCALA CON JOINT VENTURE
Quando un’entità controllante di un gruppo nazionale su larga scala detiene una partecipazione diretta o indiretta in una joint venture o in un’affiliata di joint venture soggetta a un’imposta integrativa domestica qualificata in uno Stato membro diverso da quello in cui è localizzato il gruppo nazionale su larga scala, tale gruppo nazionale su larga scala utilizza il modello tipo per la Dichiarazione sulle imposte integrative che figura nella sezione IV del presente allegato.
Nei casi contemplati al primo comma, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’applicazione dell’articolo 8 bis sexies, paragrafo 2, e dell’articolo 9 bis.
SEZIONE IV
DATI
1. Informazioni sul gruppo multinazionale di imprese
1.1. Identificazione dell’entità costitutiva che presenta la dichiarazione
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Sì/No |
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1.2. Informazioni generali sul gruppo multinazionale di imprese
1.2.1. Gruppo multinazionale di imprese ed Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione
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Sì/No |
1.2.2. Informazioni contabili generali dell’impresa multinazionale
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1.3. Struttura societaria
1.3.1. Entità controllante capogruppo
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1.3.2. Entità del gruppo (diverse dall’UPE) e membri di gruppi di joint venture
1.3.2.1. Entità costitutive e membri di gruppi di joint venture
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Variazioni |
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Sì/No |
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Giurisdizione |
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Identificazione dell’entità costitutiva, della joint venture o dell’affiliata di joint venture |
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Assetto proprietario dell’entità costitutiva, della joint venture o dell’affiliata di joint venture |
Per ciascuna entità che detiene partecipazioni nell’entità costitutiva, nella joint venture o nell’affiliata di joint venture:
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Se l’entità costitutiva è un’entità controllante parzialmente partecipata o un’entità controllante intermedia, l’entità è tenuta ad applicare un’IIR qualificata? |
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|
L’UTPR è applicabile all’entità? |
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Sì/No |
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|
Sì/No |
1.3.2.2. Entità escluse
|
Sì/No |
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1.3.3. Variazioni della struttura societaria verificatesi durante l’Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione
|
Le variazioni nella struttura societaria verificatesi durante l’Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione non sono state comunicate perché non hanno inciso né sul calcolo dell’aliquota effettiva d’imposta né sul calcolo o sull’imputazione delle imposte integrative? |
Sì/No |
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1.4. Sintesi generale delle informazioni
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[Inserire l’opzione pertinente] |
[Inserire l’opzione pertinente] |
Sì/No |
[Inserire l’opzione pertinente] |
[Inserire l’opzione pertinente] |
2. Porti sicuri ed esclusioni applicabili per giurisdizione
2.1. Caratteristiche della giurisdizione
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2.2. Eccezioni applicabili in relazione a tale giurisdizione (imposta integrativa ridotta a zero)
2.2.1. Scelta del “porto sicuro” per giurisdizione
2.2.1.1. Scelta del “porto sicuro”
|
[Inserire l’opzione pertinente] |
2.2.1.2. Porti sicuri permanenti
|
□ |
Calcolo semplificato pe r le entità costitutive non rilevanti |
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NA |
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NA |
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NA |
2.2.1.3. Porti sicuri transitori
a) Porto sicuro transitorio per la rendicontazione paese per paese (CbCR)
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|
|
b) Porto sicuro transitorio per l’UTPR
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|
2.2.2. Scelta dell’esclusione de minimis
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□ |
Scelta di applicare l’esclusione de minimis per l’Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione |
|
□ |
Calcoli semplificati per le entità costitutive non rilevanti – Entità costitutive che non sono entità costitutive non rilevanti |
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2.3. Gruppo multinazionale di imprese nella fase iniziale dell’attività internazionale (se applicabile)
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3. Calcoli
3.1. Caratteristiche della giurisdizione
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3.2. Calcolo dell’aliquota effettiva d’imposta
3.2.1. Aliquota effettiva d’imposta
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[A] |
|
[B] |
[C]=[B]/[A] |
3.2.1.1. Calcolo del reddito o della perdita qualificante
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Importo netto |
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3.2.1.2. Calcolo delle imposte rilevanti aggiustate
a) Importo totale delle imposte rilevanti aggiustate
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Importo netto |
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b) Riporto a nuovo di oneri fiscali negativi in eccesso
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[A] |
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[B] |
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[C] |
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[D]=[A]+[B]-[C] |
c) Calcolo nell’ambito di un regime di società controllate estere (CFC) misto transitorio (se del caso)
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Totale |
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3.2.2. Calcoli a livello di giurisdizione relativi alla rilevazione contabile della fiscalità differita
3.2.2.1. Aggiustamenti relativi alla fiscalità differita
a) Sintesi generale
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[A] |
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[B] |
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|
[C] |
|||||
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[D]=[A]-[B]+[C] |
|||||
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[E] |
|||||
|
|
[F]=[D]+[E] |
||||
|
[G] |
|||||
|
[H] |
|||||
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[I]=[F]+[G]-[H] |
|||||
b) Dettaglio degli aggiustamenti
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Importo netto |
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[E] |
c) Riporti delle perdite a un esercizio precedente
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3.2.2.2. Meccanismo di recupero
a) Importo annuo delle passività fiscali differite soggette alla regola del recupero
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b) Valori contabili aggregati ai fini del recupero delle passività fiscali differite
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3.2.2.3. Disposizioni transitorie
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a) Attività fiscali differite e passività fiscali differite all’inizio dell’esercizio di transizione
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Passività fiscali differite |
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Attività fiscali differite |
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[A] |
[B] |
[C] |
[D] = [[A] o [B], se applicabile] - [C] |
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b) Trasferimento di attività dopo il 30 novembre 2021 e prima dell’inizio di un esercizio di transizione
|
|
|
|
|
||||||||||
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|
|
|
|
|
3.2.3. Scelte per giurisdizione (se del caso)
3.2.3.1. Scelte per giurisdizione
a) Scelte
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□ |
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|
□ |
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□ |
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□ |
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b) Obblighi informativi relativi alle scelte per giurisdizione
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[A] |
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[B] |
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|
[C] |
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|
[D]=[A]+[B]-[C] |
3.2.3.2. Scelta dell’imposta sulla distribuzione presunta
|
□ |
a) Meccanismo di recupero
|
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terzo esercizio fiscale precedente |
secondo esercizio fiscale precedente |
primo esercizio fiscale precedente |
Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione |
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quarto esercizio fiscale precedente |
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terzo esercizio fiscale precedente |
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Non applicabile |
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||||||||
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secondo esercizio fiscale precedente |
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Non applicabile |
Non applicabile |
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|
||||||||
|
primo esercizio fiscale precedente |
|
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
|
|
||||||||
|
Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione |
|
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
||||||||
b) Ricalcolo dell’aliquota effettiva d’imposta e dell’imposta integrativa
|
|
|
||||||
|
[A] |
[B] |
[C] |
3.2.4. Calcoli dell’entità costitutiva
a) Scelta del quadro di comunicazione giurisdizionale semplificato transitorio
|
Sì/No |
b) Comunicazione aggregata per i gruppi consolidati a fini fiscali
|
|
||||
|
|
|
3.2.4.1. Reddito o perdita qualificante
a) Aggiustamenti del valore contabile netto del reddito o della perdita
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Maggiorazioni |
Riduzioni |
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b) Ripartizione transfrontaliera del reddito o della perdita tra un’entità principale e una stabile organizzazione e del reddito o della perdita di un’entità fiscalmente trasparente
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c) Aggiustamenti transfrontalieri
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d) Aggiustamenti del reddito qualificante dell’entità controllante capogruppo che è un’entità fiscalmente trasparente o che è assoggettata a un regime di dividendi deducibili
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3.2.4.2. Imposte rilevanti aggiustate
a) Aggiustamenti degli oneri fiscali correnti nella contabilità finanziaria
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Maggiorazioni |
Riduzioni |
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b) Ripartizione delle imposte
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c) Onere fiscale differito
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Maggiorazioni |
Riduzioni |
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3.2.4.3. Scelte dell’entità costitutiva (o scelte che si applicano a un gruppo di joint venture)
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|
3.2.4.4. Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale
a) Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale
|
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|
Reddito del trasporto marittimo internazionale |
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[A] |
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|
[B] |
|||
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[C]=[A]-[B] |
|||
|
Reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale |
|
|
||
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[D] |
|||
|
[E] |
|||
|
[F]=[D]-[E] |
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Effetto sull’esclusione del reddito in base alla sostanza |
|
|
||
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|||
|
Imposte rilevanti |
|
|
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b) Massimale per giurisdizione per l’esclusione del reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale
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[A] |
||
|
50 %x[A] |
||
|
[B] |
||
|
[B]-50 %x[A] |
3.2.4.5. Informazioni ai fini della scelta di applicare il metodo di distribuzione imponibile (se applicabile)
Scelta del metodo di distribuzione imponibile
|
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|
|
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3.2.4.6. Altro principio contabile
|
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3.3. Calcolo dell’imposta integrativa
3.3.1. Imposta integrativa
|
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|
|
|
||||||||||||
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[A] = 15 % - Aliquota effettiva d’imposta |
[B] |
[C] = Reddito netto qualificante o perdita netta qualificante - [B] |
[D] |
[E] |
=[A]x[C]+[D]-[E] |
3.3.2. Calcolo dell’esclusione del reddito in base alla sostanza (se applicabile)
3.3.2.1. Importo totale dell’esclusione del reddito in base alla sostanza
|
Esclusione in base alle spese salariali |
Esclusione in base alle attività materiali |
Totale |
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[A] |
[B] |
[C] |
[D] |
[E] = [A] x [B] + [C] x [D] |
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3.3.2.2. Imputazione delle spese salariali ammissibili e attribuzione del valore contabile delle attività materiali ammissibili alle stabili organizzazioni ai fini dell’esclusione del reddito in base alla sostanza
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3.3.2.3. Imputazione delle spese salariali ammissibili e attribuzione del valore contabile delle attività materiali ammissibili di un’entità fiscalmente trasparente ai fini dell’esclusione del reddito in base alla sostanza
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3.3.3. Imposta integrativa aggiuntiva corrente
3.3.3.1. Imposta integrativa aggiuntiva diversa da quella applicabile in caso di perdita qualificante netta nell’Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione
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Esercizio fiscale precedente X |
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3.3.3.2. Imposta integrativa aggiuntiva applicabile in caso di perdita qualificante netta per l’Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione
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[A] |
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[B] |
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[C]=[B]×15 % |
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[D]=[C]-[A] |
3.3.4. Imposta integrativa domestica qualificata
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Valuta |
Esercizio della scelta |
Esercizio della revoca |
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Sì/No |
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Sì/No |
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3.4. Imputazione e attribuzione dell’imposta integrativa (se del caso)
3.4.1. Applicazione della regola IIR in relazione a tale giurisdizione
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[A] |
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[C] = [T] x [A]/[A+B+ecc] |
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[Entità controllante 1] |
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Giurisdizione B |
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[D] |
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[F]=([A]-[D])/[A] |
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[G]=[C]×[F] |
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[H] |
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[I]=[G]-[H] |
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3.4.2. Importo totale dell’imposta integrativa UTPR in relazione a tale giurisdizione
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3.4.3. Attribuzione dell’imposta integrativa nell’ambito dell’UTPR
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Totale |
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».
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/872/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)